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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 127/2024
PROMOSSA DA
(Partita Iva ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Concettina Mirabella, con studio in , Via Canfora Pt_1
n.76, presso il cui studio elegge domicilio
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Via Gabriele D'Annunzio 39/A presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pt_1
Mingiardi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_3
TERZA PIGNORATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2747/2023, pubblicata in data 27.6.2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da dichiarava l'illegittimità del Parte_2 pignoramento notificato da dell'importo di € 11.672,96 e Controparte_1 respingeva nel resto l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero.
Avverso detta sentenza proponeva appello. Parte_2
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 19.2.2025 dopo la concessione di termine per il deposito di note conclusive, con ordinanza del 25.2.2025 la Corte la rimetteva sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzo pignorato costituitosi nel giudizio CP_3 di primo grado.
Integrato il contraddittorio la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi nel presente giudizio di CP_3 appello sebbene sia stata regolarmente citata.
Sempre in via preliminare va evidenziato come l'appello avverso la sentenza impugnata sia ammissibile, atteso che la stessa è stata resa in tema di opposizione all'esecuzione giusta quanto pagina 2 di 7 chiarito dalla pacifica giurisprudenza della S.C. (per cui v., tra le molte, Cass., sez. III, 14 ottobre 2005,
n. 19966; Cass., sez. III, 26 marzo 2009, n. 7360 e Cass., sez. lav., 24 gennaio 2012, n. 952).
Nel merito l'appello si appalesa fondato.
In punto di fatto va premesso quanto segue.
La veniva condannata al pagamento della somma di € 415.618,77, oltre accessori, in Parte_2 favore di con sentenza del Tribunale di Catania n. 550/2016 Controparte_1 pubblicata il 27.2.2016 e che veniva notificata in forma esecutiva soltanto in data 4.6.2019.
Avverso la detta sentenza proponeva appello che veniva rigettato con sentenza n. Parte_2
1185/2019, pubblicata in data 21.5.2019 e notificata in forma esecutiva in data 24.9.2019, con cui l'appellante veniva condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado liquidate in € 11.672,96.
In data 11.10.2019 notificava alla atto di Controparte_1 Parte_2 precetto con cui le intimava di pagare l'intero suo debito (comprensivo di sorte capitale per €
415.618,77, interessi moratori, spese di lite del primo grado di giudizio e del secondo grado, oltre spese di precetto).
In data 24-25.10.2019 notificava alla ed a Controparte_1 Parte_2 atto di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 836.565,18, oltre spese di CP_3 precetto di € 1.024,30, aumentate della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
In data 13.11.2019 depositava ricorso in opposizione alla esecuzione ex art.615, Parte_2 comma II c.p.c. avverso l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi azionato dalla
[...] di cui veniva eccepita la nullità “stante il mancato rispetto dei termini di cui Controparte_1 all'art.14 D.L. n.669/96, convertito in Legge n.30/97 e successive modifiche, laddove è previsto che
“Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti né possono essere posti in essere atti esecutivi”.
In particolare, secondo la il termine stabilito dalla norma appena riportata non era stato Parte_2 nel caso a mani rispettato avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la data di notifica della sentenza in forma esecutiva della Corte di Appello n. 1185/2019 (24.9.2019) e la data di notifica del pagina 3 di 7 pignoramento (24-25.10.2019).
Con provvedimento in data 27.12.2019 il G.E., ritenuto che la disposizione di cui all'art.14 D.L.
n.669/96 non si applicasse nei confronti delle sul presupposto che le Parte_3 stesse dovessero essere qualificate come enti pubblici economici, rigettava l'istanza di sospensione, compensava tra le parti le spese della fase cautelare, assegnava in pagamento alla
[...]
l'importo di € 836.565,78, comprensivo di sorte capitale, degli interessi di Controparte_1 mora, delle spese e dei compensi liquidati nei titoli esecutivi, oltre ai compensi di cui all'atto di precetto comprensivi di accessori ed interessi di mora fino al soddisfo, e liquidava le spese di questo procedimento– da porsi a carico della debitrice (con onere di pagamento da parte del terzo pignorato) - in complessivi € 5.304,61 di cui € 182,61 per spese ed € 5.122,00 per onorari della procedura (ex D.M.
55/2014, scaglione fino ad € 1.000.000) oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA ed oltre spese eventuali successive.
