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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4540/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4540/2021 promossa da
Parte_1
ATTORE/I – OPPONENTE
contro Controparte_1
Con l'avv. GRILLO VITO CONVENUTO/I – OPPOSTO
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Posta in decisione sulle conclusioni precisate ex art. 127 ter c.p.c. per la trattazione scritta del 12 giugno 2024
Per l'opponente, che chiedeva “
2. nel merito e ove occorra in via riconvenzionale, per tutti
i motivi esposti nel paragrafo sub lettera A) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'inadem- pimento e,o l'inesatto adempimento di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 5 giugno 2020 e alla scheda azienda ad esso allegata e, per l'effetto, dichiarare ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. la legittimità del rifiuto
1 ad adempiere opposto dal in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e che, quindi, nessuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta dall'opponente in favore di Controparte_1
2.1 per l'ulteriore effetto, revocare e,o annullare e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021);
3. nel merito, in via riconvenzionale, per tutti i motivi esposti nei paragrafi sub lettere A) e B) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'importanza e la gravità dell'inadempimento e,o dell'inesatto adempimento di in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 5 giugno 2020 e alla scheda azienda ad esso allegata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto in parola (e la scheda azienda ad esso allegata) si è risolto per inadempimento e,o inesatto adempimento grave imputabile a CP_1
ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.;
[...]
3.1. per l'ulteriore effetto, revocare e,o annullare e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021);
4. sempre nel merito, in via riconvenzionale, per tutti i motivi esposti nel paragrafo sub lettera C) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare che in conseguenza della risoluzione del contratto del
5 giugno 2020 per inadempimento imputabile alla società opposta, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., il ha diritto a ottenere da la restituzione Parte_1 Controparte_1
delle somme a quest'ultima corrisposte in adempimento delle proprie obbligazioni e, per l'effetto, previa revoca e,o annullamento del decreto ingiuntivo n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021), condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1
in favore del in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
2 dell'importo complessivo di Euro 6.100,00, oltre interessi legali dal giorno della ricezione del pagamento e sino all'integrale soddisfo;
5. in via subordinata rispetto alle conclusioni che precedono ed esclusivamente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, per tutti i motivi esposti nel paragrafo sub lettera D) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare che il credito asseritamente vantato da difetta Controparte_1
dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità e, per l'effetto, previa revoca e,o annulla- mento del decreto ingiuntivo n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio
2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021), rideterminare al ribasso l'im- porto preteso da quest'ultima società commisurandone l'entità alla prestazione che dovesse even- tualmente risultare provata ed effettivamente eseguita e ferma restando in ogni caso l'illegittimità della richiesta risarcitoria formulata ai sensi del punto 10) delle condizioni e termini di cui al contratto del 5 giugno 2020 in quanto infondata e non provata;
5.1. nell'ipotesi in cui non sia totalmente esclusa la debenza dell'importo preteso in virtù del punto 10) del contratto del 5 giugno
2020, nella rideterminazione al ribasso delle somme di cui alla conclusione che precede, accertare
e dichiarare l'iniquità e l'ingiustizia della clausola in parola e dell'importo ivi dedotto e, per
l'effetto, provvedere alla sua riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.;
6. sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” e successiva richiesta di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c. formulata in comparsa conclusionale;
Per l'opposta, che chiedeva “In via principale nel merito:
Respingersi ogni domanda ed eccezione dell'attrice opponente per i motivi di cui alla presente com- parsa, con conferma del decreto ingiuntivo n. 989/2021 dichiarando di non accettare il contrad- dittorio su eventuali domande nuove avversarie.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
In data 5 giugno 2020 le parti sottoscrissero il contratto in seguito azionato moni- toriamente da avente a oggetto il conferimento dell'incarico di CP_1
3 sviluppare una rete commerciale attraverso la figura del “Temporary Italian Mana- ger” (TIM), designato da per l'invio alla cliente CP_1 Parte_1
dei nominativi di candidati al ruolo di agente di commercio, Parte_2
a fronte del pagamento di un canone mensile di € 2.500,00, oltre IVA (di seguito, il “Contratto”).
Assume che la Cliente avrebbe corrisposto il canone pattuito solo per CP_1
le mensilità di luglio e agosto 2020, rendendosi invece inadempiente per il paga- mento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2020, per complessivi €
9.150,00 (IVA inclusa), circostanza, questa, che la avrebbe indotta, in data 10 marzo
2021, a invocare la risoluzione del rapporto per inadempimento e a domandare il pagamento, ai sensi del punto 10) dei “Termini e Condizioni dell'Incarico”, di ul- teriori quattro mensilità a titolo di risarcimento del danno, per ulteriori € 10.000,00.
Pertanto, con decreto ingiuntivo n. 989 del 27 aprile 2021, depositato telematica- mente il 4 maggio 2021 e notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata unitamente al ricorso, il Tribunale di Venezia ha ingiunto a Parte_1
il pagamento dell'importo di € 19.150,00, oltre interessi come da domanda,
[...]
nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per com- pensi, oltre il 15% per spese forfettarie e € 145,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Con la presente opposizione, ha eccepito l'inadempimento di Parte_1 [...]
alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, inadempi- CP_2
mento che ex art. 1460 c.c. ha giustificato il mancato pagamento dei canoni pretesi dall'Agenzia di Lavoro e la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla società opposta, con diritto a vedersi restituire tutto quanto pagato a tal titolo.
L'opposizione è fondata e va accolta.
4 Com'è noto, qualora l'asserito debitore sollevi tempestivamente eccezione di ina- dempimento ex art. 1460 cod. civ. sorge in capo al creditore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni a proprio carico.
Questo principio trova applicazione nel caso di specie, ove si consideri che la so- cietà opponente non si è limitata a formulare una generica eccezione di inadempi- mento ma ha puntualmente indicato tutte le prestazioni omesse da . CP_1
Ne consegue che era specifico onere della società opposta offrire la prova di aver adempiuto (e in maniera esatta) le proprie obbligazioni.
