CASS
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28157/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettiva- mente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’av- vocato RE PP ([...]), rappresentato e difeso dagli avvocati ROGAI GIANNA ([...]) e PI- AP ON ([...]); -ricorrente- contro AUTOCARROZZERIA ER SNC DI HI EA E C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi- ciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l'avvocato BA CO ([...]) che la rappresenta e di- fende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 2402/2021 deposi- tata il 16/09/2021. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7133 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: ON MO Data pubblicazione: 17/03/2025 2 di 7 Udita la relazione svolta nell’udienza del 28/11/2024 dal Consigliere MO ON. Udite le osservazioni del P.M., la Sostituta P.M. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo. Uditi gli avvocati Maria Romana Ciliutti (sul delega) per il ricorrente e RC RB per la controricorrente. FATTI DI CAUSA L’OC SE s.n.c. ha proposto opposizione avverso l’in- giunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dal Comune di Firenze e relativa ad alcuni verbali di contestazione di violazioni al codice della strada per diverse infrazioni commesse nel 2013, cumu- lando gli importi delle medesime sanzioni, deducendone l’illegittimità per mancanza del sollecito preventivo di pagamento previsto dal re- golamento comunale e dall’applicazione di interessi semestrali del 10%. Il Comune di Firenze faceva valere che l’ingiunzione non ne- cessita del sollecito poiché non costituisce un atto esecutivo, ma l’equivalente di un precetto. Inoltre, sosteneva che l’applicazione de- gli interessi semestrali era giustificata da precedenti decisioni della Corte costituzionale. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione rile- vando l’omesso preventivo sollecito di pagamento. In appello, il Co- mune chiedeva la riforma della sentenza sostenendo che il credito supera l’importo di mille euro, rendendo quindi non applicabile il sol- lecito di pagamento previsto dall’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Inoltre, ribadiva che la notifica dell’ingiunzione non avvia una procedura ese- cutiva, poiché l’ingiunzione ha natura di precetto. Il Tribunale ha confermato l’accoglimento dell’opposizione. Ha ritenuto che, in base al regolamento comunale, l’ingiunzione, equiparabile a un precetto, dovesse essere preceduta da un sollecito di pagamento, indipenden- temente dall’importo. Il giudice ha evidenziato che il regolamento estendeva la garanzia minima prevista dalla legge ordinaria, impo- nendo il sollecito anche per importi superiori a mille euro. Il giudice 3 di 7 di appello ha osservato che la finalità del regolamento era di evitare il rischio di aggressione ai beni degli amministrati entro un breve periodo dalla notifica dell’ingiunzione, in linea con i principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. Tale interpretazione trova con- ferma nell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 che richiede il sollecito di pa- gamento per i crediti inferiori a mille euro (finalità che il regolamento del Comune estende anche ai crediti superiori a tale soglia). Il Tri- bunale ha poi rilevato come, nel caso attuale, l’ingiunzione cumula diversi crediti di importo inferiore a mille euro per i quali non era stato emesso il sollecito di pagamento, eludendo così la garanzia prevista dall’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Pertanto, il Tribunale ha con- fermato la sentenza del Giudice di pace, annullando l’ingiunzione. Ricorre in cassazione il Comune con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resiste l’OC SE s.n.c. con controricorso e memoria. La trattazione del ricorso è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 36637 del 2022, della sesta sezione civile di questa Corte. Il P.M. ha depositato osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo, p. 11 del ricorso, denuncia violazione dell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 («In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a mille euro, riferiti a ciascun credito iscritto a ruolo, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione forzata, è tenuto a inviare al debitore una comunicazione contenente il det- taglio delle iscrizioni a ruolo non ancora notificate, con l'invito a prov- vedere al pagamento entro centoventi giorni […]»). Si contesta l’ap- plicabilità di tale disposizione, poiché l’ingiunzione di pagamento non è un atto esecutivo, ma è una formalità preliminare all'esecuzione forzata. L’art. 1 co. 544 l. 228/2012 si applica ai crediti tributari ri- scossi tramite ruolo e non a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il cui recupero avviene attraverso una proce- dura distinta e regolata in base all’ingiunzione fiscale ex r.d. 4 di 7 639/1910. Inoltre, il motivo argomenta che, essendo l’ingiunzione fondata su verbali di accertamento notificati e non opposti, essa non richiede ulteriore preavviso al debitore. Le componenti delle somme ingiunte, comprensive di sanzioni, maggiorazioni e spese, erano chiaramente indicate nell’ingiunzione e le maggiorazioni si fonda- vano sull’art. 206 del codice della strada e sull’art. 27 l. 689/81. 2. – Il secondo motivo, p. 15 del ricorso, denuncia violazione dell’art. 3 co. 1 del regolamento del Comune di Firenze sulla riscos- sione coattiva. Esso non impone alcun obbligo ma solo una facoltà di inviare un sollecito di pagamento prima della notifica dell’ingiun- zione. Inoltre, il Comune di Firenze ha stabilito di riscuotere i propri crediti tramite il sistema dell’ingiunzione ex r.d. 639/1910, senza obbligo di preventiva comunicazione al debitore. Si critica altresì la sentenza di appello per non aver considerato che la notifica dei ver- bali di accertamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada già garantisce la conoscenza della posizione de- bitoria, rendendo superflua un’ulteriore notifica di sollecito antece- dente l’ingiunzione. La decisione del giudice di merito, nel ritenere che il Comune fosse tenuto a inviare un sollecito per ogni singola sanzione non saldata, contrasta inoltre con gli obiettivi di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, perseguibili dal Comune tra- mite la notifica diretta dell’ingiunzione per il recupero crediti, obiet- tivi prevalenti rispetto alla presunta esigenza del cittadino di ricevere una comunicazione preventiva. 3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 e dell’art. 3 co. 1 del Regolamento comunale sulla riscos- sione coattiva. Si critica l’errata interpretazione delle fasi della ri- scossione fiscale, in particolare per quanto concerne la natura facol- tativa dell’invio del sollecito di pagamento da parte del Comune. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il Regolamento comunale imponesse l’obbligo di tale invio prima dell’ingiunzione fiscale, con- fondendolo con l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1 co. 544 5 di 7 l. 228/2012. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede la notifica obbligatoria di un sollecito solo dopo l’ingiunzione e prima di avviare l’azione cautelare ed esecutiva, limitatamente ai crediti inferiori a mille euro. Il sollecito di cui all’art. 3 del Regolamento comunale, invece, costituisce una mera facoltà per l’amministrazione e non un obbligo. Ne consegue che i due atti si inseriscono in momenti distinti della procedura di riscossione coattiva e sono caratterizzati da fina- lità e contenuti diversi. 4. - I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione. Essi sono fondati nei limiti successivamente delineati. La pronuncia impugnata si fonda – lo ha osservato anche il P.M. - sull'applicazione delle disposizioni del regolamento comunale, seb- bene richiami anche l'art. 1 co. 544 l. 228/2012. Il ricorrente ha riportato nel ricorso le norme essenziali del regolamento comunale di cui ha lamentato non solo l'erronea interpretazione, ma anche la violazione per inesatta ricostruzione delle fasi della riscossione fi- scale e per errore sulla natura dell'ingiunzione fiscale. È quindi in- fondata l’obiezione del controricorrente che fa leva sul difetto di au- tosufficienza. L'art. 1 del regolamento prevede: «Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta». L'art. 3 stabilisce poi: «Preventivamente all'attivazione delle proce- dure per la riscossione coattiva, si procede all'invio di un sollecito di pagamento, anche mediante avviso telefonico o per e-mail o tramite posta certificata e all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 1219 c.c.». Il Tribunale, pur equiparando formalmente l'ingiunzione de qua al precetto, le ha sostanzialmente attribuito natura di atto (esecutivo) di riscossione, ritenendo pertanto, erroneamente, che prima 6 di 7 dell'ingiunzione dovesse essere inviato il sollecito di pagamento. Or- bene, l'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 - di cui il Comune di Fi- renze si serve per riscuotere i propri crediti - è un atto con cui l'am- ministrazione pubblica notifica al contribuente l'esistenza di un de- bito tributario e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l’avvio successivo (eventuale) dell’espropriazione forzata. Pertanto, essendo questi i tratti salienti dell’ingiunzione fiscale, essa non è un atto esecutivo. Viene così a cadere il ragionamento sul quale il Tri- bunale di Firenze ha fondato la necessità che essa sia preceduta dal sollecito di pagamento, per non avere considerato (si ribadisce) la natura accertativa del procedimento di coazione che inizi con ingiun- zione di pagamento. D’altra parte, si può aggiungere, la giurispru- denza di questa Corte ha ritenuto e continua a ritenere che - pur dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 43/1988, che ha generalizzato la riscossione mediante ruolo - l'ingiunzione fiscale mantiene una di- stinta funzione accertativa e non richiede la previa formazione del ruolo «poiché essa non è atto della riscossione» (così, espressa- mente Cass. 18490/2016 e, recentemente, Cass. 20482/2024). Il Tribunale non si è attenuto a siffatto indirizzo giurisprudenziale, per cui le prime tre censure del ricorso vanno accolte sotto i profili così delineati. 5. – Il quarto motivo, p. 18 del ricorso, denuncia violazione di legge e omessa pronuncia in relazione all’art. 1 co. 544 l. 228/2012 e all’art. 27 l. 689/1981, con riferimento al valore e alla natura del credito. Si critica la sentenza per aver applicato erroneamente l’art. 1 co. 544 l. 228/2012, relativo al recupero di somme tributarie infe- riori a 1.000 euro, ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada superiore a tale importo, comprensivo di maggio- razioni e interessi. Si censura inoltre l’omessa pronuncia sulla de- benza delle maggiorazioni previste dall’art. 27 l. 689/1981 e dall’art. 206 del codice della strada, nonché la sufficienza della motivazione 7 di 7 contenuta nell’ingiunzione, che richiama i verbali, gli importi e le maggiorazioni con riferimento normativo esplicito. Accolti i primi tre motivi nei termini delineati nel paragrafo n. 4, il quarto motivo rimane assorbito, cosicché la questione delle maggio- razioni dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. 6. - La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso sotto i profili enucleati nel paragrafo n. 4, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti dei motivi e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magi- strato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti dei motivi e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-
-controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 2402/2021 deposi- tata il 16/09/2021. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7133 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: ON MO Data pubblicazione: 17/03/2025 2 di 7 Udita la relazione svolta nell’udienza del 28/11/2024 dal Consigliere MO ON. Udite le osservazioni del P.M., la Sostituta P.M. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo. Uditi gli avvocati Maria Romana Ciliutti (sul delega) per il ricorrente e RC RB per la controricorrente. FATTI DI CAUSA L’OC SE s.n.c. ha proposto opposizione avverso l’in- giunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dal Comune di Firenze e relativa ad alcuni verbali di contestazione di violazioni al codice della strada per diverse infrazioni commesse nel 2013, cumu- lando gli importi delle medesime sanzioni, deducendone l’illegittimità per mancanza del sollecito preventivo di pagamento previsto dal re- golamento comunale e dall’applicazione di interessi semestrali del 10%. Il Comune di Firenze faceva valere che l’ingiunzione non ne- cessita del sollecito poiché non costituisce un atto esecutivo, ma l’equivalente di un precetto. Inoltre, sosteneva che l’applicazione de- gli interessi semestrali era giustificata da precedenti decisioni della Corte costituzionale. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione rile- vando l’omesso preventivo sollecito di pagamento. In appello, il Co- mune chiedeva la riforma della sentenza sostenendo che il credito supera l’importo di mille euro, rendendo quindi non applicabile il sol- lecito di pagamento previsto dall’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Inoltre, ribadiva che la notifica dell’ingiunzione non avvia una procedura ese- cutiva, poiché l’ingiunzione ha natura di precetto. Il Tribunale ha confermato l’accoglimento dell’opposizione. Ha ritenuto che, in base al regolamento comunale, l’ingiunzione, equiparabile a un precetto, dovesse essere preceduta da un sollecito di pagamento, indipenden- temente dall’importo. Il giudice ha evidenziato che il regolamento estendeva la garanzia minima prevista dalla legge ordinaria, impo- nendo il sollecito anche per importi superiori a mille euro. Il giudice 3 di 7 di appello ha osservato che la finalità del regolamento era di evitare il rischio di aggressione ai beni degli amministrati entro un breve periodo dalla notifica dell’ingiunzione, in linea con i principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost. Tale interpretazione trova con- ferma nell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 che richiede il sollecito di pa- gamento per i crediti inferiori a mille euro (finalità che il regolamento del Comune estende anche ai crediti superiori a tale soglia). Il Tri- bunale ha poi rilevato come, nel caso attuale, l’ingiunzione cumula diversi crediti di importo inferiore a mille euro per i quali non era stato emesso il sollecito di pagamento, eludendo così la garanzia prevista dall’art. 1 co. 544 l. 228/2012. Pertanto, il Tribunale ha con- fermato la sentenza del Giudice di pace, annullando l’ingiunzione. Ricorre in cassazione il Comune con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resiste l’OC SE s.n.c. con controricorso e memoria. La trattazione del ricorso è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 36637 del 2022, della sesta sezione civile di questa Corte. Il P.M. ha depositato osservazioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo, p. 11 del ricorso, denuncia violazione dell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 («In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a mille euro, riferiti a ciascun credito iscritto a ruolo, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione forzata, è tenuto a inviare al debitore una comunicazione contenente il det- taglio delle iscrizioni a ruolo non ancora notificate, con l'invito a prov- vedere al pagamento entro centoventi giorni […]»). Si contesta l’ap- plicabilità di tale disposizione, poiché l’ingiunzione di pagamento non è un atto esecutivo, ma è una formalità preliminare all'esecuzione forzata. L’art. 1 co. 544 l. 228/2012 si applica ai crediti tributari ri- scossi tramite ruolo e non a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il cui recupero avviene attraverso una proce- dura distinta e regolata in base all’ingiunzione fiscale ex r.d. 4 di 7 639/1910. Inoltre, il motivo argomenta che, essendo l’ingiunzione fondata su verbali di accertamento notificati e non opposti, essa non richiede ulteriore preavviso al debitore. Le componenti delle somme ingiunte, comprensive di sanzioni, maggiorazioni e spese, erano chiaramente indicate nell’ingiunzione e le maggiorazioni si fonda- vano sull’art. 206 del codice della strada e sull’art. 27 l. 689/81. 2. – Il secondo motivo, p. 15 del ricorso, denuncia violazione dell’art. 3 co. 1 del regolamento del Comune di Firenze sulla riscos- sione coattiva. Esso non impone alcun obbligo ma solo una facoltà di inviare un sollecito di pagamento prima della notifica dell’ingiun- zione. Inoltre, il Comune di Firenze ha stabilito di riscuotere i propri crediti tramite il sistema dell’ingiunzione ex r.d. 639/1910, senza obbligo di preventiva comunicazione al debitore. Si critica altresì la sentenza di appello per non aver considerato che la notifica dei ver- bali di accertamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada già garantisce la conoscenza della posizione de- bitoria, rendendo superflua un’ulteriore notifica di sollecito antece- dente l’ingiunzione. La decisione del giudice di merito, nel ritenere che il Comune fosse tenuto a inviare un sollecito per ogni singola sanzione non saldata, contrasta inoltre con gli obiettivi di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, perseguibili dal Comune tra- mite la notifica diretta dell’ingiunzione per il recupero crediti, obiet- tivi prevalenti rispetto alla presunta esigenza del cittadino di ricevere una comunicazione preventiva. 3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1 co. 544 l. 228/2012 e dell’art. 3 co. 1 del Regolamento comunale sulla riscos- sione coattiva. Si critica l’errata interpretazione delle fasi della ri- scossione fiscale, in particolare per quanto concerne la natura facol- tativa dell’invio del sollecito di pagamento da parte del Comune. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il Regolamento comunale imponesse l’obbligo di tale invio prima dell’ingiunzione fiscale, con- fondendolo con l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1 co. 544 5 di 7 l. 228/2012. Quest’ultima disposizione, infatti, prevede la notifica obbligatoria di un sollecito solo dopo l’ingiunzione e prima di avviare l’azione cautelare ed esecutiva, limitatamente ai crediti inferiori a mille euro. Il sollecito di cui all’art. 3 del Regolamento comunale, invece, costituisce una mera facoltà per l’amministrazione e non un obbligo. Ne consegue che i due atti si inseriscono in momenti distinti della procedura di riscossione coattiva e sono caratterizzati da fina- lità e contenuti diversi. 4. - I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione. Essi sono fondati nei limiti successivamente delineati. La pronuncia impugnata si fonda – lo ha osservato anche il P.M. - sull'applicazione delle disposizioni del regolamento comunale, seb- bene richiami anche l'art. 1 co. 544 l. 228/2012. Il ricorrente ha riportato nel ricorso le norme essenziali del regolamento comunale di cui ha lamentato non solo l'erronea interpretazione, ma anche la violazione per inesatta ricostruzione delle fasi della riscossione fi- scale e per errore sulla natura dell'ingiunzione fiscale. È quindi in- fondata l’obiezione del controricorrente che fa leva sul difetto di au- tosufficienza. L'art. 1 del regolamento prevede: «Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta». L'art. 3 stabilisce poi: «Preventivamente all'attivazione delle proce- dure per la riscossione coattiva, si procede all'invio di un sollecito di pagamento, anche mediante avviso telefonico o per e-mail o tramite posta certificata e all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 1219 c.c.». Il Tribunale, pur equiparando formalmente l'ingiunzione de qua al precetto, le ha sostanzialmente attribuito natura di atto (esecutivo) di riscossione, ritenendo pertanto, erroneamente, che prima 6 di 7 dell'ingiunzione dovesse essere inviato il sollecito di pagamento. Or- bene, l'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 - di cui il Comune di Fi- renze si serve per riscuotere i propri crediti - è un atto con cui l'am- ministrazione pubblica notifica al contribuente l'esistenza di un de- bito tributario e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l’avvio successivo (eventuale) dell’espropriazione forzata. Pertanto, essendo questi i tratti salienti dell’ingiunzione fiscale, essa non è un atto esecutivo. Viene così a cadere il ragionamento sul quale il Tri- bunale di Firenze ha fondato la necessità che essa sia preceduta dal sollecito di pagamento, per non avere considerato (si ribadisce) la natura accertativa del procedimento di coazione che inizi con ingiun- zione di pagamento. D’altra parte, si può aggiungere, la giurispru- denza di questa Corte ha ritenuto e continua a ritenere che - pur dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 43/1988, che ha generalizzato la riscossione mediante ruolo - l'ingiunzione fiscale mantiene una di- stinta funzione accertativa e non richiede la previa formazione del ruolo «poiché essa non è atto della riscossione» (così, espressa- mente Cass. 18490/2016 e, recentemente, Cass. 20482/2024). Il Tribunale non si è attenuto a siffatto indirizzo giurisprudenziale, per cui le prime tre censure del ricorso vanno accolte sotto i profili così delineati. 5. – Il quarto motivo, p. 18 del ricorso, denuncia violazione di legge e omessa pronuncia in relazione all’art. 1 co. 544 l. 228/2012 e all’art. 27 l. 689/1981, con riferimento al valore e alla natura del credito. Si critica la sentenza per aver applicato erroneamente l’art. 1 co. 544 l. 228/2012, relativo al recupero di somme tributarie infe- riori a 1.000 euro, ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada superiore a tale importo, comprensivo di maggio- razioni e interessi. Si censura inoltre l’omessa pronuncia sulla de- benza delle maggiorazioni previste dall’art. 27 l. 689/1981 e dall’art. 206 del codice della strada, nonché la sufficienza della motivazione 7 di 7 contenuta nell’ingiunzione, che richiama i verbali, gli importi e le maggiorazioni con riferimento normativo esplicito. Accolti i primi tre motivi nei termini delineati nel paragrafo n. 4, il quarto motivo rimane assorbito, cosicché la questione delle maggio- razioni dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. 6. - La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso sotto i profili enucleati nel paragrafo n. 4, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti dei motivi e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magi- strato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti dei motivi e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-