Con citazione in data 6.3.2020, la introduceva il giudizio di merito finalizzato ad Parte_2
“ottenere una sentenza che dichiari la nullità e, per l'effetto, l'inefficacia, del pignoramento mobiliare presso terzi notificato ed azionato in data 24.10.2019 a mezzo della sentenza della Corte di Appello di
Catania n.1185/2019, notificata in forma esecutiva in data 24.09.2019, stante il mancato rispetto del termine legale di cui all'art.14 D. Lgs. n.669/96, convertito in Legge n.30/97 e successive modifiche, oltre alla restituzione delle somme già assegnate con ordinanza resa in data 27.12.2019, per l'importo complessivo di €.836.565,78, oltre interessi di mora fino al soddisfo, e spese e compensi della procedura esecutiva nella misura liquidata di €.5.304,61, oltre emolumenti ex lege”.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con sentenza n. 2747/2023, pubblicata il 27.6.2023, il Tribuna di Catania riteneva applicabile la disposizione di cui all'art.14 D.L. n.669/96 nei confronti delle sul Parte_3 presupposto che le stesse non potessero essere qualificate come enti pubblici economici e quindi statuiva come di seguito riportato:
“va accolta l'opposizione, con dichiarazione dell'illegittimità del pignoramento dell'importo di €
11.672,96 riconosciuto, in favore della società convenuta, con sentenza n° 1185/2019 della Corte
d'Appello di Catania, osservandosi che tra la data di notifica del titolo esecutivo (24.09.2019) e quella del pignoramento (25.10.2019) non risultano decorsi i termini di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996 convertito in L. n. 30/1997. omissis pagina 4 di 7 L'opponente ha proposto, altresì, domanda di restituzione delle somme già assegnate con ordinanza resa in data 27.12.2019, per l'importo complessivo di € 836,565,78 oltre interessi di mora fino al soddisfo e spese e compensi della procedura esecutiva nella misura liquidata di € 5.304,61, oltre emolumenti ex lege.
La superiore domanda, limitatamente all'importo di € 11.672,96, andrà proposta in un separato giudizio, all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Con riguardo alla domanda di restituzione delle spese e dei compensi della procedura esecutiva proposta dall'opponente, deve osservarsi che il Giudice dell'Esecuzione ha compensato le spese della fase sommaria dell'opposizione, liquidando esclusivamente quelle del processo esecutivo. Avverso il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio esecutivo, che appare conforme alle disposizioni dell'art. 95 c.p.c., non risulta sia stata proposta opposizione;
lo stesso va, quindi, ritenuto irretrattabile.
Avverso la detta sentenza la proponeva appello affidato a cinque motivi. Parte_2
Con il primo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere la stessa limitato le conseguenze della ritenuta violazione del termine stabilito dall'art. 14 del D.L. 669/1996 alla somma di
€ 11.672,96 “quasi a volere “frazionare” un pignoramento che, è e non può che essere un pignoramento unitario, la cui nullità/illegittimità del suo atto introduttivo/presupposto (rectius, atto di precetto notificato in data 11.10.2019) reca con sé la nullità della intera procedura esecutiva. Con conseguente obbligo di restituzione di quanto, illegittimamente, assegnato con ordinanza del
27.12.2019”.
Si tratta di un motivo di gravame che risulta senz'altro fondato.
Invero, premesso che, come è noto: “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece,
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29021), nel caso a mani il titolo posto a fondamento dell'esecuzione forzata è Parte pacificamente da individuare nella sola sentenza di secondo grado (reiettiva dell'appello dell , la pagina 5 di 7 quale, come appena chiarito, sostituisce e prende il posto della sentenza di primo grado di talché, ribadito che prima il precetto e poi il pignoramento impugnato sono stati notificati dopo la pubblicazione della sentenza di appello, non è nemmeno astrattamente pensabile che l'esecuzione possa essere legittima in relazione alla notifica della sentenza di primo grado (sul presupposto che tra la notifica della stessa e quella del precetto siano decorsi oltre i 120 gg. previsti dall'art. 14 D.L. D.L.
669/1996) ed illegittima in relazione a quella di appello (in relazione alla quale il termine in questione, come ravvisato anche dal primo giudice, è stato disatteso).
Ne consegue che l'appello va senz'altro accolto. Parte Analogamente deve dirsi avuto riguardo all'ulteriore motivo di gravame con cui la si è doluta della mancata statuizione sulla sua richiesta di restituzione della somma assegnata dal GE all'appellato.
In proposito, come sopra evidenziato, il primo giudice, non soltanto ha limitato l'accoglimento dell'opposizione alla sola somma pari alle spese di lite del grado di appello, ma, pur avendo dichiarato entro questi limiti la illegittimità del pignoramento, non ha accolto la domanda di restituzione avanzata dall'opponente sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere proposta in separato giudizio una volta che fosse passata in giudicato la sua pronuncia.
Come detto, con l'appello la ha insistito nella domanda di restituzione della somma Parte_2 assegnata all'appellata in forza di pignoramento illegittimo e detta domanda va senz'altro accolta se è vero che: “Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo” (così Cass., sez. III, 5 aprile 2016, n. 6535), non sussistendo ragioni per cui – come opinato dall'appellante –, al pari di quanto avviene nel giudizio di merito in caso di restituzioni di quanto pagato a seguito di riforma della sentenza di primo grado in appello, la relativa domanda non possa essere spiegata nello stesso processo di secondo grado.
Parimenti fondato è il motivo di appello avente ad oggetto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del processo esecutivo atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la contestazione nell'an del diritto a procedere ad esecuzione forzata non può che estendere i suoi effetti alle spese di lite del processo esecutivo, una volta che sia stato accertato, come nel caso a mani, che il pagina 6 di 7 creditore procedente ha illegittimamente intrapreso l'esecuzione nei confronti dell' Parte_2 notificandole precetto e pignoramento in violazione del più volte sopra ricordato termine di legge.
Ne consegue che le spese del processo esecutivo non possono gravare su colui che ingiustamente è stato assoggettato all'esecuzione e vanno quindi a lui restituite.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, peraltro considerato che la compensazione disposta dal primo giudice è stata espressamente fatta oggetto di apposito motivo di appello, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 127/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 2747/2023, pubblicata in data 27.6.2023: dichiara la contumacia di CP_3 accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento del pignoramento mobiliare presso terzi notificato in data 24.10.2019; condanna alla restituzione, in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma assegnatale con provvedimento del GE in data 27.12.2019, comprensiva delle spese della procedura esecutiva;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per ciascun grado, in € 15.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 127/2024
PROMOSSA DA
(Partita Iva ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Concettina Mirabella, con studio in , Via Canfora Pt_1
n.76, presso il cui studio elegge domicilio
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in , Via Gabriele D'Annunzio 39/A presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Pt_1
Mingiardi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
APPELLATA
pagina 1 di 7 E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ) Controparte_2 P.IVA_3
TERZA PIGNORATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2747/2023, pubblicata in data 27.6.2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da dichiarava l'illegittimità del Parte_2 pignoramento notificato da dell'importo di € 11.672,96 e Controparte_1 respingeva nel resto l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero.
Avverso detta sentenza proponeva appello. Parte_2
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 19.2.2025 dopo la concessione di termine per il deposito di note conclusive, con ordinanza del 25.2.2025 la Corte la rimetteva sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzo pignorato costituitosi nel giudizio CP_3 di primo grado.
Integrato il contraddittorio la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitasi nel presente giudizio di CP_3 appello sebbene sia stata regolarmente citata.
Sempre in via preliminare va evidenziato come l'appello avverso la sentenza impugnata sia ammissibile, atteso che la stessa è stata resa in tema di opposizione all'esecuzione giusta quanto pagina 2 di 7 chiarito dalla pacifica giurisprudenza della S.C. (per cui v., tra le molte, Cass., sez. III, 14 ottobre 2005,
n. 19966; Cass., sez. III, 26 marzo 2009, n. 7360 e Cass., sez. lav., 24 gennaio 2012, n. 952).
Nel merito l'appello si appalesa fondato.
In punto di fatto va premesso quanto segue.
La veniva condannata al pagamento della somma di € 415.618,77, oltre accessori, in Parte_2 favore di con sentenza del Tribunale di Catania n. 550/2016 Controparte_1 pubblicata il 27.2.2016 e che veniva notificata in forma esecutiva soltanto in data 4.6.2019.
Avverso la detta sentenza proponeva appello che veniva rigettato con sentenza n. Parte_2
1185/2019, pubblicata in data 21.5.2019 e notificata in forma esecutiva in data 24.9.2019, con cui l'appellante veniva condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado liquidate in € 11.672,96.
