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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE In persona del giudice del lavoro dr. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4047 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Parte_1 (C.F.: ) elett.te dom.to in Campofelice di Roccella presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Massimo La Rocca, dal quale è rapp.to e difeso come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 81 III comma c.p.c. E art. 10 dpr 123/200 OPPONENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Grazia Sparacino, e dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo in virtù di procura generale alle litie presso questi elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59, sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo OPPOSTO CONTRO
Controparte_2 in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, elettivamente domiciliata in Palermo Piazza G. Verdi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ermenegildo Mangiapane dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti del 6.2.2024 in atti OPPOSTA OGGETTO: opposizione all'esecuzione. FATTO E DIRITTO Con ricorso notificato il 7.12.2023, adiva il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
proponendo opposizione a due intimazioni di pagamento per i Controparte_3 seguenti motivi: A) L'intimazione di pagamento n. 29620229020154115/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023 con particolare riferimento a n. 7 avvisi di addebito: -1) avviso di addebito n. 59620140003472480000 (pag. 6 all. 1) presuntivamente notificato il 17.11.2014 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2013-2014 per un totale complessivo di € 2.636,78; -2) avviso di addebito n. 59620150001992955000 presuntivamente notificato il 18.11.2015 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. ,
1 sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2014 e 2015 per un totale complessivo di € 2.688,93; -3) avviso di addebito n. 59620180001526583000 presuntivamente notificato il 1.8.2018 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2017 e 2018 per un totale complessivo di € 3.723,62;
-4) avviso di addebito n. 59620180005850881000 presuntivamente notificato il 7.1.2019 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2017 e 2018 per un totale complessivo di € 2.434,40; -5) avviso di addebito n. 59620190001955275000 presuntivamente notificato il 6.9.2019 per somme presuntivamente dovute per 2 NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale complessivo di € 2.391,08; -6) avviso di addebito n. 5962019000623125000 presuntivamente notificato il 31.01.2020 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2018 e 2019 per un totale complessivo di € 2.320,90;
-7) avviso di addebito n. 5962021000580918000 presuntivamente notificato il 18.01.2022 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2019/21 per un totale complessivo di € 3.628,65; e così per un totale complessivo di € 19.804,36 portati dalla intimazione di pagamento n. 29620229020154115/000; B) L'intimazione di pagamento n. 29620229010738366/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023 con particolare riferimento a n. 4 avvisi di addebito:
-1) avviso di addebito n. 59620130001962362000 presuntivamente notificato il 24.04.2013 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2013-2012 per un totale complessivo di € 2.460,91; -2) avviso di addebito n. 5962014000787111000 presuntivamente notificato il 10.06.2014 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2014 e 2013 per un totale complessivo di € 2.559,86; -3) avviso di addebito n. 59620160000911310000 presuntivamente notificato il 26.04.2016 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale complessivo di € 2.451,16;
-4) avviso di addebito n. 59620160006242836000 presuntivamente notificato il 15.12.2016 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale complessivo di € 2.399,41; e così per un totale complessivo di € 9.871,34 portati dalla intimazione di pagamento n. 29620229010738366/000; Pertanto il valore complessivo per cui era instaurato tale procedimento di opposizione alla esecuzione ammontava ad € 29.675,70; che alcuna somma era dovuta atteso che i crediti erano prescritti sia per il decorso del quinquennio tra la data del sorgere del credito e quella della notifica dell'avviso di addebito che non ricordava di avere mai ricevuto sia tra la data dell'asserita notifica dell'avviso di addebito e quella della notifica dell'atto di intimazione, senza il compimento di alcun atto interruttivo della prescrizione;
comunque le intimazioni di pagamento erano da annullare per omessa e/o mancata notifica al ricorrente di tutti gli atti precedenti alle stesse;
nullità e/o annullabilità delle cartelle esattoriali e/o intimazioni di pagamento perchè le stesse erano incomplete e/o carenti degli elementi essenziali previsti dalla legge quali gli estremi