Tale prova non è stata raggiunta nel caso specifico, anche considerando che le ri- chieste istruttorie di prova orale diretta formulate da sono state riget- CP_1
tate, con motivazione che qui si ribadisce.
In particolare, l'Agenzia di Lavoro avrebbe dovuto provare: (i) di aver effettuato una selezione mirata dei profili dei canditati al ruolo di agente di commercio pro- posti alla Cliente e orientata sui criteri (economici e professionali) indicati da quest'ultima nella Scheda Azienda;
(ii) di aver messo a conoscenza i candidati indi- viduati – prima della trasmissione dei rispettivi curricula a – del con- Parte_1
tenuto della Scheda Azienda e, in particolare, delle condizioni economiche offerte dalla Cliente, degli obiettivi perseguiti attraverso le auspicate nuove assunzioni di agenti (id est, la creazione di una rete su scala nazionale) e delle peculiarità del set- tore merceologico trattato;
(iii) di aver trasmesso anche per i mesi di settembre e ottobre 2020 i nominativi e i curricula di almeno due candidati per ciascuna men- silità; (iv) di aver svolto, attraverso il TIM (sig. ), l'attività di coordi- Testimone_1
namento e di orientamento nella creazione di una rete di agenti, con particolare riferimento alle regioni di interesse elencate nella Scheda Azienda.
Tutte attività che, pur costituendo il contenuto delle obbligazioni di e, CP_1
come tali, essenziali nell'economia del sinallagma, sono rimaste sfornite di prova in giudizio.
5 In particolare, la teste già dipendente di per la quale aveva Tes_2 Parte_1
avuto contatti diretti con i candidati de quibus, all'udienza del 17 ottobre 2023 ha confermato che: (i) tutti i candidati al ruolo di agente di commercio segnalati da
(sig.ri , e palesavano di CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
non avere informazioni sul profilo aziendale di nonché sulle condi- Parte_1
zioni economiche offerte da quest'ultima ai potenziali collaboratori, notizie che ricevevano per la prima volta proprio dalla sig.ra (“[…] da tutti i colloqui è Tes_2
emerso che i candidati non conoscevano che l'azienda non era disposta a dare un rimborso spese ma solo una provvigione;
tant'è che alcuni candidati mi hanno riferito che se lo avessero saputo non avrebbero neppure perso tempo a fare il colloquio;
”); (ii) tutti i candidati al ruolo di agente subordinavano la possibilità di avviare un rapporto di collaborazione con a condizioni economiche diverse rispetto a quelle di cui alla Scheda Parte_1
Azienda (delle quali, come ancora riferito dalla teste, palesavano di ignorare com- pletamente l'esistenza); (iii) il candidato sig. non era neanche iscritto Per_4
all'ENASARCO e, quindi, non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di agente di com- mercio per il quale veniva da proposto, non possedendone i requisiti di CP_1
legge (“[…] tant'è che non aveva mai svolto prima il lavoro di agente né di commerciale per qualsiasi altra azienda […]); (iv) lo stesso sig. le aveva confessato, nel corso Per_4
del colloquio conoscitivo, di essere stato “reclutato” da “a distanza”, CP_1
attraverso il sito internet www.linkedin.com, e di non avere mai avuto incontri preli- minari con selezionatori di;
(v) il ruolo rivestito dal TIM (il sig. CP_1 [...]
) di si era risolto a quello di mero smistatore di curricola dei can- Tes_1 CP_1
didati (“Si è vero;
preciso che in una sola occasione il signor è venuto in azienda accom- Tes_1
pagnando un candidato, più esattamente il sig. per il resto, invece, abbiamo sempre avuto Per_1
solo contatti telefonici e per email”); (vi) a partire dal 7 luglio 2020, e successivamente a più riprese, aveva provveduto a segnalare ai sig.ri e (dipendente, Tes_1 Pt_3
il primo, e socio, il secondo, di ) il disappunto dell'amministrazione di CP_1
6 rispetto ai profili segnalati dall'Agenzia di Lavoro perché non rispon- Parte_1
denti ai desiderata aziendali espressi nella Scheda Azienda (“Si è vero;
ho fatto diverse telefonate e mandato diverse email in cui lamentavo non solo questo aspetto, ma anche che i can- didati che ci mandavano venivano da altri settori, non conoscevano il mondo delle finiture d'interni che l'azienda trattava e perché fondamentalmente non conoscevano il settore”).
Per contro, le dichiarazioni rese dai sig.ri e Testimone_3 Testimone_4
sentiti a prova contraria rispettivamente nel corso delle udienze del 17 ottobre 2023
e del 19 marzo 2024, si sono rivelate assolutamente inutili sia rispetto al precipuo fine per il quale sono state ammesse (sconfessare i fatti confermati dalla sig.ra
[...]
che ai fini della prova dell'adempimento delle obbligazioni di . Pt_4 CP_1
Dubbi si nutrono sull'attendibilità del teste il quale ha dichiarato di essere Pt_3
socio di : è quindi verosimile un suo potenziale interessamento (anche CP_1
solo indiretto, e pur inidoneo a renderlo incapace di testimoniare) all'esito del pre- sente giudizio.
A sua volta, la sig.ra è lavoratrice dipendente di ed ha dichia- Tes_3 CP_1
rato di non aver partecipato ad alcuno dei colloqui intercorsi tra i candidati e la sig.ra ella, inoltre, non ha mai avuto alcuna interlocuzione con Tes_2 Parte_1
atteso che, come risulta pacifico in causa, il TIM designato per la gestione dello specifico Contratto era il sig. (della cui escussione la società opposta Testimone_1
non ha inteso avvalersi).
