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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2073/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
CP_1 [...]
Parte_2
Controparte_2
[...]
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 9:34 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e già contumaci nessuno è comparso. Parte_3 Parte_2
Per 'avv. BELTRAM BORIS oggi Controparte_2 Controparte_2
sostituito dall'avv. MILIA ROBERTO il quale si riporta al contenuto ed alle richieste di cui alla comparsa di risposta del 14.10.2023 ed, in particolare, alle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva della (controparte ha citato in giudizio sia la Controparte_3 [...]
quale assicuratore del veicolo Citroen C1 tg. DD527ZC che la , CP_4 Controparte_3
mandataria della prima per la gestione in fase stragiudiziale dei sinistri in Italia, chiedendo la condanna di entrambe le compagnie) e di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148
Cod.Ass.: l'attrice, infatti, nonostante la richiesta di integrazioni non ha mai trasmesso la dichiarazione ex art.142 Cod.Ass. in ordine al proprio diritto di prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Per l'avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO il quale impugna e contesta quanto Parte_1
dedotto da controparte e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e negli atti di causa.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2073/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE PAMPHILIS Parte_1 C.F._1
FRANCESCO elettivamente domiciliata in VIA RINGA 51 PENNE presso il difensore avv. DE
PAMPHILIS FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. BELTRAM BORIS elettivamente domiciliate in VIA XXIV P.IVA_2
MAGGIO 6 TRIESTE, presso il difensore avv. BELTRAM BORIS
(C.F. ) CONTUMACE Parte_3 C.F._2
(C.F. ) CONTUMACE Parte_2 C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato in data 8.6.2023, ha chiesto Parte_1
il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 26.11.2021, verso le ore
17.30, nel corso del quale era stata investita dalla autovettura Citroen C1 tg DD 527 ZC, di proprietà del SI. e condotta dalla SI.ra , mentre attraversava a piedi, Parte_2 Parte_3
unitamente alla figlia , Via Nazareno Fonticoli in Penne, utilizzando l'apposito Persona_1
attraversamento pedonale.
Trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Pescara, le era stata riscontrata la frattura scomposta dell'omero sn, fratture costali a sn, frattura branca - ischio-pubica sn, frattura bimalleolare caviglia sn in politrauma della strada con trauma commotivo.
pagina 2 di 7 Il sinistro era stato rilevato dai carabinieri e la conducente, , era stata rinviata a Parte_3
giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 81, 590 bis c. 1.
Vane erano state le richieste di risarcimento dei danni reiteratamente inoltrate alla
[...]
per il sinistro n. 219299501780 e per essa alla Parte_4 [...]
- Rappresentanza Generale per l'Italia - Compagnia che assicurava per la Parte_5
responsabilità civile il veicolo investitore.
2. Nella contumacia di e di , con comparsa depositata il Parte_3 Parte_2
14.10.2023 si è costituita la con sede legale in Croazia a Zagabria, Controparte_5 via Listopadska 2 e con stabile organizzazione per l'Italia in Trieste, Corso Italia, nonché la eccependo il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6 [...]
in ordine alla richiesta risarcitoria proposta dalla ricorrente, evidenziando che il Controparte_6
veicolo Citroen C1 tg. DD527ZC è assicurato per la RCA con la Controparte_5
non con la che svolge il ruolo di rappresentante per la gestione, in Controparte_6
fase stragiudiziale dei sinistri della Compagnia croata, Controparte_5
Era stata inoltre contestata alla ricorrente l'omessa comunicazione, alla Controparte_7
per la gestione stragiudiziale del sinistro per conto di
[...] Controparte_5
i tutta la documentazione relativa al sinistro.
[...]
Considerato che lo spatium deliberandi previsto dall'art.148 Cod.Ass. doveva considerarsi mai trascorso, per fatto e colpa dell'attrice, ha eccepito l'improponibilità della domanda. CP_5
Nel merito, non contestando la riconducibilità del sinistro al conducente del veicolo Citroen C1 tg.
DD527ZC, ha dedotto l'eccessivo ammontare delle somme, richieste dall'attrice a titolo di risarcimento danni.
3. Riservando di decidere con sentenza sulle eccezioni pregiudiziali formulate da parte resistente, incontestate le modalità del sinistro, è stata disposta ed espletata CTU medico legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla ricorrente.
