TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 49720 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 49720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13 novembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Berzolari n. 11 presso lo studio degli avv. Maria Grazia Indirli e Carla Torregrossa che lo rappresentano e difendono giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(cf ) nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_1 P.IVA_1
per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena n. 51 presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione da procuratore speciale della società per delibera del Consiglio di CP_2
Amministrazione in data 23 maggio 2018
CONVENUTA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della CP_1
strada al fine di sentire accertare la responsabilità di un autoveicolo rimasto sconosciuto che gli aveva tagliato la strada aveva urtato facendolo cadere mentre si stava immettendo in Piazza Venezia provenendo da Piazza dell'Ara Coeli, veicolo che si era fermato a prestare soccorso allontanandosi immediatamente e chiedendo il risarcimento del danno.
In particolare ha dedotto che mentre si stava immettendo in Piazza Venezia provenendo da Piazza dell'Ara Coeli a bordo del motociclo Honda SH 150 targato DF72393 era caduto a terra in conseguenza di un veicolo colore argento che procedeva alla sua sinistra in maniera avanzata rispetto al motoveicolo che procedeva sulla destra, che improvvisamente senza alcuna segnalazione si era spostato invadendo la carreggiata di destra come per immettersi in via dei Fori Imperiale e ritornando bruscamente sulla sua carreggiata.
Per effetto di tale spostamento era stato costretto ad una frenata improvvisa e, per effetto della stessa era caduto mentre il veicolo si era allontanato.
Era stato soccorso da personale dell'Arma dei Carabinieri ed anche che Testimone_1
stava passando davanti all'Altare oltre ad alcuni turisti. Parte_2
In conseguenza della caduta aveva riportato lesioni per le quali era stato trasportato in
Ospedale e sul posto era giunta la Polizia Municipale che aveva redatto un verbale dell'incidente.
Aveva richiesto il risarcimento del danno subito alla Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che, tuttavia aveva ritenuto di non poter liquidare il
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sinistro e di conseguenza aveva introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata eccependo la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva non essendo provato il fatto ed il nesso di causalità evidenziando che non fosse stata provata la impossibilità di rilevazione della targa dell'asserito veicolo investitore e nessuna prova era stata fornita del fat che la condotta di guida dell'attore fosse stata conforme alle prescrizioni del codice della strada.
Ha evidenziato, inoltre, che la ricostruzione fornita dall'attore alla Polizia Municipale era stata imprecisa e che gli stessi hanno dato atto che al loro arrivo il motociclo era già stato rimosso ad opera dei Carabinieri intervenuti subito dopo il fatto e che non vi avevano assistito.
Di conseguenza la turbativa da parte di un veicolo rimasto sconosciuto era stata dedotta dall'attore ma non aveva trovato conferma, non essendo state utili le immagini delle telecamere di sicurezza presenti, negli accertamenti operati dalla Polizia Municipale che ha dato atto di non aver trovato testimoni al fatto, e che l'attore, nella dichiarazione resa, non aveva fatto menzione della presenza di testimoni identificati.
Ha evidenziato che l'attore aveva dedotto di aver frenato in presenza della manovra posta in essere dal veicolo rimasto sconosciuto, mentre la Polizia Municipale non aveva evidenziato la presenza di tracce di frenata sull'asfalto. In ogni caso non essendovi tracce di contatto tra i veicoli l'attore non aveva dato prova idonea a superare la presunzione a suo carico tenuto conto che l'asserito veicolo rimasto sconosciuto si trovava più avanti rispetto a lui e che quindi aveva rispettato le prescrizioni del codice in relazione alla distanza di sicurezza ed al controllo del motociclo durante la guida.
Ha contestato la misura del danno di cui l'attore aveva richiesto il risarcimento.
