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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3085/2022, avverso la sentenza n. 5816/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli, depositata in data 09/06/2022, notificata in data 10/06/2022, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. Per_1
42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, dagli avv. Giuseppe
Iervolino (C.F. , Gianpiero Mesco (C.F. CodiceFiscale_1
), Anna Vingiani (C.F. , C.F._2 C.F._3
(C.F. ); Parte_2 C.F._4
APPELLANTE
E (C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5
in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gaetano Simeoli (C.F.: ); C.F._6
APPELLATO
NONCHE'
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del procuratore speciale della società Dott. Controparte_3
quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_4
, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce
[...]
alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti Prof. Nicola de
Luca (C.F. e Grazia M. D'Aiello (C.F. C.F._7
); C.F._8
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 7.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello, con il quale aveva chiesto volersi: “.. - revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, la domanda così come proposta dall'appellato ; Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la responsabilità della per l'evento dannoso Parte_3
pag. 2/29 per cui è causa, dichiarare per i dedotti motivi l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 della soc
[...]
e per l'effetto, condannare la stessa a TR
mallevare la ed a corrispondere tutte le somme che per sorta, spese ed accessori la dovesse andare soccombente.
-condannare l'appellato e/o la società assicuratrice Controparte_1
chiamata in garanzia al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”;
nelle note depositate il 13.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato, , Controparte_1
concludeva come segue: “.. 1) in via principale, nel merito rigettare
l'appello siccome infondato in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza n. 5816/2022 del 9/6/2022 resa dal Tribunale di Napoli, anche in relazione alla condanna alle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla Parte_4
condannare in via principale la , in persona del _6
suo legale rappresentante pro tempore in proprio, ovvero ribadendo e rinnovando la richiesta formulata in I° grado, in solido con la
[...]
, quale cessionaria del portafoglio assicurativo della AR
, in persona del suo legale rappresentante pro TR
tempore, compagnia assicuratrice che garantiva la Parte_4
all'epoca dei fatti in forza di polizza n. ITOMM09B0026 al risarcimento in favore del sig. , della somma complessiva di € Controparte_1
272.968,00 come statuito nella sentenza appellata, ovvero nella diversa
pag. 3/29 maggiore o minore somma che sarà liquidata dalla Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli;
3) In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla ed _6
in accoglimento della richiesta formulata in I° grado, condannare la
[...]
, quale cessionaria del portafoglio assicurativo AR
della , in persona del suo legale rappresentante TR
pro tempore, compagnia assicuratrice che garantiva la CP_6
all'epoca dei fatti in forza di polizza n. ITOMM09B0026 a
[...]
manlevare la di quanto la stessa è stata _6
condannata a risarcire in favore del sig. in forza della Controparte_1
sentenza appellata, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà liquidata dalla Ecc.ma Corte di Appello di Napoli;
4) Condannare
l'appellante ovvero _6 AR
quale cessionaria del portafoglio assicurativo della TR
, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese ed
[...]
onorari del presente grado di giudizio, nonché rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
nelle note depositate il 18.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata, Controparte_2
concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la
[...]
quale aveva chiesto “
1. In via principale, rigettare l'appello in relazione al motivo inerente al rapporto di garanzia tra e , CP_2 Parte_4
siccome infondato per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per
l'effetto, confermare il relativo capo della Sentenza gravata;
2. In via
pag. 4/29 subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'appello e di riforma della Sentenza gravata, ritenere e dichiarare che è CP_2
tenuta a garantire e manlevare soltanto nei limiti Parte_4
contrattuali della quota di responsabilità, della franchigia e del massimale;
3. con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 28/02/2017, Controparte_1
conveniva l' , dinanzi al Tribunale di Napoli, _6
esponendo: “
1. Che in data 7.01.2008, a seguito di forte coliche addominali, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di ove i medici, dopo aver prestato le cure ritenute necessarie, lo Pt_4
dimettevano prescrivendogli una terapia farmacologica;
2. Che il giorno successivo, persistendo la sintomatologia, si recava nuovamente presso il suddetto ospedale ove veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia e medicina diretto dal prof. ;
3. Che durante il ricovero, protrattosi Per_2
dal giorno 08.01.2008 al 17.01.2008, veniva sottoposto agli esami di gastroscopia e colonoscopia;
4. Che in data 23.01.2008, ritornava in ospedale per sottoporsi al clisma opaco all'esito del quale i sanitari consigliavano all'istante di sottoporsi ad un'operazione a causa di una stenosi sistemica che chiudeva l'intestino e che avrebbe potuto determinarne il blocco;
5. Che nelle more del ricovero aveva stretto un rapporto di fiducia con il dott. dal quale decideva di farsi CP_8
operare;
6. Che in data 30.01.2008 veniva operato, non dal dott. ma dal prof. assistito dal dott. e dal dott. ; CP_8 Per_2 CP_9 Per_3
pag. 5/29
7. Che l'operazione chirurgica durava quattro ore e, originariamente programmata in modalità laparoscopica, veniva poi convertita in modalità laparotomica;
8. Che il prof. comunicava ai familiari Per_2
che la durata eccessiva dell'intervento era stata determinata dal riscontro, durante l'operazione, di un “grosso diverticolo infiammato“ attaccato alla cupola della vescica;
9. Che l'aspetto della massa era di natura infiammatoria e non presentava caratteristiche di neoplasia;
10.
Che il decorso post-operatorio fu caratterizzato da scariche diarroiche, presenza di stato febbrile, perdita di peso, addome gonfio e dolori persistenti alla pancia e al rene sinistro, nonché, a seguito della rimozione del catetere, difficoltà ad urinare ed urine di colore rosso;
11.
Che in data 16.02.2008, nonostante le condizioni di salute non migliorassero, veniva sottoposto a TAC senza mezzo di contrasto, la quale evidenziava una “vistosa raccolta saccata di densità liquida che occupa la regione paracolica sinistra estendendosi sino al piccolo bacino”; 12. Che, pertanto, dopo iniziali rassicurazioni, il prof Per_2
comunicava ai familiari dell'attore della necessità di procedere
d'urgenza ad una seconda operazione per rimuovere i detti liquidi;
13. In data 20.02.2008 subiva un nuovo intervento chirurgico per “sindrome aderenziale grave. Raccolta in addome sn saccata”, condotto dai dott.ri
, e;
14. Che all'uscita dalla sala operatoria il dott. Per_2 CP_8 CP_9
comunica ai familiari di aver riscontrato una situazione mai Per_2
vista con organi spostati e vasta presenza di liquido di cui ignorava la provenienza;
15. Che un campione di detto liquido veniva analizzato dal laboratorio dell'Ospedale “San Paolo” ,il quale accertava che si trattava di urina;
16. che in data 22.02.2008 veniva sottoposto ad esame di
pag. 6/29 urografia endovenosa;
17. sulla scorta di tali esami che evidenziavano
l'ipotesi di una lesione dell'uretere sinistro e a seguito di consulto medico veniva accompagnato presso il C.T.O. di ove, in data 27.02.2008 Pt_4
veniva sottoposto ad intervento chirurgico, condotto dal dott. Per_4
di “nefrotomia sinistra” al fine di favorire la messa a riposo del rene omolaterale e dell'uretere; 18. Che in data 28.2.2008 veniva sottoposto a
TC addome con mezzo di contrasto, dalla quale emrgeva che l'uretere perdeva ancora urina e quindi il fallimento della nefrostomia;
19. Che, pertanto, i dott.ri , e comunicavano ai familiari Per_2 CP_10 CP_9
dell'istante la necessità di procedere ad un'ulteriore operazione al fine di ricostruire o saldare l'uretere; 20. Che in data 29.02.2008 veniva sottoposto ad un terzo intervento chirurgico, condotto dai dott.ri
, e , durante il quale non veniva eseguita la Per_2 Per_4 CP_9
ricostruzione o saldatura dell'uretere ma una nefroctomia e colostomia sinistra;
21. Che a seguito del suddetto intervento si formarono due fistole in corrispondenza della ferita chirurgica;
22. Che veniva rubata la cartella clinica contenete la storica cartella clinica fino al 7.03.2008; 23.
Che, in data 7.04.2008 ,veniva dimesso dall'Ospedale “San Paolo” con indicazione di un ulteriore periodo di riposo di 20 giorni;
24. Che, in data
23.07.2010, era costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento presso gli
Controparte_11
per “ricanalizzazione colo-rettale-plastica parietale-
[...]
appendicectomia-sutura dell'orifizio inguinale interno”; 25. Che, a causa della lunga degenza e dei postumi invalidanti conseguenti agli interventi subiti presso l'Ospedale San Paolo, risultava affetto da “sindrome depressiva di marcata entità e deficit funzionale sessuale”..”.
pag. 7/29 Poste tali premesse, l'attore domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale “San Paolo” di e, conseguentemente, condannarsi l al Pt_4 _6
risarcimento di tutti i danni da esso subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta
[...]
chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla Parte_1
chiamata in causa della , al fine di essere dalla stessa TR
manlevata.