4. Acquisita la relazione peritale, depositata in data 1.10.2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, anticipata, su richiesta di parte ricorrente al 24.1.2025.
******
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata.
A. Sulla carenza di legittimazione passiva della Controparte_8
e sulla proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del
[...]
danno alla persona.
a.1 Il difensore della e di , mandataria della Controparte_5 Controparte_6
pagina 3 di 7 prima per la gestione nella fase stragiudiziale dei sinistri avvenuti in Italia, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di , convenuta in giudizio dalla ricorrente, che aveva Controparte_6
chiesto la condanna di entrambe le compagnie al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 26.11.2021.
Considerato che il mandatario per la liquidazione del sinistri, di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui
(cfr Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 29352 del 13/11/2019) l'eccezione va rigettata.
a.2 In relazione all'eccepita improponibilità della domanda, per violazione degli artt. 145 e 148
Cod.Ass va evidenziato che, come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data
18.10.2023, il sinistro era stato denunciato alla Controparte_8
con pec in data 26.11.2021.
[...]
A seguito della visita, effettuata dalla ricorrente presso il referente medico della Compagnia, dott.ssa
, in data 2 novembre 2022, la ricorrente aveva più volte sollecitato la definizione della Persona_2
pratica, senza ricevere alcun riscontro.
La Compagnia, rimasta del tutto silente, aveva anche omesso di riscontare l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione va quindi rigettata.
Considerato che non sono in contestazione le modalità de sinistro, si può quindi procedere alla quantificazione del danno.
B. Sull'entità delle lesioni riportate dalla ricorrente a seguito del sinistro
Per l'accertamento delle lesioni psicofisiche riportate dalla ricorrente, a seguito del sinistro, è stato nominato come CTU il dott. che, con relazione depositata il 1.10.2024, ha accertato Persona_3
che la ricorrente, in conseguenza del sinistro stradale di cui era rimasta vittima in data 26/11/2021 aveva riportato: “trauma cranico commotivo, frattura scomposta omero sinistro, multiple fratture costali a sinistra, frattura branca ischio pubica sinistra, frattura bimalleolare caviglia sinistra”.
Ritenute le lesioni compatibili con la dinamica dell'evento lesivo: investimento di pedone da parte di autovettura, il perito aveva determinato il danno temporaneo alla persona in giorni 45 a totale, giorni 30
a parziale al 75%, giorni 45 a parziale al 50% e giorni 60 a parziale al 25%.
All'esito degli accertamenti effettuati aveva constatato che la ricorrente presentava postumi permanenti invalidanti, consistenti in “limitazione movimenti del braccio sinistro complessivamente di moderata- media entità; limitazione movimenti TPA sinistra complessivamente di lieve-moderata entità; sindrome
pagina 4 di 7 algico-disfunzionale coxo-femorale sinistra;
sindrome algica emicostato sinistro”.
Richiamate le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, emanate dalla del 2016, il danno Controparte_9
biologico permanente era stato quantificato dal CTU nella misura pari al 15%, precisando che le invalidità accertate non costituivano aggravamento di pregressa patologia e potevano considerarsi stabilizzate, con elevata probabilità scientifica.
Le spese mediche erano state quantificate dal CTU, sulla base della documentazione allegata, in €
6.254,82.
Ritenute condivisibili le conclusioni del perito, redatte dopo accurato esame della ricorrente, si può procedere alla liquidazione del danno spettante all'attrice.
C. Sulla liquidazione del danno.
c.1 Per la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute (costituente com'è noto una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza però duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11.11.2008; Cassazione civile sez. III,
04/11/2020) deve farsi applicazione delle tabelle di Milano vigenti che prevedono, da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
c.2 Tenuto conto dell'età della ricorrente nel momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 180 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (64 anni circa) per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”,
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) il danno non patrimoniale permanente in questione è pari alla somma tabellare di € 43.228,00 già all'attualità, di cui 32.998,00 per danno biologico ed € 10.230,00 per danno morale, spettante nel caso di specie, considerate le modalità particolarmente traumatiche del sinistro e la durata dell'invalidità temporanea, protrattasi per sei mesi.
Non sussistono i presupposti per una personalizzazione del danno, non essendo emersa la sussistenza di particolari circostanze che giustifichino tale aumento.
c.3 Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo, liquidato considerando l'importo di €
pagina 5 di 7 120,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per gli ulteriori giorni di invalidità parziale, alla ricorrente spetta l'importo di € 12.600,00 (giorni 45 a totale, giorni 30 a parziale al 75%, giorni 45 a parziale al 50% ed ulteriori giorni 60 a parziale al 25%).
Alla ricorrente spetta inoltre rimborso delle spese documentate nella misura complessiva di € 6.245,82, di cui € 5.525,10 per spese mediche ed € 720,72 per spese di assistenza domiciliare.
c.4 , e la vanno quindi Parte_3 Parte_2 Controparte_5 condannati a versare alla ricorrente l'importo di € 62.073.82, maggiorato di interessi legali, tempo per tempo vigenti, maturati sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 26.5.2022 (data di presumibile stabilizzazione dei sintomi) fino alla data odierna.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, spetteranno alla ricorrente gli ulteriori interessi, dovuti nella misura del tasso legale.
D. Sulle spese
Le spese di lite, comprese quelle di attivazione della negoziazione, seguono la soccombenza di
, e della tenuti in solido al Parte_3 Parte_2 Controparte_5
pagamento e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore accertato all'esito della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000).
Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di
, e della in solido tra loro. Parte_3 Parte_2 Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2073/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA le eccezioni preliminari formulate dalle resistenti e della Controparte_6 [...]
CP_5
DICHIARA che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo Citroen C1 tg DD 527 ZC
DICHIARA che il danno non patrimoniale risarcibile in favore della ricorrente ammonta ad € 62.073,82 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
NN
pagina 6 di 7 , e la in solido tra loro, al Parte_3 Parte_2 Controparte_5
pagamento a titolo risarcitorio in favore della ricorrente della somma di € 62.073,82 oltre accessori.
NN
, e la alla rifusione delle spese Parte_3 Parte_2 Controparte_5
di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 1.008,00 per la fase di attivazione della negoziazione, in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per onorari del presente giudizio, importi maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di , e Parte_3 Parte_2 [...]
in solido tra loro, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli. CP_5
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2073/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
CP_1 [...]
Parte_2
Controparte_2
[...]
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 9:34 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e già contumaci nessuno è comparso. Parte_3 Parte_2
Per 'avv. BELTRAM BORIS oggi Controparte_2 Controparte_2
sostituito dall'avv. MILIA ROBERTO il quale si riporta al contenuto ed alle richieste di cui alla comparsa di risposta del 14.10.2023 ed, in particolare, alle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva della (controparte ha citato in giudizio sia la Controparte_3 [...]
quale assicuratore del veicolo Citroen C1 tg. DD527ZC che la , CP_4 Controparte_3
mandataria della prima per la gestione in fase stragiudiziale dei sinistri in Italia, chiedendo la condanna di entrambe le compagnie) e di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148
Cod.Ass.: l'attrice, infatti, nonostante la richiesta di integrazioni non ha mai trasmesso la dichiarazione ex art.142 Cod.Ass. in ordine al proprio diritto di prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Per l'avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO il quale impugna e contesta quanto Parte_1
dedotto da controparte e insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo e negli atti di causa.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2073/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE PAMPHILIS Parte_1 C.F._1
FRANCESCO elettivamente domiciliata in VIA RINGA 51 PENNE presso il difensore avv. DE
PAMPHILIS FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. BELTRAM BORIS elettivamente domiciliate in VIA XXIV P.IVA_2
MAGGIO 6 TRIESTE, presso il difensore avv. BELTRAM BORIS
(C.F. ) CONTUMACE Parte_3 C.F._2
(C.F. ) CONTUMACE Parte_2 C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato in data 8.6.2023, ha chiesto Parte_1
il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 26.11.2021, verso le ore
17.30, nel corso del quale era stata investita dalla autovettura Citroen C1 tg DD 527 ZC, di proprietà del SI. e condotta dalla SI.ra , mentre attraversava a piedi, Parte_2 Parte_3
unitamente alla figlia , Via Nazareno Fonticoli in Penne, utilizzando l'apposito Persona_1
attraversamento pedonale.
Trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Pescara, le era stata riscontrata la frattura scomposta dell'omero sn, fratture costali a sn, frattura branca - ischio-pubica sn, frattura bimalleolare caviglia sn in politrauma della strada con trauma commotivo.
pagina 2 di 7 Il sinistro era stato rilevato dai carabinieri e la conducente, , era stata rinviata a Parte_3
giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 81, 590 bis c. 1.
Vane erano state le richieste di risarcimento dei danni reiteratamente inoltrate alla
[...]
per il sinistro n. 219299501780 e per essa alla Parte_4 [...]
- Rappresentanza Generale per l'Italia - Compagnia che assicurava per la Parte_5
responsabilità civile il veicolo investitore.
2. Nella contumacia di e di , con comparsa depositata il Parte_3 Parte_2
14.10.2023 si è costituita la con sede legale in Croazia a Zagabria, Controparte_5 via Listopadska 2 e con stabile organizzazione per l'Italia in Trieste, Corso Italia, nonché la eccependo il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6 [...]
in ordine alla richiesta risarcitoria proposta dalla ricorrente, evidenziando che il Controparte_6
veicolo Citroen C1 tg. DD527ZC è assicurato per la RCA con la Controparte_5
non con la che svolge il ruolo di rappresentante per la gestione, in Controparte_6
fase stragiudiziale dei sinistri della Compagnia croata, Controparte_5
Era stata inoltre contestata alla ricorrente l'omessa comunicazione, alla Controparte_7
per la gestione stragiudiziale del sinistro per conto di
[...] Controparte_5
i tutta la documentazione relativa al sinistro.
[...]
Considerato che lo spatium deliberandi previsto dall'art.148 Cod.Ass. doveva considerarsi mai trascorso, per fatto e colpa dell'attrice, ha eccepito l'improponibilità della domanda. CP_5
Nel merito, non contestando la riconducibilità del sinistro al conducente del veicolo Citroen C1 tg.
DD527ZC, ha dedotto l'eccessivo ammontare delle somme, richieste dall'attrice a titolo di risarcimento danni.
3. Riservando di decidere con sentenza sulle eccezioni pregiudiziali formulate da parte resistente, incontestate le modalità del sinistro, è stata disposta ed espletata CTU medico legale finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla ricorrente.
4. Acquisita la relazione peritale, depositata in data 1.10.2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, anticipata, su richiesta di parte ricorrente al 24.1.2025.
******
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata.
A. Sulla carenza di legittimazione passiva della Controparte_8
e sulla proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del
[...]
danno alla persona.
a.1 Il difensore della e di , mandataria della Controparte_5 Controparte_6
pagina 3 di 7 prima per la gestione nella fase stragiudiziale dei sinistri avvenuti in Italia, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di , convenuta in giudizio dalla ricorrente, che aveva Controparte_6
chiesto la condanna di entrambe le compagnie al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 26.11.2021.
Considerato che il mandatario per la liquidazione del sinistri, di cui all'art. 152 del d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209, è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, al fine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei confronti di costui
(cfr Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 29352 del 13/11/2019) l'eccezione va rigettata.
a.2 In relazione all'eccepita improponibilità della domanda, per violazione degli artt. 145 e 148
Cod.Ass va evidenziato che, come risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data
18.10.2023, il sinistro era stato denunciato alla Controparte_8
con pec in data 26.11.2021.
[...]
A seguito della visita, effettuata dalla ricorrente presso il referente medico della Compagnia, dott.ssa
, in data 2 novembre 2022, la ricorrente aveva più volte sollecitato la definizione della Persona_2
pratica, senza ricevere alcun riscontro.
La Compagnia, rimasta del tutto silente, aveva anche omesso di riscontare l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione va quindi rigettata.
Considerato che non sono in contestazione le modalità de sinistro, si può quindi procedere alla quantificazione del danno.
B. Sull'entità delle lesioni riportate dalla ricorrente a seguito del sinistro
Per l'accertamento delle lesioni psicofisiche riportate dalla ricorrente, a seguito del sinistro, è stato nominato come CTU il dott. che, con relazione depositata il 1.10.2024, ha accertato Persona_3
che la ricorrente, in conseguenza del sinistro stradale di cui era rimasta vittima in data 26/11/2021 aveva riportato: “trauma cranico commotivo, frattura scomposta omero sinistro, multiple fratture costali a sinistra, frattura branca ischio pubica sinistra, frattura bimalleolare caviglia sinistra”.
