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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 690/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IU De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
AN RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AS LO e dall'avv. MASCANZONI CATERINA
( ) VIA LEONE PANCALDO 70 VERONA;
con C.F._1
domicilio eletto in VIA LEONE PANCALDO 70 VERONA appellante e
C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. FUSIGNANI MARCO e dall'avv. PELLEGRINI ALBERTO
( VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18/E C.F._2 NOVARA;
) Controparte_2 C.F._3
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18/E NOVARA;
con domicilio eletto in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18/E 28100 NOVARA appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Nel merito: Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in integrale riforma dell'impugnata Sentenza n. 2427/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata il 15.11.2023, Rep. n. 4411/2023 del 16.11.2023, previ tutti i necessari accertamenti in fatto e in diritto tra cui anche il difetto di legittimazione/titolarità passiva di rigettarsi ogni domanda proposta da Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in Parte_2 narrativa. In via subordinata: - riformare il capo autonomo (n. 3, pagg. 17-18) della
Sentenza n. 2427/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata il 15.11.2023, Rep. N.
4411/2023 del 16.11.2023 con il quale il Tribunale di Bologna ha condannato
[...] al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 221.932,09 a titolo di Iva calcolata sull'addizionale provinciali per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente disposizione di condanna/restituzione a carico dell'appellata; - riformare il capo autonomo (n. 4, pagg. 18-19) della Sentenza n. 2427/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata il
15.11.2023, Rep. N. 4411/2023 del 16.11.2023 con il quale il Tribunale di Bologna ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. per tutti i motivi di cui
[...] in narrativa, con ogni conseguente disposizione di condanna/restituzione a carico dell'appellata. In ogni caso: Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello dovranno comunque essere integralmente compensati;
Per parte appellata: Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettare l'appello proposto da e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza Parte_1
pag. 2/11 del Tribunale di Bologna n. 2427/2023 – 8519/2022 RG, pubblicata in data 15.11.2023, con il favore delle spese di lite del presente giudizio d'appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
conveniva in giudizio chiedendo la restituzione di
[...] Parte_1 quanto indebitamente versato tra novembre 2010 e dicembre 2011 a titolo di addizionale dell'accise, nell'ambito di un contratto di fornitura elettrica con la convenuta, oltre l'IVA indebitamente calcolata su un imponibile errato e interessi moratori.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, in via preliminare che venisse disposta la sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte costituzionale;
nel merito il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato a titolo di IVA.
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda con condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale sull'accise e IVA indebita, oltre interessi legali dalla messa in mora fino alla domanda e moratori dalla domanda al saldo.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appella per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, circa il principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE, ribadendo l'obbligatorietà dell'azione diretta del cliente finale nei confronti dello Stato.
Con il secondo motivo di appello deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia quale il principio di non alterità dell'accisa-addizionale rispetto all'accisa-base.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla mancanza di effetti extraprocessuali delle sentenze della CGU.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine al capo di condanna di alla restituzione dell'iva sulle addizionali provinciali, Parte_1
pag. 3/11 ribadendo comunque l'eccezione di prescrizione del credito relativo perché non richiesto con la pec di messa in mora inviata.
Con l'ultimo motivo contesta l'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 c. 4
c.c..
In riforma della sentenza impugnata formula quindi le conclusioni sopra riportate.
3.- Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza ribadendo la correttezza del ragionamento del primo giudice.
Con comparsa conclusionale chiede inoltre la soluzione della controversia alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 del 15.4.2025.
4.- I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente alla luce della recente pronuncia Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 e delle successive pronunce della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile n.13740/2025).
L'accisa è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti tra i quali la energia elettrica. Si tratta di un'imposta indiretta in quanto il produttore paga il tributo per poi rivalersi sul consumatore.
La normativa relativa alle accise è contenuta nel Testo Unico delle Accise (c.d. T.U.A.), posto dal D.Lgs. n. 504/1995.
