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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1179/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1179/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barbera per procura Parte_1
in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Leonforte, via G. Leopardi n. 17;
opponente contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mancuso;
rappr. e difeso dall'avv. S. Dolce e F. Gramuglia;
CP_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Marco Aiello;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.08.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90010653 48 000 notificata in data 03/08/2022, nonché avverso le richieste aventi ad oggetto contributi della cassa forense per gli anni 2004,2007, 2008 ,2009, 2010 e 2011
contenute nelle seguenti sottese cartella di pagamento:
Cartella di pagamento n. 29420120000367131000 presuntivamente notificata il 21/04/2012
[...]
anno 2010; CP_1
Cartella di pagamento n. 29420130000250759000 presuntivamente notificato il 23/05/2013 SS
forense anno 2007, 2008 ,2009, 2010 e 2011.
In via principale eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dai seguenti atti prodromici.
Eccepiva un seria di irregolarità formali afferenti alla notifica dell'intimazione.
Eccepiva altresì la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , la e l'agente della CP_2 CP_1
Riscossione che resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
Risulta documentata in atti la notifica delle sottese cartelle di pagamento.
In particolare, la cartella n.29420120000367131 è stata notificata il 21.04.2012 personalmente al ricorrente e la n.29420130000250759 il 23.05.2013 a persona di famiglia. Non possono peraltro esistere dubbi sulla regolarità della seconda notifica vigendo la presunzione di conoscenza ex art 1335
c.c.
Ne consegue che non sono più contestabili: 1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione proposta.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP_ diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge
D'altra parte, per i contributi in oggetto opera il termine di prescrizione decennale di cui alla legge n.
247/2012.
L'articolo 66 di questa legge stabilisce che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della Legge n. 335/1995 non si applica alla
[...] . Pertanto, la prescrizione decennale (prevista dalla L. 247/2012) Controparte_1
riguarda tutti i contributi la cui prescrizione non sia ancora maturata alla data del 2 febbraio 2013.
Ora il primo atto interruttivo della prescrizione dopo le notifiche delle cartelle, avvenute rispettivamente, il 21.04.2012 ed il 23.05.2013 è dato dalla intimazione di pagamento, notificata in data 02.08.2022.
Rispetto alla prima cartella era già maturata la prescrizione decennale.
Diversamente, per la seconda cartella la prescrizione decennale non era ancora maturata e dunque i relativi contributi sono senz'altro dovuti.
Attesa la parziale fondatezza della eccezione di prescrizione afferente al merito della pretesa contributiva, resta assorbita la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente in via subordinata.
Per quanto riguarda invece la domanda riconvenzionale formulata in via ulteriormente subordinata va dichiarato in parte qua il difetto di giurisdizione del giudice adito in ossequio a quanto statuito in riferimento ad un caso analogo dalla Suprema Corte di SSzione (ss. uu. n. 16014 del 18 giugno del 2018).
Con riferimento ad un'azione che era stata qualificata dal giudice tributario come avente per oggetto
"la pretesa risarcitoria avanzata dall' in relazione alle inadempienze contestate Controparte_3
alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa della tardiva notificazione delle cartelle di pagamento, le SS.UU. hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti sulla base della premessa che "a norma dell'art. 103 Cost., comma 2; del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt.
13 e 44; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 9; D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 127; D.Lgs.
26 agosto 2016, n. 174, art. 1 (Codice di giustizia contabile) - alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorchè secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile. La Suprema Corte ha rilevato "che gli elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione;
rimanendo irrilevante - invece - la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass.,
Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280) così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. Cass., Sez. Un., 01/06/2010, n. 13330)". Ne
ha, dunque, inferito "la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte..., essendo quest'ultima incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento (Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass.,
Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).
Ha, pertanto, qualificato "giudizio di conto" ogni controversia, tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (Cass., Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; Cass., Sez. Un.,
10/04/1999, n. 237).
Ne deriva, ad avviso delle SS.UU., "...che la cognizione della presente controversia spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, dinanzi alla quale la società richiedente avrebbe dovuto promuovere il giudizio di conto nelle pertinenti forme di legge, al fine di contestare l'intimazione di pagamento notificatale dalla ...". Controparte_3
Alla luce di tale precedente, va dichiarato il difetto della giurisdizione del G.O. e la giurisdizione del
Giudice contabile in merito alla domanda riconvenzionale proposta da CP_1
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenzaseguono la
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti gli importi di cui alla cartella di pagamento n. 29420120000367131000 e annulla la intimazione opposta in parte qua;
Conferma per il resto la intimazione di pagamento opposta.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Enna, 26 novembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1179/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Barbera per procura Parte_1
in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Leonforte, via G. Leopardi n. 17;
opponente contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Mancuso;
rappr. e difeso dall'avv. S. Dolce e F. Gramuglia;
CP_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Marco Aiello;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.08.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 90010653 48 000 notificata in data 03/08/2022, nonché avverso le richieste aventi ad oggetto contributi della cassa forense per gli anni 2004,2007, 2008 ,2009, 2010 e 2011
contenute nelle seguenti sottese cartella di pagamento:
Cartella di pagamento n. 29420120000367131000 presuntivamente notificata il 21/04/2012
[...]
anno 2010; CP_1
Cartella di pagamento n. 29420130000250759000 presuntivamente notificato il 23/05/2013 SS
forense anno 2007, 2008 ,2009, 2010 e 2011.
In via principale eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dai seguenti atti prodromici.
Eccepiva un seria di irregolarità formali afferenti alla notifica dell'intimazione.
Eccepiva altresì la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , la e l'agente della CP_2 CP_1
Riscossione che resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
Risulta documentata in atti la notifica delle sottese cartelle di pagamento.
In particolare, la cartella n.29420120000367131 è stata notificata il 21.04.2012 personalmente al ricorrente e la n.29420130000250759 il 23.05.2013 a persona di famiglia. Non possono peraltro esistere dubbi sulla regolarità della seconda notifica vigendo la presunzione di conoscenza ex art 1335
c.c.
Ne consegue che non sono più contestabili: 1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
E' tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione proposta.
Deve rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il
CP_ diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
L'odierno opponente, nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, che, notoriamente, ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge
D'altra parte, per i contributi in oggetto opera il termine di prescrizione decennale di cui alla legge n.
247/2012.
L'articolo 66 di questa legge stabilisce che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della Legge n. 335/1995 non si applica alla
[...] . Pertanto, la prescrizione decennale (prevista dalla L. 247/2012) Controparte_1
riguarda tutti i contributi la cui prescrizione non sia ancora maturata alla data del 2 febbraio 2013.
Ora il primo atto interruttivo della prescrizione dopo le notifiche delle cartelle, avvenute rispettivamente, il 21.04.2012 ed il 23.05.2013 è dato dalla intimazione di pagamento, notificata in data 02.08.2022.
Rispetto alla prima cartella era già maturata la prescrizione decennale.
Diversamente, per la seconda cartella la prescrizione decennale non era ancora maturata e dunque i relativi contributi sono senz'altro dovuti.
Attesa la parziale fondatezza della eccezione di prescrizione afferente al merito della pretesa contributiva, resta assorbita la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente in via subordinata.
Per quanto riguarda invece la domanda riconvenzionale formulata in via ulteriormente subordinata va dichiarato in parte qua il difetto di giurisdizione del giudice adito in ossequio a quanto statuito in riferimento ad un caso analogo dalla Suprema Corte di SSzione (ss. uu. n. 16014 del 18 giugno del 2018).
Con riferimento ad un'azione che era stata qualificata dal giudice tributario come avente per oggetto
"la pretesa risarcitoria avanzata dall' in relazione alle inadempienze contestate Controparte_3
alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa della tardiva notificazione delle cartelle di pagamento, le SS.UU. hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti sulla base della premessa che "a norma dell'art. 103 Cost., comma 2; del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt.
13 e 44; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 9; D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 127; D.Lgs.
26 agosto 2016, n. 174, art. 1 (Codice di giustizia contabile) - alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorchè secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile. La Suprema Corte ha rilevato "che gli elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione;
rimanendo irrilevante - invece - la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass.,
Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280) così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (cfr. Cass., Sez. Un., 01/06/2010, n. 13330)". Ne
ha, dunque, inferito "la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte..., essendo quest'ultima incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento (Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass.,
Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).
Ha, pertanto, qualificato "giudizio di conto" ogni controversia, tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (Cass., Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; Cass., Sez. Un.,
10/04/1999, n. 237).
Ne deriva, ad avviso delle SS.UU., "...che la cognizione della presente controversia spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, dinanzi alla quale la società richiedente avrebbe dovuto promuovere il giudizio di conto nelle pertinenti forme di legge, al fine di contestare l'intimazione di pagamento notificatale dalla ...". Controparte_3
Alla luce di tale precedente, va dichiarato il difetto della giurisdizione del G.O. e la giurisdizione del
Giudice contabile in merito alla domanda riconvenzionale proposta da CP_1
Le spese di lite vanno compensate in ragione della reciproca soccombenzaseguono la
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti gli importi di cui alla cartella di pagamento n. 29420120000367131000 e annulla la intimazione opposta in parte qua;
Conferma per il resto la intimazione di pagamento opposta.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Enna, 26 novembre 2025.