2 di eventuali altri atti notificati con la relativa data di notifica, precedenti all'iscrizione a ruolo, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, e quello di emissione e notificazione della cartella, le modalità, i termini e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui era possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Concludeva per la dichiarazione di insussistenza del credito portato dalle intimazioni di pagamento n. 29620229020154115/000 e n. 29620229010738366/000 notificate dall' per Controparte_4 conto dell' e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque invalidare le CP_1 predette intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione Costituendosi l' eccepiva: il difetto di legittimazione passiva nei confronti CP_1 3 dell'opposizione proposta avverso atti dell' ; la Controparte_3 rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, precisando che gli avvisi nn. 59620130001962362000 e 59620140000787111000 erano stati sgravati;
nessuno degli ava era stato impugnato nei termini di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente, confermando gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata (fatta eccezione per quelli sgravati nn. 59620130001962362000 e 59620140000787111000), in subordine, ove occorreva, condannare il medesimo al pagamento delle somme ivi intimate o accertate come dovute all'esito del giudizio, oltre le sanzioni e gli interessi successivamente maturati. Nel costituirsi l' osservava: il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva con riguardo alle notifiche degli ava, attività di competenza esclusiva dell' ; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rispetto a CP_1 entrambe le intimazioni di pagamento ritualmente notificate oltre che l'infondatezza della medesima eccezione rispetto agli ava relativi a contributi dovuti per gli anni 2018 e seguenti;
l'infondatezza nel merito delle eccezioni formali sollevate dal
Pt_1 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito delle note scritte L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, deve dichiararsi venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito rispetto ai due avvisi di addebito sgravati dall' nn. 59620130001962362000 e CP_1 59620140000787111000. Ciò premesso, sono fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dall' sia dall' , rispettivamente, per tutte CP_1 Controparte_3 le censure attinenti all'attività successiva alla notifica degli avvisi di addebito e prima della notifica dell'intimazione di pagamento e per tutte le questioni attinenti al merito CP_ della pretesa creditoria dell' rispetto alla quale detta Agenzia è totalmente estranea (v. Cass. Civ. n. n. 3870/2024; S.U. n. 7514/2022) nonché alle notifiche degli avvisi di addebito. Nel merito: è infondata l'eccezione di prescrizione del merito del credito atteso CP_1 che dalla notifica degli avvisi di addebito – tempestivamente documentata dall' – è decorso il termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 senza la CP_5 tempestiva impugnazione da parte del Pt_1 È invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva.
3 Infatti, è documentato che le intimazioni di pagamento opposte sono notificate rispettivamente il 10.8.2022 la n. 29620229010738366/000, e l'11.5.2023 la n. 29620229020154115/000: pertanto, risulta prescritta l'azione esecutiva rispetto agli avvisi di addebito n. 59620140003472480000 notificato il 17.11.2014 per un totale complessivo di € 2.636,78; n. 59620150001992955000 notificato il 18.11.2015 per un totale complessivo di € 2.688,93, n. 59620130001962362000 notificato il 24.04.2013 per un totale complessivo di € 2.460,91; n. 5962014000787111000 notificato il 10.06.2014 per un totale complessivo di € 2.559,86; n. 59620160000911310000 notificato il 26.04.2016; n. 59620160006242836000 notificato il 15.12.2016 per un totale complessivo di € 2.399,41: le ultime quattro 4 sono quelle oggetto dell'intimazione di pagamento 29620229010738366/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023. È' agevole rilevare, infatti, che dalle date delle rispettive notifiche è decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L n. 335/1995 senza l'allegazione dell'esistenza di atti interruttivi di quest'ultima. Per l'effetto, l'opponente non è tenuto a corrispondere l'importo complessivo di € 15.082,96. Per tutte le altre, attesa la provata ritualità della notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta interruzione della prescrizione per effetto della rituale notifica dell'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione risulta infondata. Quanto infine, alle eccezioni di carattere formale mosse nei confronti delle intimazioni di pagamento notificate dall' , esse Controparte_3 sono inammissibili ex art. 617 c.p.c. atteso l'avvenuto decorso del termine perentorio di 20 giorni dalla data della notifica delle suddette intimazioni. Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese dell'intero giudizio nei confronti dell'
[...]
