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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5308 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 5070/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. CONTESSA MARIA ELENA C.F._1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. RIGONI MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 18.11.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“- disporre che il sig. continuerà a versare mensilmente alla signora Parte_1 CP_1 mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo per il mantenimento della GL , sino a che quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1 detto assegno sarà inderogabilmente rivalutato annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo come da indici ISTAT;
il sig. inoltre, contribuirà al pagamento, nella misura del Parte_1
50%, delle spese non ordinarie e imprevedibili riguardanti la GL , come da protocollo Per_1 adottato da Codesto tribunale;
Per_
-prendendo atto della raggiunta indipendenza economica del figlio , nulla disporre a favore di quest'ultimo per il suo mantenimento;
- allo scopo di dare nuovo assetto patrimoniale nei rapporti tra i ricorrenti conseguentemente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e a totale compensazione di tutto quanto non versato dal signor a qualsivoglia titolo derivante dalla separazione e nel corso della stessa sino alla Parte_1 sottoscrizione della presente istanza, il signor si impegna a cedere senza Parte_1 versamento del corrispettivo alla signora entro il termine perentorio di trenta Controparte_1 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la propria quota del 50% dei seguenti beni immobili così identificati come da visura catastale che viene allegata alla presente istanza:
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 357 - prato - cl 02;
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 361 - prato - cl 02;
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 363 - prato - cl 02;
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 359 - prato - c. 02.
Le parti stabiliscono che sia onere della sig.ra in qualità di cessionaria, individuare Notaio CP_1 di propria fiducia e comunicare la data e l'ora dell'atto con congruo anticipo al sig. Parte_1
Le spese notarili, i costi e le imposte tutte derivanti dall'atto predetto di cessione di cui al presente punto saranno integralmente a carico della sig.ra che, pertanto, se ne assume ogni relativo CP_1 obbligo.
- dare atto che i sigg.ri e sono economicamente indipendenti, e che pertanto Parte_1 CP_1 rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2025 il ricorrente premesso che in data Parte_1
27.04.1991 in Marmentino (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
e dalla loro unione erano nati i figli e (02.04.2002), che la separazione personale dei Per_1 Per_2 coniugi era stata omologata dal Tribunale di Brescia in data 21.07.2008, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo per il padre di versare mensilmente la somma complessiva di € 300,00 per il mantenimento della GL (maggiorenne ma Per_1 economicamente non indipendente) oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa. Nulla per il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
nulla per la moglie anch'essa Per_2 economicamente indipendente.
Si costituiva il 09.10.2025 aderendo alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio rilevando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo e chiedendo, pertanto, che l'udienza fissata per la comparizione delle parti si svolgesse a trattazione scritta. Il
15.10.2025 le parti procedevano a depositare istanza congiunta di trattazione scritta dell'udienza contenenti le condizioni dell'accordo.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti nei termini in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmentino (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.1, parte II, serie A, anno 1991), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26.11.2025.
Il Presidente Estensore
AN TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 5070/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. CONTESSA MARIA ELENA C.F._1
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. RIGONI MARCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 18.11.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“- disporre che il sig. continuerà a versare mensilmente alla signora Parte_1 CP_1 mediante bonifico bancario, la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo per il mantenimento della GL , sino a che quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1 detto assegno sarà inderogabilmente rivalutato annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo come da indici ISTAT;
il sig. inoltre, contribuirà al pagamento, nella misura del Parte_1
50%, delle spese non ordinarie e imprevedibili riguardanti la GL , come da protocollo Per_1 adottato da Codesto tribunale;
Per_
-prendendo atto della raggiunta indipendenza economica del figlio , nulla disporre a favore di quest'ultimo per il suo mantenimento;
- allo scopo di dare nuovo assetto patrimoniale nei rapporti tra i ricorrenti conseguentemente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e a totale compensazione di tutto quanto non versato dal signor a qualsivoglia titolo derivante dalla separazione e nel corso della stessa sino alla Parte_1 sottoscrizione della presente istanza, il signor si impegna a cedere senza Parte_1 versamento del corrispettivo alla signora entro il termine perentorio di trenta Controparte_1 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la propria quota del 50% dei seguenti beni immobili così identificati come da visura catastale che viene allegata alla presente istanza:
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 357 - prato - cl 02;
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 361 - prato - cl 02;
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 363 - prato - cl 02;
Catasto terreni Comune di Marmentino, foglio 10, part. 359 - prato - c. 02.
Le parti stabiliscono che sia onere della sig.ra in qualità di cessionaria, individuare Notaio CP_1 di propria fiducia e comunicare la data e l'ora dell'atto con congruo anticipo al sig. Parte_1
Le spese notarili, i costi e le imposte tutte derivanti dall'atto predetto di cessione di cui al presente punto saranno integralmente a carico della sig.ra che, pertanto, se ne assume ogni relativo CP_1 obbligo.
- dare atto che i sigg.ri e sono economicamente indipendenti, e che pertanto Parte_1 CP_1 rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2025 il ricorrente premesso che in data Parte_1
27.04.1991 in Marmentino (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
e dalla loro unione erano nati i figli e (02.04.2002), che la separazione personale dei Per_1 Per_2 coniugi era stata omologata dal Tribunale di Brescia in data 21.07.2008, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo per il padre di versare mensilmente la somma complessiva di € 300,00 per il mantenimento della GL (maggiorenne ma Per_1 economicamente non indipendente) oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa. Nulla per il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
nulla per la moglie anch'essa Per_2 economicamente indipendente.
Si costituiva il 09.10.2025 aderendo alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio rilevando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo e chiedendo, pertanto, che l'udienza fissata per la comparizione delle parti si svolgesse a trattazione scritta. Il
15.10.2025 le parti procedevano a depositare istanza congiunta di trattazione scritta dell'udienza contenenti le condizioni dell'accordo.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti nei termini in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmentino (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.1, parte II, serie A, anno 1991), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26.11.2025.
Il Presidente Estensore
AN TE