CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2083\2019 RG in materia di successione ereditaria (appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3.04.2019), vertente tra
, c.f. , nato il [...] a [...], ------------------------------- Parte_1 C.F._1
Civita Fabrizia, c.f. , nata il [...] a [...], --------------------------------- C.F._2
, c.f. , nato il [...] a [...], ------------------------------ Parte_2 C.F._3
con domicilio eletto in Roma, Via San Nicola da Tolentino 50, studio dell'avv. Roberto De Til- la, c.f. , domicilio digitale fax C.F._4 Email_1
06.42009696, e la sola , giusta procura in atti, anche dall'avv. Francesca Iapic- Parte_3
ca, c.f. con domicilio eletto in Napoli, Via dei Mille 40, domicilio digitale C.F._5
fax 081.410104, appellanti Email_2
e
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._6
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_2 C.F._7
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_3 C.F._8
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_4 C.F._9
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._10
tutti in qualità di eredi di , c.f. nata il [...] a Persona_1 C.F._11
Napoli, ivi deceduta in data 11.02.2018, elettivamente domiciliati in Napoli, Via Simone Mar-
1 tini 25, nello studio dell'avv. DR NU, c.f. , che li rappresenta e C.F._12
difende giusta procure a margine della comparsa di costituzione in appello, domicilio digitale fax 081.0320913, appellati Email_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.09.2024.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenne in giudizio, dinanzi al Tri- Persona_1
bunale di Napoli, , e , per sentir accertare e dichiarare che co- Pt_1 Pt_2 Parte_3
storo occupavano senza titolo l'immobile di sua proprietà sito in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele 166/B, in catasto sez. CHI, foglio 11, p.lla 118, sub 14, piano primo, int. 3, sc. U,
z.c. 10, cat. A/2, cl. 5, vani 8; e per sentirli condannare all'immediato rilascio dell'immobile e, in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 11.289,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal 30.03.2017 alla data del ricorso, nonché dell'ul- teriore somma di € 1.881,50 per ogni mese di perdurante occupazione dalla data del ricorso al rilascio effettivo, o della somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, oltre interessi e risarcimento del danno morale da liquidarsi equitativamente.
Spiegò la ricorrente di essere proprietaria esclusiva dell'immobile in virtù di atto pubblico di divisione per notaio del 30.03.2017, rep. 1293, racc. 885, trascritto In da- Persona_2
ta 5.04.2017 ai nn. 9038/6763. La proprietà esclusiva dell'immobile scaturiva dal fraziona- mento – su intese intercorse (come da scritture private del 4.10.2016 e del 8.11.2016) con il germano – dell'originario cespite (pervenuto in successione del genitore Parte_5 Per_3
) sito in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 166/B identificato in catasto Sez. CHI, Fol.
[...]
11, p.lla 118 sub 5, piano 1, z.c. 10, cat. A/2, Cl. 5, vani 11, rendita euro 1.931,55. Ad essa at- trice era stato assegnato il 75 % del cespite mentre a restava il residuo 25 %, Parte_5
onde l'azione in rivendica di in virtù del possesso ultraventennale. Persona_1
Dedusse ancora la ricorrente che , e oc- Persona_1 Pt_1 Pt_3 Parte_2
cupavano l'immobile senza titolo, come anche provato dall'atto di divisione del 30.03.2017 e dai relativi certificati di residenza degli occupanti, nonostante l'esistenza di un contratto di comodato – mai autorizzato o ratificato da , già comproprietaria in ragio- Persona_1
2 ne di 1/5 dell'originario immobile – tra e i germani e Parte_1 Parte_6
, in quanto risolto o revocato con comunicazione pec del 16.02.2017. La ricor- Parte_5
rente precisò ancora di agire con azione di rivendicazione in quanto proprietaria, laddove dalla comunicazione pec di si desumeva una confessione giudiziale ex art. Parte_1
2735 c.c. e perciò la prova dell'occupazione sine titulo.
rappresentò di aver diritto all'indennità di occupazione nella misura di Persona_1
€ 1.881,50 – calcolata mediante i parametri indicati dagli accordi territoriali presso il Comu- ne di Napoli per l'individuazione del canone concordato siglati il 19.02.2015 tra la e la Pt_7
– a partire dal 30.03.2017 e per ogni successivo mese di permanenza nell'immo- CP_5
bile sino alla data del relativo rilascio. Concluse nei termini sintetizzati in premessa.