, mentre seguono la soccombenza rispetto all' Controparte_3 CP_1
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 delle intimazioni di pagamento notificate rispettivamente il 10.8.2022 la n. 29620229010738366/000, e l'11.5.2023 la n. 29620229020154115/000; per l'effetto, previo accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall' e dall' nei limiti di parte CP_1 Controparte_3 motiva, dichiara prescritta l'azione esecutiva limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620140003472480000 notificato il 17.11.2014 per un totale complessivo di € 2.636,78; n. 59620150001992955000 notificato il 18.11.2015 per un totale complessivo di € 2.688,93, n. 59620130001962362000 notificato il 24.04.2013 per un totale complessivo di € 2.460,91; n. 5962014000787111000 notificato il 10.06.2014 per un totale complessivo di € 2.559,86; n. 59620160000911310000 notificato il 26.04.2016; n. 59620160006242836000 notificato il 15.12.2016 per un totale complessivo di € 2.399,41: le ultime quattro sono quelle oggetto dell'intimazione di pagamento 29620229010738366/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023; dichiara venuto meno l'interesse ad agire nei confronti degli avvisi di addebito nn. 59620130001962362000 e
4 59620140000787111000 in quanto sgravati;
per l'effetto, dichiara il Pt_1 debitore delle somme oggetto degli ulteriori avvisi di addebito opposti;
condanna il alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a Pt_1 CP_ favore dell' che liquida in complessivi € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
dichiara compensate per metà le spese processuali del presente grado di giudizio tra il e l' e condanna il alla Pt_1 Controparte_3 Pt_1 rifusione della restante metà che liquida in complessivi € 1.950,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Sassari 18.11.2025. 5
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
5
Parte_1 (C.F.: ) elett.te dom.to in Campofelice di Roccella presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Massimo La Rocca, dal quale è rapp.to e difeso come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 81 III comma c.p.c. E art. 10 dpr 123/200 OPPONENTE CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Grazia Sparacino, e dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo in virtù di procura generale alle litie presso questi elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59, sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Palermo OPPOSTO CONTRO
Controparte_2 in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, elettivamente domiciliata in Palermo Piazza G. Verdi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ermenegildo Mangiapane dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti del 6.2.2024 in atti OPPOSTA OGGETTO: opposizione all'esecuzione. FATTO E DIRITTO Con ricorso notificato il 7.12.2023, adiva il Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
proponendo opposizione a due intimazioni di pagamento per i Controparte_3 seguenti motivi: A) L'intimazione di pagamento n. 29620229020154115/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023 con particolare riferimento a n. 7 avvisi di addebito: -1) avviso di addebito n. 59620140003472480000 (pag. 6 all. 1) presuntivamente notificato il 17.11.2014 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2013-2014 per un totale complessivo di € 2.636,78; -2) avviso di addebito n. 59620150001992955000 presuntivamente notificato il 18.11.2015 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. ,
1 sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2014 e 2015 per un totale complessivo di € 2.688,93; -3) avviso di addebito n. 59620180001526583000 presuntivamente notificato il 1.8.2018 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2017 e 2018 per un totale complessivo di € 3.723,62;
-4) avviso di addebito n. 59620180005850881000 presuntivamente notificato il 7.1.2019 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2017 e 2018 per un totale complessivo di € 2.434,40; -5) avviso di addebito n. 59620190001955275000 presuntivamente notificato il 6.9.2019 per somme presuntivamente dovute per 2 NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale complessivo di € 2.391,08; -6) avviso di addebito n. 5962019000623125000 presuntivamente notificato il 31.01.2020 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2018 e 2019 per un totale complessivo di € 2.320,90;
-7) avviso di addebito n. 5962021000580918000 presuntivamente notificato il 18.01.2022 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2019/21 per un totale complessivo di € 3.628,65; e così per un totale complessivo di € 19.804,36 portati dalla intimazione di pagamento n. 29620229020154115/000; B) L'intimazione di pagamento n. 29620229010738366/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023 con particolare riferimento a n. 4 avvisi di addebito:
-1) avviso di addebito n. 59620130001962362000 presuntivamente notificato il 24.04.2013 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2013-2012 per un totale complessivo di € 2.460,91; -2) avviso di addebito n. 5962014000787111000 presuntivamente notificato il 10.06.2014 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2014 e 2013 per un totale complessivo di € 2.559,86; -3) avviso di addebito n. 59620160000911310000 presuntivamente notificato il 26.04.2016 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale complessivo di € 2.451,16;
-4) avviso di addebito n. 59620160006242836000 presuntivamente notificato il 15.12.2016 per somme presuntivamente dovute per NT I.V.S. , sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale complessivo di € 2.399,41; e così per un totale complessivo di € 9.871,34 portati dalla intimazione di pagamento n. 29620229010738366/000; Pertanto il valore complessivo per cui era instaurato tale procedimento di opposizione alla esecuzione ammontava ad € 29.675,70; che alcuna somma era dovuta atteso che i crediti erano prescritti sia per il decorso del quinquennio tra la data del sorgere del credito e quella della notifica dell'avviso di addebito che non ricordava di avere mai ricevuto sia tra la data dell'asserita notifica dell'avviso di addebito e quella della notifica dell'atto di intimazione, senza il compimento di alcun atto interruttivo della prescrizione;
comunque le intimazioni di pagamento erano da annullare per omessa e/o mancata notifica al ricorrente di tutti gli atti precedenti alle stesse;
nullità e/o annullabilità delle cartelle esattoriali e/o intimazioni di pagamento perchè le stesse erano incomplete e/o carenti degli elementi essenziali previsti dalla legge quali gli estremi
2 di eventuali altri atti notificati con la relativa data di notifica, precedenti all'iscrizione a ruolo, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, e quello di emissione e notificazione della cartella, le modalità, i termini e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui era possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Concludeva per la dichiarazione di insussistenza del credito portato dalle intimazioni di pagamento n. 29620229020154115/000 e n. 29620229010738366/000 notificate dall' per Controparte_4 conto dell' e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque invalidare le CP_1 predette intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione Costituendosi l' eccepiva: il difetto di legittimazione passiva nei confronti CP_1 3 dell'opposizione proposta avverso atti dell' ; la Controparte_3 rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito, precisando che gli avvisi nn. 59620130001962362000 e 59620140000787111000 erano stati sgravati;
nessuno degli ava era stato impugnato nei termini di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente, confermando gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata (fatta eccezione per quelli sgravati nn. 59620130001962362000 e 59620140000787111000), in subordine, ove occorreva, condannare il medesimo al pagamento delle somme ivi intimate o accertate come dovute all'esito del giudizio, oltre le sanzioni e gli interessi successivamente maturati. Nel costituirsi l' osservava: il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva con riguardo alle notifiche degli ava, attività di competenza esclusiva dell' ; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rispetto a CP_1 entrambe le intimazioni di pagamento ritualmente notificate oltre che l'infondatezza della medesima eccezione rispetto agli ava relativi a contributi dovuti per gli anni 2018 e seguenti;
l'infondatezza nel merito delle eccezioni formali sollevate dal
Pt_1 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito delle note scritte L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, deve dichiararsi venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito rispetto ai due avvisi di addebito sgravati dall' nn. 59620130001962362000 e CP_1 59620140000787111000. Ciò premesso, sono fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate sia dall' sia dall' , rispettivamente, per tutte CP_1 Controparte_3 le censure attinenti all'attività successiva alla notifica degli avvisi di addebito e prima della notifica dell'intimazione di pagamento e per tutte le questioni attinenti al merito CP_ della pretesa creditoria dell' rispetto alla quale detta Agenzia è totalmente estranea (v. Cass. Civ. n. n. 3870/2024; S.U. n. 7514/2022) nonché alle notifiche degli avvisi di addebito. Nel merito: è infondata l'eccezione di prescrizione del merito del credito atteso CP_1 che dalla notifica degli avvisi di addebito – tempestivamente documentata dall' – è decorso il termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 senza la CP_5 tempestiva impugnazione da parte del Pt_1 È invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva.
