Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 121 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Via Nausica n. 53, Trapani
-ricorrente- contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.MONTANTI SERENA , elettivamente domiciliato in
Via Castellammare 14, Trapani
-resistente-
OGGETTO: ferie non godute,docenti a tempo determinato.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 28/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 23/01/2025, ha Parte_1
evocato in giudizio Il e, premettendo di aver lavorato alle Controparte_1
dipendenze del medesimo quale docente in forza di successivi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2022/2023, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ai sensi dell'art. 5, co. 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. L. 7 agosto 2012, n.
135, allegando di avere stipulato, nei periodi di riferimento, contratti di supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno, come da stato matricolare allegato.
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Il convenuto si è costituito in giudizio contestando la pretesa CP_1
attorea chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La causa deve essere decisa applicando il condiviso recente orientamento di legittimità, nonché ai fini della motivazione, con richiamo della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 4/7/2024 (estensore D.ssa Marino), riguardante un caso perfettamente sovrapponibile al presente, la cui motivazione si riporta ai sensi dell'art 118 d.att cpc. nella parte cui cui ha affermato: “Per la Corte di Cassazione, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (ex plurimis: Cass. civ., sez. lav. n. 3021/2020).
2 Nel merito, la domanda appare fondata e va accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta della giurisprudenza sovranazionale.
Nella fattispecie in esame, la disciplina applicabile è costituita dall'art. 1 comma
54 L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e dall'art. 5 comma 8 DL 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, inoltre, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande 4 Sezione (con sentenze
3 del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 14268/2022; Cass. civ., sez. lav., n. 15415/2024).
In particolare, l'ultima ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024 ha espresso il seguente principio di diritto: “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno››.”.
In particolare, il resistente non ha dimostrato di avere messo il CP_1
ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie, come ritenuto doveroso dalla
Suprema Corte in applicazione del diritto sovranazionale, con conseguente diritto del ricorrente medesimo al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
In ordine alla quantificazione dei crediti, al monte annuo delle giornate di ferie , deve aggiungersi n. quattro giorni secondo la previsione di cui alla nota legge 23
4 dicembre 1977 n.937 che ha abolito diverse festività (religiose e civili) introducendo in sostituzione n.6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
Pertanto, le festività soppresse (4 giorni) si aggiungono ai giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL, queste ultime già comprensive delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
In ordine al quantum, si osserva che i conteggi assai analitici, emendati con le note di trattazione a seguito dei rilievi della parte convenuta in ordine alle giornate non lavorate, non sono stati contestati, ed appaiono fondati su una corretta metodologia ed esenti da vizi calcolo;
l'importo complessivo è il seguente: anno scolastico 2018/2019 euro 1576,25 per n.24,25 giorni, anno scolastico 2020/2021 euro 1704,78 per n. 25,83 giorni, ed infine anno scolastico 2022/2023 euro
1842,50 per n. 27,5 giorni, per un importo complessivo di euro 5123,53.
Il ricorso va quindi accolto con condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle somme chieste a titolo di ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolatici sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
e vanno liquidate secondo i parametri vigenti del DM 55/14, con applicazione dell'abbattimento del 30% sul compenso liquidabile ex art. 4 comma 4, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria nonchè della serialità della controversia.
P.Q.M.
condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro
5123,53 oltre gli accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute comprensiva delle festività soppresse, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 e 2022/23.
5 Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1778,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 28/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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