2- , e si costituirono in giudizio. Eccepirono l'irritualità della Pt_1 Pt_3 Parte_2
domanda avanzata con ricorso a istruzione sommaria, tanto più che l'accertamento dell'alle- gata risoluzione del contratto di comodato andava compiuto giudizialmente nei confronti delle parti del contratto, sebbene essi non si ritenessero obbligati a chiamare in giudizio i comodanti, essendo sufficiente documentare l'esistenza del comodato, mai cessato né per cessazione dell'uso né per sopraggiunto bisogno straordinario del comodante, laddove per- duravano invece le esigenze abitative dei comodatari. In ogni caso, era tenuto Parte_5
a manlevare i resistenti dalle azioni avanzate nei loro confronti dall'assegnataria dell'appar- tamento concesso in comodato, la quale peraltro, per fatto notorio, aveva concordato con il predetto un cospicuo ristoro pecuniario per l'occupazione da parte di essi resi- Parte_5
stenti, onde l'infondatezza di ulteriori pretese. Conclusero chiedendo lo spostamento dell'u- dienza di comparizione per consentire la chiamata in causa di per esserne ga- Parte_5
rantiti. Nel merito, chiesero il rigetto della domanda con vittoria di spese.
, terzo chiamato in causa, e , intervenuta volontaria- Controparte_6 Parte_6
mente, si costituirono in giudizio. RO che era a conoscenza dell'avve- Parte_1
nuta disdetta del contratto di comodato, dal momento che era stato più volte invitato al rila- scio dell'immobile, tanto da aversi un'ulteriore comunicazione pec in data 16.02.2017, ragion per cui il contratto di comodato – già concepito con scadenza – doveva considerarsi risolto.
Oltretutto, il mancato rilascio dell'appartamento aveva comportato anche il pagamento di una penale – come da scritture private intercorse – da parte di esso in favore di Parte_5
, all'esito di una transazione nota a . Persona_1 Parte_1
e così conclusero: “I) rigettare ogni domanda avanzata Parte_5 Parte_6
3 da , e a mezzo della eseguita chiamata in causa;
II) accogliere Pt_1 Pt_8 Parte_9
la domanda riconvenzionale spiegata con la presente comparsa e per l'effetto: 1) dichiarare risolto alla data del 28 febbraio 2017 il contratto di comodato relativo all'appartamento sito in Napoli al Corso V. Emanuele 166/B, primo piano, già riportato con i seguenti dati catastali:
Ufficio del Territorio di Napoli, Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sec. CHI, fol. 11, p.Ila
118 sub 5, Corso V. Emanuele n. 166B, p.1, z.c. 10, cat. A2, cl. 5, vani 11, Rendita Euro
1.931,55, oggi frazionato in due unità immobiliari: 1a) la prima, contrassegnata dal numero interno 3, di otto vani catastali: Ufficio di Napoli, Catasto Fabbricati del Comu- CP_7
ne di Napoli, sez. CHI, fol. 11, p.Ila 118 sub. 14, Corso V. Emanuele n. 166B, p. 1, int. 3, sc. U,
z.c. 10, cat. A2, cl. 5, vani 8, Rendita Euro 1.404,76; 1b) la seconda, contrassegnata dal nume- ro interno 3B di tre vani catastali riportato in Ufficio del Territorio di Napoli, Catasto Fabbri- cati del Comune di Napoli, sez. CHI, fol. 11, p.lla 118 sub 15m Corso V. Emanuele n. 166B, p.
