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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 138/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MELITA GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In data 27/7/2016 funzionari dell' odierna appellata accedevano presso la “rivendita CP_1
tabacchi/ricevitoria del lotto” sita in Riposto, via Cristoforo Colombo n.25/A, di cui è titolare Per_1
e redigevano Processo Verbale di Contestazione, dopo avere accertato che in detta rivendita
[...]
erano installati n.4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. comma 6 lett. a), di proprietà della ditta individuale esercente attività di noleggio di apparecchi da Parte_1
intrattenimento.
In specie, si riscontrava la violazione dell'art. 1, comma 82, L.220/2010, sanzionato dall'art.12, comma
7, D.D. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.31857 del 09/09/2011 e la violazione dell'art.110, c.9, lett. f-bis del TULPS, poiché il rivenditore era sprovvisto di licenza ex art.86 TULPS.
Contr Nel corso delle operazioni di servizio i funzionari constatavano che il , in qualità di Per_1
titolare, dal 1/7/2016, della rivendita n.4, all'interno della quale il aveva installato i n.4 Pt_1
apparecchi di cui all'art.110, comma 6 a) era privo della prescritta licenza di P.S. di cui all'art. CP_3
86 del T.U.L.P.S. e non risultava essere iscritto all'elenco soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco di cui all'art. 1, comma 82, L.220/2010. Inoltre, i verbalizzanti, da un controllo in pagina 2 di 8 Contr banca dati , accertavano che gli apparecchi rinvenuti nella rivendita, risultavano iscritti a nome dell'esercente , in qualità di gestore della rivendita n.4, sita in Riposto, via Cristoforo Persona_2
Colombo n.25/A, sebbene nella gestione della rivendita dall'1/7/2016, come risultava chiaramente dall'atto di gerenza prot. 4895 del 22/06/2016 rilasciato dalla stessa Amministrazione in pari data, al era subentrato il , in maniera esclusiva, in conseguenza della rinuncia alla gestione Per_2 Per_1
da parte del primo.
Per tali motivi al venivano notificati dapprima il verbale di contestazione e successivamente, Pt_1
atteso l'omesso pagamento, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 62086 del 21/10/2020, con cui l'Amministrazione gli ingiungeva, quale proprietario degli apparecchi da intrattenimento installati nella rivendita tabacchi e ricevitoria del lotto in Riposto, via Cristoforo Colombo n. 25, il pagamento di: 1) €
10.000,00 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 82, Legge n. 220 del 2010, così come sanzionata dall'articolo 12, comma 7, del Decreto Direttoriale n. 31857 del 09.09.2011; 2) € 3.500,00
per ciascun apparecchio installato per la violazione di cui all'articolo 110, comma 9, lettera f-bis) del e così per € 14.000,00 in relazione ai quattro apparecchi installati, oltre 8,75 per le spese CP_3
sostenute per la notifica dell'ordinanza, chiedendo il pagamento della somma complessiva pari ad €
24.008,75.
Avverso la citata ordinanza ingiunzione proponeva ricorso il per chiederne l'annullamento. Pt_1
Si costituiva l' per contestare la fondatezza del ricorso del quale Parte_2
invocava il rigetto.
Con sentenza n.2946/23 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1
pagina 3 di 8 Notificati il ricorso in appello ed il decreto di fissazione udienza si è costituita l' appellata, che CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza del 29.1.2025, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza della quale è stata data lettura alle parti ed allegata al verbale.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha non ha Pt_1
accolto l'eccezione di omessa notifica del verbale di contestazione sul quale si fonda l'ordinanza ingiunzione. Secondo parte appellante, l' non avrebbe documentato la rituale notifica del CP_1
verbale di contestazione, producendo, dopo il maturare delle preclusioni fissate dall'art.416 cpc, un avviso di ricevimento, del quale non è provata la riconducibilità al verbale di contestazione.