In data 11.10.2019 notificava alla atto di Controparte_1 Parte_2 precetto con cui le intimava di pagare l'intero suo debito (comprensivo di sorte capitale per €
415.618,77, interessi moratori, spese di lite del primo grado di giudizio e del secondo grado, oltre spese di precetto).
In data 24-25.10.2019 notificava alla ed a Controparte_1 Parte_2 atto di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 836.565,18, oltre spese di CP_3 precetto di € 1.024,30, aumentate della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
In data 13.11.2019 depositava ricorso in opposizione alla esecuzione ex art.615, Parte_2 comma II c.p.c. avverso l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi azionato dalla
[...] di cui veniva eccepita la nullità “stante il mancato rispetto dei termini di cui Controparte_1 all'art.14 D.L. n.669/96, convertito in Legge n.30/97 e successive modifiche, laddove è previsto che
“Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti né possono essere posti in essere atti esecutivi”.
In particolare, secondo la il termine stabilito dalla norma appena riportata non era stato Parte_2 nel caso a mani rispettato avuto riguardo al lasso di tempo intercorso tra la data di notifica della sentenza in forma esecutiva della Corte di Appello n. 1185/2019 (24.9.2019) e la data di notifica del pagina 3 di 7 pignoramento (24-25.10.2019).
Con provvedimento in data 27.12.2019 il G.E., ritenuto che la disposizione di cui all'art.14 D.L.
n.669/96 non si applicasse nei confronti delle sul presupposto che le Parte_3 stesse dovessero essere qualificate come enti pubblici economici, rigettava l'istanza di sospensione, compensava tra le parti le spese della fase cautelare, assegnava in pagamento alla
[...]
l'importo di € 836.565,78, comprensivo di sorte capitale, degli interessi di Controparte_1 mora, delle spese e dei compensi liquidati nei titoli esecutivi, oltre ai compensi di cui all'atto di precetto comprensivi di accessori ed interessi di mora fino al soddisfo, e liquidava le spese di questo procedimento– da porsi a carico della debitrice (con onere di pagamento da parte del terzo pignorato) - in complessivi € 5.304,61 di cui € 182,61 per spese ed € 5.122,00 per onorari della procedura (ex D.M.
55/2014, scaglione fino ad € 1.000.000) oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA ed oltre spese eventuali successive.
Con citazione in data 6.3.2020, la introduceva il giudizio di merito finalizzato ad Parte_2
“ottenere una sentenza che dichiari la nullità e, per l'effetto, l'inefficacia, del pignoramento mobiliare presso terzi notificato ed azionato in data 24.10.2019 a mezzo della sentenza della Corte di Appello di
Catania n.1185/2019, notificata in forma esecutiva in data 24.09.2019, stante il mancato rispetto del termine legale di cui all'art.14 D. Lgs. n.669/96, convertito in Legge n.30/97 e successive modifiche, oltre alla restituzione delle somme già assegnate con ordinanza resa in data 27.12.2019, per l'importo complessivo di €.836.565,78, oltre interessi di mora fino al soddisfo, e spese e compensi della procedura esecutiva nella misura liquidata di €.5.304,61, oltre emolumenti ex lege”.
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con sentenza n. 2747/2023, pubblicata il 27.6.2023, il Tribuna di Catania riteneva applicabile la disposizione di cui all'art.14 D.L. n.669/96 nei confronti delle sul Parte_3 presupposto che le stesse non potessero essere qualificate come enti pubblici economici e quindi statuiva come di seguito riportato:
“va accolta l'opposizione, con dichiarazione dell'illegittimità del pignoramento dell'importo di €
11.672,96 riconosciuto, in favore della società convenuta, con sentenza n° 1185/2019 della Corte
d'Appello di Catania, osservandosi che tra la data di notifica del titolo esecutivo (24.09.2019) e quella del pignoramento (25.10.2019) non risultano decorsi i termini di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996 convertito in L. n. 30/1997. omissis pagina 4 di 7 L'opponente ha proposto, altresì, domanda di restituzione delle somme già assegnate con ordinanza resa in data 27.12.2019, per l'importo complessivo di € 836,565,78 oltre interessi di mora fino al soddisfo e spese e compensi della procedura esecutiva nella misura liquidata di € 5.304,61, oltre emolumenti ex lege.