1, interno 3B, sc. U, s,c, 10, cat. A2, cl. 5, vani 3, Rendita Euro 526,79; 2) condannarsi i con- venuti a rilasciare in favore di esso , libero di persone e di cose, l'appartamento Parte_5
indicato al punto 1b) che precede;
3) condannare , al risarcimento dei danni Parte_1
subiti da a causa del ritardato rilascio dell'appartamento interno 3, in favore di Parte_5
, e pertanto al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi le- Persona_1
gali e rivalutazione monetaria;
4) condannarsi i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre spese forfettizzate ed oneri di legge”.
4- Dopo la morte di , si costituirono volontariamente i suoi eredi , Persona_1 CP_1
, , e Fecero propri argomenti e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_4
conclusioni della de cuius.
5- Con ordinanza decisoria del 2.04.2019, il Tribunale di Napoli ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., esperibile nei confronti di chiunque sia nel possesso della cosa rivendicata. La disputa riguarda un bene già appartenuto a un dante cau- sa comune alle parti – il cui diritto era incontestato ed era stato trasferito per successione, per poi essere oggetto di contratto di divisione – sicché non sussiste in capo al rivendicante l'onere di provare il diritto proprio e dei suoi autori fino a un acquisto a titolo originario. La prova della proprietà è data pienamente dai documenti prodotti e dalla relazione di c.t.u.. In ogni caso, i ricorrenti sono risaliti all'acquisto per possesso ultraventennale dell'immobile ri- spetto alla data del ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto provato l'invito – con raccomandata A/R del 5.04.2017 – rivolto ai
4 convenuti, affinché rilasciassero l'immobile, onde il diritto della proprietaria a una indennità per l'occupazione senza titolo. Il Tribunale ha perciò così deciso:
«- Accoglie la domanda e ordina a , nato a [...] i 14.11.1956, , Parte_1 Parte_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], di rilasciare immedia- Parte_2
tamente, in favore dei ricorrenti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e l'immobile sito in Napoli al Corso Vitto-
[...] Controparte_4 Parte_4
rio Emanuele n. 166/B identificato al catasto fabbricati del Comune di Napoli, Sez. CHI, fol.
11, p.lla 118, sub. 14, p. 1, int. 3, sc. U, z.c. 10, Cat. A/2, CI. 5 vani 8, libero da persone e cose.
- Condanna i convenuti , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di €. 37.089,24 a titolo di in- dennità di occupazione sine titulo dell'immobile sopraindicato a partire dal mese di aprile
2017 e fino alla data del deposito della presente ordinanza, oltre le indennità successive e comunque fino alla data dell'effettivo rilascio del bene, nonché gli interessi legali dalle singo- le scadenze.
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e nella misura in cui siano per legge spettanti, con distrazione in favore dell'avv. DR Pan- nuti, dichiaratosi anticipatario.
- Pone le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto, a carico dei convenuti».
6- , e hanno proposto appello. Pt_1 Pt_3 Parte_2
6.1- Con il primo motivo hanno dedotto che e – figli di – Pt_3 Pt_2 Parte_1
siano carenti di legittimazione passiva, in quanto meri conviventi col padre, comodatario, e perciò privi di alcuna autonomia di scelta.
La censura è infondata. Essi sono legittimati passivi in quanto, al pari del padre, occupano l'immobile oggetto di rivendicazione.
6.2- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti rappresentano l'insussistenza delle necessarie condizioni, affinché il giudice di primo grado potesse esperire il rito sommario, considerata la complessità dei fatti, dei documenti e delle prove, tale da imporre, invece, la trattazione con rito ordinario.
La censura è infondata. In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di muta- re il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria
5 semplificata. Questa non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente
[Cass. ord. 10.05.2022 n. 14734]. Dunque gli appellanti – che lamentano genericamente un vulnus del diritto di difesa – avrebbero dovuto specificare quali prove documentali o costi- tuende siano state in concreto negate dal giudice di primo grado;
e avrebbero dovuto ripro- porle in questa sede.
6.3- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti deducono che l'occupazione dell'immobi- le sia legittimata dal contratto di comodato, tanto che la de cuius era sta- Persona_1
ta costretta ad agire nei confronti del condividente inadempiente all'obbligo del rilascio. E con il connesso quarto motivo, deducono che , frattanto divenuta pro- Persona_1
prietaria unica dell'immobile, non può considerarsi estranea al comodato stipulato al tempo della comunione ereditaria con e . Pt_5 Parte_6
La censura è infondata. Giova qui richiamare Cass. 10.09.2019 n. 22540, la cui massima uf- ficiale spiega che il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l'operato del gestore a norma dell'art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo conte- nuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell'affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari. Nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il pro- prio dissenso a norma dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto di essere esonerato dal do- vere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto. Tale è il caso in esame in cui non ha mai ratificato l'operato dei coeredi e ed an- Persona_1 Pt_5 Parte_6
zi, divenuta proprietaria esclusiva, ha espresso il proprio dissenso promuovendo l'azione di rilascio nei confronti dei comodatari.
Deve ulteriormente considerarsi che il contratto di comodato stipulato il 10.11.2008 non ha determinazione di durata, sicché, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario (NO Civi- ta) era ed è tenuto alla restituzione “non appena il comodante la richiede”. Se pure si voglia affermare che risultasse vincolata dal comodato stipulato dagli allora Persona_1
6 coeredi e comproprietari e , una volta divenuta proprietaria Pt_5 Parte_6
esclusiva, così subentrando nel rapporto di comodato anche per le quote degli ex comunisti, aveva facoltà di pretendere la restituzione dal comodatario ai sensi del richiamato art. 1810
c.c.. Peraltro la suddetta scrittura di comodato precisava ad abundantiam che, “per la tutela dei proprietari, l'abitazione viene concessa in comodato d'uso, quindi con possibilità di reces- so, solo a Nessuna altra persona deve andare a vivere o convivere nella predetta Per_4
abitazione per poter garantire ai proprietari il pieno possesso della stessa”. Né va sottaciuto che, in coerenza con tali precisazioni a tutela della proprietà, effettivamente fu esercitato il recesso dai comodanti con missiva del 16.02.2017, “essendo intervenuta la divisione dell'e- redità (…) e tenuto conto della messa in mora già notificata da ”. Persona_1
Quanto innanzi mostra che la scrittura di comodato anteponeva espressamente le esigenze dei proprietari alla destinazione d'uso abitativo in favore di . Parte_1
6.4- Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti deducono che le vicende concernenti il termine di efficacia del comodato vanno decise nel separato giudizio originato dalla chiama- ta in causa dei comodanti e . Pt_5 Parte_6
La censura è infondata. Di quel giudizio non fu parte né lo sono i suoi Persona_1
eredi, onde non vi è identità di cause. Del comodato si è qui conosciuto incidenter tantum, in via di eccezione, quale fatto in ipotesi impeditivo della domanda, qualificata di rivendicazio- ne e quindi basata su fatti costitutivi indipendenti dalla vigenza o estinzione del rapporto di comodato.
6.5- Con il sesto e ultimo motivo, gli appellanti denunciano l'omessa motivazione sulla al- legata nullità dell'acquisto da parte di perché il frazionamento dell'im- Persona_1
mobile sarebbe stato attuato abusivamente, esulando dai limiti di applicabilità della SCIA.
L'eccezione è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello e comunque in- fondata, perché, come confermato dal c.t.u., il frazionamento dell'immobile è avvenuto in base a una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), regolarmente presentata allo
Sportello unico edilizia privata della Municipalità 1 di Napoli, laddove la divisione è avvenuta con atto pubblico notarile.
7- L'ordinanza impugnata va dunque confermata. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modificazioni.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.070,00), introduttiva (€ 750,00) e de- cisionale (€ 1.780,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello
7 non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
8- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello Part proposto da , e nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8
[...
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3.04.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese del presente grado in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_10
, e , con distrazione in favore dell'avv.
[...] Controparte_4 Parte_4
DR NU, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 3.600,00 per compensi ed € 340,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA, se pagate e quietanzate;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , e Parte_1 Parte_3 Parte_11
[..