Peraltro, la teste ha reso dichiarazioni piuttosto vaghe, generiche e a tratti Tes_3
contraddittorie, prive di riferimento ai colloqui a suo dire intrattenuti dall'Agenzia di Lavoro con i potenziali agenti (prima che inoltrasse alla Cliente i CP_1
curricolum) e tantomeno alle specifiche informazioni fornite a questi ultimi sulle con- dizioni economiche offerte da nonché sul profilo aziendale della so- Parte_1
cietà cliente. Emblematica è in questo senso l'espressione utilizzata dalla teste nel rispondere alla domanda di cui al capitolo sub A della memoria istruttoria di parte
7 opponente: “[…] posso dire che in generale, secondo le nostre procedure [n.d.r.: quali pro- cedure?], gli agenti sono sempre informati della azienda che proponiamo [n.d.r.: in che modo?]; e mi confermano sempre via email di avere preso visione delle notizie [n.d.r.: quali notizie?] che informiamo relativamente all'azienda da noi proposta; […]”.
Il contenuto delle e-mail prodotte in giudizio dalla società opposta, e alle quali pro- babilmente intendeva riferirsi la teste , appare palesemente finalizzato solo Tes_3
all'acquisizione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei candidati, in assolvimento degli obblighi (nei confronti di questi ul- timi) in materia di privacy.
Ancor più indicative della contraddittorietà delle dichiarazioni della sig.ra Tes_3
e del modus operandi di nell'attività di “ricerca e selezione” sono le rispo- CP_1
ste rese dalla teste con precipuo riferimento alla posizione del candidato sig. Per_7
“[…] al 31 luglio 2020 il sig. era iscritto [n.d.r.: all'ENASARCO], in
[...] Per_4
quanto così mi aveva dichiarato […] io non ho fatto personalmente il colloquio con il Per_4
in quanto credo che lo abbia fatto il mio collega ”. Testimone_1
Sul contenuto della deposizione resa dal sig. (sempre in chiave Testimone_4
estremamente generica) non occorrerà soffermarsi ulteriormente, atteso che quest'ultimo ha palesato di non essere a conoscenza diretta delle vicende intercorse tra e la Cliente. CP_1
La società opposta non è stata in grado di provare l'adempimento e/o l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni neppure per tabulas.
In particolare, attraverso i documenti allegati sub nn. 9, 10 e 11 della propria me- moria istruttoria, la controparte pretenderebbe di avere offerto la prova dell'adem- pimento delle proprie obbligazioni senza avvedersi, tuttavia, che un esame più ac- corto degli stessi non ha fatto che rafforzare e confermare ulteriormente le do- glianze e le eccezioni sollevate da Parte_1
8 In particolare, le e-mail allegate sub n. 9 conv. svelano che , nel contattare CP_1
i potenziali candidati, presentava la Cliente limitandosi a riportare pedissequamente
– attraverso la sterile tecnica del “copia e incolla” – contenuti estrapolati del sito internet di redatti e predisposti da altri professionisti. Parte_1
Confrontando, infatti, il testo delle e-mail con quello delle pagine del sito internet di (cfr. screenshots allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 Parte_1
cod. proc. civ. di parte opponente sub n. 13), la sovrapponibilità dei contenuti risulta perfetta, al punto che le e-mail, sembrano inviate dalla stessa al candi- Parte_1
dato, senza intervento dell'Agenzia di Lavoro.
Emblematico è il doc. 10 conv. ove, ancora una volta, i contenuti sono quelli “pre- levati” sic et simpliciter dal sito internet di Parte_1
Anche nelle comunicazioni in parola non è presente alcuna informazione sull'of- ferta economica di risultando ad esse estranea l'allegazione della Parte_1
Scheda Azienda (o la riproduzione del suo contenuto).
Invero, le e-mail in esame costituiscono ulteriore prova della condotta inadempiente di , la quale a ciascun candidato si è limitata a far presente che “Accordi CP_1
contrattuali andranno discussi direttamente con la proprietà in riferimento al mod. incarico:
26/06/020GN02” – peraltro non allegato alla corrispondenza in parola – senza chiarire ai candidati le richieste della propria cliente.
Per contro, dall'esame del contratto inter partes (doc. 1 att.) emerge che la presta- zione dell'Agenzia di Lavoro non doveva consistere in una pura e semplice segna- lazione di nominativi, bensì in una attività di ricerca mirata di candidati potenzial- mente idonei alle esigenze di che imponeva a una prodro- Parte_1 CP_1
mica selezione dei profili da comunicare alla cliente, atta a conferire concreta so- stanza e specifica professionalità al servizio offerto.
Prestazione vincolata non al risultato (effettiva contrattualizzazione dei candidati) ma, piuttosto, all'obiettivo di consentire alla Cliente di trovarsi nelle condizioni (id
9 est, di disporre dei mezzi) per scegliere – nel rispetto dei requisiti di preselezione che sarebbe stato onere dell'Agenzia di Lavoro verificare – i profili più confacenti ai propri obiettivi imprenditoriali (creazione di una rete).
Il che rende fondata anche la domanda di risoluzione del contratto formulata in via riconvenzionale dall'odierna opponente.
Non può sfuggire come l'invio di candidati non rispondenti già ab origine alle con- dizioni poste da abbia di fatto precluso a quest'ultima di essere messa Parte_1
nelle condizioni di beneficiare della prestazione promessa.
Invero, avendo riguardo all'interesse perseguito da con il sinallagma, Parte_1
la gravità della condotta inadempiente di risulta evidente, avendo la CP_1
stessa sortito effetti dirompenti sull'economia e sull'equilibrio contrattuale.
Come noto, in tema di risoluzione, il Giudice, per valutare la gravità dell'inadem- pimento deve tener conto di un criterio oggettivo, avendo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione e verificando che l'inadempimento ab- bia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinal- lagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti.
Applicando i suddetti parametri valutativi al caso di specie, viene immediatamente in rilievo, sotto il profilo oggettivo, che: (i) l'interesse che ha mosso Parte_1
alla stipulazione del Contratto con risiedeva nella possibilità, da un lato, CP_1
di ottenere una selezione professionale di candidati al ruolo di agente di commercio alle condizioni economiche e in possesso dei requisiti di cui alla Scheda Azienda allegata al Contratto e, dall'altro lato, di usufruire della competenza e delle capacità professionali del Temporary Italian Manager nel coordinamento dei candidati, in funzione della creazione di una rete di agenti dislocata nelle Regioni di interesse
10 (ossia: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Piemonte, Triveneto,
Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Sardegna e Campania;
cfr. sezione “aree d'inte- resse” della Scheda Azienda, All. n. 3 al fascicolo di parte opponente); (ii) In- ter con riferimento alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020, ha svolto CP_1
la prestazione contravvenendo in maniera palese all'obbligo di diligenza professio- nale che avrebbe dovuto caratterizzarla, e ciò in quanto, come già ampiamente evi- denziato, i candidati segnalati non calzavano in alcun modo nei profili rispondenti all'interesse di con particolare riferimento alle condizioni economiche Parte_1
base da trasfondere nei contratti di agenzia che la Cliente aveva intenzione di sti- pulare (emblematica è la segnalazione di un candidato al ruolo di agente di com- mercio – il sig. – che poi è addirittura risultato non essere in possesso Per_4
della qualifica richiesta!); (iii) con riferimento alle mensilità di settembre e ottobre
2020, poi, si è resa totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di invio CP_1
di curricula di candidati, non avendo tramesso per quelle mensilità neanche un no- minativo, in tal modo contravvenendo all'impegno assunto al punto 1) del Con- tratto (che, si ricorda, prevedeva un numero minimo di due candidature mensili).
Ad analoghe conclusioni, quanto alla gravità dell'inadempimento, si perviene esa- minando il profilo soggettivo della condotta, atteso che: (i) , pur rego- CP_1
larmente remunerata per le mensilità da giugno ad agosto 2020 (e ciò, nonostante la prestazione si fosse poi rivelata completamente difforme da quella per cui si era obbligata), ha deliberatamente ignorato le svariate contestazioni – sia verbali che in forma scritta – formulate da in tal modo palesando non solo una con- Parte_1
dotta improntata a mala fede contrattuale ma prestando anche tacita acquiescenza rispetto alla fondatezza di tutte le censure;
(ii) non poteva ignorare l'im- CP_1
portanza ricoperta dalle condizioni economiche specificate nella Scheda Azienda nell'orientare la ricerca e la selezione e l'incidenza delle stesse nella connotazione dello scopo economico-individuale che la Cliente intendeva perseguire attraverso
11 l'affidamento dell'incarico; (iii) non potrà essere trascurata, altresì, la circostanza che , a fronte delle contestazioni. CP_1
In conclusione, pertanto, si sono rivelate fondate tanto l'eccezione di inadempi- mento che la domanda riconvenzionale di Parte_1
E ciò in virtù del principio secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già ese- guite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di resti- tuire la prestazione ricevuta.
Con particolare riferimento ai contratti a esecuzione periodica o continuata, come il presente, la giurisprudenza di merito e di legittimità in più occasioni ha ribadito il principio in forza del quale: «Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, se l'effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite, in ogni caso la disposizione di cui all'art. 1458, comma 2, c.p.c., è invocabile solo se esse abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contratto». (cfr. per tutte, Cass. Civ.
22 ottobre 2019, n. 26862).
Nel caso specifico, è stato ampiamente provato che le prestazioni eseguite non abbiano minimamente soddisfatto le ragioni di infatti, la difformità Parte_1
della prestazione resa da rispetto a quella oggetto di obbligazione può CP_1
considerarsi alla stessa stregua della mancata esecuzione della stessa e, quindi, ri- sulta evidentemente sottratta al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1458 cod. civ.
Ne discende, quindi, che per effetto della pronuncia di risoluzione per inadempi- mento invocata al paragrafo che precede, dovrà essere condannata a CP_1
restituire a l'importo complessivo di € 6.100,00 (IVA inclusa), oltre Parte_1
interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti e sino al soddisfo.
12 Ne deriva che – revocato il decreto ingiuntivo opposto – va dichiarato risolto il contratto concluso dalle parti in data 5 luglio 2020 per grave inadempimento di
, con condanna di questa alla restituzione di quanto pagato da CP_1 Pt_5
indebitamente a titolo di canone per le mensilità da giugno ad agosto 2020,
[...]
per complessivi € 6.100,00, iva inclusa, e declaratoria di non debenza delle somme ulteriori, azionate monitoriamente da vuoi a saldo dei compensi con- CP_1
trattualmente previsti, vuoi a titolo di risarcimento del danno. Il tutto, oltre agli interessi legali – nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. dall'introduzione del presente giudizio di opposizione – fino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che della natura contenziosa, della media difficoltà in diritto, dell'attività proces- suale svolta e del valore complessivo delle domande (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n.
55 in rel. d.m. 147/2022).
