Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 36182
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Sentenza 12 dicembre 2022

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In tema di disciplina delle spese processuali, l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alle spese processuali sostenute dal custode del bene pignorato, al quale era stato notificato l'atto introduttivo della fase di merito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non contenente alcuna domanda nei suoi confronti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 36182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36182
    Data del deposito : 12 dicembre 2022

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