, in solido, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2083\2019 RG in materia di successione ereditaria (appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3.04.2019), vertente tra
, c.f. , nato il [...] a [...], ------------------------------- Parte_1 C.F._1
Civita Fabrizia, c.f. , nata il [...] a [...], --------------------------------- C.F._2
, c.f. , nato il [...] a [...], ------------------------------ Parte_2 C.F._3
con domicilio eletto in Roma, Via San Nicola da Tolentino 50, studio dell'avv. Roberto De Til- la, c.f. , domicilio digitale fax C.F._4 Email_1
06.42009696, e la sola , giusta procura in atti, anche dall'avv. Francesca Iapic- Parte_3
ca, c.f. con domicilio eletto in Napoli, Via dei Mille 40, domicilio digitale C.F._5
fax 081.410104, appellanti Email_2
e
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_1 C.F._6
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_2 C.F._7
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_3 C.F._8
, c.f. , nata il [...] a [...], Controparte_4 C.F._9
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._10
tutti in qualità di eredi di , c.f. nata il [...] a Persona_1 C.F._11
Napoli, ivi deceduta in data 11.02.2018, elettivamente domiciliati in Napoli, Via Simone Mar-
1 tini 25, nello studio dell'avv. DR NU, c.f. , che li rappresenta e C.F._12
difende giusta procure a margine della comparsa di costituzione in appello, domicilio digitale fax 081.0320913, appellati Email_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.09.2024.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.09.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., convenne in giudizio, dinanzi al Tri- Persona_1
bunale di Napoli, , e , per sentir accertare e dichiarare che co- Pt_1 Pt_2 Parte_3
storo occupavano senza titolo l'immobile di sua proprietà sito in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele 166/B, in catasto sez. CHI, foglio 11, p.lla 118, sub 14, piano primo, int. 3, sc. U,
z.c. 10, cat. A/2, cl. 5, vani 8; e per sentirli condannare all'immediato rilascio dell'immobile e, in solido o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 11.289,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal 30.03.2017 alla data del ricorso, nonché dell'ul- teriore somma di € 1.881,50 per ogni mese di perdurante occupazione dalla data del ricorso al rilascio effettivo, o della somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, oltre interessi e risarcimento del danno morale da liquidarsi equitativamente.
Spiegò la ricorrente di essere proprietaria esclusiva dell'immobile in virtù di atto pubblico di divisione per notaio del 30.03.2017, rep. 1293, racc. 885, trascritto In da- Persona_2
ta 5.04.2017 ai nn. 9038/6763. La proprietà esclusiva dell'immobile scaturiva dal fraziona- mento – su intese intercorse (come da scritture private del 4.10.2016 e del 8.11.2016) con il germano – dell'originario cespite (pervenuto in successione del genitore Parte_5 Per_3
) sito in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n. 166/B identificato in catasto Sez. CHI, Fol.
[...]
11, p.lla 118 sub 5, piano 1, z.c. 10, cat. A/2, Cl. 5, vani 11, rendita euro 1.931,55. Ad essa at- trice era stato assegnato il 75 % del cespite mentre a restava il residuo 25 %, Parte_5
onde l'azione in rivendica di in virtù del possesso ultraventennale. Persona_1
Dedusse ancora la ricorrente che , e oc- Persona_1 Pt_1 Pt_3 Parte_2
cupavano l'immobile senza titolo, come anche provato dall'atto di divisione del 30.03.2017 e dai relativi certificati di residenza degli occupanti, nonostante l'esistenza di un contratto di comodato – mai autorizzato o ratificato da , già comproprietaria in ragio- Persona_1
2 ne di 1/5 dell'originario immobile – tra e i germani e Parte_1 Parte_6
, in quanto risolto o revocato con comunicazione pec del 16.02.2017. La ricor- Parte_5
rente precisò ancora di agire con azione di rivendicazione in quanto proprietaria, laddove dalla comunicazione pec di si desumeva una confessione giudiziale ex art. Parte_1
2735 c.c. e perciò la prova dell'occupazione sine titulo.
rappresentò di aver diritto all'indennità di occupazione nella misura di Persona_1
€ 1.881,50 – calcolata mediante i parametri indicati dagli accordi territoriali presso il Comu- ne di Napoli per l'individuazione del canone concordato siglati il 19.02.2015 tra la e la Pt_7
– a partire dal 30.03.2017 e per ogni successivo mese di permanenza nell'immo- CP_5
bile sino alla data del relativo rilascio. Concluse nei termini sintetizzati in premessa.