Non si ritiene invece di procedere alla condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. –
l'infondatezza della cui pretesa è emersa in esito a complessa ed articolata istrutto- ria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 989/2021 del Tribunale di Venezia e dichiara non dovute le somme da esso recate;
2) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 5.7.2020 per grave inadempimento di CP_1
3) dichiara tenuta e condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma complessiva di € 6100,00 indebita- Parte_6
mente versata, oltre interessi legali dai singoli pagamenti – e,
13 dall'introduzione del presente giudizio di opposizione, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. - al saldo effettivo;
4) condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio della controversia,
€ 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 14 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4540/2021 promossa da
Parte_1
ATTORE/I – OPPONENTE
contro Controparte_1
Con l'avv. GRILLO VITO CONVENUTO/I – OPPOSTO
Avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Posta in decisione sulle conclusioni precisate ex art. 127 ter c.p.c. per la trattazione scritta del 12 giugno 2024
Per l'opponente, che chiedeva “
2. nel merito e ove occorra in via riconvenzionale, per tutti
i motivi esposti nel paragrafo sub lettera A) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'inadem- pimento e,o l'inesatto adempimento di in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 5 giugno 2020 e alla scheda azienda ad esso allegata e, per l'effetto, dichiarare ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. la legittimità del rifiuto
1 ad adempiere opposto dal in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e che, quindi, nessuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta dall'opponente in favore di Controparte_1
2.1 per l'ulteriore effetto, revocare e,o annullare e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021);
3. nel merito, in via riconvenzionale, per tutti i motivi esposti nei paragrafi sub lettere A) e B) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare l'importanza e la gravità dell'inadempimento e,o dell'inesatto adempimento di in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 5 giugno 2020 e alla scheda azienda ad esso allegata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto in parola (e la scheda azienda ad esso allegata) si è risolto per inadempimento e,o inesatto adempimento grave imputabile a CP_1
ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.;
[...]
3.1. per l'ulteriore effetto, revocare e,o annullare e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021);
4. sempre nel merito, in via riconvenzionale, per tutti i motivi esposti nel paragrafo sub lettera C) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare che in conseguenza della risoluzione del contratto del
5 giugno 2020 per inadempimento imputabile alla società opposta, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., il ha diritto a ottenere da la restituzione Parte_1 Controparte_1
delle somme a quest'ultima corrisposte in adempimento delle proprie obbligazioni e, per l'effetto, previa revoca e,o annullamento del decreto ingiuntivo n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021), condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_1
in favore del in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
2 dell'importo complessivo di Euro 6.100,00, oltre interessi legali dal giorno della ricezione del pagamento e sino all'integrale soddisfo;
5. in via subordinata rispetto alle conclusioni che precedono ed esclusivamente nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle stesse, per tutti i motivi esposti nel paragrafo sub lettera D) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare che il credito asseritamente vantato da difetta Controparte_1
dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità e, per l'effetto, previa revoca e,o annulla- mento del decreto ingiuntivo n. 989 del 27 aprile 2021 e depositato telematicamente il 4 maggio
2021 emesso dal Tribunale di Venezia (R.G. n. 2204/2021), rideterminare al ribasso l'im- porto preteso da quest'ultima società commisurandone l'entità alla prestazione che dovesse even- tualmente risultare provata ed effettivamente eseguita e ferma restando in ogni caso l'illegittimità della richiesta risarcitoria formulata ai sensi del punto 10) delle condizioni e termini di cui al contratto del 5 giugno 2020 in quanto infondata e non provata;
5.1. nell'ipotesi in cui non sia totalmente esclusa la debenza dell'importo preteso in virtù del punto 10) del contratto del 5 giugno
2020, nella rideterminazione al ribasso delle somme di cui alla conclusione che precede, accertare
e dichiarare l'iniquità e l'ingiustizia della clausola in parola e dell'importo ivi dedotto e, per
l'effetto, provvedere alla sua riduzione ad equità ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.;
6. sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” e successiva richiesta di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c. formulata in comparsa conclusionale;
Per l'opposta, che chiedeva “In via principale nel merito:
Respingersi ogni domanda ed eccezione dell'attrice opponente per i motivi di cui alla presente com- parsa, con conferma del decreto ingiuntivo n. 989/2021 dichiarando di non accettare il contrad- dittorio su eventuali domande nuove avversarie.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
In data 5 giugno 2020 le parti sottoscrissero il contratto in seguito azionato moni- toriamente da avente a oggetto il conferimento dell'incarico di CP_1
3 sviluppare una rete commerciale attraverso la figura del “Temporary Italian Mana- ger” (TIM), designato da per l'invio alla cliente CP_1 Parte_1
dei nominativi di candidati al ruolo di agente di commercio, Parte_2
a fronte del pagamento di un canone mensile di € 2.500,00, oltre IVA (di seguito, il “Contratto”).
Assume che la Cliente avrebbe corrisposto il canone pattuito solo per CP_1
le mensilità di luglio e agosto 2020, rendendosi invece inadempiente per il paga- mento delle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2020, per complessivi €
9.150,00 (IVA inclusa), circostanza, questa, che la avrebbe indotta, in data 10 marzo
2021, a invocare la risoluzione del rapporto per inadempimento e a domandare il pagamento, ai sensi del punto 10) dei “Termini e Condizioni dell'Incarico”, di ul- teriori quattro mensilità a titolo di risarcimento del danno, per ulteriori € 10.000,00.
Pertanto, con decreto ingiuntivo n. 989 del 27 aprile 2021, depositato telematica- mente il 4 maggio 2021 e notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata unitamente al ricorso, il Tribunale di Venezia ha ingiunto a Parte_1
il pagamento dell'importo di € 19.150,00, oltre interessi come da domanda,
[...]
nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per com- pensi, oltre il 15% per spese forfettarie e € 145,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Con la presente opposizione, ha eccepito l'inadempimento di Parte_1 [...]
alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, inadempi- CP_2
mento che ex art. 1460 c.c. ha giustificato il mancato pagamento dei canoni pretesi dall'Agenzia di Lavoro e la risoluzione del contratto per fatto imputabile alla società opposta, con diritto a vedersi restituire tutto quanto pagato a tal titolo.
L'opposizione è fondata e va accolta.
4 Com'è noto, qualora l'asserito debitore sollevi tempestivamente eccezione di ina- dempimento ex art. 1460 cod. civ. sorge in capo al creditore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni a proprio carico.
Questo principio trova applicazione nel caso di specie, ove si consideri che la so- cietà opponente non si è limitata a formulare una generica eccezione di inadempi- mento ma ha puntualmente indicato tutte le prestazioni omesse da . CP_1
Ne consegue che era specifico onere della società opposta offrire la prova di aver adempiuto (e in maniera esatta) le proprie obbligazioni.
Tale prova non è stata raggiunta nel caso specifico, anche considerando che le ri- chieste istruttorie di prova orale diretta formulate da sono state riget- CP_1
tate, con motivazione che qui si ribadisce.
In particolare, l'Agenzia di Lavoro avrebbe dovuto provare: (i) di aver effettuato una selezione mirata dei profili dei canditati al ruolo di agente di commercio pro- posti alla Cliente e orientata sui criteri (economici e professionali) indicati da quest'ultima nella Scheda Azienda;
(ii) di aver messo a conoscenza i candidati indi- viduati – prima della trasmissione dei rispettivi curricula a – del con- Parte_1
tenuto della Scheda Azienda e, in particolare, delle condizioni economiche offerte dalla Cliente, degli obiettivi perseguiti attraverso le auspicate nuove assunzioni di agenti (id est, la creazione di una rete su scala nazionale) e delle peculiarità del set- tore merceologico trattato;
(iii) di aver trasmesso anche per i mesi di settembre e ottobre 2020 i nominativi e i curricula di almeno due candidati per ciascuna men- silità; (iv) di aver svolto, attraverso il TIM (sig. ), l'attività di coordi- Testimone_1
namento e di orientamento nella creazione di una rete di agenti, con particolare riferimento alle regioni di interesse elencate nella Scheda Azienda.
Tutte attività che, pur costituendo il contenuto delle obbligazioni di e, CP_1
come tali, essenziali nell'economia del sinallagma, sono rimaste sfornite di prova in giudizio.
5 In particolare, la teste già dipendente di per la quale aveva Tes_2 Parte_1
avuto contatti diretti con i candidati de quibus, all'udienza del 17 ottobre 2023 ha confermato che: (i) tutti i candidati al ruolo di agente di commercio segnalati da
(sig.ri , e palesavano di CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
non avere informazioni sul profilo aziendale di nonché sulle condi- Parte_1
zioni economiche offerte da quest'ultima ai potenziali collaboratori, notizie che ricevevano per la prima volta proprio dalla sig.ra (“[…] da tutti i colloqui è Tes_2
emerso che i candidati non conoscevano che l'azienda non era disposta a dare un rimborso spese ma solo una provvigione;
tant'è che alcuni candidati mi hanno riferito che se lo avessero saputo non avrebbero neppure perso tempo a fare il colloquio;
”); (ii) tutti i candidati al ruolo di agente subordinavano la possibilità di avviare un rapporto di collaborazione con a condizioni economiche diverse rispetto a quelle di cui alla Scheda Parte_1
Azienda (delle quali, come ancora riferito dalla teste, palesavano di ignorare com- pletamente l'esistenza); (iii) il candidato sig. non era neanche iscritto Per_4
all'ENASARCO e, quindi, non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di agente di com- mercio per il quale veniva da proposto, non possedendone i requisiti di CP_1
legge (“[…] tant'è che non aveva mai svolto prima il lavoro di agente né di commerciale per qualsiasi altra azienda […]); (iv) lo stesso sig. le aveva confessato, nel corso Per_4
del colloquio conoscitivo, di essere stato “reclutato” da “a distanza”, CP_1
attraverso il sito internet www.linkedin.com, e di non avere mai avuto incontri preli- minari con selezionatori di;
(v) il ruolo rivestito dal TIM (il sig. CP_1 [...]
) di si era risolto a quello di mero smistatore di curricola dei can- Tes_1 CP_1
didati (“Si è vero;
preciso che in una sola occasione il signor è venuto in azienda accom- Tes_1
pagnando un candidato, più esattamente il sig. per il resto, invece, abbiamo sempre avuto Per_1
solo contatti telefonici e per email”); (vi) a partire dal 7 luglio 2020, e successivamente a più riprese, aveva provveduto a segnalare ai sig.ri e (dipendente, Tes_1 Pt_3
il primo, e socio, il secondo, di ) il disappunto dell'amministrazione di CP_1
6 rispetto ai profili segnalati dall'Agenzia di Lavoro perché non rispon- Parte_1
denti ai desiderata aziendali espressi nella Scheda Azienda (“Si è vero;
ho fatto diverse telefonate e mandato diverse email in cui lamentavo non solo questo aspetto, ma anche che i can- didati che ci mandavano venivano da altri settori, non conoscevano il mondo delle finiture d'interni che l'azienda trattava e perché fondamentalmente non conoscevano il settore”).
Per contro, le dichiarazioni rese dai sig.ri e Testimone_3 Testimone_4
sentiti a prova contraria rispettivamente nel corso delle udienze del 17 ottobre 2023
e del 19 marzo 2024, si sono rivelate assolutamente inutili sia rispetto al precipuo fine per il quale sono state ammesse (sconfessare i fatti confermati dalla sig.ra
[...]
che ai fini della prova dell'adempimento delle obbligazioni di . Pt_4 CP_1
Dubbi si nutrono sull'attendibilità del teste il quale ha dichiarato di essere Pt_3
socio di : è quindi verosimile un suo potenziale interessamento (anche CP_1
solo indiretto, e pur inidoneo a renderlo incapace di testimoniare) all'esito del pre- sente giudizio.
A sua volta, la sig.ra è lavoratrice dipendente di ed ha dichia- Tes_3 CP_1
rato di non aver partecipato ad alcuno dei colloqui intercorsi tra i candidati e la sig.ra ella, inoltre, non ha mai avuto alcuna interlocuzione con Tes_2 Parte_1
atteso che, come risulta pacifico in causa, il TIM designato per la gestione dello specifico Contratto era il sig. (della cui escussione la società opposta Testimone_1
non ha inteso avvalersi).
Peraltro, la teste ha reso dichiarazioni piuttosto vaghe, generiche e a tratti Tes_3
contraddittorie, prive di riferimento ai colloqui a suo dire intrattenuti dall'Agenzia di Lavoro con i potenziali agenti (prima che inoltrasse alla Cliente i CP_1
curricolum) e tantomeno alle specifiche informazioni fornite a questi ultimi sulle con- dizioni economiche offerte da nonché sul profilo aziendale della so- Parte_1
cietà cliente. Emblematica è in questo senso l'espressione utilizzata dalla teste nel rispondere alla domanda di cui al capitolo sub A della memoria istruttoria di parte
7 opponente: “[…] posso dire che in generale, secondo le nostre procedure [n.d.r.: quali pro- cedure?], gli agenti sono sempre informati della azienda che proponiamo [n.d.r.: in che modo?]; e mi confermano sempre via email di avere preso visione delle notizie [n.d.r.: quali notizie?] che informiamo relativamente all'azienda da noi proposta; […]”.
Il contenuto delle e-mail prodotte in giudizio dalla società opposta, e alle quali pro- babilmente intendeva riferirsi la teste , appare palesemente finalizzato solo Tes_3
all'acquisizione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei candidati, in assolvimento degli obblighi (nei confronti di questi ul- timi) in materia di privacy.
Ancor più indicative della contraddittorietà delle dichiarazioni della sig.ra Tes_3
e del modus operandi di nell'attività di “ricerca e selezione” sono le rispo- CP_1
ste rese dalla teste con precipuo riferimento alla posizione del candidato sig. Per_7
“[…] al 31 luglio 2020 il sig. era iscritto [n.d.r.: all'ENASARCO], in
[...] Per_4
quanto così mi aveva dichiarato […] io non ho fatto personalmente il colloquio con il Per_4
in quanto credo che lo abbia fatto il mio collega ”. Testimone_1
Sul contenuto della deposizione resa dal sig. (sempre in chiave Testimone_4
estremamente generica) non occorrerà soffermarsi ulteriormente, atteso che quest'ultimo ha palesato di non essere a conoscenza diretta delle vicende intercorse tra e la Cliente. CP_1
La società opposta non è stata in grado di provare l'adempimento e/o l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni neppure per tabulas.
In particolare, attraverso i documenti allegati sub nn. 9, 10 e 11 della propria me- moria istruttoria, la controparte pretenderebbe di avere offerto la prova dell'adem- pimento delle proprie obbligazioni senza avvedersi, tuttavia, che un esame più ac- corto degli stessi non ha fatto che rafforzare e confermare ulteriormente le do- glianze e le eccezioni sollevate da Parte_1
8 In particolare, le e-mail allegate sub n. 9 conv. svelano che , nel contattare CP_1
i potenziali candidati, presentava la Cliente limitandosi a riportare pedissequamente
– attraverso la sterile tecnica del “copia e incolla” – contenuti estrapolati del sito internet di redatti e predisposti da altri professionisti. Parte_1
Confrontando, infatti, il testo delle e-mail con quello delle pagine del sito internet di (cfr. screenshots allegati alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 Parte_1
cod. proc. civ. di parte opponente sub n. 13), la sovrapponibilità dei contenuti risulta perfetta, al punto che le e-mail, sembrano inviate dalla stessa al candi- Parte_1
dato, senza intervento dell'Agenzia di Lavoro.
Emblematico è il doc. 10 conv. ove, ancora una volta, i contenuti sono quelli “pre- levati” sic et simpliciter dal sito internet di Parte_1
Anche nelle comunicazioni in parola non è presente alcuna informazione sull'of- ferta economica di risultando ad esse estranea l'allegazione della Parte_1
Scheda Azienda (o la riproduzione del suo contenuto).
Invero, le e-mail in esame costituiscono ulteriore prova della condotta inadempiente di , la quale a ciascun candidato si è limitata a far presente che “Accordi CP_1
contrattuali andranno discussi direttamente con la proprietà in riferimento al mod. incarico:
26/06/020GN02” – peraltro non allegato alla corrispondenza in parola – senza chiarire ai candidati le richieste della propria cliente.
Per contro, dall'esame del contratto inter partes (doc. 1 att.) emerge che la presta- zione dell'Agenzia di Lavoro non doveva consistere in una pura e semplice segna- lazione di nominativi, bensì in una attività di ricerca mirata di candidati potenzial- mente idonei alle esigenze di che imponeva a una prodro- Parte_1 CP_1
mica selezione dei profili da comunicare alla cliente, atta a conferire concreta so- stanza e specifica professionalità al servizio offerto.
Prestazione vincolata non al risultato (effettiva contrattualizzazione dei candidati) ma, piuttosto, all'obiettivo di consentire alla Cliente di trovarsi nelle condizioni (id
9 est, di disporre dei mezzi) per scegliere – nel rispetto dei requisiti di preselezione che sarebbe stato onere dell'Agenzia di Lavoro verificare – i profili più confacenti ai propri obiettivi imprenditoriali (creazione di una rete).
Il che rende fondata anche la domanda di risoluzione del contratto formulata in via riconvenzionale dall'odierna opponente.
Non può sfuggire come l'invio di candidati non rispondenti già ab origine alle con- dizioni poste da abbia di fatto precluso a quest'ultima di essere messa Parte_1
nelle condizioni di beneficiare della prestazione promessa.
Invero, avendo riguardo all'interesse perseguito da con il sinallagma, Parte_1
la gravità della condotta inadempiente di risulta evidente, avendo la CP_1
stessa sortito effetti dirompenti sull'economia e sull'equilibrio contrattuale.
Come noto, in tema di risoluzione, il Giudice, per valutare la gravità dell'inadem- pimento deve tener conto di un criterio oggettivo, avendo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione e verificando che l'inadempimento ab- bia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinal- lagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti.