Nel corso del tempo, a partire dal 1992, il Consiglio europeo, allo scopo di eliminare gli ostacoli all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione e, con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tra detti prodotti è stata inclusa l'energia elettrica per effetto della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise.
La direttiva 92/12/CEE, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata sostituita dalla direttiva
2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (sostituita a sua volta, con effetto dal 13 febbraio
2023, almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva (UE) 2020/262 del
19 dicembre 2019, entrata in vigore il 21 marzo 2020) che, all'art. 1, paragrafo 2, ha previsto che "(g)li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre pag. 4/11 imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica oggetto di causa è stata quindi successivamente introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003.
Per giurisprudenza costante detta addizionale risulta imposta autonoma rispetto all'accisa (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 16142 del 28 luglio 2020), posto che è la stessa direttiva n. 2008/118/CE a chiarire che le prime sono imposte diverse rispetto alla seconda, non potendosi ritenere le addizionali una mera componente dell'accisa
(Cassazione civile sez. trib., 10/04/2025, n.9450)
Dopo l'introduzione di detta addizionale, nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa ulteriori imposte indirette prive di "finalità specifica").
A seguito dell'avvio di detta procedura, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012 abrogando l'addizionale provinciale, dapprima nelle Regioni a statuto ordinario e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale.
Con intervento abrogativo il problema dell'eventuale illegittimità della addizionale è rimasto quindi immutato per le annualità precedenti, come nella causa di specie, ma il problema è oggi superato alla luce del fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del
2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025, sul presupposto che – premesso che deve escludersi l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive -
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della pag. 5/11 finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, poichè la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito "in favore delle province".
A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale, in considerazione dell'effetto ex tunc delle pronunce di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, l'indebito può ritenersi acclarato e tutelabile nelle forme ordinarie, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Rilevata infatti l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, ne consegue la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente-consumatore finale.
"In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito". (Cassazione civile 22/05/2025, n.13740)
Alla luce di detti principi i primi tre motivi di impugnazione risultano infondati.
Passando al quarto motivo, va preliminarmente rilevato che, come riconosciuto da giurisprudenza costante, nella ricostruzione dei rapporti inerenti il versamento dell'IVA, bisogna distinguere tre rapporti fra di loro autonomi: l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.
Questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e, quindi, il cedente non può opporre al cessionario, che agisca nei suoi confronti per restituzione dell'indebito, l'avvenuto versamento dell'imposta; il cessionario non può opporre all'amministrazione, che escluda la detrazione dell'imposta erroneamente liquidata in fattura, che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione medesima;
il prestatore che abbia proceduto, in favore dell'erario, a pag. 6/11 un versamento iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d'imposta dal committente (v. Cass. n. 4020 del
2012; Cass. n.780 del 2017; Cass. n. 23288 del 2018).
Il cedente o prestatore mantiene la qualifica di debitore dell'imposta per l'operazione effettuata e il pagamento effettuato dal cessionario o committente, nei rapporti con l'Erario, va imputato al primo, ragion per cui soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuato in favore dell'erario un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria (v. Cass.
n. 5094 del 2005; Cass. n. 2274 del 2004, Cass. n. 5427 del 2000), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass. n. 14933 del 2011; Cass. n. 17169 del 2015
La rivalsa opera sul piano civilistico tra prestatore (emittente) e cessionario e, anche nel caso in cui sia mancato ab origine l'esercizio della rivalsa (in caso di pagamento della prestazione da parte del consumatore finale), ciò resta indifferente per l'ordinamento, rimanendo l'emittente (prestatore) collettore dell'IVA per conto dell'Erario ex art. 193
Dir. 2006/112/CE, salva la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento (CGUE, 9 febbraio 2023, Euler Hermes, C-482/21, punto 32).
Con riguardo a tale assetto la giurisprudenza unionale ha quindi affermato che "in mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario ( da ultimo, CGUE, 11 aprile 2024, Gabel
Industria Tessile, C-316/22, p. 33).
