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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/08/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
) e ),
[...] C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE FUSCO per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con domicilio digitale
Email_1
- opponenti - contro
), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
e per essa la rappresentante ( ), P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. FLAVIO GARRONE per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale Email_2
- opposta - avente ad OGGETTO: leasing (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e : a-in via principale: revocare il
[...] Parte_4 Parte_5 decreto ingiuntivo opposto perché le somme pretese/azionate sono abbondantemente prescritte siccome azionate oltre il termine decennale e, comunque, per mancanza di prova del credito ivi azionato;
b-solo in via gradata: accertare che la clausola contrattuale di cui all'art. 14 delle
1 “condizioni generali” del contratto di locazione finanziaria n. 5004114 del 16.02.2007 sia eccessivamente onerosa per indeterminatezza e per mancanza di trasparenza delle condizioni
e modalità di vendita a terzi del bene e, per l'effetto previo esercizio del diritto alla riduzione giudiziale di detta penale, voler determinare ex art. 1348c.c. il valore di realizzo a quello di mercato e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta perché il bene ove fosse stato alienato al valore di mercato avrebbe ampiamente soddisfatto/coperto la pretesa della concedente nonché sottraendo non il minor importo transatto dei canoni insoluti ma l'integrale importo o comunque nella misura che riterrà equa e, contestualmente, dichiarando non dovute le ulteriori spese asseritamente sostenute per evidente ritardo e negligenza del creditore-concedente e perché esulano dall'alveo della invocata clausola penale (€75.543,36 per spese che si sarebbero evitate ove il concedente si fosse attivato con tempestività e diligenza); c- in via ancor più gradata: accertare che la convenuta abbia tenuto nella gestione della vicenda (vendita del bene) una condotta negligente e, per l'effetto, ridurre la penale per colpa del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. nei duali profili ossia nella determinazione del sottraendo sì derivato dalla vendita (recte: svendita) non tenendo conto del sottostimato valore ricavato ma del valore di mercato e dell'importo integrale dei canoni insoluti e non nella misura transatta a seguito di reciproche concessioni e, contestualmente, dichiarando non dovute le ulteriori spese asseritamente sostenute per evidente ritardo e negligenza del creditore-concedente e perché esulano dall'alveo della invocata clausola penale (€75.543,36 per spese che si sarebbero evitate ove il concedente si fosse attivato con tempestività e diligenza) e-accertare e dichiarare la decadenza del creditore rispetto alla pretesa azionata nei riguardi dei fideiussori, ai sensi e per gli affetti dell'art. 1957 c.c. poiché la società creditrice non ha proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
f-condannare la convenuta al pagamento delle spese, anche generali, e compensi di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe Controparte_1 le declaratorie del caso, come di seguito giudicare:
1. in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata ex adverso in quanto infondata per i motivi dedotti in atti;
2. nel merito in principalità: respingere l'opposizione ed ogni domanda, anche pregiudiziale e preliminare, proposta dagli opponenti nei confronti di ora Controparte_2
perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in Controparte_4 diritto confermando la validità, l'efficacia e comunque la legittimità del decreto ingiuntivo n.ri
1884/2022 R.G. – 826/2022 ing. emesso in data 22.03.2022 dal Tribunale di Bergamo nei
2 confronti degli opponenti obbligati in solido;
in subordine: condannare Parte_6
, , e a pagare in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 via tra loro solidale ad la somma di € 331.694,67=, oltre interessi Controparte_4 moratori maturati e maturandi sull'importo capitale di € 330.687,40 dal 6.11.2021 al saldo al tasso contrattualmente convenuto ex art. 6 delle condizioni generali e comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi al tasso ingiunto il tutto per le causali di cui al ricorso monitorio;
3. In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della fase monitoria, contributo previdenziale ed I.V.A. come per legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i garanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno proposto opposizione
[...] Parte_4 Parte_5 avverso il decreto con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 331.694,67 oltre agli interessi e alle spese.
A fondamento dell'opposizione hanno esposto (in sintesi) che: in caso di azione intrapresa dalla concedente non era applicabile la deroga alla competenza prevista dall'art. 18 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, bensì le regole ordinarie in base alle quali la competenza spettava al Tribunale di Napoli Nord;
l'azione con cui Controparte_2 faceva valere gli obblighi restitutori e risarcitori conseguenti all'inadempimento dell'utilizzatrice risultava prescritta, essendo decorso il termine decennale dalla risoluzione senza l'intervento di alcun valido atto interruttivo;
ai fini del calcolo della penale non doveva essere detratto l'irrisorio importo ricavato dalla vendita dell'immobile (€ 520.000,00), bensì il maggior valore di mercato quantificabile in € 971.000,00, avendo la concedente provveduto alla vendita tardivamente e senza minimamente coinvolgere l'utilizzatrice, ricavando un prezzo inferiore al valore effettivo;
l'importo di € 75.543,36 era riferibile a spese non rientranti nell'ambito della clausola penale;
la limitazione della detrazione per canoni versati all'importo di € 50.000,00 oggetto di transazione si risolveva in un'elusione della transazione stessa dovendo, invece, essere considerato l'importo nominale dei canoni transatti pari a € 123.583,03; pertanto, dalla corretta applicazione della penale, da ridurre in applicazione del canone di buona fede (art. 1375 c.c.) e in considerazione della condotta tenuta dal creditore (art. 1227 c.c.), risultava un credito a favore dell'utilizzatrice; i fideiussori dovevano ritenersi liberati ai sensi dell'art. 1597 c.c.
3 Tanto esposto, hanno chiesto: in rito, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale con conseguente declaratoria di nullità del decreto opposto;
nel merito, in via principale, di revocare il decreto per prescrizione del credito o per mancata prova di esso e, in via gradata, di dichiarare l'insussistenza del credito e la decadenza nei riguardi dei fideiussori.
A mezzo della rappresentante si è costituita Controparte_3 Controparte_1
quale incorporante di educendo (in sintesi) che: il Tribunale di
[...] Controparte_2
Bergamo risultava competente ai sensi dell'art. 18 del contratto che trovava applicazione anche all'azione da essa promossa;
l'eccezione di prescrizione risultava infondata poiché l'immobile era stato restituito solo in data 20/6/2018 previa notifica di precetto per consegna in data
14/6/2017; il ritardo nella vendita, quindi, era imputabile all'utilizzatrice che non aveva restituito l'immobile spontaneamente né dopo la risoluzione intimata in data 28/5/2009 né dopo la relativa pronuncia giudiziale del 25/1/2011; una volta riacquisito il possesso dell'immobile, si era prontamente attivata per la vendita, riuscendo poi a ricollocarlo al miglior prezzo nel settembre 2021; la penale era stata correttamente calcolata considerando i n. 152 canoni residui a scadere alla data di risoluzione (€ 757.970,43), con esclusione dei canoni insoluti ante risoluzione oggetto di transazione, e detraendo il ricavato della vendita (€ 520.000,00); il credito ingiunto trovava riscontro nella certificazione ex art. 50 TUB;
le fideiussioni erano a prima richiesta e prevedevano la deroga al termine di decadenza ex art. 1957 c.c..
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare l'opposizione e ogni domanda avversaria, con conferma del decreto opposto o, in subordine, di condannare gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di € 331.694,67 oltre agli interessi.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, senza l'espletamento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 25/2/2025 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza del 28/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione del termine di 60 giorni pre il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. L'eccezione di incompetenza deve considerarsi rinunciata non essendo stata riproposta nelle conclusioni precisate né trattata negli scritti difensivi finali.
2. L'eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dagli opponenti è infondata.
La domanda di pagamento proposta da n via monitoria ha ad Controparte_1 oggetto la penale e le spese richieste in forza del contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare concluso in data 16/2/2007 tra (poi denominata CP_5 Controparte_6
società in seguito fusa in SBS Leasing s.p.a. che contestualmente è stata denominata UBI
[...]
4 Leasing s.p.a.), quale concedente, e (in seguito Controparte_7 divenuta , quale utilizzatrice. Parte_1
È indiscussa l'applicabilità del termine di dieci anni, trattandosi di domande proposte dalla parte concedente in forza del suddetto contratto.
2.1 Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese, la decorrenza del termine di prescrizione coincide necessariamente con la data in cui la concedente ha anticipato le spese di cui chiede il riaddebito, non essendo evidentemente azionabile, prima di tale momento, il preteso diritto al rimborso.
Dall'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 15) risulta che il rimborso è stato richiesto con riferimento a spese in tesi sostenute dalla concedente per l'immobile locato a partire dall'anno 2015 in poi.
Quindi, la stessa notifica del ricorso per decreto ingiuntivo risulta intervenuta, con valido effetto interruttivo, prima del decorso del termine decennale.
2.3 Con riferimento al momento iniziale del termine di prescrizione del diritto al pagamento della penale le parti propongono soluzioni contrastanti, individuando gli opponenti tale momento nella data della risoluzione del contratto e l'opposta in quella della vendita dell'immobile.
La questione non risulta affrontata ex professo dalla giurisprudenza di legittimità (l'ordinanza n. 26413/2023 richiamata dagli opponenti nella memoria di replica affronta altre questioni e non contiene la frase riportata) e, sul punto, la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni non univoche.
Nel caso di specie, il dies a quo della prescrizione della penale va individuato in coincidenza con la data di restituzione dell'immobile, data a cui la specifica disciplina contrattuale attribuisce un ruolo decisivo ai fini della chiusura contabile del rapporto.
In particolare, assume rilievo in tal senso l'art. 14 delle condizioni generali del contratto che esclude l'estensione degli effetti della risoluzione con riferimento non solo agli importi già corrisposti, ma anche a tutti quelli maturati a qualunque tutolo in base al contratto “sino alla data di restituzione dell'immobile”.
In tale cornice, la penale contrattuale è concepita come un importo ulteriore rispetto a quanto dovuto in forza della suddetta previsione e presuppone necessariamente la restituzione: essa, infatti, deve essere calcolata tenuto conto di quanto ricavato dalla concedente al netto delle spese di ripristino e delle spese di realizzo del bene (costi che dipendono dallo stato del bene al momento della riconsegna e dalle operazioni che seguono).
5 Ne discende che il conguaglio finale, e dunque la determinabilità e azionabilità del credito relativo alla penale, è strutturalmente fissato dal testo contrattuale al momento della restituzione, dovendo essere comunque considerati, indipendentemente dalla penale, tutti gli importi maturati fino a quella data.
Quindi, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è il momento della restituzione dell'immobile a segnare l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla penale, per effetto della sua incidenza sostanziale sull'azionabilità del credito in base alla regolamentazione pattizia data dalle parti al rapporto.
Pertanto, poiché l'immobile risulta riconsegnato in data 20/6/2018, anche il diritto alla penale non risulta prescritto.
3. La decisione di rigetto assunta sulla questione preliminare della prescrizione impone l'esame delle altre contestazioni di merito fatte valere dagli opponenti.
A tal fine è necessario procedere ad attività istruttoria e, in particolare, agli accertamenti tecnici sollecitati dagli opponenti per la verifica della corrispondenza del ricavato all'effettivo valore venale del bene.
Pertanto, la causa va rimessa in istruttoria e, con separata ordinanza, vanno assunti i provvedimenti per l'ulteriore istruzione (art. 279, secondo comma, n. 4) c.p.c.).
4. La regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla decisione definitiva del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, non definendo il giudizio
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti;
- rimette la causa in istruttoria;
- provvede con separata ordinanza all'adozione dei provvedimenti per l'ulteriore istruzione;
- rinvia alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Bergamo in data 10/08/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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