Nel merito, resisteva, per quanto di ragione, alla domanda, sollecitandone il rigetto.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, notificato l'atto di citazione per chiamata in causa, si costituiva eccependo CP_2
l'inoperatività della polizza conclusa in regime di claims made, in quanto efficace dal 01.12.2009 fino al 30.11.2010 e con inizio del periodo di retroattività fino al 30.11.2008, laddove, nella specie, la richiesta di risarcimento era stata inoltrata solo in data 21.09.2016 ed era riferibile ad un evento integralmente verificatosi prima della decorrenza della polizza e del periodo di retroattività.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU medico legale, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) accoglie la domanda formulata dalla parte attrice e per l'effetto condanna la convenuta , al pagamento in favore di CP_12
parte attrice dell'importo di € 272.968,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto (gennaio 2008) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale
pag. 8/29 sull'importo di € 272.968,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna la parte convenuta, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 600,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali del procuratore oltre iva e cpa come per legge
e rimborso spese generali al 15%;, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta;
4) rigetta la domanda di manleva;
5) compensa le spese di lite tra convenuta e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essa notificata in data 10/06/2022,
l' proponeva appello mediante atto _6
tempestivamente notificato, a e ad Controparte_1 [...]
in data 06/07/2022, nel rispetto del termine Controparte_2
breve ex art. 325 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi rassegnate.
Si costituivano e ad Controparte_1 Controparte_2
resistendo, ciascuno per quanto di ragione, all'avversa impugnazione.
Con ordinanza del 23/12/2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, rinviando la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 22.11.2024, poi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 20.12.2024, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini, ex art. 190, I comma c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle pag. 9/29 comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.3.2025.
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e dagli appellati anche le memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di nullità della domanda, sollevata dalla convenuta per una pretesa Parte_1
genericità della citazione, qualificava come contrattuale la responsabilità della stessa e, ritenuto, di conseguenza, applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale, respingeva l'eccezione di prescrizione formulata dalla predetta struttura.
Nel merito, premesso che “a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero
l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”, riteneva assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Al riguardo, valorizzando gli esiti dell'espletata CTU, poneva in risalto come i nominati ausiliari avevano ritenuto di ravvisare “una avvenuta lesione dell'uretere di sinistra durante l'intervento di sigmoidectomia,
pag. 10/29 verosimilmente avvenuta durante la dissezione del colon da asportare ma di cui l'operatore sanitario non ebbe contezza”, oltre ad una carente assistenza post-operatoria, “.. laddove si consideri che sebbene in 7^ giornata post-operatoria fosse documentata la presenza di liquido in peritoneo essi attesero altri 9 giorni per eseguire una TC addominale che mostrava una raccolta saccata paracolica e fecero trascorrere altri quattro giorni prima di ricondurre il paziente in sala operatoria per un necessario intervento chirurgico finalizzato ad asportare il liquido, ad identificarne la fonte e a verificare le condizioni dei visceri addominali .. vi fu colpa dei sanitari dal momento che, rioperato dopo 20 giorni dal precedente intervento, laddove già in 7^ giornata sussistevano le necessarie condizioni perché fosse eseguita una relaparotomia, neanche in tale circostanza il chirurgo si rese conto della lesione pur essendo
“ragionevole pensare ad una perdita di urina, da lesione ureterale”.
“….questo ritardo appare invero inspiegabile e merita di essere censurato laddove la ricostruzione ureterale andava eseguita quanto prima, atteso che dalla sua lesione, intervenuta nel corso dell'intervento di sigmoidectomia, erano già trascorsi 29 giorni ed erano già passati circa
20 giorni dalla documentata presenza di liquido in addome””.
Affermata la responsabilità dell' l'adito Tribunale, sulla scorta della
CTU, riconosceva al leso un danno biologico permanente del 38%, oltre ad un periodo di ITT per giorni 70 e di ITP al 20% per 27 mesi.
§ 3.
Nel censurare, con il primo motivo di appello, l'indicata parte di sentenza, l' si doleva della quantificazione, a suo dire eccessiva, del pag. 11/29 danno biologico permanente, come operata dal primo Giudice in adesione alle conclusioni dei CTU.
Sul punto deduceva che “Tale quantificazione del danno biologico operata dai CTU, senza alcuna specificazione, è sicuramente eccessiva, se si considera che per la perdita del rene la tabella ANIA riconosce il 15% e la tabella INAIL il 25% e che per un laparocele avente dimensioni entro cm 10 x 10 viene riconosciuta una percentuale di invalidità che va dal
4% all'8% .. Detta percentuale va pertanto senz'altro diminuita, quantomeno alla misura indicata dal CTP dott. del Persona_5
25% complessivo”.
§ 4.
Giova premettere che l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità contrattuale dell per l'operato dei sanitari che ebbero in cura il . CP_1
Ne segue che, con riferimento a tale parte della pronuncia, si sia formato il giudicato per acquiescenza.
Ciò posto, il primo motivo di appello è inammissibile, siccome non redatto in conformità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante limitata ad esternare, in maniera apodittica, il proprio dissenso rispetto alla valutazione del danno iatrogeno operata dal
Giudice, senza frapporre all'argomentata valutazione del Tribunale una critica ragionata capace di fare emergere la fallacia della statuizione impugnata.
pag. 12/29 Sul punto, è sufficiente osservare che i CTU, in sede di risposta alle note critiche di parte, con le quali era stata contestata la valutazione del danno biologico, rilevavano che “.. il tasso proposto 38% è la risultante di un complesso quadro menomativo valutato, come avevamo già sottolineato, alla luce delle Linee Guida LA (Linee Guida per la
Valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico –
LA- Giuffrè Ed. 2016); .. dobbiamo far presente che le menomazioni presentare dal sig. sono caratterizzate dalla: CP_1
- perdita del rene sinistro danno biologico 15%
- presenza di un esito cicatriziale addominale lungo la linea xifo- ombelicale, più slargato e rilevante sul piano estetico e da un esito cicatriziale in ipocondrio sinistro lungo 14 cm che configurano un pregiudizio estetico di II classe danno biologico 10%
- presenza di un laparocele della parete addominale conseguente a vari, ripetuti interventi chirurgici danno biologico 5%
- presenza di una reazione fibrotica pelvi-peritoneale e degli esiti di colostomia danno biologico 5%
- presenza di una comprensibile reazione psichica per la perduta validità danno biologico 5%
In sintesi, operando una valutazione globale di tutto il quadro menomativo presentato, tenendo presente la concorrenza di tali menomazioni sulla efficienza fisica della persona, siamo giunti, alla luce della Linee Guida LA .. della personale esperienza, a proporre un tasso di danno biologico del 38%”.
pag. 13/29 Al cospetto di tale argomentata valutazione, che il Tribunale aveva ritenuto di fare propria, l'appellante operava un generico riferimento alla più riduttiva stima del danno, operata dal proprio consulente di parte, e sollecitava una quantificazione dei postumi effettuata sulla scorta, non già del bareme impiegato dai CTU, - che rappresenta, nella perdurante assenza di indici normativi in materia, il più diffuso ed accreditato criterio di giudizio nella liquidazione in via necessariamente equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute – ma di altri parametri (quali la tabella ANIA e la tabella INAIL) destinati ad operare in ambiti diversi da quello in esame.