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Escusso un teste, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in atti è stato depositato il verbale redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta nel quale risulta che, al momento dell'arrivo, l'attore era già stato trasportato in Ospedale, che il motociclo era stato rimosso dal personale dell'Arma dei
Carabinieri, di servizio per altro nei pressi, che non aveva assistito all'incidente ed era stato avvisato dell'incidente stesso da alcuni turisti e che era intervenuto per assistere l'attore.
La Polizia Municipale ha dato atto di aver rintracciato l'attore presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Santo Spirito e di aver acquisito la dichiarazione resa dallo stesso dalla quale lo stesso ha indicato che stava percorrendo Piazza Venezia provenendo da Piazza
dell'Ara Coeli diretto verso via Cesare Battisti e giunto in prossimità dell'altare della Patria
un veicolo che si trovava alla sua sinistra in posizione un po' più avanzata su era improvvisamente spostata, senza segnalazione verso destra, come per dirigersi verso via dei Fori Imperiali e subito dopo si era raddrizzato tornando nella posizione originale. Con
tale manovra, però, gli aveva tagliato la strada costringendolo a frenare e a perdere il controllo del motociclo cadendo. Il veicolo aveva proseguito il suo percorso.
In tale dichiarazione l'attore non faceva menzione di eventuali testimoni conosciuti e la
Polizia Municipale, nel tentativo di verificare quanto indicato nella dichiarazione dell'attore aveva visionato le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti in zona, senza alcun esito.
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nella annotazione di servizio dei Carabinieri risulta indicato che gli stessi erano statio avvisati dell'incidente da alcuni turisti spagnoli e che l'incidente si era verificato dinanzi all'altare della patria. Con il loro intervento avevano assistito l'attore e spostato il motociclo.
Di conseguenza nessun riscontro era emerso per quanto rilevato dalle forze dell'ordine intervenute in relazione al fatto che la caduta fosse in qualche modo connessa ad una frenata determinata dalla condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto, non essendovi stato contatto tra veicoli e la caduta secondo l'attore era stata determinata dal fatto che lo stesso aveva perso il controllo del veicolo in conseguenza di una frenata improvvisa, frenata che poteva trovare anche spiegazione diversa dalla condotta di un altro veicolo, tanto che la Polizia Municipale, alla luce di quanto acquisito e della assenza di testimoni, si era limitata ad indicare che non vi erano elemento per confermare o escludere quanto dichiarato dall'attore.
E' stato chiarito dalla annotazione di servizio dei Carabinieri che l'incidente si era verificato all'interno di Piazza Venezia di fronte alla cancellata dell'Altare della patria.
Nel corso del giudizio è stato raccolta la testimonianza di il quale ha Testimone_1
dichiarato di essere sceso al capolinea del tram 8 e stava attraversando la strada per raggiungere via del Boschetto e stava attraversando la strada.
Non è indicato quale strada il teste stava attraversando ma ha indicato di aver visto un veicolo che procedeva verso via dei Fori Imperiali ed un motorino che procedeva sulla destra nella stessa direzione. Ad un certo punto il motociclo si era trovato l'auto davanti
.aveva frenato ed era caduto senza che vi fosse stato contatto tra i veicoli.
Ha precisato, inoltre, che il veicolo si era spostato improvvisamente portandosi davanti al motociclo che aveva frenato per evitare l'urto.
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non è stato in grado di indicare la marca o il modello dell'auto ed ha indicato di non aver visto la targa. Si era avvicinato per sincerarsi delle condizioni dell'attore e poiché era già
stata chiamata l'ambulanza, era andato via dopo avergli lasciato i recapiti.
Come si diceva indice perplessità la circostanza che il teste si sia avvicinato ed abbia lasciato le proprie generalità all'attore dopo aver saputo che l'ambulanza era già stata chiamata, senza fare menzione della presenza dei Carabinieri, quando dalla annotazione di servizio risultava che era stato il personale intervenuto a chiamare l'ambulanza.