Si è quindi affermato che "i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale"
(italiana) "secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il pag. 7/11 rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell'IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata" (CGUE, 15 marzo
2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, punto 42; CGUE, 11 aprile 2024 Gabel
Industria Tessile, C-316/22, p. 33).
Soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie.
La Suprema Corte, ferma la carenza di legittimazione dell'utilizzatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in nome dell'effettività della tutela ha peraltro riconosciuto la "legittimazione straordinaria" del cessionario/committente, non solo nei casi in cui l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente in astratto esperibile ma in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore, come nel caso di una imposta – proprio in tema di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica - incompatibile con il diritto dell'Unione a causa di una direttiva non attuata o solo tardivamente attuata dallo Stato italiano stante l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano (v. Cass. n. 21154 del
2024 e Cass., n. 24208 del 2024).
Il problema specifico è tuttavia ora definitivamente superata alla luce dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale nei termini sopra precisati.
Né contraddice questa ricostruzione il fatto che, laddove venga in contestazione il diritto alla detrazione dell'IVA esposta in dichiarazione, possa profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l'amministrazione finanziaria, rapporto in cui il contribuente finale, esercitando quel diritto, può far valere un proprio credito per IVA indebitamente versata in rivalsa che pag. 8/11 l'amministrazione non riconosce (Cass. n. 23288 del 2018; Cass. n. 19837 del 2023), giacchè un conto è il diritto alla ripetizione o al rimborso dell'IVA relativa ad una determinata operazione che si assume non dovuta, ancorato all'esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie da parte del cedente/soggetto passivo, altro è il diritto alla detrazione dell'IVA esercitato dal cessionario/soggetto passivo nei rapporti con l'Erario in sede di liquidazione finale dell'IVA dovuta, in cui viene in evidenza l'IVA assolta in rivalsa sulle operazioni "passive" (Cassazione civile sez. trib.,
19/05/2025, n.13338; Cassazione civile sez. trib., 19/05/2025, n.13343; Cassazione civile sez. trib., 18/03/2025, n.7253)
Ammessa in via generale la possibilità di richiedere da parte del contribuente l'IVA versata in favore del cedente, nel caso di specie dagli atti risulta che con pec del
4.2.2021 il cessionario ha messo in mora il cedente chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 per il periodo di fornitura 2011 e con esclusivo riferimento alle somme pagate a titolo di addizionale sulle accise, senza alcun riferimento all'IVA (in detta pec si legge “Alla luce dei suddetti principi, siamo pertanto formalmente a richiedere la restituzione dell'addizionale provinciale addebitata in bolletta e pagata dalla nostra Cooperativa con riferimento alle forniture di energia elettrica dell'anno 2011 per un importo di € 1.100.000,00”), ragion per cui la condanna alla restituzione dell'indebito, considerata la prescrizione decennale del relativo diritto, non può che rimanere nell'alveo di detta richiesta.
Il diritto a ripetere gli importi versati da a titolo di IVA, quantificati dalla Pt_2 medesima in € 221.932,09, risulta quindi prescritto. Pt_2
Il quinto motivo è infondato.
Il primo giudice ha riconosciuto la debenza degli interessi legali - richiesti fin dalla costituzione in mora – dalla mora (sul presupposto della buona fede dell'accipiens) alla domanda e interessi moratori ex art 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al soddisfo.
L'appellante, senza contestare la debenza degli interessi legali dalla messa in mora alla proposizione della domanda, ha contestato la decisione del giudice nel punto in cui ha sancito la debenza degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. IV vomma- come novellato nel 2014 - dalla domanda al saldo. pag. 9/11 A norma dell'art. 1284 co. 4, introdotto nel 2014, laddove le parti non abbiano determinato la misura, il tasso di interessi è dovuto nella misura stabilita nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
L'appellante ha invocato un'interpretazione restrittiva di tale norma, sostenendo che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4°, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, al quale non è riconducibile l'obbligo di ripetizione di somme per indebito oggettivo come nel caso di specie.