La superiore domanda, limitatamente all'importo di € 11.672,96, andrà proposta in un separato giudizio, all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Con riguardo alla domanda di restituzione delle spese e dei compensi della procedura esecutiva proposta dall'opponente, deve osservarsi che il Giudice dell'Esecuzione ha compensato le spese della fase sommaria dell'opposizione, liquidando esclusivamente quelle del processo esecutivo. Avverso il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio esecutivo, che appare conforme alle disposizioni dell'art. 95 c.p.c., non risulta sia stata proposta opposizione;
lo stesso va, quindi, ritenuto irretrattabile.
Avverso la detta sentenza la proponeva appello affidato a cinque motivi. Parte_2
Con il primo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere la stessa limitato le conseguenze della ritenuta violazione del termine stabilito dall'art. 14 del D.L. 669/1996 alla somma di
€ 11.672,96 “quasi a volere “frazionare” un pignoramento che, è e non può che essere un pignoramento unitario, la cui nullità/illegittimità del suo atto introduttivo/presupposto (rectius, atto di precetto notificato in data 11.10.2019) reca con sé la nullità della intera procedura esecutiva. Con conseguente obbligo di restituzione di quanto, illegittimamente, assegnato con ordinanza del
27.12.2019”.
Si tratta di un motivo di gravame che risulta senz'altro fondato.
Invero, premesso che, come è noto: “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece,
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (Cass., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29021), nel caso a mani il titolo posto a fondamento dell'esecuzione forzata è Parte pacificamente da individuare nella sola sentenza di secondo grado (reiettiva dell'appello dell , la pagina 5 di 7 quale, come appena chiarito, sostituisce e prende il posto della sentenza di primo grado di talché, ribadito che prima il precetto e poi il pignoramento impugnato sono stati notificati dopo la pubblicazione della sentenza di appello, non è nemmeno astrattamente pensabile che l'esecuzione possa essere legittima in relazione alla notifica della sentenza di primo grado (sul presupposto che tra la notifica della stessa e quella del precetto siano decorsi oltre i 120 gg. previsti dall'art. 14 D.L. D.L.
669/1996) ed illegittima in relazione a quella di appello (in relazione alla quale il termine in questione, come ravvisato anche dal primo giudice, è stato disatteso).
Ne consegue che l'appello va senz'altro accolto. Parte Analogamente deve dirsi avuto riguardo all'ulteriore motivo di gravame con cui la si è doluta della mancata statuizione sulla sua richiesta di restituzione della somma assegnata dal GE all'appellato.
In proposito, come sopra evidenziato, il primo giudice, non soltanto ha limitato l'accoglimento dell'opposizione alla sola somma pari alle spese di lite del grado di appello, ma, pur avendo dichiarato entro questi limiti la illegittimità del pignoramento, non ha accolto la domanda di restituzione avanzata dall'opponente sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere proposta in separato giudizio una volta che fosse passata in giudicato la sua pronuncia.
Come detto, con l'appello la ha insistito nella domanda di restituzione della somma Parte_2 assegnata all'appellata in forza di pignoramento illegittimo e detta domanda va senz'altro accolta se è vero che: “Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo” (così Cass., sez. III, 5 aprile 2016, n. 6535), non sussistendo ragioni per cui – come opinato dall'appellante –, al pari di quanto avviene nel giudizio di merito in caso di restituzioni di quanto pagato a seguito di riforma della sentenza di primo grado in appello, la relativa domanda non possa essere spiegata nello stesso processo di secondo grado.
Parimenti fondato è il motivo di appello avente ad oggetto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del processo esecutivo atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la contestazione nell'an del diritto a procedere ad esecuzione forzata non può che estendere i suoi effetti alle spese di lite del processo esecutivo, una volta che sia stato accertato, come nel caso a mani, che il pagina 6 di 7 creditore procedente ha illegittimamente intrapreso l'esecuzione nei confronti dell' Parte_2 notificandole precetto e pignoramento in violazione del più volte sopra ricordato termine di legge.
Ne consegue che le spese del processo esecutivo non possono gravare su colui che ingiustamente è stato assoggettato all'esecuzione e vanno quindi a lui restituite.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, peraltro considerato che la compensazione disposta dal primo giudice è stata espressamente fatta oggetto di apposito motivo di appello, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 127/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania, n. 2747/2023, pubblicata in data 27.6.2023: dichiara la contumacia di CP_3 accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento del pignoramento mobiliare presso terzi notificato in data 24.10.2019; condanna alla restituzione, in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma assegnatale con provvedimento del GE in data 27.12.2019, comprensiva delle spese della procedura esecutiva;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per ciascun grado, in € 15.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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