Ordinanza cautelare 25 luglio 2014
Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2014, proposto da
RA PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Siciliano, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, alla via della Loggia, n. 24;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna, Ufficio Motorizzazione Civile di Macerata, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, al corso Mazzini, n. 55;
per l’annullamento
del provvedimento n. 0149/24 del 3 aprile 2014 con cui si dispone la revisione della patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna e dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Macerata;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AR AR EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale, con avviso della sussistenza di un profilo di improcedibilità del ricorso;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, adottato dall’Ufficio della Motorizzazione di Macerata, con cui veniva disposta la revisione della patente di guida della ricorrente, motivata per relationem rispetto al contenuto della nota della Questura di Macerata del 3 gennaio 2014 con cui si indicavano 41 nominativi (tra cui la ricorrente) coinvolti in un’attività investigativa riguardo a reati in materia di droga o connessi all’uso di sostanze stupefacenti;
Rilevato che, con ordinanza n. 298 del 25 luglio 2014, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame dell’affare perché l’Amministrazione “ rivaluti la vicenda e indichi gli elementi di fatto riguardanti specificamente la ricorrente e da cui trae la conclusione della possibile perdita dei requisiti psico-fisici ”;
Rilevato che, con deposito del 27 novembre 2014, l’Amministrazione resistente versava in atti un provvedimento della Questura di Macerata con cui venivano individualmente evidenziati gli elementi di fatto in base ai quali era stato adottato il provvedimento di revisione della patente;
Considerato che tale atto non veniva autonomamente gravato con motivi aggiunti, anche al fine di denunciarne eventuali profili di incompetenza;
Rilevato che l’art. 35, comma 1 c.p.a. dispone che “ il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: […] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”;
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile alla luce della mancata impugnazione del provvedimento di riesame dell’affare adottato dalla P.A. all’esito dell’ordinanza di c.d. remand;
Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto dell’esito in rito della vicenda in esame;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DO PE TA, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
AR AR EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR EL | DO PE TA |
IL SEGRETARIO