Contrariamente all'assunto di parte appellata, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio” (Cassazione n. 28409/2018).
Nel caso di specie non può dubitarsi che l'obbligo restitutorio sia correlato al contratto di somministrazione di energia elettrica, in relazione al quale sono stati effettuati i pagamenti delle addizionali alle accise non dovute, con conseguente debenza da parte di degli interessi legali, come disposti dal primo giudice, dalla domanda al saldo. Pt_1
L'accipiens non può infatti pretendere di far gravare, infruttuosamente, sul cliente i tempi di attesa sino al passaggio in giudicato della sentenza, quale momento dal quale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa può chiedere il rimborso all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 TUA, considerato anche che l'art. 56 co. 1 del TUA rimette al fornitore la scelta di traslare o meno l'addizionale sul consumatore finale, prevedendo la facoltà/diritto di rivalsa, per cui non è esclusa né preclusa al fornitore la possibilità di decidere di rimanere inciso dal tributo erariale, senza addebitare alcunché al cliente finale (Corte appello Milano sez. III, 14/04/2023,
n.1231; Corte appello Milano sez. III, 01/02/2022, n.329).
Il giudice ha peraltro giustamente riconosciuto la buona fede del fornitore che, all'epoca dell'imposta aveva legittimamente “trasferito” sul consumatore il costo dell'addizionale,
pag. 10/11 disponendo che il pagamento degli interessi debba decorrere dalla messa in mora e non dal giorno del pagamento, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 2033 c.c.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia e la sopravvenuta pronuncia della Corte
Costituzionale giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di costituita, avverso Pt_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2427/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato per i fatti di causa dell'importo di € 1.100.000,00 oltre interessi come da sentenza impugnata;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 11.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN RI IU De OS
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 690/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
IU De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
AN RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AS LO e dall'avv. MASCANZONI CATERINA
( ) VIA LEONE PANCALDO 70 VERONA;
con C.F._1
domicilio eletto in VIA LEONE PANCALDO 70 VERONA appellante e
C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. FUSIGNANI MARCO e dall'avv. PELLEGRINI ALBERTO
( VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18/E C.F._2 NOVARA;
) Controparte_2 C.F._3
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18/E NOVARA;
con domicilio eletto in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18/E 28100 NOVARA appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Nel merito: Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in integrale riforma dell'impugnata Sentenza n. 2427/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata il 15.11.2023, Rep. n. 4411/2023 del 16.11.2023, previ tutti i necessari accertamenti in fatto e in diritto tra cui anche il difetto di legittimazione/titolarità passiva di rigettarsi ogni domanda proposta da Parte_1 [...]
in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in Parte_2 narrativa. In via subordinata: - riformare il capo autonomo (n. 3, pagg. 17-18) della
Sentenza n. 2427/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata il 15.11.2023, Rep. N.
4411/2023 del 16.11.2023 con il quale il Tribunale di Bologna ha condannato
[...] al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 221.932,09 a titolo di Iva calcolata sull'addizionale provinciali per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente disposizione di condanna/restituzione a carico dell'appellata; - riformare il capo autonomo (n. 4, pagg. 18-19) della Sentenza n. 2427/2023 del Tribunale di Bologna pubblicata il
15.11.2023, Rep. N. 4411/2023 del 16.11.2023 con il quale il Tribunale di Bologna ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. per tutti i motivi di cui
[...] in narrativa, con ogni conseguente disposizione di condanna/restituzione a carico dell'appellata. In ogni caso: Con vittoria dei compensi e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello dovranno comunque essere integralmente compensati;
Per parte appellata: Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettare l'appello proposto da e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza Parte_1
pag. 2/11 del Tribunale di Bologna n. 2427/2023 – 8519/2022 RG, pubblicata in data 15.11.2023, con il favore delle spese di lite del presente giudizio d'appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
conveniva in giudizio chiedendo la restituzione di
[...] Parte_1 quanto indebitamente versato tra novembre 2010 e dicembre 2011 a titolo di addizionale dell'accise, nell'ambito di un contratto di fornitura elettrica con la convenuta, oltre l'IVA indebitamente calcolata su un imponibile errato e interessi moratori.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo, in via preliminare che venisse disposta la sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Corte costituzionale;
nel merito il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato a titolo di IVA.