Peraltro, il mero riferimento alla valutazione del consulente tecnico di parte, di per sé, non consente di ritenere assolto l'onere di specificità del motivo di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., essendo necessario che alla stima, operata dai CTU e recepita dal primo Giudice, si frapponga il richiamo di considerazioni, supportate da adeguate fonti bibliografiche, capaci di fare emergere l'erroneità del percorso argomentativo recepito nell'impugnata sentenza.
§ 5.
Il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda di garanzia proposta dall' nei confronti di osservava: “la CP_2
raccomandata in atti del 4 febbraio 2010 è inviata a CP_13
(di cui non è comunque allegata la qualifica di broker della
[...]
terza chiamata nei termini) mentre la prima informativa alla terza chiamata risulta del 29.06.2011 ma, oltre ad essere già al di CP_2
pag. 14/29 fuori del periodo di copertura, non è riferibile al procedimento de quo ma alla richiesta di patrocinio per i medici imputati nel procedimento penale. Non vi è prova, dunque, che la denuncia sia pervenuta durante il periodo di validità della polizza che risulta essere quello del
1.12.2009/30.11.2010 con retroattività al novembre 2008. La
Compagnia afferma, senza alcuna contestazione, di avere ricevuto la prima raccomandata nel settembre 2016”.
Ciò posto, il Giudice evidenziava che la polizza assicurativa azionata in giudizio era strutturata secondo il modello della clausola claims made c.d. impura, in quanto in essa si prevedeva che la garanzia esplicasse la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino al 30.11.2008.
Osservava, in adesione a recenti arresti della S.C. a sezioni unite, che, trattandosi di modello contrattuale rientrante nell'alveo della tipicità,
l'assicurazione strutturata secondo lo schema della cd. claims made non era assoggettata al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ., non poteva ritenersi vessatoria e poteva, in ipotesi, determinare la nullità parziale del contratto ove fosse stata accertata la non rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
pag. 15/29 Evidenziava che, comunque, nella specie, anche a voler ipotizzare siffatta nullità parziale, la copertura assicurativa, che avrebbe pur sempre dovuto strutturarsi secondo il regime della cd. clausola claims made "pura", avrebbe comportato l'elisione della sola parte di clausola che escludeva la copertura assicurativa rispetto ai fatti verificatisi prima del 30.11.2008. Orbene, secondo il Giudice, anche ipotizzando un'estensione della copertura rispetto a condotte negligenti tenute dal sanitario nel passato (tipica della claims made pura) e come d'altra parte previsto dalla recente L. 24/17, comunque, la copertura sarebbe stata inoperante, essendo la prima richiesta di risarcimento pervenuta dopo il periodo di efficacia del contratto.
§ 6.
Nell'impugnare, con il secondo motivo di appello, tale capo della sentenza, l deduceva che essa “ebbe conoscenza del sinistro oggetto di causa in data 4/2/10, allorquando i medici coinvolti ricevevano avvisi di garanzia che venivano trasmessi con nota prot. n. 9393 del 4/6/10 in atti al broker come indicato nella polizza ed Controparte_13
in particolare nell'art. 4 della stessa “ Gestione della Polizza” ..”.
Opinava, in particolare, l'appellante che il sinistro “veniva denunciato dalla con nota prot. n. 9078 del 29/6/11 alla TR
e alla n forza della polizza ITOMM09B0026 valevole
[...] CP_14
dal 1/12/09 al 30/11/10, avendo la avuto conoscenza Parte_5
del sinistro in data 4/2/10, allorquando i medici coinvolti ricevevano avvisi di garanzia che venivano trasmessi con nota prot. n. 9393 del
4/6/10 in atti al broker Rasini Viganò Assicurazioni SpA”.
pag. 16/29 Secondo l'appellante, con nota del 6.7.2011, “la per conto della
[...]
comunicava di non poter coprire il sinistro in ragione CP_5
della data di accadimento antecedente quella di retroattività prevista in polizza (30/11/2008), senza mai mettere in discussione e contestare ancora una volta la data del sinistro ed il rientro dello stesso nel periodo di validità della polizza di che trattasi, ma semplicemente –si ribadisce- solo il fatto che la data di accadimento è antecedente quella di retroattività prevista in polizza (30/11/2008). Pertanto contrariamente
a quanto sostenuto nella impugnata sentenza la garanzia di cui alla predetta polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 della valida CP_7
per il periodo dal 1/12/09 al 30/11/2010 è senz'altro operativa avendo la avuto conoscenza del sinistro nei modi innanzi detti durante detto periodo di validità (04/02/2010) ed avendo, in linea con quanto stabilito nelle condizioni di polizza, denunciato lo stesso al soggetto a tanto abilitato ( tempestivamente e ritualmente, Controparte_13
non appena avutane conoscenza”.
Ciò posto, l'appellante sosteneva che l'art. 4 della polizza de qua doveva ritenersi nullo, in quanto non rispettoso dei limiti imposti dalla legge, perché “in ordine alla fase precontrattuale non risulta provato da parte della di aver assolto agli obblighi informativi sul CP_7
contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della nell'ottica di far conseguire a questa una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. Anzi, dalla lettura stessa delle condizioni di polizza, si rileva una informazione deviante, se solo si considera la definizione di “sinistro” contenuta nelle stesse, che
pag. 17/29 viene fatta coincidere con “la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione”, facendo intendere che la copertura riguardasse tutte le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di vigenza della polizza”. Ed ancora, la medesima clausola esponeva l'
“ ..“buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è sufficientemente retroattiva né ultrattiva”, a fronte del pagamento di costi elevati “con un forte squilibrio tra rischio assicurato
e premio pagato (premio pagato per il periodo 1/12/09-30/11/2010 €
8.313.459,549, come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia aggregata di € 2.000.000,00 ed una franchigia fissa per sinistro di €
100.000,00 (come emerge dalla stessa polizza)”.
Peraltro, sussisteva la nullità e/o inefficacia del suddetto art. 4 delle condizioni di polizza “anche per violazione dell'art. 2965 cc che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto, in linea con la ordinanza della Cassazione- Sez. III del 13/05/2020 n.
8894”.
Quindi, dichiarata la nullità parziale della clausola di cui al menzionato articolo 4, nella parte in cui limitava la copertura ai fatti dannosi verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del 30/11/2008, senza alcuna ultrattività, si sarebbe dovuta ritenere operante “la copertura per tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione dei contratti cosi come previsto da norme vigenti
pag. 18/29 nell'Ordinamento Giuridico ed in particolare dall'art.11 Legge 8/3/17 n.
24, da cui codesta Corte può attingere per integrare il contenuto contrattuale in linea con la già richiamata sentenza della Cassazione
Sez. Un. n. 22437/18”.
§ 7.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la motivazione dell'impugnata sentenza.
La polizza n. ITOMM09B0026, che l ha posto a fondamento della domanda di manleva, era operante nel periodo dall'1.12.2009 al
30.11.2010 ed era strutturata secondo il modello della claims made cd. impura, essendo, a norma dell'art. 4, Sez. I, rubricato “Inizio e termine della garanzia RCT”, previsto che “La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentata all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24.00 del 30.11.2008 (o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Tecnica). Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nel citato periodo di retroattività, antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni) ..”.
In base alle definizioni di polizza, contenute nella stessa, inoltre, per
“Sinistro RCT” doveva intendersi “La richiesta di risarcimento di danni
pag. 19/29 per i quali è prestata l'assicurazione nonché un'azione di rivalsa esperita da qualsiasi Ente”, per “Richiesta di Risarcimento” andava considerata
“Qualsiasi citazione in giudizio o oltra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi e pervenuta all'Assicurato nel momento in cui la stessa viene protocollata;
si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di un inchiesta da parte delle
Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata
l'assicurazione nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta”.
Ciò premesso, la sentenza impugnata, nel ritenere che la richiesta di risarcimento del danno fosse pervenuta all' in data 21.9.2016 e, quindi, in epoca ampiamente successiva alla scadenza della copertura, che, come dinanzi detto, riguardava il periodo compreso tra l'1.12.2009 ed il 30.11.2010, ha omesso di valorizzare la parte della clausola contrattuale che equiparava a tale richiesta anche la formale notifica dell'avvio di un'inchiesta da parte delle Autorità competenti.
Invero, nel caso di specie, tale presupposto deve ritenersi essersi verificato perché, in data 4.2.2010, l' riceveva notizia, dai medici suoi dipendenti, dottori , , Controparte_15 Controparte_16
, dell'avvenuta notifica, ad essi, dell'avviso di conclusione CP_17
delle indagini preliminari e, quindi, di un atto del procedimento penale che certamente configura “la formale notifica dell'avvio di un inchiesta da parte delle Autorità competenti”.
Né, in contrario, è dirimente evidenziare che l'indagine non era diretta contro l' a contro i medici da essa dipendenti.
pag. 20/29 Infatti, sul punto, la formulazione della polizza era generica, riferendosi, nel fornire la definizione della richiesta di risarcimento, tra l'altro, all'avvio di un'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, senza esigere che l'indagine dovesse necessariamente essere rivolta nei confronti dell'assicurata (evenienza, questa, peraltro, di rara verificazione, essendo, di regola, i procedimenti penali per fatti di colpa professionale sanitaria, instaurati a carico delle persone fisiche dei medici coinvolti).
Ne segue che, essendo la notizia dell'avvio del procedimento penale pervenuta pacificamente all in data 4.2.2010 e, quindi, durante la vigenza della copertura assicurativa, abbia errato il primo Giudice nel ritenere che la richiesta di risarcimento fosse successiva a tale scadenza.
§ 8.
Ciò posto, occorre, tuttavia, rilevare che il fatto materiale generatore del sinistro è precedente al periodo di retroattività (30.11.2008).
In tal senso depone il rilievo per cui il primo intervento cui il CP_1
veniva sottoposto presso l'Ospedale “San Paolo” (presidio dell'
[...]
) risaliva al 30.01.2008, mentre le definitive dimissioni _6
intervenivano il 07.04.2008.
Ne segue che, collocandosi il fatto materiale generatore del sinistro pacificamente al di fuori del periodo di retroattività, la polizza non possa operare.
§ 9.
pag. 21/29 Tanto premesso deve, a questo punto, stabilirsi se la limitazione della copertura ai fatti dannosi verificatisi non prima del 30.11.2008 possa ritenersi causa di nullità parziale del contratto di assicurazione, come opinato dall'appellante.
Al riguardo è appena il caso di rammentare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità
e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela pag. 22/29 invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati .. Al fine dell'indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del merito deve pertanto svolgere l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dell'assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto” (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 29437 del 2024).
Nella specie, l' si duole del fatto che, attraverso l'inserimento della claims made impura, essa sarebbe stata esposta a buchi di copertura, dal momento che risulterebbero fuori dell'ambito di operatività della garanzia gli eventi di danno verificatisi prima del 30.11.2008.
L'argomento non è convincente, perché ”.. se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv.
592154-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n.
23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti”, tale essendo, al limite, il motivo che ha orientato la condotta della sola
Pertanto “Non può .. addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro
pag. 23/29 espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” (cfr. in termini
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 2024).
Ora, nella specie, emerge, anzitutto, che l' sia un contraente dotato di adeguata conoscenza dello strumento assicurativo e delle sue molteplici declinazioni, sia in ragione dell'attività da essa istituzionalmente espletata, sia perché, come è reso evidente dall'esame della polizza in contestazione, alla relativa stipula si perveniva all'esito di una gara di appalto indetta dall'odierna appellante.
Peraltro, la stessa limitazione del periodo di copertura, dall'1.12.2009 al 30.11.2010, era prevista nel bando indetto dall' che, quindi, era certamente consapevole dell'estensione temporale della garanzia.
Non è, pertanto, fondamente sostenibile che l'odierna appellante fosse rimasta all'oscuro, nella fase delle trattative che avevano preceduto la conclusione del contratto, di informazioni adeguate circa l'estensione del periodo di copertura e del periodo di retroattività.
Inoltre, non può, ad avviso della Corte, ravvisarsi un significativo squilibrio tra rischio assicurato ed ammontare del premio annuo.
pag. 24/29 Se, infatti, è pacifico che l'entità del premio assicurativo, pari per la polizza de qua ad euro 8.313.459,549, veniva stabilita unilateralmente dalla compagnia assicurativa, come da quest'ultima asserito alla pag.
30 della sua comparsa conclusionale, deve osservarsi che viene in considerazione una polizza stipulata da un' di Parte_1
dimensioni notevoli per numero di dipendenti, di strutture coinvolte e di bacino di utenza.
Infatti, la polizza de qua copriva i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, di una struttura sanitaria che, come dedotto da non negato dall'appellante, vanta oltre CP_2
6.000 dipendenti, di cui 1.400 medici e 2.800 infermieri, serve il territorio della città di e parte dell'area metropolitana ad est e Pt_4
ovest della città, per un totale di oltre 1 milione di abitanti, gestisce 13 ospedali, la sanità carceraria, il 118.
Gli stessi massimali assicurati, di 5 milioni di euro per sinistro in caso di responsabilità civile verso terzi, di 3.5 milioni di euro per sinistro in caso di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, appaiono, comunque, adeguati all'ammontare del premio versato.
Né, invero, la previsione, nel modello assicurativo delineato dalla legge n. 24 del 2017, di una retroattività decennale, deve indurre a ritenere affette da nullità parziale tutte le polizze che, come quella di specie, prevedano periodi inferiori di retroattività, sia in quanto la legge in questione non è applicabile a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, sia perché essa rappresenta un parametro di riferimento al quale il Giudice del merito deve attingere nello stabilire,
pag. 25/29 quando accerti la nullità della clausola contrattuale, la disciplina sostitutiva.
In altri termini, il periodo di retroattività previsto dalla legge Pt_7
non è il modello al quale necessariamente riferirsi per saggiare la
[...]
validità di una polizza stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, ma, piuttosto, il criterio informatore della scelta della disciplina sostitutiva da applicarsi in luogo di quella colpita da nullità.
Tra l'altro, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula del contratto, come pure l'ampiezza del periodo di retroattività non sono elementi che connotano sempre, nel regime anteriore a quello delineato dalla riforma del 2017, le polizze assicurative strutturate secondo il modello claims made, essendo, in definitiva, rimessa alla libera contrattazione delle parti la scelta di inserirvi siffatta pattuizione, che inevitabilmente incide sull'ammontare del premio.
Peraltro, al cospetto di una polizza che, come quella in esame, prevedeva una durata solo annuale, con possibilità di proroga per un altro anno fino al 30.11.2011, in concreto esercitata (come pure dedotto da a pag. 28 della sua comparsa conclusionale, e non CP_2
contestato dall , la limitazione della retroattività, ad un solo anno, non appare iniqua, ma pienamente coerente con l'estensione temporale complessiva della garanzia assicurativa.
Né, invero, è fondatamente sostenibile che la polizza in esame, subordinando l'operare della copertura assicurativa all'indicata pag. 26/29 previsione, costituita dalla necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse all'assicurato entro il termine di cessazione dell'efficacia del contratto, si ponga in contrasto con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
Infatti, come chiarito dalla Cassazione, “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n.
12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia "loss occurrence"” (cfr. Cass. Civ. n.22964/23).
Corretta alla luce delle argomentazioni che precedono, la sentenza impugnata resiste, quindi, alle critiche dell'appellante.
§ 10.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, tanto nei confronti del
, quanto di CP_1 CP_2
pag. 27/29 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, avuto riguardo al disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi stante il ridotto numero di questioni trattate.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Gaetano
Simeoli, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, Parte_1
in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano Simeoli;
pag. 28/29 c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore Pt_1 Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3085/2022, avverso la sentenza n. 5816/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli, depositata in data 09/06/2022, notificata in data 10/06/2022, pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. Per_1
42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, dagli avv. Giuseppe
Iervolino (C.F. , Gianpiero Mesco (C.F. CodiceFiscale_1
), Anna Vingiani (C.F. , C.F._2 C.F._3
(C.F. ); Parte_2 C.F._4
APPELLANTE
E (C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5
in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Gaetano Simeoli (C.F.: ); C.F._6
APPELLATO
NONCHE'
(C.F./P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del procuratore speciale della società Dott. Controparte_3
quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_4
, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce
[...]
alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti Prof. Nicola de
Luca (C.F. e Grazia M. D'Aiello (C.F. C.F._7
); C.F._8
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 7.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello, con il quale aveva chiesto volersi: “.. - revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli, la domanda così come proposta dall'appellato ; Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la responsabilità della per l'evento dannoso Parte_3
pag. 2/29 per cui è causa, dichiarare per i dedotti motivi l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 della soc
[...]
e per l'effetto, condannare la stessa a TR
mallevare la ed a corrispondere tutte le somme che per sorta, spese ed accessori la dovesse andare soccombente.
-condannare l'appellato e/o la società assicuratrice Controparte_1
chiamata in garanzia al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”;
nelle note depositate il 13.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellato, , Controparte_1
concludeva come segue: “.. 1) in via principale, nel merito rigettare
l'appello siccome infondato in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza n. 5816/2022 del 9/6/2022 resa dal Tribunale di Napoli, anche in relazione alla condanna alle spese di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla Parte_4
condannare in via principale la , in persona del _6
suo legale rappresentante pro tempore in proprio, ovvero ribadendo e rinnovando la richiesta formulata in I° grado, in solido con la
[...]
, quale cessionaria del portafoglio assicurativo della AR
, in persona del suo legale rappresentante pro TR
tempore, compagnia assicuratrice che garantiva la Parte_4
all'epoca dei fatti in forza di polizza n. ITOMM09B0026 al risarcimento in favore del sig. , della somma complessiva di € Controparte_1
272.968,00 come statuito nella sentenza appellata, ovvero nella diversa
pag. 3/29 maggiore o minore somma che sarà liquidata dalla Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli;
3) In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla ed _6
in accoglimento della richiesta formulata in I° grado, condannare la
[...]
, quale cessionaria del portafoglio assicurativo AR
della , in persona del suo legale rappresentante TR
pro tempore, compagnia assicuratrice che garantiva la CP_6
all'epoca dei fatti in forza di polizza n. ITOMM09B0026 a
[...]
manlevare la di quanto la stessa è stata _6
condannata a risarcire in favore del sig. in forza della Controparte_1
sentenza appellata, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà liquidata dalla Ecc.ma Corte di Appello di Napoli;
4) Condannare
l'appellante ovvero _6 AR
quale cessionaria del portafoglio assicurativo della TR
, ciascuna per quanto di ragione, al pagamento delle spese ed
[...]
onorari del presente grado di giudizio, nonché rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
nelle note depositate il 18.11.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata, Controparte_2
concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la
[...]
quale aveva chiesto “
1. In via principale, rigettare l'appello in relazione al motivo inerente al rapporto di garanzia tra e , CP_2 Parte_4
siccome infondato per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per
l'effetto, confermare il relativo capo della Sentenza gravata;
2. In via
pag. 4/29 subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale dell'appello e di riforma della Sentenza gravata, ritenere e dichiarare che è CP_2
tenuta a garantire e manlevare soltanto nei limiti Parte_4
contrattuali della quota di responsabilità, della franchigia e del massimale;
3. con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 28/02/2017, Controparte_1
conveniva l' , dinanzi al Tribunale di Napoli, _6
esponendo: “
1. Che in data 7.01.2008, a seguito di forte coliche addominali, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di ove i medici, dopo aver prestato le cure ritenute necessarie, lo Pt_4
dimettevano prescrivendogli una terapia farmacologica;
2. Che il giorno successivo, persistendo la sintomatologia, si recava nuovamente presso il suddetto ospedale ove veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia e medicina diretto dal prof. ;
3. Che durante il ricovero, protrattosi Per_2
dal giorno 08.01.2008 al 17.01.2008, veniva sottoposto agli esami di gastroscopia e colonoscopia;
4. Che in data 23.01.2008, ritornava in ospedale per sottoporsi al clisma opaco all'esito del quale i sanitari consigliavano all'istante di sottoporsi ad un'operazione a causa di una stenosi sistemica che chiudeva l'intestino e che avrebbe potuto determinarne il blocco;
5. Che nelle more del ricovero aveva stretto un rapporto di fiducia con il dott. dal quale decideva di farsi CP_8
operare;
6. Che in data 30.01.2008 veniva operato, non dal dott. ma dal prof. assistito dal dott. e dal dott. ; CP_8 Per_2 CP_9 Per_3
pag. 5/29
7. Che l'operazione chirurgica durava quattro ore e, originariamente programmata in modalità laparoscopica, veniva poi convertita in modalità laparotomica;
8. Che il prof. comunicava ai familiari Per_2
che la durata eccessiva dell'intervento era stata determinata dal riscontro, durante l'operazione, di un “grosso diverticolo infiammato“ attaccato alla cupola della vescica;
9. Che l'aspetto della massa era di natura infiammatoria e non presentava caratteristiche di neoplasia;
10.
Che il decorso post-operatorio fu caratterizzato da scariche diarroiche, presenza di stato febbrile, perdita di peso, addome gonfio e dolori persistenti alla pancia e al rene sinistro, nonché, a seguito della rimozione del catetere, difficoltà ad urinare ed urine di colore rosso;
11.
Che in data 16.02.2008, nonostante le condizioni di salute non migliorassero, veniva sottoposto a TAC senza mezzo di contrasto, la quale evidenziava una “vistosa raccolta saccata di densità liquida che occupa la regione paracolica sinistra estendendosi sino al piccolo bacino”; 12. Che, pertanto, dopo iniziali rassicurazioni, il prof Per_2
comunicava ai familiari dell'attore della necessità di procedere
d'urgenza ad una seconda operazione per rimuovere i detti liquidi;
13. In data 20.02.2008 subiva un nuovo intervento chirurgico per “sindrome aderenziale grave. Raccolta in addome sn saccata”, condotto dai dott.ri
, e;
14. Che all'uscita dalla sala operatoria il dott. Per_2 CP_8 CP_9
comunica ai familiari di aver riscontrato una situazione mai Per_2
vista con organi spostati e vasta presenza di liquido di cui ignorava la provenienza;
15. Che un campione di detto liquido veniva analizzato dal laboratorio dell'Ospedale “San Paolo” ,il quale accertava che si trattava di urina;
16. che in data 22.02.2008 veniva sottoposto ad esame di
pag. 6/29 urografia endovenosa;
17. sulla scorta di tali esami che evidenziavano
l'ipotesi di una lesione dell'uretere sinistro e a seguito di consulto medico veniva accompagnato presso il C.T.O. di ove, in data 27.02.2008 Pt_4
veniva sottoposto ad intervento chirurgico, condotto dal dott. Per_4
di “nefrotomia sinistra” al fine di favorire la messa a riposo del rene omolaterale e dell'uretere; 18. Che in data 28.2.2008 veniva sottoposto a
TC addome con mezzo di contrasto, dalla quale emrgeva che l'uretere perdeva ancora urina e quindi il fallimento della nefrostomia;
19. Che, pertanto, i dott.ri , e comunicavano ai familiari Per_2 CP_10 CP_9
dell'istante la necessità di procedere ad un'ulteriore operazione al fine di ricostruire o saldare l'uretere; 20. Che in data 29.02.2008 veniva sottoposto ad un terzo intervento chirurgico, condotto dai dott.ri
, e , durante il quale non veniva eseguita la Per_2 Per_4 CP_9
ricostruzione o saldatura dell'uretere ma una nefroctomia e colostomia sinistra;
21. Che a seguito del suddetto intervento si formarono due fistole in corrispondenza della ferita chirurgica;
22. Che veniva rubata la cartella clinica contenete la storica cartella clinica fino al 7.03.2008; 23.
Che, in data 7.04.2008 ,veniva dimesso dall'Ospedale “San Paolo” con indicazione di un ulteriore periodo di riposo di 20 giorni;
24. Che, in data
23.07.2010, era costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento presso gli
Controparte_11
per “ricanalizzazione colo-rettale-plastica parietale-
[...]
appendicectomia-sutura dell'orifizio inguinale interno”; 25. Che, a causa della lunga degenza e dei postumi invalidanti conseguenti agli interventi subiti presso l'Ospedale San Paolo, risultava affetto da “sindrome depressiva di marcata entità e deficit funzionale sessuale”..”.
pag. 7/29 Poste tali premesse, l'attore domandava accertarsi l'esclusiva responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale “San Paolo” di e, conseguentemente, condannarsi l al Pt_4 _6
risarcimento di tutti i danni da esso subiti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta
[...]
chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla Parte_1
chiamata in causa della , al fine di essere dalla stessa TR
manlevata.