2- , e si costituirono in giudizio. Eccepirono l'irritualità della Pt_1 Pt_3 Parte_2
domanda avanzata con ricorso a istruzione sommaria, tanto più che l'accertamento dell'alle- gata risoluzione del contratto di comodato andava compiuto giudizialmente nei confronti delle parti del contratto, sebbene essi non si ritenessero obbligati a chiamare in giudizio i comodanti, essendo sufficiente documentare l'esistenza del comodato, mai cessato né per cessazione dell'uso né per sopraggiunto bisogno straordinario del comodante, laddove per- duravano invece le esigenze abitative dei comodatari. In ogni caso, era tenuto Parte_5
a manlevare i resistenti dalle azioni avanzate nei loro confronti dall'assegnataria dell'appar- tamento concesso in comodato, la quale peraltro, per fatto notorio, aveva concordato con il predetto un cospicuo ristoro pecuniario per l'occupazione da parte di essi resi- Parte_5
stenti, onde l'infondatezza di ulteriori pretese. Conclusero chiedendo lo spostamento dell'u- dienza di comparizione per consentire la chiamata in causa di per esserne ga- Parte_5
rantiti. Nel merito, chiesero il rigetto della domanda con vittoria di spese.
, terzo chiamato in causa, e , intervenuta volontaria- Controparte_6 Parte_6
mente, si costituirono in giudizio. RO che era a conoscenza dell'avve- Parte_1
nuta disdetta del contratto di comodato, dal momento che era stato più volte invitato al rila- scio dell'immobile, tanto da aversi un'ulteriore comunicazione pec in data 16.02.2017, ragion per cui il contratto di comodato – già concepito con scadenza – doveva considerarsi risolto.
Oltretutto, il mancato rilascio dell'appartamento aveva comportato anche il pagamento di una penale – come da scritture private intercorse – da parte di esso in favore di Parte_5
, all'esito di una transazione nota a . Persona_1 Parte_1
e così conclusero: “I) rigettare ogni domanda avanzata Parte_5 Parte_6
3 da , e a mezzo della eseguita chiamata in causa;
II) accogliere Pt_1 Pt_8 Parte_9
la domanda riconvenzionale spiegata con la presente comparsa e per l'effetto: 1) dichiarare risolto alla data del 28 febbraio 2017 il contratto di comodato relativo all'appartamento sito in Napoli al Corso V. Emanuele 166/B, primo piano, già riportato con i seguenti dati catastali:
Ufficio del Territorio di Napoli, Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, sec. CHI, fol. 11, p.Ila
118 sub 5, Corso V. Emanuele n. 166B, p.1, z.c. 10, cat. A2, cl. 5, vani 11, Rendita Euro
1.931,55, oggi frazionato in due unità immobiliari: 1a) la prima, contrassegnata dal numero interno 3, di otto vani catastali: Ufficio di Napoli, Catasto Fabbricati del Comu- CP_7
ne di Napoli, sez. CHI, fol. 11, p.Ila 118 sub. 14, Corso V. Emanuele n. 166B, p. 1, int. 3, sc. U,
z.c. 10, cat. A2, cl. 5, vani 8, Rendita Euro 1.404,76; 1b) la seconda, contrassegnata dal nume- ro interno 3B di tre vani catastali riportato in Ufficio del Territorio di Napoli, Catasto Fabbri- cati del Comune di Napoli, sez. CHI, fol. 11, p.lla 118 sub 15m Corso V. Emanuele n. 166B, p.
1, interno 3B, sc. U, s,c, 10, cat. A2, cl. 5, vani 3, Rendita Euro 526,79; 2) condannarsi i con- venuti a rilasciare in favore di esso , libero di persone e di cose, l'appartamento Parte_5
indicato al punto 1b) che precede;
3) condannare , al risarcimento dei danni Parte_1
subiti da a causa del ritardato rilascio dell'appartamento interno 3, in favore di Parte_5
, e pertanto al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi le- Persona_1
gali e rivalutazione monetaria;
4) condannarsi i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio oltre spese forfettizzate ed oneri di legge”.
4- Dopo la morte di , si costituirono volontariamente i suoi eredi , Persona_1 CP_1
, , e Fecero propri argomenti e CP_2 CP_3 CP_4 Parte_4
conclusioni della de cuius.
5- Con ordinanza decisoria del 2.04.2019, il Tribunale di Napoli ha qualificato la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., esperibile nei confronti di chiunque sia nel possesso della cosa rivendicata. La disputa riguarda un bene già appartenuto a un dante cau- sa comune alle parti – il cui diritto era incontestato ed era stato trasferito per successione, per poi essere oggetto di contratto di divisione – sicché non sussiste in capo al rivendicante l'onere di provare il diritto proprio e dei suoi autori fino a un acquisto a titolo originario. La prova della proprietà è data pienamente dai documenti prodotti e dalla relazione di c.t.u.. In ogni caso, i ricorrenti sono risaliti all'acquisto per possesso ultraventennale dell'immobile ri- spetto alla data del ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto provato l'invito – con raccomandata A/R del 5.04.2017 – rivolto ai
4 convenuti, affinché rilasciassero l'immobile, onde il diritto della proprietaria a una indennità per l'occupazione senza titolo. Il Tribunale ha perciò così deciso:
«- Accoglie la domanda e ordina a , nato a [...] i 14.11.1956, , Parte_1 Parte_3
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], di rilasciare immedia- Parte_2
tamente, in favore dei ricorrenti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e l'immobile sito in Napoli al Corso Vitto-
[...] Controparte_4 Parte_4
rio Emanuele n. 166/B identificato al catasto fabbricati del Comune di Napoli, Sez. CHI, fol.
11, p.lla 118, sub. 14, p. 1, int. 3, sc. U, z.c. 10, Cat. A/2, CI. 5 vani 8, libero da persone e cose.
- Condanna i convenuti , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di €. 37.089,24 a titolo di in- dennità di occupazione sine titulo dell'immobile sopraindicato a partire dal mese di aprile
2017 e fino alla data del deposito della presente ordinanza, oltre le indennità successive e comunque fino alla data dell'effettivo rilascio del bene, nonché gli interessi legali dalle singo- le scadenze.
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 286,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute e nella misura in cui siano per legge spettanti, con distrazione in favore dell'avv. DR Pan- nuti, dichiaratosi anticipatario.
- Pone le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto, a carico dei convenuti».
6- , e hanno proposto appello. Pt_1 Pt_3 Parte_2
6.1- Con il primo motivo hanno dedotto che e – figli di – Pt_3 Pt_2 Parte_1
siano carenti di legittimazione passiva, in quanto meri conviventi col padre, comodatario, e perciò privi di alcuna autonomia di scelta.
La censura è infondata. Essi sono legittimati passivi in quanto, al pari del padre, occupano l'immobile oggetto di rivendicazione.
6.2- Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti rappresentano l'insussistenza delle necessarie condizioni, affinché il giudice di primo grado potesse esperire il rito sommario, considerata la complessità dei fatti, dei documenti e delle prove, tale da imporre, invece, la trattazione con rito ordinario.
La censura è infondata. In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di muta- re il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria
5 semplificata. Questa non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente
[Cass. ord. 10.05.2022 n. 14734]. Dunque gli appellanti – che lamentano genericamente un vulnus del diritto di difesa – avrebbero dovuto specificare quali prove documentali o costi- tuende siano state in concreto negate dal giudice di primo grado;
e avrebbero dovuto ripro- porle in questa sede.