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda con condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale sull'accise e IVA indebita, oltre interessi legali dalla messa in mora fino alla domanda e moratori dalla domanda al saldo.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appella per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, circa il principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE, ribadendo l'obbligatorietà dell'azione diretta del cliente finale nei confronti dello Stato.
Con il secondo motivo di appello deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia quale il principio di non alterità dell'accisa-addizionale rispetto all'accisa-base.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla mancanza di effetti extraprocessuali delle sentenze della CGU.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge ed omessa motivazione in ordine al capo di condanna di alla restituzione dell'iva sulle addizionali provinciali, Parte_1
pag. 3/11 ribadendo comunque l'eccezione di prescrizione del credito relativo perché non richiesto con la pec di messa in mora inviata.
Con l'ultimo motivo contesta l'applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 c. 4
c.c..
In riforma della sentenza impugnata formula quindi le conclusioni sopra riportate.
3.- Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza ribadendo la correttezza del ragionamento del primo giudice.
Con comparsa conclusionale chiede inoltre la soluzione della controversia alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 del 15.4.2025.
4.- I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente alla luce della recente pronuncia Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 e delle successive pronunce della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile n.13740/2025).
L'accisa è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti tra i quali la energia elettrica. Si tratta di un'imposta indiretta in quanto il produttore paga il tributo per poi rivalersi sul consumatore.
La normativa relativa alle accise è contenuta nel Testo Unico delle Accise (c.d. T.U.A.), posto dal D.Lgs. n. 504/1995.
Nel corso del tempo, a partire dal 1992, il Consiglio europeo, allo scopo di eliminare gli ostacoli all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione e, con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tra detti prodotti è stata inclusa l'energia elettrica per effetto della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise.
La direttiva 92/12/CEE, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata sostituita dalla direttiva
2008/118/CE del 16 dicembre 2008 (sostituita a sua volta, con effetto dal 13 febbraio
2023, almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva (UE) 2020/262 del
19 dicembre 2019, entrata in vigore il 21 marzo 2020) che, all'art. 1, paragrafo 2, ha previsto che "(g)li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre pag. 4/11 imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica oggetto di causa è stata quindi successivamente introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003.
Per giurisprudenza costante detta addizionale risulta imposta autonoma rispetto all'accisa (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 16142 del 28 luglio 2020), posto che è la stessa direttiva n. 2008/118/CE a chiarire che le prime sono imposte diverse rispetto alla seconda, non potendosi ritenere le addizionali una mera componente dell'accisa
(Cassazione civile sez. trib., 10/04/2025, n.9450)
Dopo l'introduzione di detta addizionale, nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE (che, come sopra rilevato, vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa ulteriori imposte indirette prive di "finalità specifica").
A seguito dell'avvio di detta procedura, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012 abrogando l'addizionale provinciale, dapprima nelle Regioni a statuto ordinario e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale.
Con intervento abrogativo il problema dell'eventuale illegittimità della addizionale è rimasto quindi immutato per le annualità precedenti, come nella causa di specie, ma il problema è oggi superato alla luce del fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del
2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025, sul presupposto che – premesso che deve escludersi l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive -
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della pag. 5/11 finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, poichè la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito "in favore delle province".
A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale, in considerazione dell'effetto ex tunc delle pronunce di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, l'indebito può ritenersi acclarato e tutelabile nelle forme ordinarie, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Rilevata infatti l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, ne consegue la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente-consumatore finale.