Il motivo è palesemente infondato atteso che, per come risulta dall'esame del fascicolo di primo grado,
l' ha allegato alla comparsa di costituzione, depositata nel rispetto dei termini fissati CP_1
dall'art.416 cpc, sia il verbale di contestazione, che il relativo avviso di ricevimento della raccomandata inviata al Pt_1
La lagnanza appare, quindi, infondata. Peraltro, le deduzioni in punto alla non riconducibilità
dell'avviso di ricevimento al verbale di contestazione non possono essere condivise in assenza di prova contraria, gravante sul il quale avrebbe dovuto indicare e provare che l'avviso in questione si Pt_1
riferiva ad altro e diverso atto.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione del combinato dell'articolo 1, comma 82, della L. n. 220/2010.
In particolare, l'appellante, richiamando il Decreto Direttoriale del 9.9.2011, e specificatamente l'art.12, comma 7, a tenore del quale “in caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti o pagina 4 di 8 cancellati, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o che risultino sospesi ai sensi dell'art. 10, anche accertata successivamente, è comminata, da parte dell' in relazione al luogo nel quale è stato stipulato Controparte_4
l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti”, ha negato la violazione di cui trattasi per non avere sottoscritto alcun contratto relativo alla gestione degli apparecchi con il . Per_1
Il motivo non appare fondato.
Ed invero, per un verso, non è contestato che il è subentrato al nella gestione della Per_1 Per_2
rivendita dall'1/7/2016, come risulta dall'atto di gerenza prot. 4895 del 22/06/2016, in conseguenza della rinuncia alla gestione da parte del , per altro, è del pari pacifico che il non era Per_2 Per_1
iscritto all'elenco di cui all'art.1, comma 82, L.220/2010. In tale contesto, a prescindere dalle deduzioni articolate dall'appellante, è evidente che il avrebbe dovuto restituire la licenza di P.S. di cui Per_2
all'art.86 allo stesso intestata, con la conseguenza che non poteva svolgere attività funzionali alla operatività degli apparecchi presso la rivendita oggetto di verifica, ed il dal canto suo, avrebbe Pt_1
dovuto disattivare gli apparecchi e rimuoverli dall'esercizio sino alla data di subentro del . La Per_1
titolarità della gestione della rivendita è requisito essenziale per l'iscrizione all'elenco soggetti di cui all' art.1, comma 82, L.220/2010 ed il , per come documentato in atti, non era titolare della Per_2
rivendita già dal 1/7/2016, in data anteriore all'accesso dei funzionari dell'Agenzia.
Né, del resto, può condividersi sostenuto dall'appellante in ordine alla propria assenza di colpa. La
Corte di cassazione nella sentenza n.23621 del 2006, richiamata anche dall'appellata, ha affermato che
“l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono pagina 5 di 8 risultare inevitabili e incolpevoli secondo i canoni dell'ordinaria diligenza”. Ordinaria diligenza che,
nel caso in specie, non è stata osservata dal che, in ragione dell'attività svolta, era tenuto a Pt_1
verificare che il fosse in possesso dei requisiti normativamente prescritti per consentire Per_1
l'utilizzo degli apparecchi da gioco all'interno della rivendita.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la falsa applicazione da parte del primo Giudice dell' art. 110, comma 9, lettera f-bis) del R.D. 773/1931 – sostenendo che la rivendita di tabacchi, in CP_3
attesa del perfezionamento della volturazione della licenza per i generi di monopolio, era ancora di
, il quale era titolare di regolare licenza di pubblica sicurezza e, soprattutto, non gli Persona_2
aveva comunicato di aver ceduto la rivendita di tabacchi.
Anche in questo caso, a prescindere da quanto sostenuto dall'appellante, quello che rileva e che dimostra la legittimità dell'operato dell' è che al momento del controllo il non esibiva CP_1 Per_1
alcuna licenza di polizia, e ciò basta per affermare che all'interno dell'esercizio era consentito l'uso al pubblico di n.4 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..
Con il quarto motivo di appello il si è lagnato per il mancato riconoscimento della propria Pt_1
buona fede per non essere stato a conoscenza dell'atto di cessione stipulato da e Persona_2
, anche perché il stava continuando a gestire l'attività nell'attesa che si Persona_1 Per_2
perfezionasse la pratica di volturazione della licenza per la rivendita dei tabacchi e la ricevitoria del lotto in favore del . Per_1
Anche questo motivo va respinto.
