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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/11/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2025
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso iscritto in data 24.4.2025
da
, C.F. , nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Mazza del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bettola (PC), viale
Vittoria n. 26, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato;
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nato il [...] a [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Grandi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via S. Siro n.
21, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 23.9.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come da verbale dell'udienza del 23.9.2025.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 24 aprile 2025, chiedeva, a parziale Parte_1
modifica delle condizioni concordate nel procedimento R.G. n. 2331/2021, di sentire porre a carico di a titolo di mantenimento della figlia minore , la CP_1 Per_1
somma di Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che, a seguito di una duratura relazione con era nata, in data CP_1
19.12.2010, la figlia Parte_2
che, essendo venuta meno la relazione affettiva, le Parti depositavano in data
21.10.2021 ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. , prevedendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, stabilendo che la figlia trascorresse un tempo paritario con i due genitori, prevedendo a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, lasciando a carico della madre tutte le spese ordinarie;
che, a seguito dell'insorgere di nuove spese ordinarie legate al mantenimento a seguito del passaggio della figlia dalla scuola secondaria di secondo grado al ginnasio,
detto importo risultava, allo stato, insufficiente;
che la ricorrente era occupata come commessa in una gastronomia, mentre svolgeva l'attività di funzionario bancario. CP_1
Con decreto in data 26.4.2025, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
23.9.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda di CP_1
Parte ricorrente e la conferma delle condizioni previste all'esito del procedimento n. R.G.
2331/2021, così mantenendo fermo l'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, pari ad Euro 250,00 mensili.
A sostegno di tali conclusioni, il resistente eccepiva:
che l'aumento di spese necessarie per la figlia riguardava principalmente spese straordinarie, che, secondo il regolamento concordato, erano poste in capo ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
che la ricorrente svolgeva la propria attività con un contratto di lavoro part-time e le condizioni economiche delle Parti non erano sostanzialmente mutate rispetto a quelle in essere al momento del precedente accordo.
All'udienza del 23.9.2025 comparivano personalmente le Parti, assistite dai rispettivi difensori, le quali, sentite dal Giudice, confermavano le circostanze già dedotte nei rispettivi scritti difensivi. Esperito il tentativo di conciliazione, le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine al regolamento economico a favore della figlia minore , chiedendo pertanto di precisare congiuntamente le conclusioni. Preso Per_1
atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento della figlia minore, il
Giudice, in via temporanea ed urgente, disponeva la modifica del precedente regolamento in conformità all'accordo delle Parti. All'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, così come precisate dalle Parti all'esito dell'udienza del 23.9.2025.
Invero, ritiene il Collegio che le modifiche apportate alle condizioni precedentemente concordate nell'ambito del giudizio R.G. n. 2331/2021, così come riportate in dispositivo, siano congrue e rispondano all'interesse della figlia - Per_1
laddove le parti hanno previsto la rideterminazione dell'importo posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura di Euro 350,00, nonché
un ulteriore importo annuo di Euro 300,00 per le spese di abbigliamento della minore –
di tal che non si configurano ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata dalle Parti.
Ne consegue che deve essere disposta la modica del regolamento in data
16.2.2022 nell'ambito del procedimento 2331/2021, in conformità alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti all'udienza del 23.09.2025.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto della natura della causa e della circostanza che le parti sono giunte ad un accordo già alla prima udienza, si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
a parziale modifica del provvedimento emesso in data 16.2.2022 all'esito del procedimento n. r.g. 2331/2021, in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti,
- Ridetermina il contributo a carico di a titolo di mantenimento CP_1
della figlia , nell'importo mensile di Euro 350,00, oltre rivalutazione Istat;
Per_1
- Dispone che provveda a sostenere le spese per l'abbigliamento CP_1
della minore per l'importo annuo di Euro 300,00, che nel mese di dicembre di ogni anno documenterà con consegna di scontrini fiscali;
- Spese di giudizio compensate;
Piacenza, 6 novembre 2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso iscritto in data 24.4.2025
da
, C.F. , nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Mazza del Foro
di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bettola (PC), viale
Vittoria n. 26, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato;
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nato il [...] a [...], ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Grandi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via S. Siro n.
21, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 23.9.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come da verbale dell'udienza del 23.9.2025.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 24 aprile 2025, chiedeva, a parziale Parte_1
modifica delle condizioni concordate nel procedimento R.G. n. 2331/2021, di sentire porre a carico di a titolo di mantenimento della figlia minore , la CP_1 Per_1
somma di Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che, a seguito di una duratura relazione con era nata, in data CP_1
19.12.2010, la figlia Parte_2
che, essendo venuta meno la relazione affettiva, le Parti depositavano in data
21.10.2021 ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. , prevedendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, stabilendo che la figlia trascorresse un tempo paritario con i due genitori, prevedendo a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad Euro 250,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, lasciando a carico della madre tutte le spese ordinarie;
che, a seguito dell'insorgere di nuove spese ordinarie legate al mantenimento a seguito del passaggio della figlia dalla scuola secondaria di secondo grado al ginnasio,
detto importo risultava, allo stato, insufficiente;
che la ricorrente era occupata come commessa in una gastronomia, mentre svolgeva l'attività di funzionario bancario. CP_1
Con decreto in data 26.4.2025, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
23.9.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda di CP_1
Parte ricorrente e la conferma delle condizioni previste all'esito del procedimento n. R.G.
2331/2021, così mantenendo fermo l'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, pari ad Euro 250,00 mensili.
A sostegno di tali conclusioni, il resistente eccepiva:
che l'aumento di spese necessarie per la figlia riguardava principalmente spese straordinarie, che, secondo il regolamento concordato, erano poste in capo ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
che la ricorrente svolgeva la propria attività con un contratto di lavoro part-time e le condizioni economiche delle Parti non erano sostanzialmente mutate rispetto a quelle in essere al momento del precedente accordo.
All'udienza del 23.9.2025 comparivano personalmente le Parti, assistite dai rispettivi difensori, le quali, sentite dal Giudice, confermavano le circostanze già dedotte nei rispettivi scritti difensivi. Esperito il tentativo di conciliazione, le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine al regolamento economico a favore della figlia minore , chiedendo pertanto di precisare congiuntamente le conclusioni. Preso Per_1
atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento della figlia minore, il
Giudice, in via temporanea ed urgente, disponeva la modifica del precedente regolamento in conformità all'accordo delle Parti. All'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, così come precisate dalle Parti all'esito dell'udienza del 23.9.2025.
Invero, ritiene il Collegio che le modifiche apportate alle condizioni precedentemente concordate nell'ambito del giudizio R.G. n. 2331/2021, così come riportate in dispositivo, siano congrue e rispondano all'interesse della figlia - Per_1
laddove le parti hanno previsto la rideterminazione dell'importo posto a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nella misura di Euro 350,00, nonché
un ulteriore importo annuo di Euro 300,00 per le spese di abbigliamento della minore –
di tal che non si configurano ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata dalle Parti.
Ne consegue che deve essere disposta la modica del regolamento in data
16.2.2022 nell'ambito del procedimento 2331/2021, in conformità alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti all'udienza del 23.09.2025.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto della natura della causa e della circostanza che le parti sono giunte ad un accordo già alla prima udienza, si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
a parziale modifica del provvedimento emesso in data 16.2.2022 all'esito del procedimento n. r.g. 2331/2021, in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti,
- Ridetermina il contributo a carico di a titolo di mantenimento CP_1
della figlia , nell'importo mensile di Euro 350,00, oltre rivalutazione Istat;
Per_1
- Dispone che provveda a sostenere le spese per l'abbigliamento CP_1
della minore per l'importo annuo di Euro 300,00, che nel mese di dicembre di ogni anno documenterà con consegna di scontrini fiscali;
- Spese di giudizio compensate;
Piacenza, 6 novembre 2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Marisella Gatti