Nel merito, resisteva, per quanto di ragione, alla domanda, sollecitandone il rigetto.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, notificato l'atto di citazione per chiamata in causa, si costituiva eccependo CP_2
l'inoperatività della polizza conclusa in regime di claims made, in quanto efficace dal 01.12.2009 fino al 30.11.2010 e con inizio del periodo di retroattività fino al 30.11.2008, laddove, nella specie, la richiesta di risarcimento era stata inoltrata solo in data 21.09.2016 ed era riferibile ad un evento integralmente verificatosi prima della decorrenza della polizza e del periodo di retroattività.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU medico legale, l'adito
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) accoglie la domanda formulata dalla parte attrice e per l'effetto condanna la convenuta , al pagamento in favore di CP_12
parte attrice dell'importo di € 272.968,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto (gennaio 2008) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale
pag. 8/29 sull'importo di € 272.968,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna la parte convenuta, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 600,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi professionali del procuratore oltre iva e cpa come per legge
e rimborso spese generali al 15%;, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta;
4) rigetta la domanda di manleva;
5) compensa le spese di lite tra convenuta e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, ad essa notificata in data 10/06/2022,
l' proponeva appello mediante atto _6
tempestivamente notificato, a e ad Controparte_1 [...]
in data 06/07/2022, nel rispetto del termine Controparte_2
breve ex art. 325 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi rassegnate.
Si costituivano e ad Controparte_1 Controparte_2
resistendo, ciascuno per quanto di ragione, all'avversa impugnazione.
Con ordinanza del 23/12/2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante, rinviando la causa per precisazione conclusioni all'udienza del 22.11.2024, poi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 20.12.2024, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini, ex art. 190, I comma c.p.c., di sessanta giorni per il deposito delle pag. 9/29 comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.3.2025.
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e dagli appellati anche le memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di nullità della domanda, sollevata dalla convenuta per una pretesa Parte_1
genericità della citazione, qualificava come contrattuale la responsabilità della stessa e, ritenuto, di conseguenza, applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale, respingeva l'eccezione di prescrizione formulata dalla predetta struttura.
Nel merito, premesso che “a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero
l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile”, riteneva assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
Al riguardo, valorizzando gli esiti dell'espletata CTU, poneva in risalto come i nominati ausiliari avevano ritenuto di ravvisare “una avvenuta lesione dell'uretere di sinistra durante l'intervento di sigmoidectomia,
pag. 10/29 verosimilmente avvenuta durante la dissezione del colon da asportare ma di cui l'operatore sanitario non ebbe contezza”, oltre ad una carente assistenza post-operatoria, “.. laddove si consideri che sebbene in 7^ giornata post-operatoria fosse documentata la presenza di liquido in peritoneo essi attesero altri 9 giorni per eseguire una TC addominale che mostrava una raccolta saccata paracolica e fecero trascorrere altri quattro giorni prima di ricondurre il paziente in sala operatoria per un necessario intervento chirurgico finalizzato ad asportare il liquido, ad identificarne la fonte e a verificare le condizioni dei visceri addominali .. vi fu colpa dei sanitari dal momento che, rioperato dopo 20 giorni dal precedente intervento, laddove già in 7^ giornata sussistevano le necessarie condizioni perché fosse eseguita una relaparotomia, neanche in tale circostanza il chirurgo si rese conto della lesione pur essendo
“ragionevole pensare ad una perdita di urina, da lesione ureterale”.
“….questo ritardo appare invero inspiegabile e merita di essere censurato laddove la ricostruzione ureterale andava eseguita quanto prima, atteso che dalla sua lesione, intervenuta nel corso dell'intervento di sigmoidectomia, erano già trascorsi 29 giorni ed erano già passati circa
20 giorni dalla documentata presenza di liquido in addome””.
Affermata la responsabilità dell' l'adito Tribunale, sulla scorta della
CTU, riconosceva al leso un danno biologico permanente del 38%, oltre ad un periodo di ITT per giorni 70 e di ITP al 20% per 27 mesi.
§ 3.
Nel censurare, con il primo motivo di appello, l'indicata parte di sentenza, l' si doleva della quantificazione, a suo dire eccessiva, del pag. 11/29 danno biologico permanente, come operata dal primo Giudice in adesione alle conclusioni dei CTU.
Sul punto deduceva che “Tale quantificazione del danno biologico operata dai CTU, senza alcuna specificazione, è sicuramente eccessiva, se si considera che per la perdita del rene la tabella ANIA riconosce il 15% e la tabella INAIL il 25% e che per un laparocele avente dimensioni entro cm 10 x 10 viene riconosciuta una percentuale di invalidità che va dal
4% all'8% .. Detta percentuale va pertanto senz'altro diminuita, quantomeno alla misura indicata dal CTP dott. del Persona_5
25% complessivo”.
§ 4.
Giova premettere che l'appellante non ha impugnato il capo di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità contrattuale dell per l'operato dei sanitari che ebbero in cura il . CP_1
Ne segue che, con riferimento a tale parte della pronuncia, si sia formato il giudicato per acquiescenza.
Ciò posto, il primo motivo di appello è inammissibile, siccome non redatto in conformità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante limitata ad esternare, in maniera apodittica, il proprio dissenso rispetto alla valutazione del danno iatrogeno operata dal
Giudice, senza frapporre all'argomentata valutazione del Tribunale una critica ragionata capace di fare emergere la fallacia della statuizione impugnata.
pag. 12/29 Sul punto, è sufficiente osservare che i CTU, in sede di risposta alle note critiche di parte, con le quali era stata contestata la valutazione del danno biologico, rilevavano che “.. il tasso proposto 38% è la risultante di un complesso quadro menomativo valutato, come avevamo già sottolineato, alla luce delle Linee Guida LA (Linee Guida per la
Valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico –
LA- Giuffrè Ed. 2016); .. dobbiamo far presente che le menomazioni presentare dal sig. sono caratterizzate dalla: CP_1
- perdita del rene sinistro danno biologico 15%
- presenza di un esito cicatriziale addominale lungo la linea xifo- ombelicale, più slargato e rilevante sul piano estetico e da un esito cicatriziale in ipocondrio sinistro lungo 14 cm che configurano un pregiudizio estetico di II classe danno biologico 10%
- presenza di un laparocele della parete addominale conseguente a vari, ripetuti interventi chirurgici danno biologico 5%
- presenza di una reazione fibrotica pelvi-peritoneale e degli esiti di colostomia danno biologico 5%
- presenza di una comprensibile reazione psichica per la perduta validità danno biologico 5%
In sintesi, operando una valutazione globale di tutto il quadro menomativo presentato, tenendo presente la concorrenza di tali menomazioni sulla efficienza fisica della persona, siamo giunti, alla luce della Linee Guida LA .. della personale esperienza, a proporre un tasso di danno biologico del 38%”.
pag. 13/29 Al cospetto di tale argomentata valutazione, che il Tribunale aveva ritenuto di fare propria, l'appellante operava un generico riferimento alla più riduttiva stima del danno, operata dal proprio consulente di parte, e sollecitava una quantificazione dei postumi effettuata sulla scorta, non già del bareme impiegato dai CTU, - che rappresenta, nella perdurante assenza di indici normativi in materia, il più diffuso ed accreditato criterio di giudizio nella liquidazione in via necessariamente equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute – ma di altri parametri (quali la tabella ANIA e la tabella INAIL) destinati ad operare in ambiti diversi da quello in esame.
Peraltro, il mero riferimento alla valutazione del consulente tecnico di parte, di per sé, non consente di ritenere assolto l'onere di specificità del motivo di appello, imposto dall'art. 342 c.p.c., essendo necessario che alla stima, operata dai CTU e recepita dal primo Giudice, si frapponga il richiamo di considerazioni, supportate da adeguate fonti bibliografiche, capaci di fare emergere l'erroneità del percorso argomentativo recepito nell'impugnata sentenza.
§ 5.
Il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda di garanzia proposta dall' nei confronti di osservava: “la CP_2
raccomandata in atti del 4 febbraio 2010 è inviata a CP_13
(di cui non è comunque allegata la qualifica di broker della
[...]
terza chiamata nei termini) mentre la prima informativa alla terza chiamata risulta del 29.06.2011 ma, oltre ad essere già al di CP_2
pag. 14/29 fuori del periodo di copertura, non è riferibile al procedimento de quo ma alla richiesta di patrocinio per i medici imputati nel procedimento penale. Non vi è prova, dunque, che la denuncia sia pervenuta durante il periodo di validità della polizza che risulta essere quello del
1.12.2009/30.11.2010 con retroattività al novembre 2008. La
Compagnia afferma, senza alcuna contestazione, di avere ricevuto la prima raccomandata nel settembre 2016”.
Ciò posto, il Giudice evidenziava che la polizza assicurativa azionata in giudizio era strutturata secondo il modello della clausola claims made c.d. impura, in quanto in essa si prevedeva che la garanzia esplicasse la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino al 30.11.2008.
Osservava, in adesione a recenti arresti della S.C. a sezioni unite, che, trattandosi di modello contrattuale rientrante nell'alveo della tipicità,
l'assicurazione strutturata secondo lo schema della cd. claims made non era assoggettata al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ., non poteva ritenersi vessatoria e poteva, in ipotesi, determinare la nullità parziale del contratto ove fosse stata accertata la non rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
pag. 15/29 Evidenziava che, comunque, nella specie, anche a voler ipotizzare siffatta nullità parziale, la copertura assicurativa, che avrebbe pur sempre dovuto strutturarsi secondo il regime della cd. clausola claims made "pura", avrebbe comportato l'elisione della sola parte di clausola che escludeva la copertura assicurativa rispetto ai fatti verificatisi prima del 30.11.2008. Orbene, secondo il Giudice, anche ipotizzando un'estensione della copertura rispetto a condotte negligenti tenute dal sanitario nel passato (tipica della claims made pura) e come d'altra parte previsto dalla recente L. 24/17, comunque, la copertura sarebbe stata inoperante, essendo la prima richiesta di risarcimento pervenuta dopo il periodo di efficacia del contratto.
§ 6.
Nell'impugnare, con il secondo motivo di appello, tale capo della sentenza, l deduceva che essa “ebbe conoscenza del sinistro oggetto di causa in data 4/2/10, allorquando i medici coinvolti ricevevano avvisi di garanzia che venivano trasmessi con nota prot. n. 9393 del 4/6/10 in atti al broker come indicato nella polizza ed Controparte_13
in particolare nell'art. 4 della stessa “ Gestione della Polizza” ..”.
Opinava, in particolare, l'appellante che il sinistro “veniva denunciato dalla con nota prot. n. 9078 del 29/6/11 alla TR
e alla n forza della polizza ITOMM09B0026 valevole
[...] CP_14
dal 1/12/09 al 30/11/10, avendo la avuto conoscenza Parte_5
del sinistro in data 4/2/10, allorquando i medici coinvolti ricevevano avvisi di garanzia che venivano trasmessi con nota prot. n. 9393 del
4/6/10 in atti al broker Rasini Viganò Assicurazioni SpA”.
pag. 16/29 Secondo l'appellante, con nota del 6.7.2011, “la per conto della
[...]
comunicava di non poter coprire il sinistro in ragione CP_5
della data di accadimento antecedente quella di retroattività prevista in polizza (30/11/2008), senza mai mettere in discussione e contestare ancora una volta la data del sinistro ed il rientro dello stesso nel periodo di validità della polizza di che trattasi, ma semplicemente –si ribadisce- solo il fatto che la data di accadimento è antecedente quella di retroattività prevista in polizza (30/11/2008). Pertanto contrariamente
a quanto sostenuto nella impugnata sentenza la garanzia di cui alla predetta polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 della valida CP_7
per il periodo dal 1/12/09 al 30/11/2010 è senz'altro operativa avendo la avuto conoscenza del sinistro nei modi innanzi detti durante detto periodo di validità (04/02/2010) ed avendo, in linea con quanto stabilito nelle condizioni di polizza, denunciato lo stesso al soggetto a tanto abilitato ( tempestivamente e ritualmente, Controparte_13
non appena avutane conoscenza”.
Ciò posto, l'appellante sosteneva che l'art. 4 della polizza de qua doveva ritenersi nullo, in quanto non rispettoso dei limiti imposti dalla legge, perché “in ordine alla fase precontrattuale non risulta provato da parte della di aver assolto agli obblighi informativi sul CP_7
contenuto del contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della nell'ottica di far conseguire a questa una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. Anzi, dalla lettura stessa delle condizioni di polizza, si rileva una informazione deviante, se solo si considera la definizione di “sinistro” contenuta nelle stesse, che
pag. 17/29 viene fatta coincidere con “la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione”, facendo intendere che la copertura riguardasse tutte le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di vigenza della polizza”. Ed ancora, la medesima clausola esponeva l'
“ ..“buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è sufficientemente retroattiva né ultrattiva”, a fronte del pagamento di costi elevati “con un forte squilibrio tra rischio assicurato
e premio pagato (premio pagato per il periodo 1/12/09-30/11/2010 €
8.313.459,549, come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia aggregata di € 2.000.000,00 ed una franchigia fissa per sinistro di €
100.000,00 (come emerge dalla stessa polizza)”.
Peraltro, sussisteva la nullità e/o inefficacia del suddetto art. 4 delle condizioni di polizza “anche per violazione dell'art. 2965 cc che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto, in linea con la ordinanza della Cassazione- Sez. III del 13/05/2020 n.
8894”.
Quindi, dichiarata la nullità parziale della clausola di cui al menzionato articolo 4, nella parte in cui limitava la copertura ai fatti dannosi verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del 30/11/2008, senza alcuna ultrattività, si sarebbe dovuta ritenere operante “la copertura per tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione dei contratti cosi come previsto da norme vigenti
pag. 18/29 nell'Ordinamento Giuridico ed in particolare dall'art.11 Legge 8/3/17 n.
24, da cui codesta Corte può attingere per integrare il contenuto contrattuale in linea con la già richiamata sentenza della Cassazione
Sez. Un. n. 22437/18”.
§ 7.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la motivazione dell'impugnata sentenza.
La polizza n. ITOMM09B0026, che l ha posto a fondamento della domanda di manleva, era operante nel periodo dall'1.12.2009 al
30.11.2010 ed era strutturata secondo il modello della claims made cd. impura, essendo, a norma dell'art. 4, Sez. I, rubricato “Inizio e termine della garanzia RCT”, previsto che “La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentata all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24.00 del 30.11.2008 (o come diversamente indicato nella Scheda Offerta Tecnica). Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nel citato periodo di retroattività, antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni) ..”.
In base alle definizioni di polizza, contenute nella stessa, inoltre, per
“Sinistro RCT” doveva intendersi “La richiesta di risarcimento di danni
pag. 19/29 per i quali è prestata l'assicurazione nonché un'azione di rivalsa esperita da qualsiasi Ente”, per “Richiesta di Risarcimento” andava considerata
“Qualsiasi citazione in giudizio o oltra comunicazione scritta di richiesta danni inviata da terzi e pervenuta all'Assicurato nel momento in cui la stessa viene protocollata;
si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di un inchiesta da parte delle
Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata
l'assicurazione nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta”.
Ciò premesso, la sentenza impugnata, nel ritenere che la richiesta di risarcimento del danno fosse pervenuta all' in data 21.9.2016 e, quindi, in epoca ampiamente successiva alla scadenza della copertura, che, come dinanzi detto, riguardava il periodo compreso tra l'1.12.2009 ed il 30.11.2010, ha omesso di valorizzare la parte della clausola contrattuale che equiparava a tale richiesta anche la formale notifica dell'avvio di un'inchiesta da parte delle Autorità competenti.