Premessa la ratio della normativa in materia che è quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da intrattenimento in luoghi che non siano stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto pagina 6 di 8 della pericolosità del gioco in generale e dell'esigenza che venga svolto solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate, è pacifico che l'operatore del settore è tenuto a verificare sempre e, per tutta la durata del contratto di noleggio, se in capo al soggetto cessionario degli apparecchi sussistano i requisiti richiesti dalla vigente normativa relativamente alle autorizzazioni amministrative come, ad esempio, il possesso delle licenze prescritte.
In linea di principio, la regola posta dall'art. 3 L. 689/81 postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa, non rilevando il mero stato di ignoranza, cioé adottando ogni accorgimento dettato dall'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass., ord. n. 11777/2020; Cass., ord. n.6018/2019).
Non sembra che all'appellante possa riconoscersi l'assenza di colpa per le ragioni dallo stesso esposte.
Egli, nella qualità di professionista esperto del settore, avrebbe dovuto verificare che il soggetto titolare della rivendita fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge.
Va, infine, osservato che – vertendosi in materia di illeciti amministrativi - la colpa del ricorrente non è
elisa da quella, eventualmente, concorrente del gestore e custode della sala da giochi.
Con l'ultimo motivo di appello il ha chiesto con riferimento alla sanzione di cui all'articolo Pt_1
110, comma 9, lettera f-bis), la riduzione della pretesa sanzionatoria ai minimi di legge.
Il motivo va respinto tenuto conto della misura della sanzione irrogata che rientra entro i limiti fissati dalla norma.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2946/23 del Tribunale di Catania e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali,
iva e cpa.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.
Sentenza letta e pubblicata in udienza e depositata telematicamente.
Catania, 29.1.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 138/2024
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MELITA GIUSEPPE giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 29.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In data 27/7/2016 funzionari dell' odierna appellata accedevano presso la “rivendita CP_1
tabacchi/ricevitoria del lotto” sita in Riposto, via Cristoforo Colombo n.25/A, di cui è titolare Per_1
e redigevano Processo Verbale di Contestazione, dopo avere accertato che in detta rivendita
[...]
erano installati n.4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. comma 6 lett. a), di proprietà della ditta individuale esercente attività di noleggio di apparecchi da Parte_1
intrattenimento.
In specie, si riscontrava la violazione dell'art. 1, comma 82, L.220/2010, sanzionato dall'art.12, comma
7, D.D. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.31857 del 09/09/2011 e la violazione dell'art.110, c.9, lett. f-bis del TULPS, poiché il rivenditore era sprovvisto di licenza ex art.86 TULPS.
Contr Nel corso delle operazioni di servizio i funzionari constatavano che il , in qualità di Per_1
titolare, dal 1/7/2016, della rivendita n.4, all'interno della quale il aveva installato i n.4 Pt_1
apparecchi di cui all'art.110, comma 6 a) era privo della prescritta licenza di P.S. di cui all'art. CP_3
86 del T.U.L.P.S. e non risultava essere iscritto all'elenco soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco di cui all'art. 1, comma 82, L.220/2010. Inoltre, i verbalizzanti, da un controllo in pagina 2 di 8 Contr banca dati , accertavano che gli apparecchi rinvenuti nella rivendita, risultavano iscritti a nome dell'esercente , in qualità di gestore della rivendita n.4, sita in Riposto, via Cristoforo Persona_2
Colombo n.25/A, sebbene nella gestione della rivendita dall'1/7/2016, come risultava chiaramente dall'atto di gerenza prot. 4895 del 22/06/2016 rilasciato dalla stessa Amministrazione in pari data, al era subentrato il , in maniera esclusiva, in conseguenza della rinuncia alla gestione Per_2 Per_1
da parte del primo.
