a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. ((Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 e' nominato)) dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
(( 3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o piu' commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione e' presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato. )) (( 4. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata. )) (( 4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi. ))