Invero, nel caso di specie, tale presupposto deve ritenersi essersi verificato perché, in data 4.2.2010, l' riceveva notizia, dai medici suoi dipendenti, dottori , , Controparte_15 Controparte_16
, dell'avvenuta notifica, ad essi, dell'avviso di conclusione CP_17
delle indagini preliminari e, quindi, di un atto del procedimento penale che certamente configura “la formale notifica dell'avvio di un inchiesta da parte delle Autorità competenti”.
Né, in contrario, è dirimente evidenziare che l'indagine non era diretta contro l' a contro i medici da essa dipendenti.
pag. 20/29 Infatti, sul punto, la formulazione della polizza era generica, riferendosi, nel fornire la definizione della richiesta di risarcimento, tra l'altro, all'avvio di un'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione, senza esigere che l'indagine dovesse necessariamente essere rivolta nei confronti dell'assicurata (evenienza, questa, peraltro, di rara verificazione, essendo, di regola, i procedimenti penali per fatti di colpa professionale sanitaria, instaurati a carico delle persone fisiche dei medici coinvolti).
Ne segue che, essendo la notizia dell'avvio del procedimento penale pervenuta pacificamente all in data 4.2.2010 e, quindi, durante la vigenza della copertura assicurativa, abbia errato il primo Giudice nel ritenere che la richiesta di risarcimento fosse successiva a tale scadenza.
§ 8.
Ciò posto, occorre, tuttavia, rilevare che il fatto materiale generatore del sinistro è precedente al periodo di retroattività (30.11.2008).
In tal senso depone il rilievo per cui il primo intervento cui il CP_1
veniva sottoposto presso l'Ospedale “San Paolo” (presidio dell'
[...]
) risaliva al 30.01.2008, mentre le definitive dimissioni _6
intervenivano il 07.04.2008.
Ne segue che, collocandosi il fatto materiale generatore del sinistro pacificamente al di fuori del periodo di retroattività, la polizza non possa operare.
§ 9.
pag. 21/29 Tanto premesso deve, a questo punto, stabilirsi se la limitazione della copertura ai fatti dannosi verificatisi non prima del 30.11.2008 possa ritenersi causa di nullità parziale del contratto di assicurazione, come opinato dall'appellante.
Al riguardo è appena il caso di rammentare che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità
e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela pag. 22/29 invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati .. Al fine dell'indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del merito deve pertanto svolgere l'analisi dell'assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dell'assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto” (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 29437 del 2024).
Nella specie, l' si duole del fatto che, attraverso l'inserimento della claims made impura, essa sarebbe stata esposta a buchi di copertura, dal momento che risulterebbero fuori dell'ambito di operatività della garanzia gli eventi di danno verificatisi prima del 30.11.2008.
L'argomento non è convincente, perché ”.. se “la causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2006, n. 10490, Rv.
592154-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2009, n.
23941, Rv. 610016-01), non può sostenersi che la necessità di “evitare scoperture” rappresenti la “sintesi” degli interessi di entrambe le parti”, tale essendo, al limite, il motivo che ha orientato la condotta della sola
Pertanto “Non può .. addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro
pag. 23/29 espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono” (cfr. in termini
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 2024).
Ora, nella specie, emerge, anzitutto, che l' sia un contraente dotato di adeguata conoscenza dello strumento assicurativo e delle sue molteplici declinazioni, sia in ragione dell'attività da essa istituzionalmente espletata, sia perché, come è reso evidente dall'esame della polizza in contestazione, alla relativa stipula si perveniva all'esito di una gara di appalto indetta dall'odierna appellante.
Peraltro, la stessa limitazione del periodo di copertura, dall'1.12.2009 al 30.11.2010, era prevista nel bando indetto dall' che, quindi, era certamente consapevole dell'estensione temporale della garanzia.
Non è, pertanto, fondamente sostenibile che l'odierna appellante fosse rimasta all'oscuro, nella fase delle trattative che avevano preceduto la conclusione del contratto, di informazioni adeguate circa l'estensione del periodo di copertura e del periodo di retroattività.
Inoltre, non può, ad avviso della Corte, ravvisarsi un significativo squilibrio tra rischio assicurato ed ammontare del premio annuo.
pag. 24/29 Se, infatti, è pacifico che l'entità del premio assicurativo, pari per la polizza de qua ad euro 8.313.459,549, veniva stabilita unilateralmente dalla compagnia assicurativa, come da quest'ultima asserito alla pag.
30 della sua comparsa conclusionale, deve osservarsi che viene in considerazione una polizza stipulata da un' di Parte_1
dimensioni notevoli per numero di dipendenti, di strutture coinvolte e di bacino di utenza.
Infatti, la polizza de qua copriva i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, di una struttura sanitaria che, come dedotto da non negato dall'appellante, vanta oltre CP_2
6.000 dipendenti, di cui 1.400 medici e 2.800 infermieri, serve il territorio della città di e parte dell'area metropolitana ad est e Pt_4
ovest della città, per un totale di oltre 1 milione di abitanti, gestisce 13 ospedali, la sanità carceraria, il 118.
Gli stessi massimali assicurati, di 5 milioni di euro per sinistro in caso di responsabilità civile verso terzi, di 3.5 milioni di euro per sinistro in caso di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, appaiono, comunque, adeguati all'ammontare del premio versato.
Né, invero, la previsione, nel modello assicurativo delineato dalla legge n. 24 del 2017, di una retroattività decennale, deve indurre a ritenere affette da nullità parziale tutte le polizze che, come quella di specie, prevedano periodi inferiori di retroattività, sia in quanto la legge in questione non è applicabile a contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, sia perché essa rappresenta un parametro di riferimento al quale il Giudice del merito deve attingere nello stabilire,
pag. 25/29 quando accerti la nullità della clausola contrattuale, la disciplina sostitutiva.
In altri termini, il periodo di retroattività previsto dalla legge Pt_7
non è il modello al quale necessariamente riferirsi per saggiare la
[...]
validità di una polizza stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, ma, piuttosto, il criterio informatore della scelta della disciplina sostitutiva da applicarsi in luogo di quella colpita da nullità.
Tra l'altro, l'estensione della copertura a fatti commessi prima della stipula del contratto, come pure l'ampiezza del periodo di retroattività non sono elementi che connotano sempre, nel regime anteriore a quello delineato dalla riforma del 2017, le polizze assicurative strutturate secondo il modello claims made, essendo, in definitiva, rimessa alla libera contrattazione delle parti la scelta di inserirvi siffatta pattuizione, che inevitabilmente incide sull'ammontare del premio.
Peraltro, al cospetto di una polizza che, come quella in esame, prevedeva una durata solo annuale, con possibilità di proroga per un altro anno fino al 30.11.2011, in concreto esercitata (come pure dedotto da a pag. 28 della sua comparsa conclusionale, e non CP_2
contestato dall , la limitazione della retroattività, ad un solo anno, non appare iniqua, ma pienamente coerente con l'estensione temporale complessiva della garanzia assicurativa.
Né, invero, è fondatamente sostenibile che la polizza in esame, subordinando l'operare della copertura assicurativa all'indicata pag. 26/29 previsione, costituita dalla necessità che la richiesta di risarcimento pervenisse all'assicurato entro il termine di cessazione dell'efficacia del contratto, si ponga in contrasto con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.
Infatti, come chiarito dalla Cassazione, “la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n.
12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia "loss occurrence"” (cfr. Cass. Civ. n.22964/23).
Corretta alla luce delle argomentazioni che precedono, la sentenza impugnata resiste, quindi, alle critiche dell'appellante.
§ 10.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, tanto nei confronti del
, quanto di CP_1 CP_2
pag. 27/29 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, avuto riguardo al disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi stante il ridotto numero di questioni trattate.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Gaetano
Simeoli, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, Parte_1
in favore di e di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida in euro 10.060,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gaetano Simeoli;
pag. 28/29 c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore Pt_1 Parte_1
importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/03/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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