Per tali motivi al venivano notificati dapprima il verbale di contestazione e successivamente, Pt_1
atteso l'omesso pagamento, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 62086 del 21/10/2020, con cui l'Amministrazione gli ingiungeva, quale proprietario degli apparecchi da intrattenimento installati nella rivendita tabacchi e ricevitoria del lotto in Riposto, via Cristoforo Colombo n. 25, il pagamento di: 1) €
10.000,00 per la violazione di cui all'articolo 1, comma 82, Legge n. 220 del 2010, così come sanzionata dall'articolo 12, comma 7, del Decreto Direttoriale n. 31857 del 09.09.2011; 2) € 3.500,00
per ciascun apparecchio installato per la violazione di cui all'articolo 110, comma 9, lettera f-bis) del e così per € 14.000,00 in relazione ai quattro apparecchi installati, oltre 8,75 per le spese CP_3
sostenute per la notifica dell'ordinanza, chiedendo il pagamento della somma complessiva pari ad €
24.008,75.
Avverso la citata ordinanza ingiunzione proponeva ricorso il per chiederne l'annullamento. Pt_1
Si costituiva l' per contestare la fondatezza del ricorso del quale Parte_2
invocava il rigetto.
Con sentenza n.2946/23 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello chiedendone la riforma. Parte_1
pagina 3 di 8 Notificati il ricorso in appello ed il decreto di fissazione udienza si è costituita l' appellata, che CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza del 29.1.2025, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza della quale è stata data lettura alle parti ed allegata al verbale.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha non ha Pt_1
accolto l'eccezione di omessa notifica del verbale di contestazione sul quale si fonda l'ordinanza ingiunzione. Secondo parte appellante, l' non avrebbe documentato la rituale notifica del CP_1
verbale di contestazione, producendo, dopo il maturare delle preclusioni fissate dall'art.416 cpc, un avviso di ricevimento, del quale non è provata la riconducibilità al verbale di contestazione.
Il motivo è palesemente infondato atteso che, per come risulta dall'esame del fascicolo di primo grado,
l' ha allegato alla comparsa di costituzione, depositata nel rispetto dei termini fissati CP_1
dall'art.416 cpc, sia il verbale di contestazione, che il relativo avviso di ricevimento della raccomandata inviata al Pt_1
La lagnanza appare, quindi, infondata. Peraltro, le deduzioni in punto alla non riconducibilità
dell'avviso di ricevimento al verbale di contestazione non possono essere condivise in assenza di prova contraria, gravante sul il quale avrebbe dovuto indicare e provare che l'avviso in questione si Pt_1
riferiva ad altro e diverso atto.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione del combinato dell'articolo 1, comma 82, della L. n. 220/2010.
In particolare, l'appellante, richiamando il Decreto Direttoriale del 9.9.2011, e specificatamente l'art.12, comma 7, a tenore del quale “in caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti o pagina 4 di 8 cancellati, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o che risultino sospesi ai sensi dell'art. 10, anche accertata successivamente, è comminata, da parte dell' in relazione al luogo nel quale è stato stipulato Controparte_4
l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti”, ha negato la violazione di cui trattasi per non avere sottoscritto alcun contratto relativo alla gestione degli apparecchi con il . Per_1
Il motivo non appare fondato.
Ed invero, per un verso, non è contestato che il è subentrato al nella gestione della Per_1 Per_2
rivendita dall'1/7/2016, come risulta dall'atto di gerenza prot. 4895 del 22/06/2016, in conseguenza della rinuncia alla gestione da parte del , per altro, è del pari pacifico che il non era Per_2 Per_1
iscritto all'elenco di cui all'art.1, comma 82, L.220/2010. In tale contesto, a prescindere dalle deduzioni articolate dall'appellante, è evidente che il avrebbe dovuto restituire la licenza di P.S. di cui Per_2
all'art.86 allo stesso intestata, con la conseguenza che non poteva svolgere attività funzionali alla operatività degli apparecchi presso la rivendita oggetto di verifica, ed il dal canto suo, avrebbe Pt_1
dovuto disattivare gli apparecchi e rimuoverli dall'esercizio sino alla data di subentro del . La Per_1
titolarità della gestione della rivendita è requisito essenziale per l'iscrizione all'elenco soggetti di cui all' art.1, comma 82, L.220/2010 ed il , per come documentato in atti, non era titolare della Per_2
rivendita già dal 1/7/2016, in data anteriore all'accesso dei funzionari dell'Agenzia.