6.3- Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti deducono che l'occupazione dell'immobi- le sia legittimata dal contratto di comodato, tanto che la de cuius era sta- Persona_1
ta costretta ad agire nei confronti del condividente inadempiente all'obbligo del rilascio. E con il connesso quarto motivo, deducono che , frattanto divenuta pro- Persona_1
prietaria unica dell'immobile, non può considerarsi estranea al comodato stipulato al tempo della comunione ereditaria con e . Pt_5 Parte_6
La censura è infondata. Giova qui richiamare Cass. 10.09.2019 n. 22540, la cui massima uf- ficiale spiega che il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l'operato del gestore a norma dell'art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo conte- nuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell'affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari. Nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il pro- prio dissenso a norma dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto di essere esonerato dal do- vere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto. Tale è il caso in esame in cui non ha mai ratificato l'operato dei coeredi e ed an- Persona_1 Pt_5 Parte_6
zi, divenuta proprietaria esclusiva, ha espresso il proprio dissenso promuovendo l'azione di rilascio nei confronti dei comodatari.
Deve ulteriormente considerarsi che il contratto di comodato stipulato il 10.11.2008 non ha determinazione di durata, sicché, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario (NO Civi- ta) era ed è tenuto alla restituzione “non appena il comodante la richiede”. Se pure si voglia affermare che risultasse vincolata dal comodato stipulato dagli allora Persona_1
6 coeredi e comproprietari e , una volta divenuta proprietaria Pt_5 Parte_6
esclusiva, così subentrando nel rapporto di comodato anche per le quote degli ex comunisti, aveva facoltà di pretendere la restituzione dal comodatario ai sensi del richiamato art. 1810
c.c.. Peraltro la suddetta scrittura di comodato precisava ad abundantiam che, “per la tutela dei proprietari, l'abitazione viene concessa in comodato d'uso, quindi con possibilità di reces- so, solo a Nessuna altra persona deve andare a vivere o convivere nella predetta Per_4
abitazione per poter garantire ai proprietari il pieno possesso della stessa”. Né va sottaciuto che, in coerenza con tali precisazioni a tutela della proprietà, effettivamente fu esercitato il recesso dai comodanti con missiva del 16.02.2017, “essendo intervenuta la divisione dell'e- redità (…) e tenuto conto della messa in mora già notificata da ”. Persona_1
Quanto innanzi mostra che la scrittura di comodato anteponeva espressamente le esigenze dei proprietari alla destinazione d'uso abitativo in favore di . Parte_1
6.4- Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti deducono che le vicende concernenti il termine di efficacia del comodato vanno decise nel separato giudizio originato dalla chiama- ta in causa dei comodanti e . Pt_5 Parte_6
La censura è infondata. Di quel giudizio non fu parte né lo sono i suoi Persona_1
eredi, onde non vi è identità di cause. Del comodato si è qui conosciuto incidenter tantum, in via di eccezione, quale fatto in ipotesi impeditivo della domanda, qualificata di rivendicazio- ne e quindi basata su fatti costitutivi indipendenti dalla vigenza o estinzione del rapporto di comodato.
6.5- Con il sesto e ultimo motivo, gli appellanti denunciano l'omessa motivazione sulla al- legata nullità dell'acquisto da parte di perché il frazionamento dell'im- Persona_1
mobile sarebbe stato attuato abusivamente, esulando dai limiti di applicabilità della SCIA.
L'eccezione è inammissibile perché formulata per la prima volta in appello e comunque in- fondata, perché, come confermato dal c.t.u., il frazionamento dell'immobile è avvenuto in base a una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), regolarmente presentata allo
Sportello unico edilizia privata della Municipalità 1 di Napoli, laddove la divisione è avvenuta con atto pubblico notarile.
7- L'ordinanza impugnata va dunque confermata. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modificazioni.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.070,00), introduttiva (€ 750,00) e de- cisionale (€ 1.780,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello
7 non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
8- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello Part proposto da , e nei confronti di , Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8
[...
, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3.04.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese del presente grado in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_10
, e , con distrazione in favore dell'avv.
[...] Controparte_4 Parte_4
DR NU, dichiaratosi antistatario, liquidate in € 3.600,00 per compensi ed € 340,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA, se pagate e quietanzate;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , e Parte_1 Parte_3 Parte_11
[..
, in solido, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8