Ritenute le lesioni compatibili con la dinamica dell'evento lesivo: investimento di pedone da parte di autovettura, il perito aveva determinato il danno temporaneo alla persona in giorni 45 a totale, giorni 30
a parziale al 75%, giorni 45 a parziale al 50% e giorni 60 a parziale al 25%.
All'esito degli accertamenti effettuati aveva constatato che la ricorrente presentava postumi permanenti invalidanti, consistenti in “limitazione movimenti del braccio sinistro complessivamente di moderata- media entità; limitazione movimenti TPA sinistra complessivamente di lieve-moderata entità; sindrome
pagina 4 di 7 algico-disfunzionale coxo-femorale sinistra;
sindrome algica emicostato sinistro”.
Richiamate le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, emanate dalla del 2016, il danno Controparte_9
biologico permanente era stato quantificato dal CTU nella misura pari al 15%, precisando che le invalidità accertate non costituivano aggravamento di pregressa patologia e potevano considerarsi stabilizzate, con elevata probabilità scientifica.
Le spese mediche erano state quantificate dal CTU, sulla base della documentazione allegata, in €
6.254,82.
Ritenute condivisibili le conclusioni del perito, redatte dopo accurato esame della ricorrente, si può procedere alla liquidazione del danno spettante all'attrice.
C. Sulla liquidazione del danno.
c.1 Per la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute (costituente com'è noto una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza però duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11.11.2008; Cassazione civile sez. III,
04/11/2020) deve farsi applicazione delle tabelle di Milano vigenti che prevedono, da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
c.2 Tenuto conto dell'età della ricorrente nel momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di 180 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (64 anni circa) per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”,
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) il danno non patrimoniale permanente in questione è pari alla somma tabellare di € 43.228,00 già all'attualità, di cui 32.998,00 per danno biologico ed € 10.230,00 per danno morale, spettante nel caso di specie, considerate le modalità particolarmente traumatiche del sinistro e la durata dell'invalidità temporanea, protrattasi per sei mesi.
Non sussistono i presupposti per una personalizzazione del danno, non essendo emersa la sussistenza di particolari circostanze che giustifichino tale aumento.
c.3 Considerata l'entità del danno non patrimoniale temporaneo, liquidato considerando l'importo di €
pagina 5 di 7 120,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per gli ulteriori giorni di invalidità parziale, alla ricorrente spetta l'importo di € 12.600,00 (giorni 45 a totale, giorni 30 a parziale al 75%, giorni 45 a parziale al 50% ed ulteriori giorni 60 a parziale al 25%).
Alla ricorrente spetta inoltre rimborso delle spese documentate nella misura complessiva di € 6.245,82, di cui € 5.525,10 per spese mediche ed € 720,72 per spese di assistenza domiciliare.
c.4 , e la vanno quindi Parte_3 Parte_2 Controparte_5 condannati a versare alla ricorrente l'importo di € 62.073.82, maggiorato di interessi legali, tempo per tempo vigenti, maturati sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 26.5.2022 (data di presumibile stabilizzazione dei sintomi) fino alla data odierna.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, spetteranno alla ricorrente gli ulteriori interessi, dovuti nella misura del tasso legale.
D. Sulle spese
Le spese di lite, comprese quelle di attivazione della negoziazione, seguono la soccombenza di
, e della tenuti in solido al Parte_3 Parte_2 Controparte_5
pagamento e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore accertato all'esito della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000).
Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di
, e della in solido tra loro. Parte_3 Parte_2 Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2073/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA le eccezioni preliminari formulate dalle resistenti e della Controparte_6 [...]
CP_5
DICHIARA che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo Citroen C1 tg DD 527 ZC
DICHIARA che il danno non patrimoniale risarcibile in favore della ricorrente ammonta ad € 62.073,82 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
NN
pagina 6 di 7 , e la in solido tra loro, al Parte_3 Parte_2 Controparte_5
pagamento a titolo risarcitorio in favore della ricorrente della somma di € 62.073,82 oltre accessori.
NN
, e la alla rifusione delle spese Parte_3 Parte_2 Controparte_5
di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 1.008,00 per la fase di attivazione della negoziazione, in € 286,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per onorari del presente giudizio, importi maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di , e Parte_3 Parte_2 [...]
in solido tra loro, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli. CP_5
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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