Né, del resto, può condividersi sostenuto dall'appellante in ordine alla propria assenza di colpa. La
Corte di cassazione nella sentenza n.23621 del 2006, richiamata anche dall'appellata, ha affermato che
“l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono pagina 5 di 8 risultare inevitabili e incolpevoli secondo i canoni dell'ordinaria diligenza”. Ordinaria diligenza che,
nel caso in specie, non è stata osservata dal che, in ragione dell'attività svolta, era tenuto a Pt_1
verificare che il fosse in possesso dei requisiti normativamente prescritti per consentire Per_1
l'utilizzo degli apparecchi da gioco all'interno della rivendita.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la falsa applicazione da parte del primo Giudice dell' art. 110, comma 9, lettera f-bis) del R.D. 773/1931 – sostenendo che la rivendita di tabacchi, in CP_3
attesa del perfezionamento della volturazione della licenza per i generi di monopolio, era ancora di
, il quale era titolare di regolare licenza di pubblica sicurezza e, soprattutto, non gli Persona_2
aveva comunicato di aver ceduto la rivendita di tabacchi.
Anche in questo caso, a prescindere da quanto sostenuto dall'appellante, quello che rileva e che dimostra la legittimità dell'operato dell' è che al momento del controllo il non esibiva CP_1 Per_1
alcuna licenza di polizia, e ciò basta per affermare che all'interno dell'esercizio era consentito l'uso al pubblico di n.4 apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S..
Con il quarto motivo di appello il si è lagnato per il mancato riconoscimento della propria Pt_1
buona fede per non essere stato a conoscenza dell'atto di cessione stipulato da e Persona_2
, anche perché il stava continuando a gestire l'attività nell'attesa che si Persona_1 Per_2
perfezionasse la pratica di volturazione della licenza per la rivendita dei tabacchi e la ricevitoria del lotto in favore del . Per_1
Anche questo motivo va respinto.
Premessa la ratio della normativa in materia che è quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da intrattenimento in luoghi che non siano stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto pagina 6 di 8 della pericolosità del gioco in generale e dell'esigenza che venga svolto solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate, è pacifico che l'operatore del settore è tenuto a verificare sempre e, per tutta la durata del contratto di noleggio, se in capo al soggetto cessionario degli apparecchi sussistano i requisiti richiesti dalla vigente normativa relativamente alle autorizzazioni amministrative come, ad esempio, il possesso delle licenze prescritte.
In linea di principio, la regola posta dall'art. 3 L. 689/81 postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa, non rilevando il mero stato di ignoranza, cioé adottando ogni accorgimento dettato dall'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass., ord. n. 11777/2020; Cass., ord. n.6018/2019).
Non sembra che all'appellante possa riconoscersi l'assenza di colpa per le ragioni dallo stesso esposte.
Egli, nella qualità di professionista esperto del settore, avrebbe dovuto verificare che il soggetto titolare della rivendita fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge.
Va, infine, osservato che – vertendosi in materia di illeciti amministrativi - la colpa del ricorrente non è
elisa da quella, eventualmente, concorrente del gestore e custode della sala da giochi.
Con l'ultimo motivo di appello il ha chiesto con riferimento alla sanzione di cui all'articolo Pt_1
110, comma 9, lettera f-bis), la riduzione della pretesa sanzionatoria ai minimi di legge.
Il motivo va respinto tenuto conto della misura della sanzione irrogata che rientra entro i limiti fissati dalla norma.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2946/23 del Tribunale di Catania e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali,
iva e cpa.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.
Sentenza letta e pubblicata in udienza e depositata telematicamente.
Catania, 29.1.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8