Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4762 /2019 promossa da:
( CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lauretti presso il medesimo elettivamente domiciliato in Fondi (Latina)
Via Garibaldi n. 5 per procura a margine dell'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
cf quali soci di
[...] P.IVA_1
CF Controparte_3 P.IVA_2
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 27 febbraio 2025 il procuratore della parte attrice concludeva come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione del 3 settembre 2019, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale la al fine Controparte_3
di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1
assoluto dei terreni siti in Fondi località Quarto Iannotta, Via Vicinale della Torre e distinti al Catasto di Fondi al foglio 59, partt. 570 e 572, cl. Prato1., reddito dominicale € 4,58.
Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina la relativa trascrizione e all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento senza alcuna responsabilità. Riservato ogni ulteriore diritto ed azione.”
A sostegno della domanda si deduceva che la Controparte_4
aveva acquistato dalla Prisco Spa in data 17/9/2004 un immobile sito in
[...]
Fondi località Quarto Iannotta, Via Vicinale della Torre e distinti al Catasto di Fondi al foglio 59, part. 571, costituito da una tettoia deposito e da un'area circostante recintata;
si esponeva che l'immobile veniva sempre posseduto in via esclusiva dal solo Parte_1
unitamente a due piccole strisce di terreno risultanti di proprietà della
[...]
, risultata cessata Controparte_3
Si deduceva che le tre particelle nn. 570, 571 e 572 si presentavano come un corpo unico atteso che il legale rappresentante della Prisco spa e della era sempre lo CP_3
stesso
In narrativa si esponeva in particolare che la tettoia del fabbricato insistente sulla particella n. 571 si protendeva fino ad occupare parte delle particelle nn. 570 e 572 che si presentavano come aree di pertinenza della particella 571 dato che oltre ad essere occupate da parte della tettoia del fabbricato servivano quale area di manovra e scarico merci.
Nell'interesse di parte attrice si deduceva che in ragione dello stato dei fatti dei luoghi, il all'atto della compravendita in buona fede aveva ritenuto che la part. 571 Pt_1
comprendesse anche quelle aree, in realtà distinte alle particelle nn. 570 e 572, tanto più che il cancello di accesso alla intera area insisteva sulla particella .n. 570.
Veniva pertanto invocato l'art. 1159 cpc per l'usucapione abbreviata avendo il Pt_1
acquistato in buona fede e posseduto in via esclusiva dal 2004 l'intero compendio comprese le particelle nn. 570 e 572 cc ed essendo decorso il termine decennale.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei soci della società cessata, Controparte_1
e , gli stessi rimanevano contumaci. CP_2 Controparte_2
Espletate le prove orali ammesse alla parte attrice la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 27 febbraio 2025
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
2 La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
ha agito in giudizio per vedere accertato l'intervenuto acquisto per Parte_1
usucapione abbreviata della proprietà di due strisce di terreno di fatto ricomprese nella zona recintata in cui si trovava la tettoia/deposito e l'area circostante identificate nella particella Fg. 59 part. 571 acquistata con atto notarile del 17/9/2004.
In primo luogo, stante la cancellazione della società Commerciale Controparte_3
intestataria catastale delle porzioni immobiliari oggetto di causa, è stata
[...]
disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa,
[...]
e ,. CP_1 Controparte_2
Tanto in applicazione del principio ( affermato a partire da Cass. civ., SS. UU., 12 marzo
2013, n. 6070), in caso di estinzione di società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci e nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale viene a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, si afferma che , venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione
Quanto al merito, è risultato comprovato in giudizio lo stato dei luoghi e l'esercizio esclusivo del possesso uti dominus in capo all'attore a far data dall'acquisto della part. 571.
In particolare i testimoni escussi in fase istruttoria hanno confermato la situazione di fatto risultante dai rilievi fotografici in atti e cioè che: l'immobile in questione è costituito da una tettoia/ deposito e da una corte recintata e che catastalmente vi sono due strisce di terreno che sul posto sono tutt'uno con l'immobile; le tre particelle catastali formano un unico corpo immobiliare senza confini al loro interno;
la tettoia che si trova sulla particella
571 si protende sulle particelle 570 e 572 delle strisce di terreno, il fabbricato corrisponde alla particella 571 e la tettoia sporge per qualche metro e quindi sulle particelle di terreno;
3 le particelle 570 e 572 sono aree di pertinenza della particella 571 in quanto oltre ad essere in parte occupate dalla tettoia vengono anche usate come area di manovra,; il cancello di ingresso proprietà insiste sulla particella 570 .
I testimoni hanno comprovato con dichiarazioni collimanti e convincenti che il solo ha sempre posseduto in via esclusiva l'intero compendio immobiliare Parte_1
compreso le due strisce di terreno di cui alle part. 570 e 572 cc esercitandovi i diritti di proprietario e provvedendo alla relativa cura e manutenzione.
Alla luce di tali elementi deve dichiararsi la fondatezza della domanda di usucapione abbreviata svolta dall'attore.
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario della proprietà e dei diritti reali minori;
il possesso protratto nel tempo fa acquisire al possessore il diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Affinchè si verifichi l'usucapione è necessario, ai sensi dell'art. 1158 cc, la continuità del possesso del bene, in buona o mala fede, per un certo lasso di tempo individuato in venti anni per l'usucapione ordinaria, in dieci anni per l'usucapione cosiddetta abbreviata e di quindi anni per i fondi rustici situati in comuni che, ex lege, sono definiti quali montani
(anche in caso vi siano fabbricati annessi).
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve pertanto dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell' “animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Nel caso di specie l'animus possidendi, necessario per l'acquisto della proprietà per usucapione, risulta con evidenza dal potere di fatto pacificamente esercitato dal Pt_1
sull'intero immobile de quo, recintato come corpus unico, del tutto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, cioè del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare
4 il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Con particolare riguardo alla usucapione abbreviata per decorso del termine decennale, secondo la giurisprudenza ( da ultimo Cass. 20 dicembre 2021 n. 40835), costituisce elemento oggettivo essenziale dell'usucapione abbreviata decennale di cui all'art. 1159
c.c., l'esistenza di un titolo idoneo a trasferire il diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, intendendosi per tale quello che in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe sufficiente al trasferimento e al conseguente acquisto immediato del diritto, e che, in concreto, nel suo specifico contenuto, comporti un'esatta corrispondenza tra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede "a non domino".
Nel caso di specie l' onere probatorio gravante su parte attrice risulta essere stato utilmente e pienamente assolto dall'attore in favore della quale deve pertanto dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione speciale della proprietà esclusiva sui terreni siti nel
Comune di Fondi località Quarto Iannotta, Via Vicinale della Torre e distinti al Catasto di Fondi al foglio 59, partt. 570 e 572, cl. Prato1., reddito dominicale € 4,58 intestati a
CF Controparte_3 P.IVA_2
cessata in data 11/6/1994 cui sono subentrati i soci Controparte_1
e f . CodiceFiscale_2 Controparte_2 P.IVA_1
Le spese di lite devono compensarsi attesa l'evocazione in giudizio dei soci della società intestataria catastale risultata cessata, ai soli fini della integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara in favore di Pt_1
l'intervenuto acquisto per usucapione speciale della proprietà esclusiva
[...]
sui terreni siti nel Comune di Fondi località Quarto Iannotta, Via Vicinale della
Torre e distinti al Catasto di Fondi al foglio 59, partt. 570 e 572, cl. Prato1., reddito dominicale € 4,58 intestati a Controparte_3
CF cessata in data 11/6/1994 cui sono
[...] P.IVA_2
subentrati i soci e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
f ; Controparte_2 P.IVA_1
5 b) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Latina e del Catasto di Latina, ora Agenzia
, con esonero di responsabilità, di Controparte_5
eseguire le prescritte trascrizioni e/o annotazioni in favore dell'attore della sentenza ai sensi dell'articolo 2651 c.c. previa esibizione di legittimo titolo da parte dell'avente diritto;
Sentenza resa in esito alla udienza del 27 febbraio 2025.
Così deciso in Latina, il 27 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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