Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 670/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 25 MARZO 2025
All'udienza del 25/03/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Antonio Cesarano per parte ricorrente e l'Avv. Eleonora Vecchi, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Basile, per l' . L'Avv. Cesarano, preso atto delle risultanze della CP_1
CTU medico-legale, si riporta agli atti e conclude come da ricorso del 24.04.2024. L'Avv.
Vecchi si riporta alla memoria di costituzione, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice
Dott. Vincenzo Conte
pagina 1 di 7
DEL 20 MARZO 2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 670/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 94 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cesarano;
CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: procedimento ex art. 445 bis, ss. c.p.c. - indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 24.04.2024: “piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis così provvedere:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per i motivi di cui in narrativa;
2) Condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'indennità di CP_1 accompagnamento e dei ratei maturati dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e pagina 2 di 7 rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato quale antistatario.”
Il procuratore dell' conclude come memoria difensiva del 07.10.2024: “La domanda CP_1 di controparte risulta allo stato infondata e se ne chiede il rigetto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. del
18.09.2023, chiedeva accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie Parte_1 legittimanti il riconoscimento all'indennità di accompagnamento ex Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20.04.2023). Esperiti gli accertamenti medico-legali, il dott. riscontrava la sussistenza dei requisiti Persona_1 per il riconoscimento dell'invalidità civile del 100%, a far data dal 20.04.2023, senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. pag.
8-9 C.T.U. del 28.02.2024).
Le conclusioni del C.T.U. venivano contestate nelle forme previste dall'art. 445 bis, comma 4 c.p.c. (cfr. dichiarazione di dissenso del 29.03.2024). Con ricorso del
24.04.2024, introduceva il giudizio di merito e chiedeva accertarsi le Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannarsi l' a corrispondere i ratei dal giorno della domanda CP_1 amministrativa.
2. L' , tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea CP_1
e ne chiedeva il rigetto.
3. Sul merito
3.1. La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico-legale.
Gli accertamenti peritali hanno confermato che la ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età in misura grave (100%), in quanto affetta da “disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato con BPSD in soggetto con ipoacusia bilaterale, polineuropatie e radicolopatie AAII, discopatie lombari, pregressa ATA dx e glaucoma”. Riscontrato tale quadro clinico, la dott.ssa ha evidenziato che, alla data della visita della Commissione Per_2 medica, “la deambulazione risultava autonoma benché con utilizzo di bastone (cfr. visite geriatriche del 16/01/2023 e 27/03/2023), di talché gli aspetti di maggior rilievo sotto il pagina 3 di 7 profilo invalidante erano rappresentati dai sintomi cognitivi della Demenza vascolare/Disturbo neurocognitivo maggiore”, precisando che solamente in data successiva la perizianda subiva “un tangibile peggioramento del corredo clinico”, con una “abolizione pressoché completa dell'autonomia del soggetto nel compimento degli atti quotidiani della vita (l'unica conservata, risultava essere la capacità di portarsi il cibo alla bocca), in conseguenza delle minorazioni incidenti sia sulla funzione motoria sia su quella psico-cognitiva” (cfr. pag. 17 - 19
C.T.U.).
Esaminate le osservazioni tecniche dei C.T.P., circoscritte alla decorrenza del riscontrato decadimento dell'autonomia della paziente, il consulente tecnico ha confermato le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: “i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono certamente decorrenti dalla data dell'osservazione diretta della ricorrente effettuata dalla sottoscritta in occasione della visita medico-legale del
06/12/2024 pur tuttavia non potendosene escludere la sussistenza – anche se con un grado inferiore di attendibilità scientifica – già a decorrere in epoca prossima al 23/03/2024” (cfr. pag. 22 C.T.U.).
3.2. L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, logiche e aderenti alla documentazione sanitaria. Ciò anche con riferimento a quanto argomentato dal C.T.U., con adeguato e convincente iter motivazionale, in risposta alle osservazioni critiche del C.T.P. attoreo in ordine alla retrodatazione della decorrenza del beneficio (cfr. pagg. 16 – 19 C.T.U.).
La prestazione de qua va riconosciuta dal 23.03.2024, stante il peggioramento del quadro clinico riscontrato già in tale data, come emergente dalla relazione del personale di Villa San Martino del 23.03.2024, nella quale “sono descritti, da un lato, una capacità motoria/deambulatoria divenuta assai precaria (cfr.: “per farla alzare dalla sedia bisogna tirarla su di peso perché da sola non riesce più a farlo, deve deambulare sempre con qualcuno perché si inciampa facilmente anche nel nulla (non appoggia sempre correttamente i piedi)”), e, dall'altro, l'acuirsi di disturbi di natura sia cognitiva (cfr.: “Continua… a presentare episodi di agitazione psicomotoria”), sia psico-affettiva (cfr. “spesso si attacca al cellulare disturbando i figli ogni 10 min, lamentandosi di ogni cosa, anche del fatto che li aspetta per andare a casa, gli pagina 4 di 7 operatori cercano di calmarla e di portarla nel gruppo delle attività ma lei non sente ragione…”)
e altresì comportamentale (cfr.: “quasi tutte le notti si toglie il pannolone facendolo a piccoli pezzi… spesso gioca con le feci”), oltre che neurologici, riconducibili ad una condizione di c.d.
“doppia incontinenza” (ovvero sia urinaria che fecale;
cfr. “. Non sente più gli stimoli (alvo-urine)
e anche le poche volte che chiede di andare in bagno nonostante venga portata quello che deve fare e già stato fatto nel pannolone”). Dalla medesima relazione è dunque possibile evincere l'ulteriore decadimento dell'autonomia del soggetto nelle varie attività quotidiane di base (c.d.
ADL), laddove si trova indicato che “Deve essere alzata da 1etto da un operatore, svestita e vestita, portata in bagno per lavarsi mani e faccia, ma bisogna ricordarle di farlo”, e che, pertanto, risulterebbe conservata solo per l'alimentazione (“cfr.: “Continua a mangiare da sola”)”
(cfr. pag. 18-19 C.T.U.). Sul punto il C.T.U. ha riferito che il dies a quo di decorrenza può essere individuato nel giorno 23.03.2024 su base documentale e con sufficiente grado di attendibilità scientifica.
Deve, quindi, dichiararsi sussistente il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 23.03.2024.
3.3. Va invece rigettata la domanda di pagamento dei ratei mensili.
Le contestazioni formulate al termine dell'accertamento tecnico preventivo introducono un giudizio avente un oggetto limitato, che investe esclusivamente la verifica dell'esistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione previdenziale e assistenziale: “si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum” (Cass. n. 6010/2014).
Una volta accertato il requisito sanitario spetterà all'ente previdenziale verificare, in sede amministrativa, la sussistenza degli ulteriori presupposti di legge e erogare la prestazione nei successivi 120 giorni. Sul punto la Cassazione ha statuito che “ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si pagina 5 di 7 concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità” (Cass. n. 6010/2014). Nello stesso senso Cass. n.
27010/2018: “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n.
222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (ex multis Cass. n. 9755/2019, Cass. n. 16685/2018,
Cass. n. 22721/2016). Anche recentemente Cass. n. 17787/2020 ha ribadito che “nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.”
4. Sulle spese di lite
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018), perché il requisito sanitario è maturato in corso di causa, dopo la conclusione del procedimento di A.T.P.
L' resistente deve essere condannato a rifondere la restante quota del 50% in CP_2 forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,00 – 26.000,00
(cause di previdenza).
Le spese della C.T.U. medico-legale devono essere poste a carico dell' in ragione CP_1 della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in favore di dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980, con Parte_1 pagina 6 di 7 decorrenza dal 23.03.2024;
2) CONDANNA l' al pagamento del 50% delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00 - già ridotta del 50% -, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura del 50%;
4) PONE definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. medico-legale. CP_1
Modena, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
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