Inoltre, considerato che non vi era prova del veicolo rimasto sconosciuto, non si comprende la ragione per la quale l'attore non abbia fatto menzione alla Polizia
Municipale, che stava cercando elementi per identificare il veicolo indicato dall'attore, della esistenza di un testimone oculare che aveva assistito all'incidente e che avrebbe potuto fornire elementi per identificare il veicolo stesso.
D'altra parte nella dichiarazione resa dal teste, non è ben chiaro ove lo stesso si trovasse al momento dell'incidente, essendo limitato ad indicare che dalla fermata del Tram 8, stava attraversando la strada per raggiungere via del boschetto, via abbastanza distante da
Piazza Venezia, e potendo lo stesso attraversa Piazza Venezia sia al centro, non essendo all'epoca ancora iniziati i lavori, sia di lato verso il . CP_3
Inoltre, secondo il teste il veicolo sarebbe stato all'interno di Piazza Venezia e diretto verso via dei Fori Imperiali, posta sulla destra, e di conseguenza per affermare tale direzione,
deve escludersi che il veicolo stesse seguendo il flusso veicolare diretto a via Cesare
Battisti, mentre il motociclo trovandosi sulla destra in direzione via dei Fori Imperiali,
doveva portarsi a sinistra per raggiungere via Cesare Battisti.
Ritiene il giudicante che la deposizione del teste non possa essere ritenuta credibile Tes_1
per le incongruenze intrinseche ed estrinseche presenti, essendo le modalità di caduta
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
compatibili con una frenata improvvisa per non tamponare un veicolo che precedeva il motoveicolo dell'attore.
In ogni caso l'attore non ha provato di aver posto in essere il necessario controllo del motoveicolo essendo caduto perdendo il controllo dello stesso a seguito di una frenata non essendo stato provato che qualche veicolo avesse posto in essere una manovra tale da creare un ostacolo improvviso.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
sono liquidate in misura pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società nella qualità di Impresa
[...] Controparte_4
designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada
* respinge la domanda dell'attore;
* condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_4
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 9 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 49720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13 novembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Berzolari n. 11 presso lo studio degli avv. Maria Grazia Indirli e Carla Torregrossa che lo rappresentano e difendono giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(cf ) nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_1 P.IVA_1
per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena n. 51 presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione da procuratore speciale della società per delibera del Consiglio di CP_2
Amministrazione in data 23 maggio 2018
CONVENUTA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della CP_1
strada al fine di sentire accertare la responsabilità di un autoveicolo rimasto sconosciuto che gli aveva tagliato la strada aveva urtato facendolo cadere mentre si stava immettendo in Piazza Venezia provenendo da Piazza dell'Ara Coeli, veicolo che si era fermato a prestare soccorso allontanandosi immediatamente e chiedendo il risarcimento del danno.
In particolare ha dedotto che mentre si stava immettendo in Piazza Venezia provenendo da Piazza dell'Ara Coeli a bordo del motociclo Honda SH 150 targato DF72393 era caduto a terra in conseguenza di un veicolo colore argento che procedeva alla sua sinistra in maniera avanzata rispetto al motoveicolo che procedeva sulla destra, che improvvisamente senza alcuna segnalazione si era spostato invadendo la carreggiata di destra come per immettersi in via dei Fori Imperiale e ritornando bruscamente sulla sua carreggiata.
Per effetto di tale spostamento era stato costretto ad una frenata improvvisa e, per effetto della stessa era caduto mentre il veicolo si era allontanato.
Era stato soccorso da personale dell'Arma dei Carabinieri ed anche che Testimone_1
stava passando davanti all'Altare oltre ad alcuni turisti. Parte_2
In conseguenza della caduta aveva riportato lesioni per le quali era stato trasportato in
Ospedale e sul posto era giunta la Polizia Municipale che aveva redatto un verbale dell'incidente.
Aveva richiesto il risarcimento del danno subito alla Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che, tuttavia aveva ritenuto di non poter liquidare il
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sinistro e di conseguenza aveva introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società nella qualità di Impresa designata eccependo la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva non essendo provato il fatto ed il nesso di causalità evidenziando che non fosse stata provata la impossibilità di rilevazione della targa dell'asserito veicolo investitore e nessuna prova era stata fornita del fat che la condotta di guida dell'attore fosse stata conforme alle prescrizioni del codice della strada.
Ha evidenziato, inoltre, che la ricostruzione fornita dall'attore alla Polizia Municipale era stata imprecisa e che gli stessi hanno dato atto che al loro arrivo il motociclo era già stato rimosso ad opera dei Carabinieri intervenuti subito dopo il fatto e che non vi avevano assistito.
Di conseguenza la turbativa da parte di un veicolo rimasto sconosciuto era stata dedotta dall'attore ma non aveva trovato conferma, non essendo state utili le immagini delle telecamere di sicurezza presenti, negli accertamenti operati dalla Polizia Municipale che ha dato atto di non aver trovato testimoni al fatto, e che l'attore, nella dichiarazione resa, non aveva fatto menzione della presenza di testimoni identificati.
Ha evidenziato che l'attore aveva dedotto di aver frenato in presenza della manovra posta in essere dal veicolo rimasto sconosciuto, mentre la Polizia Municipale non aveva evidenziato la presenza di tracce di frenata sull'asfalto. In ogni caso non essendovi tracce di contatto tra i veicoli l'attore non aveva dato prova idonea a superare la presunzione a suo carico tenuto conto che l'asserito veicolo rimasto sconosciuto si trovava più avanti rispetto a lui e che quindi aveva rispettato le prescrizioni del codice in relazione alla distanza di sicurezza ed al controllo del motociclo durante la guida.
Ha contestato la misura del danno di cui l'attore aveva richiesto il risarcimento.
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Escusso un teste, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che in atti è stato depositato il verbale redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta nel quale risulta che, al momento dell'arrivo, l'attore era già stato trasportato in Ospedale, che il motociclo era stato rimosso dal personale dell'Arma dei
Carabinieri, di servizio per altro nei pressi, che non aveva assistito all'incidente ed era stato avvisato dell'incidente stesso da alcuni turisti e che era intervenuto per assistere l'attore.
La Polizia Municipale ha dato atto di aver rintracciato l'attore presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Santo Spirito e di aver acquisito la dichiarazione resa dallo stesso dalla quale lo stesso ha indicato che stava percorrendo Piazza Venezia provenendo da Piazza
dell'Ara Coeli diretto verso via Cesare Battisti e giunto in prossimità dell'altare della Patria
un veicolo che si trovava alla sua sinistra in posizione un po' più avanzata su era improvvisamente spostata, senza segnalazione verso destra, come per dirigersi verso via dei Fori Imperiali e subito dopo si era raddrizzato tornando nella posizione originale. Con
tale manovra, però, gli aveva tagliato la strada costringendolo a frenare e a perdere il controllo del motociclo cadendo. Il veicolo aveva proseguito il suo percorso.
In tale dichiarazione l'attore non faceva menzione di eventuali testimoni conosciuti e la
Polizia Municipale, nel tentativo di verificare quanto indicato nella dichiarazione dell'attore aveva visionato le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti in zona, senza alcun esito.
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nella annotazione di servizio dei Carabinieri risulta indicato che gli stessi erano statio avvisati dell'incidente da alcuni turisti spagnoli e che l'incidente si era verificato dinanzi all'altare della patria. Con il loro intervento avevano assistito l'attore e spostato il motociclo.
Di conseguenza nessun riscontro era emerso per quanto rilevato dalle forze dell'ordine intervenute in relazione al fatto che la caduta fosse in qualche modo connessa ad una frenata determinata dalla condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto, non essendovi stato contatto tra veicoli e la caduta secondo l'attore era stata determinata dal fatto che lo stesso aveva perso il controllo del veicolo in conseguenza di una frenata improvvisa, frenata che poteva trovare anche spiegazione diversa dalla condotta di un altro veicolo, tanto che la Polizia Municipale, alla luce di quanto acquisito e della assenza di testimoni, si era limitata ad indicare che non vi erano elemento per confermare o escludere quanto dichiarato dall'attore.
