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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 23 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SCARPA MARIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. SCARPA MARIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 08/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e rispettivamente a Faenza (RA), in data Per_1 Per_2
13.04.2008 e a Rimini (RN), il 20.03.2017;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Bagnacavallo (RA) il giorno 05.09.2004 secondo l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di matrimonio di detto Comune,
n.33 Parte II, serie A, anno 2004 in regime di comunione legale dei beni (doc.1);
) dichiarare che i figli minorenni e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella ex casa coniugale sita in Rimini, via Antonio
Abetti n°9/A int. 4 , di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_1
) dichiarare che il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente la somma di € 575 ,00 (cinquecentosettantacinque/00) da intendersi €.287,50 per ciascun figlio e fino alla loro raggiunta autosufficienza economica, da versarsi entro il giorno 11 di ciascun mese di riferimento sul conto corrente intestato a alle seguenti coordinate iban: Parte_1
[...] presso Banca Bper filiale di Mezzano (RA); detta somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.
L'assegno unico universale NP , in favore dei figli, verrà percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
. Parte_1
) Dichiarare che i genitori provvederanno a suddividersi al 50% le spese relative a: istruzione scolastica pubblica, spese relative all'acquisto dei libri di testo scolastici, trasporto pubblico, spese mediche specialistiche ì, ortodontiche, oculistiche etc., per la cui individuazione le parti concordano di fare riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e che verranno rimborsate al coniuge anticipatario entro il mese successivo a quello dell'esborso.
Saranno escluse dal mantenimento ordinario e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori
(che, solo in tal caso, le sosterranno nella misura del 50% ognuno) spese ricreative alternative allo sport,
pagina 2 di 4 (per es. patentini scooter e patente auto, etc), motorini e mezzi in genere (acquisto, manutenzione, bolli ed assicurazione), gite, campeggi e vacanze varie che i figli effettueranno da soli senza la presenza del genitore.
) darsi atto che tutte le decisioni relative all'educazione dei figli, la crescita, la frequentazione scolastica, la formazione, la salute, il tempo libero e anche eventuali viaggi e spostamenti, saranno prese dai coniugi in comune accordo;
) i genitori terranno con sé il figlio minore a weekend alternati, compatibilmente con l'orario di Per_2
lavoro del padre;
il padre potrà tenere con sé il figlio nei sabati lavorativi secondo le seguenti modalità: dal sabato pomeriggio alla domenica sera sino alle ore 21:00; il sabato che il padre avrà di riposo e pertanto, non lavorativo, terrà il figlio con sé per l'intero weekend dal sabato mattina, alla domenica sera, fino alle ore 21:00.
Il padre nel giorno di riposo infrasettimanale, andrà a prendere il figlio minore da scuola e lo terrà Per_2
con sé fino alle ore 21:00;
) I periodi delle festività natalizie e pasquali e delle vacanze estive, per più giorni continuativi, saranno concordati in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori che potranno tenere, ciascuno con sé, i figli per periodi più lunghi, sempre contemperando eIGenze e benessere psico - fisico dei figli.
) I ricorrenti coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e specificatamente in riferimento all'attribuzione alla IG.ra dell'immobile di abitazione coniugale, con accollo del Pt_1
mutuo bancario.
) darsi atto che le parti fin da ora, si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 5.09.2004 in Bagnacavallo (RA) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo (RA) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 33 Parte II Serie S.A Anno 2004 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini nella camera di conIGlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 23 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SCARPA MARIO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. SCARPA MARIO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 08/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e rispettivamente a Faenza (RA), in data Per_1 Per_2
13.04.2008 e a Rimini (RN), il 20.03.2017;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Bagnacavallo (RA) il giorno 05.09.2004 secondo l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di matrimonio di detto Comune,
n.33 Parte II, serie A, anno 2004 in regime di comunione legale dei beni (doc.1);
) dichiarare che i figli minorenni e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella ex casa coniugale sita in Rimini, via Antonio
Abetti n°9/A int. 4 , di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_1
) dichiarare che il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente la somma di € 575 ,00 (cinquecentosettantacinque/00) da intendersi €.287,50 per ciascun figlio e fino alla loro raggiunta autosufficienza economica, da versarsi entro il giorno 11 di ciascun mese di riferimento sul conto corrente intestato a alle seguenti coordinate iban: Parte_1
[...] presso Banca Bper filiale di Mezzano (RA); detta somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.
L'assegno unico universale NP , in favore dei figli, verrà percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
. Parte_1
) Dichiarare che i genitori provvederanno a suddividersi al 50% le spese relative a: istruzione scolastica pubblica, spese relative all'acquisto dei libri di testo scolastici, trasporto pubblico, spese mediche specialistiche ì, ortodontiche, oculistiche etc., per la cui individuazione le parti concordano di fare riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e che verranno rimborsate al coniuge anticipatario entro il mese successivo a quello dell'esborso.
Saranno escluse dal mantenimento ordinario e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori
(che, solo in tal caso, le sosterranno nella misura del 50% ognuno) spese ricreative alternative allo sport,
pagina 2 di 4 (per es. patentini scooter e patente auto, etc), motorini e mezzi in genere (acquisto, manutenzione, bolli ed assicurazione), gite, campeggi e vacanze varie che i figli effettueranno da soli senza la presenza del genitore.
) darsi atto che tutte le decisioni relative all'educazione dei figli, la crescita, la frequentazione scolastica, la formazione, la salute, il tempo libero e anche eventuali viaggi e spostamenti, saranno prese dai coniugi in comune accordo;
) i genitori terranno con sé il figlio minore a weekend alternati, compatibilmente con l'orario di Per_2
lavoro del padre;
il padre potrà tenere con sé il figlio nei sabati lavorativi secondo le seguenti modalità: dal sabato pomeriggio alla domenica sera sino alle ore 21:00; il sabato che il padre avrà di riposo e pertanto, non lavorativo, terrà il figlio con sé per l'intero weekend dal sabato mattina, alla domenica sera, fino alle ore 21:00.
Il padre nel giorno di riposo infrasettimanale, andrà a prendere il figlio minore da scuola e lo terrà Per_2
con sé fino alle ore 21:00;
) I periodi delle festività natalizie e pasquali e delle vacanze estive, per più giorni continuativi, saranno concordati in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori che potranno tenere, ciascuno con sé, i figli per periodi più lunghi, sempre contemperando eIGenze e benessere psico - fisico dei figli.
) I ricorrenti coniugi danno atto di aver regolato i loro rapporti patrimoniali e specificatamente in riferimento all'attribuzione alla IG.ra dell'immobile di abitazione coniugale, con accollo del Pt_1
mutuo bancario.
) darsi atto che le parti fin da ora, si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 5.09.2004 in Bagnacavallo (RA) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo (RA) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 33 Parte II Serie S.A Anno 2004 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rimini nella camera di conIGlio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4