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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1800 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giulio Catalano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via della Ginestra n. 19, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti All'udienza del 18.06.2025 parte ricorrente insisteva in ricorso. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'ufficio del P.M. in data 07.09.2023 esprimeva parere positivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
- in data 21/03/1994 in Reggio Calabria, aveva contratto matrimonio concordatario con
, regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del CP_1
Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A – anno 1994;
- da tale unione coniugale erano nate le figlie: (27/06/1994), Per_1 Per_2
(29/09/1995) e (11/07/1998), oggi maggiorenni;
Per_3
- con Decreto di omologa n. 181/2009, depositato il 15.10.2009, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione consensuale tra i predetti coniugi;
- la convivenza tra i due coniugi non era mai più ripresa.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.03.1994 e trascritto nei Registri degli
Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A– anno
1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza e dando atto che i coniugi fossero economicamente indipendenti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 4.06.2024, svoltasi dinanzi al Giudice delegato, parte ricorrente chiedeva un termine per la rinnovazione della notifica al resistente non comparso. Il Giudice, preso atto della tardività del perfezionamento della notifica effettuata, rinviava la causa all'udienza del 4.02.2025.
Alla successiva udienza del 6.02.2025, parte ricorrente rappresentava di aver rinnovato la notifica nei confronti del resistente. Il Giudice, rilevato che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non fosse valida per mancanza delle indicazioni relative alle attività espletate dall'ufficiale giudiziario nella ricerca del resistente, disponeva la rinnovazione della notifica, da effettuarsi secondo le modalità ivi indicate, e rinviava la causa all'udienza del 18.06.2025 per i medesimi incombenti.
Notificato nuovamente il ricorso con il decreto di fissazione udienza ed il precedente verbale, all'udienza tenutasi il 18.06.2025 dinanzi al Giudice delegato era presente solo parte ricorrente, mentre parte resistente non compariva. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del precedente verbale, dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile Parte_1
una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 181/2009, depositato il 15.10.2009, con il quale è stata omologata la separazione personale consensuale tra i coniugi, essendo,
d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, i termini di legge, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.03.1994 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A - anno 1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, senza ulteriori statuizioni.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio. Infatti, la pronuncia afferisce al solo status per il quale la domanda giudiziale era indefettibile ed inoltre il resistente, non costituendosi, non ha in alcun modo ostacolato l'avversa domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 28.06.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
21.03.1994 tra e , regolarmente trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A, anno 1994;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 16.07.2025 Il Giudice rel. est. dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino -Giudice rel.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1800 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 18.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giulio Catalano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via della Ginestra n. 19, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
-resistente contumace -
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti All'udienza del 18.06.2025 parte ricorrente insisteva in ricorso. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'ufficio del P.M. in data 07.09.2023 esprimeva parere positivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
- in data 21/03/1994 in Reggio Calabria, aveva contratto matrimonio concordatario con
, regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del CP_1
Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A – anno 1994;
- da tale unione coniugale erano nate le figlie: (27/06/1994), Per_1 Per_2
(29/09/1995) e (11/07/1998), oggi maggiorenni;
Per_3
- con Decreto di omologa n. 181/2009, depositato il 15.10.2009, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione consensuale tra i predetti coniugi;
- la convivenza tra i due coniugi non era mai più ripresa.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.03.1994 e trascritto nei Registri degli
Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A– anno
1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza e dando atto che i coniugi fossero economicamente indipendenti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 4.06.2024, svoltasi dinanzi al Giudice delegato, parte ricorrente chiedeva un termine per la rinnovazione della notifica al resistente non comparso. Il Giudice, preso atto della tardività del perfezionamento della notifica effettuata, rinviava la causa all'udienza del 4.02.2025.
Alla successiva udienza del 6.02.2025, parte ricorrente rappresentava di aver rinnovato la notifica nei confronti del resistente. Il Giudice, rilevato che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non fosse valida per mancanza delle indicazioni relative alle attività espletate dall'ufficiale giudiziario nella ricerca del resistente, disponeva la rinnovazione della notifica, da effettuarsi secondo le modalità ivi indicate, e rinviava la causa all'udienza del 18.06.2025 per i medesimi incombenti.
Notificato nuovamente il ricorso con il decreto di fissazione udienza ed il precedente verbale, all'udienza tenutasi il 18.06.2025 dinanzi al Giudice delegato era presente solo parte ricorrente, mentre parte resistente non compariva. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del precedente verbale, dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile Parte_1
una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal D.O. n. 181/2009, depositato il 15.10.2009, con il quale è stata omologata la separazione personale consensuale tra i coniugi, essendo,
d'altronde, trascorsi, giusto il disposto di cui all'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, i termini di legge, e non essendo stata eccepita, tantomeno, la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.03.1994 e regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A - anno 1994, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, senza ulteriori statuizioni.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio. Infatti, la pronuncia afferisce al solo status per il quale la domanda giudiziale era indefettibile ed inoltre il resistente, non costituendosi, non ha in alcun modo ostacolato l'avversa domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da , Parte_1
con ricorso depositato il 28.06.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
21.03.1994 tra e , regolarmente trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
degli Uffici di Stato Civile del Comune di Reggio Calabria Atto N. 64 parte 2 serie A, anno 1994;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 16.07.2025 Il Giudice rel. est. dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna