Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4105/2019 posta in deliberazione il giorno 5.3.2025.
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. FIORE EUFRASIA GIOVANNA;
; Controparte_1 [...]
[...
[
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 6461/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto che aveva rigettato le seguenti domande: “ - In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare la nullità ex artt.
1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo e terzo, TUB, dei rapporti contraddistinti con i numeri 3896 e 280613 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t, alla rideterminazione del saldo del conto
[...]
corrente di corrispondenza n. 3896 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa
1
relative anche al conto corrente anticipi n.280613 (girocontate, nel corso dei rapporti, direttamente sul c/c di corrispondenza n. 3896);
- In via gradata: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, accertare e dichiarare:
(i) la nullità parziale delle clausole contrattuali dei contratti di conto corrente numeri 3896 e
280613, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2- bis della L. 2/2009;
(ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi d'interesse ultralegali, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute, indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t, alla CP_3
rideterminazione del saldo del conto n. 3896 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della Società attrice le partite indebitamente corrisposte alla relative anche al conto corrente anticipi n.280613 (addebitate, nel corso CP_2
dei rapporti, direttamente sul c/c di corrispondenza n. 3896);
In via ulteriormente gradata: qualora non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare (i) l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui conti correnti numeri 3896 e
280613, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815
c.c., 120 TUB 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009,
(ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, modifiche unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute, antergazione e postergazione delle valute e indebito arricchimento e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante p.t, alla rideterminazione del saldo del conto CP_3
n. 3896 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, computando in ogni caso a credito della attrice le partite indebitamente corrisposte alla relative anche al Pt_2 CP_2
conto correnti anticipi n.280613 (addebitate, nel corso dei rapporti, direttamente sul c/c di corrispondenza n. 3896); In estremo subordine: qualora i conti correnti numeri 3896 e 280613 dovessero essere ritenuti chiusi, accertare e dichiarare la nullità dei rapporti, per violazione
2 degli artt. 1418, 1325 c.c. e 117, primo e terzo comma, TUB e per l'effetto condannare la CP_2
a corrispondere all'attrice la somma di Euro € 91.104,58 (ovverosia quanto ad € 70.620,90 per il conto corrente n. 3896, quanto ad € 20.483,68 per il conto corrente n. 280613), o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento oltre interessi e rivalutazione monetaria;
oppure, accertare e dichiarare la nullità dei predetti rapporti, per violazione degli artt. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996
e dell'art.
2-bis della L. 2/2009, e per l'effetto condannare la a corrispondere all'attrice CP_2
la somma di Euro 72.096,21 (ovverosia quanto ad € 57.972,36 per il conto corrente n. 3896, quanto ad € 14.123,85 per il conto corrente n. 280613), o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
oppure, accertare e dichiarare (i) l'inefficacia delle modifiche sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui predetti rapporti, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della
L. 2/2009, e per l'effetto condannare la a corrispondere all'attrice la somma che verrà CP_2
ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso: accertare che ha applicato Controparte_2 all'attrice sui conti corrente 3896 e 280613 interessi usurari e dichiarare non dovuto alla su detti conti alcun interesse ex art. 1815, comma Controparte_2
secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
condannare, infine, il medesimo , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato. ”.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Contr Interrotto il giudizio per la morte dell'avv. Franco Pilato, difensore della esso è stato riassunto.
Con ordinanza dell' 8.6.2023 questa Corte ha così disposto: “rimette la causa sul ruolo istruttorio e ordina ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Banca appellata di produrre copia del
3 contratto di conto corrente n. 3896 e di conto anticipi n. 280613 relativi ai rapporti bancari oggetto di causa unitamente a tutti gli estratti conto completi di scalare, non ancora depositati a far data dal 29 aprile 2006 sino all'attualità.
Rinvia per tale adempimento all'udienza del 19 ottobre 2023 ore 10,00 onerando parte appellata al deposito telematico della documentazione richiesta entro il 20 settembre 2023 .
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
L'appello è infondato
2.Vanno in primo luogo valutati gli effetti del parziale inadempimento da parte degli appellati dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. emesso da questa Corte con l' ordinanza dell'8 giugno
2023.
Con la successiva ordinanza in data 14.12.2023 questa Corte ha già condivisibilmente affermato:
“ RILEVATO CHE
La banca appellante ha prodotto : Estratti del conto corrente n. 3896 riferiti al periodo
03/01/2005-31/03/2016 ed Estratti conto corrente anticipi n. 2806130 riferiti al periodo
18/02/2008-30/09/2015. Non ha prodotto invece entrambi i contratti a cui i dati contabili si riferiscono .
CHE “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. ( Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del
13/12/2019 ;)
CHE a nessuna diversa conclusione può giungersi in ragione dell'ordine di esibizione impartito alla banca ex art. 210 c.p.c. in quanto è pacifico che non può supplirsi all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti tenuto conto che l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, non determina l'inversione dell'onere della prova restando esclusivamente un comportamento liberamente valutabile.
CHE , pertanto, in mancanza dei contratti le cui pattuizioni si assumono nulle non è ammissibile la consulenza di ufficio richiesta dall'appellante “
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
4 La Corte di Cassazione con sentenza 7972/2016 ha affermato: “ Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.” Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza 13528/2017.
L'obbligo di conservazione ultradecennale si trasforma dunque, com'è ovvio, in un onere probatorio, laddove la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto costituito in epoca ultradecennale.
Ma tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta in un giudizio CP_2
di ripetizione.
Tale premessa è indispensabile per valutare le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine di esibizione.
Laddove, come avvenuto in altre fattispecie, l'inottemperanza riguardi un rapporto di durata infradecennale, le conseguenze si riverberano in senso negativo sulla che con il suo CP_2
comportamento preclude indebitamente alla controparte di fornire la prova della fondatezza della domanda di ripetizione.
Allorchè, come nel caso di specie, il rapporto sia risalente ad epoca ultradecennale, in linea generale l'inottemperanza dell'ordine di esibizione di documentazione che la non era CP_2
tenuta a conservare assume invece un carattere neutro.
Poiché d'altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia del contratto all'atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto, la mancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l'impossibilità di acquisirlo aliunde integrano il mancato assolvimento dell'onere della prova sul soggetto che ne è onerato.
Con l'ordinanza 35039/2022 la Corte di Cassazione ha affermato: “ In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori
5 di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha precisato “ 3.8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.”, vale a dire sul soggetto interessato a fare valere i propri diritti.
Va infatti evidenziato che il riparto dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative di inversione dell'onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore che pone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze della insufficienza della prova anche per fatto a lui non imputabile, quindi sull'attore nell'azione di ripetizione di indebito.
Nel caso di specie , la mancata produzione del contratto, non consente in realtà di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque la natura indebita di singole operazioni.
Con l'ordinanza 33009 /2019 la Corte di Cassazione aveva altresì affermato con specifico riferimento alla produzione dei contratti “ Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.”
E' appena il caso di evidenziare che nella comparsa conclusionale parte appellante fa discendere dalla mancata produzione del contratto in sede di ordine di esibizione, la nullità del contratto per difetto di forma scritta, quando invece in precedenza non aveva mai allegato la stipula verbale,
6 tanto da richiederne espressamente l'esibizione. Va sottolineato inoltre che l'istanza ex art 210
c.p.c., non ha finalità esplorativa, ma postula l'esistenza ovvero l'allegazione dell'esistenza del documento da esibire.
D'altronde con ordinanza 18230/2024 la Corte di Cassazione ha precisato:“
“In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.”
Il radicale difetto di allegazione in ordine allo sviluppo del rapporto e l'ancor più radicale difetto di prova comportano il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna Parte_1
alla rifusione delle spese del grado in favore di
[...] Controparte_2 che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 23.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
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