Applicando i suddetti parametri valutativi al caso di specie, viene immediatamente in rilievo, sotto il profilo oggettivo, che: (i) l'interesse che ha mosso Parte_1
alla stipulazione del Contratto con risiedeva nella possibilità, da un lato, CP_1
di ottenere una selezione professionale di candidati al ruolo di agente di commercio alle condizioni economiche e in possesso dei requisiti di cui alla Scheda Azienda allegata al Contratto e, dall'altro lato, di usufruire della competenza e delle capacità professionali del Temporary Italian Manager nel coordinamento dei candidati, in funzione della creazione di una rete di agenti dislocata nelle Regioni di interesse
10 (ossia: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Piemonte, Triveneto,
Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Sardegna e Campania;
cfr. sezione “aree d'inte- resse” della Scheda Azienda, All. n. 3 al fascicolo di parte opponente); (ii) In- ter con riferimento alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020, ha svolto CP_1
la prestazione contravvenendo in maniera palese all'obbligo di diligenza professio- nale che avrebbe dovuto caratterizzarla, e ciò in quanto, come già ampiamente evi- denziato, i candidati segnalati non calzavano in alcun modo nei profili rispondenti all'interesse di con particolare riferimento alle condizioni economiche Parte_1
base da trasfondere nei contratti di agenzia che la Cliente aveva intenzione di sti- pulare (emblematica è la segnalazione di un candidato al ruolo di agente di com- mercio – il sig. – che poi è addirittura risultato non essere in possesso Per_4
della qualifica richiesta!); (iii) con riferimento alle mensilità di settembre e ottobre
2020, poi, si è resa totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di invio CP_1
di curricula di candidati, non avendo tramesso per quelle mensilità neanche un no- minativo, in tal modo contravvenendo all'impegno assunto al punto 1) del Con- tratto (che, si ricorda, prevedeva un numero minimo di due candidature mensili).
Ad analoghe conclusioni, quanto alla gravità dell'inadempimento, si perviene esa- minando il profilo soggettivo della condotta, atteso che: (i) , pur rego- CP_1
larmente remunerata per le mensilità da giugno ad agosto 2020 (e ciò, nonostante la prestazione si fosse poi rivelata completamente difforme da quella per cui si era obbligata), ha deliberatamente ignorato le svariate contestazioni – sia verbali che in forma scritta – formulate da in tal modo palesando non solo una con- Parte_1
dotta improntata a mala fede contrattuale ma prestando anche tacita acquiescenza rispetto alla fondatezza di tutte le censure;
(ii) non poteva ignorare l'im- CP_1
portanza ricoperta dalle condizioni economiche specificate nella Scheda Azienda nell'orientare la ricerca e la selezione e l'incidenza delle stesse nella connotazione dello scopo economico-individuale che la Cliente intendeva perseguire attraverso
11 l'affidamento dell'incarico; (iii) non potrà essere trascurata, altresì, la circostanza che , a fronte delle contestazioni. CP_1
In conclusione, pertanto, si sono rivelate fondate tanto l'eccezione di inadempi- mento che la domanda riconvenzionale di Parte_1
E ciò in virtù del principio secondo cui nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458 cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già ese- guite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di resti- tuire la prestazione ricevuta.
Con particolare riferimento ai contratti a esecuzione periodica o continuata, come il presente, la giurisprudenza di merito e di legittimità in più occasioni ha ribadito il principio in forza del quale: «Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, se l'effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite, in ogni caso la disposizione di cui all'art. 1458, comma 2, c.p.c., è invocabile solo se esse abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contratto». (cfr. per tutte, Cass. Civ.
22 ottobre 2019, n. 26862).
Nel caso specifico, è stato ampiamente provato che le prestazioni eseguite non abbiano minimamente soddisfatto le ragioni di infatti, la difformità Parte_1
della prestazione resa da rispetto a quella oggetto di obbligazione può CP_1
considerarsi alla stessa stregua della mancata esecuzione della stessa e, quindi, ri- sulta evidentemente sottratta al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1458 cod. civ.
Ne discende, quindi, che per effetto della pronuncia di risoluzione per inadempi- mento invocata al paragrafo che precede, dovrà essere condannata a CP_1
restituire a l'importo complessivo di € 6.100,00 (IVA inclusa), oltre Parte_1
interessi legali decorrenti dalla data dei pagamenti e sino al soddisfo.
12 Ne deriva che – revocato il decreto ingiuntivo opposto – va dichiarato risolto il contratto concluso dalle parti in data 5 luglio 2020 per grave inadempimento di
, con condanna di questa alla restituzione di quanto pagato da CP_1 Pt_5
indebitamente a titolo di canone per le mensilità da giugno ad agosto 2020,
[...]
per complessivi € 6.100,00, iva inclusa, e declaratoria di non debenza delle somme ulteriori, azionate monitoriamente da vuoi a saldo dei compensi con- CP_1
trattualmente previsti, vuoi a titolo di risarcimento del danno. Il tutto, oltre agli interessi legali – nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. dall'introduzione del presente giudizio di opposizione – fino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che della natura contenziosa, della media difficoltà in diritto, dell'attività proces- suale svolta e del valore complessivo delle domande (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n.
55 in rel. d.m. 147/2022).
Non si ritiene invece di procedere alla condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. –
l'infondatezza della cui pretesa è emersa in esito a complessa ed articolata istrutto- ria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 989/2021 del Tribunale di Venezia e dichiara non dovute le somme da esso recate;
2) dichiara la risoluzione del contratto concluso tra le parti il 5.7.2020 per grave inadempimento di CP_1
3) dichiara tenuta e condanna alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma complessiva di € 6100,00 indebita- Parte_6
mente versata, oltre interessi legali dai singoli pagamenti – e,
13 dall'introduzione del presente giudizio di opposizione, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. - al saldo effettivo;
4) condanna a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
processuali, che liquida in € 1000,00 per la fase di studio della controversia,
€ 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m.
55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 14 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
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