"In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito". (Cassazione civile 22/05/2025, n.13740)
Alla luce di detti principi i primi tre motivi di impugnazione risultano infondati.
Passando al quarto motivo, va preliminarmente rilevato che, come riconosciuto da giurisprudenza costante, nella ricostruzione dei rapporti inerenti il versamento dell'IVA, bisogna distinguere tre rapporti fra di loro autonomi: l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.
Questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e, quindi, il cedente non può opporre al cessionario, che agisca nei suoi confronti per restituzione dell'indebito, l'avvenuto versamento dell'imposta; il cessionario non può opporre all'amministrazione, che escluda la detrazione dell'imposta erroneamente liquidata in fattura, che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione medesima;
il prestatore che abbia proceduto, in favore dell'erario, a pag. 6/11 un versamento iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d'imposta dal committente (v. Cass. n. 4020 del
2012; Cass. n.780 del 2017; Cass. n. 23288 del 2018).
Il cedente o prestatore mantiene la qualifica di debitore dell'imposta per l'operazione effettuata e il pagamento effettuato dal cessionario o committente, nei rapporti con l'Erario, va imputato al primo, ragion per cui soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuato in favore dell'erario un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria (v. Cass.
n. 5094 del 2005; Cass. n. 2274 del 2004, Cass. n. 5427 del 2000), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass. n. 14933 del 2011; Cass. n. 17169 del 2015
La rivalsa opera sul piano civilistico tra prestatore (emittente) e cessionario e, anche nel caso in cui sia mancato ab origine l'esercizio della rivalsa (in caso di pagamento della prestazione da parte del consumatore finale), ciò resta indifferente per l'ordinamento, rimanendo l'emittente (prestatore) collettore dell'IVA per conto dell'Erario ex art. 193
Dir. 2006/112/CE, salva la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento (CGUE, 9 febbraio 2023, Euler Hermes, C-482/21, punto 32).
Con riguardo a tale assetto la giurisprudenza unionale ha quindi affermato che "in mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario ( da ultimo, CGUE, 11 aprile 2024, Gabel
Industria Tessile, C-316/22, p. 33).
Si è quindi affermato che "i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale"
(italiana) "secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il pag. 7/11 rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell'IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata" (CGUE, 15 marzo
2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, punto 42; CGUE, 11 aprile 2024 Gabel
Industria Tessile, C-316/22, p. 33).
Soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie.
La Suprema Corte, ferma la carenza di legittimazione dell'utilizzatore finale ad agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in nome dell'effettività della tutela ha peraltro riconosciuto la "legittimazione straordinaria" del cessionario/committente, non solo nei casi in cui l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente in astratto esperibile ma in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore, come nel caso di una imposta – proprio in tema di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica - incompatibile con il diritto dell'Unione a causa di una direttiva non attuata o solo tardivamente attuata dallo Stato italiano stante l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano (v. Cass. n. 21154 del
2024 e Cass., n. 24208 del 2024).
Il problema specifico è tuttavia ora definitivamente superata alla luce dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale nei termini sopra precisati.
Né contraddice questa ricostruzione il fatto che, laddove venga in contestazione il diritto alla detrazione dell'IVA esposta in dichiarazione, possa profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l'amministrazione finanziaria, rapporto in cui il contribuente finale, esercitando quel diritto, può far valere un proprio credito per IVA indebitamente versata in rivalsa che pag. 8/11 l'amministrazione non riconosce (Cass. n. 23288 del 2018; Cass. n. 19837 del 2023), giacchè un conto è il diritto alla ripetizione o al rimborso dell'IVA relativa ad una determinata operazione che si assume non dovuta, ancorato all'esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie da parte del cedente/soggetto passivo, altro è il diritto alla detrazione dell'IVA esercitato dal cessionario/soggetto passivo nei rapporti con l'Erario in sede di liquidazione finale dell'IVA dovuta, in cui viene in evidenza l'IVA assolta in rivalsa sulle operazioni "passive" (Cassazione civile sez. trib.,
19/05/2025, n.13338; Cassazione civile sez. trib., 19/05/2025, n.13343; Cassazione civile sez. trib., 18/03/2025, n.7253)
Ammessa in via generale la possibilità di richiedere da parte del contribuente l'IVA versata in favore del cedente, nel caso di specie dagli atti risulta che con pec del
4.2.2021 il cessionario ha messo in mora il cedente chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 per il periodo di fornitura 2011 e con esclusivo riferimento alle somme pagate a titolo di addizionale sulle accise, senza alcun riferimento all'IVA (in detta pec si legge “Alla luce dei suddetti principi, siamo pertanto formalmente a richiedere la restituzione dell'addizionale provinciale addebitata in bolletta e pagata dalla nostra Cooperativa con riferimento alle forniture di energia elettrica dell'anno 2011 per un importo di € 1.100.000,00”), ragion per cui la condanna alla restituzione dell'indebito, considerata la prescrizione decennale del relativo diritto, non può che rimanere nell'alveo di detta richiesta.
Il diritto a ripetere gli importi versati da a titolo di IVA, quantificati dalla Pt_2 medesima in € 221.932,09, risulta quindi prescritto. Pt_2
Il quinto motivo è infondato.
Il primo giudice ha riconosciuto la debenza degli interessi legali - richiesti fin dalla costituzione in mora – dalla mora (sul presupposto della buona fede dell'accipiens) alla domanda e interessi moratori ex art 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al soddisfo.
L'appellante, senza contestare la debenza degli interessi legali dalla messa in mora alla proposizione della domanda, ha contestato la decisione del giudice nel punto in cui ha sancito la debenza degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. IV vomma- come novellato nel 2014 - dalla domanda al saldo. pag. 9/11 A norma dell'art. 1284 co. 4, introdotto nel 2014, laddove le parti non abbiano determinato la misura, il tasso di interessi è dovuto nella misura stabilita nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
L'appellante ha invocato un'interpretazione restrittiva di tale norma, sostenendo che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4°, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, al quale non è riconducibile l'obbligo di ripetizione di somme per indebito oggettivo come nel caso di specie.
Contrariamente all'assunto di parte appellata, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio” (Cassazione n. 28409/2018).
Nel caso di specie non può dubitarsi che l'obbligo restitutorio sia correlato al contratto di somministrazione di energia elettrica, in relazione al quale sono stati effettuati i pagamenti delle addizionali alle accise non dovute, con conseguente debenza da parte di degli interessi legali, come disposti dal primo giudice, dalla domanda al saldo. Pt_1
L'accipiens non può infatti pretendere di far gravare, infruttuosamente, sul cliente i tempi di attesa sino al passaggio in giudicato della sentenza, quale momento dal quale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa può chiedere il rimborso all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 TUA, considerato anche che l'art. 56 co. 1 del TUA rimette al fornitore la scelta di traslare o meno l'addizionale sul consumatore finale, prevedendo la facoltà/diritto di rivalsa, per cui non è esclusa né preclusa al fornitore la possibilità di decidere di rimanere inciso dal tributo erariale, senza addebitare alcunché al cliente finale (Corte appello Milano sez. III, 14/04/2023,
n.1231; Corte appello Milano sez. III, 01/02/2022, n.329).
Il giudice ha peraltro giustamente riconosciuto la buona fede del fornitore che, all'epoca dell'imposta aveva legittimamente “trasferito” sul consumatore il costo dell'addizionale,
pag. 10/11 disponendo che il pagamento degli interessi debba decorrere dalla messa in mora e non dal giorno del pagamento, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 2033 c.c.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia e la sopravvenuta pronuncia della Corte
Costituzionale giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di costituita, avverso Pt_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2427/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato per i fatti di causa dell'importo di € 1.100.000,00 oltre interessi come da sentenza impugnata;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 11.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN RI IU De OS
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