3 Infatti, è documentato che le intimazioni di pagamento opposte sono notificate rispettivamente il 10.8.2022 la n. 29620229010738366/000, e l'11.5.2023 la n. 29620229020154115/000: pertanto, risulta prescritta l'azione esecutiva rispetto agli avvisi di addebito n. 59620140003472480000 notificato il 17.11.2014 per un totale complessivo di € 2.636,78; n. 59620150001992955000 notificato il 18.11.2015 per un totale complessivo di € 2.688,93, n. 59620130001962362000 notificato il 24.04.2013 per un totale complessivo di € 2.460,91; n. 5962014000787111000 notificato il 10.06.2014 per un totale complessivo di € 2.559,86; n. 59620160000911310000 notificato il 26.04.2016; n. 59620160006242836000 notificato il 15.12.2016 per un totale complessivo di € 2.399,41: le ultime quattro 4 sono quelle oggetto dell'intimazione di pagamento 29620229010738366/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023. È' agevole rilevare, infatti, che dalle date delle rispettive notifiche è decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L n. 335/1995 senza l'allegazione dell'esistenza di atti interruttivi di quest'ultima. Per l'effetto, l'opponente non è tenuto a corrispondere l'importo complessivo di € 15.082,96. Per tutte le altre, attesa la provata ritualità della notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta interruzione della prescrizione per effetto della rituale notifica dell'intimazione di pagamento, l'eccezione di prescrizione risulta infondata. Quanto infine, alle eccezioni di carattere formale mosse nei confronti delle intimazioni di pagamento notificate dall' , esse Controparte_3 sono inammissibili ex art. 617 c.p.c. atteso l'avvenuto decorso del termine perentorio di 20 giorni dalla data della notifica delle suddette intimazioni. Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese dell'intero giudizio nei confronti dell'
[...]
, mentre seguono la soccombenza rispetto all' Controparte_3 CP_1
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 delle intimazioni di pagamento notificate rispettivamente il 10.8.2022 la n. 29620229010738366/000, e l'11.5.2023 la n. 29620229020154115/000; per l'effetto, previo accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall' e dall' nei limiti di parte CP_1 Controparte_3 motiva, dichiara prescritta l'azione esecutiva limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620140003472480000 notificato il 17.11.2014 per un totale complessivo di € 2.636,78; n. 59620150001992955000 notificato il 18.11.2015 per un totale complessivo di € 2.688,93, n. 59620130001962362000 notificato il 24.04.2013 per un totale complessivo di € 2.460,91; n. 5962014000787111000 notificato il 10.06.2014 per un totale complessivo di € 2.559,86; n. 59620160000911310000 notificato il 26.04.2016; n. 59620160006242836000 notificato il 15.12.2016 per un totale complessivo di € 2.399,41: le ultime quattro sono quelle oggetto dell'intimazione di pagamento 29620229010738366/000 notificata al ricorrente per mezzo di lettera raccomandata il 28/30.09.2023; dichiara venuto meno l'interesse ad agire nei confronti degli avvisi di addebito nn. 59620130001962362000 e
4 59620140000787111000 in quanto sgravati;
per l'effetto, dichiara il Pt_1 debitore delle somme oggetto degli ulteriori avvisi di addebito opposti;
condanna il alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a Pt_1 CP_ favore dell' che liquida in complessivi € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
dichiara compensate per metà le spese processuali del presente grado di giudizio tra il e l' e condanna il alla Pt_1 Controparte_3 Pt_1 rifusione della restante metà che liquida in complessivi € 1.950,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Sassari 18.11.2025. 5
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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