E' stato chiarito dalla annotazione di servizio dei Carabinieri che l'incidente si era verificato all'interno di Piazza Venezia di fronte alla cancellata dell'Altare della patria.
Nel corso del giudizio è stato raccolta la testimonianza di il quale ha Testimone_1
dichiarato di essere sceso al capolinea del tram 8 e stava attraversando la strada per raggiungere via del Boschetto e stava attraversando la strada.
Non è indicato quale strada il teste stava attraversando ma ha indicato di aver visto un veicolo che procedeva verso via dei Fori Imperiali ed un motorino che procedeva sulla destra nella stessa direzione. Ad un certo punto il motociclo si era trovato l'auto davanti
.aveva frenato ed era caduto senza che vi fosse stato contatto tra i veicoli.
Ha precisato, inoltre, che il veicolo si era spostato improvvisamente portandosi davanti al motociclo che aveva frenato per evitare l'urto.
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Non è stato in grado di indicare la marca o il modello dell'auto ed ha indicato di non aver visto la targa. Si era avvicinato per sincerarsi delle condizioni dell'attore e poiché era già
stata chiamata l'ambulanza, era andato via dopo avergli lasciato i recapiti.
Come si diceva indice perplessità la circostanza che il teste si sia avvicinato ed abbia lasciato le proprie generalità all'attore dopo aver saputo che l'ambulanza era già stata chiamata, senza fare menzione della presenza dei Carabinieri, quando dalla annotazione di servizio risultava che era stato il personale intervenuto a chiamare l'ambulanza.
Inoltre, considerato che non vi era prova del veicolo rimasto sconosciuto, non si comprende la ragione per la quale l'attore non abbia fatto menzione alla Polizia
Municipale, che stava cercando elementi per identificare il veicolo indicato dall'attore, della esistenza di un testimone oculare che aveva assistito all'incidente e che avrebbe potuto fornire elementi per identificare il veicolo stesso.
D'altra parte nella dichiarazione resa dal teste, non è ben chiaro ove lo stesso si trovasse al momento dell'incidente, essendo limitato ad indicare che dalla fermata del Tram 8, stava attraversando la strada per raggiungere via del boschetto, via abbastanza distante da
Piazza Venezia, e potendo lo stesso attraversa Piazza Venezia sia al centro, non essendo all'epoca ancora iniziati i lavori, sia di lato verso il . CP_3
Inoltre, secondo il teste il veicolo sarebbe stato all'interno di Piazza Venezia e diretto verso via dei Fori Imperiali, posta sulla destra, e di conseguenza per affermare tale direzione,
deve escludersi che il veicolo stesse seguendo il flusso veicolare diretto a via Cesare
Battisti, mentre il motociclo trovandosi sulla destra in direzione via dei Fori Imperiali,
doveva portarsi a sinistra per raggiungere via Cesare Battisti.
Ritiene il giudicante che la deposizione del teste non possa essere ritenuta credibile Tes_1
per le incongruenze intrinseche ed estrinseche presenti, essendo le modalità di caduta
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
compatibili con una frenata improvvisa per non tamponare un veicolo che precedeva il motoveicolo dell'attore.
In ogni caso l'attore non ha provato di aver posto in essere il necessario controllo del motoveicolo essendo caduto perdendo il controllo dello stesso a seguito di una frenata non essendo stato provato che qualche veicolo avesse posto in essere una manovra tale da creare un ostacolo improvviso.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
sono liquidate in misura pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società nella qualità di Impresa
[...] Controparte_4
designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada
* respinge la domanda dell'attore;
* condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_4
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.000, di cui euro 4.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 9 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 49720 ANNO 2021 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale