Sentenza 12 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di disciplina delle spese processuali, l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alle spese processuali sostenute dal custode del bene pignorato, al quale era stato notificato l'atto introduttivo della fase di merito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non contenente alcuna domanda nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 36182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36182 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2022 |
Testo completo
elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo Studio dell’Avvocato Claudio Manzia, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrenti - nei confronti di RT CAPITANELLI;
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Re di Roma n.3, presso lo Studio dell’Avvocato Michele Lo Russo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- nonché di ER DI PASQUALE;
elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia n.137, presso lo studio dell’Avvocato Paola Remigi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 36182 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 12/12/2022 P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 2 -controricorrente- avverso la sentenza n. 7275/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 12 giugno 2017, il Tribunale di Roma rigettò le opposizioni esecutive, proposte da GI IB, RI IB e IU FO nell’ambito delle procedure immobiliari riunite iniziate da Unicredit s.p.a. relativamente alle rispettive quote di proprietà di diverse unità immobiliari;
il Tribunale condannò altresì gli opponenti al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, tra le quali figurava RT NE, nominato custode giudiziario dei beni oggetto di esecuzione. La sentenza fu appellata unicamente nei confronti del custode giudiziario e limitatamente al capo di condanna alle spese in favore di quegli. Costituitosi nel giudizio di appello, RT NE eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere cessato dall’ufficio di custode giudiziario a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 7 giugno 2016, con cui era stata nominata nuova custode ER Di AL. Quest’ultima, costituitasi a sua volta, eccepì la nullità dell’appello, per essere stato notificato l’atto introduttivo al solo RT NE. Nel merito, sia il precedente che il nuovo custode invocarono il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 novembre 2019, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RT NE, sul rilievo che la custodia giudiziaria, a favore della quale erano state liquidate le spese, era rappresentata da ER Di AL, che P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 3 esercitava il relativo ufficio sin dal 7 giugno 2016, data del provvedimento di nomina emesso dal giudice dell’esecuzione. Nel merito, la Corte territoriale ha rigettato l’appello, rilevando che, sebbene nessuna domanda fosse stata proposta contro il custode da parte degli opponenti, tuttavia la loro condanna alla rifusione delle spese processuali trovava fondamento nel principio di causalità, che impone che la parte comunque evocata in giudizio, anche se non destinataria di alcuna domanda, deve essere rimborsata delle spese processuali sostenute in conseguenza dell’ingiustificata o non necessaria evocazione di chi l’abbia chiamata e sia poi rimasto soccombente. La Corte di merito, infine, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, liquidandole in Euro 5.532,00, tenendo conto, in tale complessivo computo, oltre che delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, anche della fase di trattazione, in relazione alla quale ha liquidato l’importo di Euro 1.755,00. Avverso la sentenza della Corte romana hanno proposto ricorso per cassazione GI IB, RI IB e IU FO, sulla base di due motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi RT NE e ER Di AL. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo. I ricorrenti e la controricorrente ER Di AL hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 4 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) – Violazione dell’art. 560 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)». I ricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver confermato la loro condanna nelle spese in favore del custode, già pronunciata dal primo giudice, in applicazione di un principio asseritamente applicabile ad una fattispecie diversa da quella verificatasi nel caso concreto. Al riguardo premettono che, in sede di introduzione del giudizio di merito dell’opposizione esecutiva, proposta
contro
Unicredit s.p.a. nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari da questa iniziate contro di loro, l’atto di riassunzione era stato notificato al custode giudiziario dei beni oggetto di espropriazione, al solo fine di renderlo edotto della lite ed evitare possibili eccezioni circa l’integrità del contraddittorio da parte del creditore procedente e dei creditori intervenuti, senza proporre alcuna domanda contro di lui. Soggiungono che il custode, costituitosi in giudizio, non aveva proposto alcuna domanda contro di loro e si era limitato – pur indebitamente, alla luce del disposto dell’art. 560 cod. proc. civ., che circoscrive la legittimazione processuale del custode alle azioni occorrenti per conseguire la disponibilità del bene pignorato – a fare proprie le difese e le eccezioni dei creditori opposti, ai sensi dell’art.560 cod. proc. civ.. Evidenziano che, pertanto, essi non avrebbero potuto essere considerati soccombenti nei confronti del custode e che il Tribunale, nel condannarli, in assenza di soccombenza, a rimborsare le spese processuali sostenute da una parte non legittimata, avrebbe violato sia l’art. 91 cod. proc. civ. che l’art. 560 cod. proc. civ.. Tutto ciò evidenziato, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la predetta condanna, avrebbe indebitamente esteso alla fattispecie un principio che, pur trovando P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 5 fondamento nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate le sentenze nn. 14930 del 2000, 7674 del 2008, 7431 del 2012, 2492 del 2016 di questa Corte), sarebbe stato enunciato in relazione alla diversa ipotesi in cui il soggetto indebitamente evocato in giudizio (ed avente diritto al rimborso delle spese processuali) si sia «comunque dovuto difendere da una altrui domanda» (p. 8 del ricorso), formulata nei suoi confronti dal soccombente o dalla parte originariamente citata da quest’ultimo; ipotesi completamente diversa da quella in esame, nella quale, al contrario, il custode era stato citato ai soli fini della denuntiatio litis e non aveva avuto bisogno di espletare alcuna attività difensiva. Anche la Corte territoriale, come il primo giudice, avrebbe quindi violato gli att. 91 e 560 cod. proc. civ., pronunciando una condanna nelle spese della parte non soccombente in favore del soggetto privo della legittimazione a resistere nel giudizio, in cui era stato evocato solo per prevenire eventuali eccezioni sull’integrità del contraddittorio ad opera delle parti legittimate. 1.1. Il motivo è infondato. Sebbene non sussista l’autonoma legittimazione del custode allorché si contestino atti della procedura espropriativa, deve tuttavia trovare operatività il principio, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo cui l’ingiustificata, o comunque non necessaria, evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l’ha effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese che ha dovuto sostenere in conseguenza di quella evocazione, in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo. Il soggetto chiamato in giudizio, infatti, anche quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna domanda – e salvi i casi specifici in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (o di un grado di esso), avente espressa ed inequivoca funzione di mero avvertimento, non P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 6 integri una vocatio in jus e non comporti l’assunzione della qualità di parte in capo al notificando (cfr., ad es., l’art. 332 cod. proc. civ.) –, deve scegliere se restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti) o se costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore, sostenendo i consequenziali oneri economici;
attività, quest’ultima, che trova nel fatto stesso dell’essere stato evocato in giudizio, e non nel fatto di essere stato o meno destinatario di una precisa domanda, il suo necessario presupposto. Non censurabile, pertanto, appare la decisione della Corte territoriale, la quale ha correttamente osservato che non assume rilievo la circostanza che il chiamante non abbia proposto domande nei confronti del chiamato, atteso che la condanna nelle spese trova fondamento nel principio di causalità, che impone a colui che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (agendo o resistendo infondatamente nello stesso) e sia conseguentemente rimasto soccombente, di sopportarne i relativi oneri economici (Cass. 30/05/2000, n. 7182; Cass. 27/11/2006, n. 25141; Cass. 15/07/2008, n. 19456; Cass. 29/07/2021, n. 21823). Il primo motivo di ricorso va, dunque, rigettato, non senza evidenziare che, quand’anche fosse stato possibile accedere alla prospettazione dei ricorrenti (che subordina la condanna nelle spese in favore del chiamato al presupposto che egli si sia dovuto difendere rispetto ad una specifica domanda proposta nei suoi confronti), la doglianza, per come formulata, lungi dall’essere accolta, avrebbe dovuto qualificarsi inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in ragione della omessa indicazione, in ricorso, dell’esatto petitum e dell’esatta causa petendi delle domande proposte nel giudizio di opposizione, la quale sarebbe stata necessaria al fine di valutare se l’evocazione in giudizio del custode fosse stata fatta effettivamente al solo fine di denunciare la pendenza della lite e se essa avesse reso necessario, o no, lo svolgimento, da parte sua, di un’attività difensiva. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 7 2. il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia «violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) – Violazione e falsa applicazione dell’art.4 D.M. 10.03.2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)». I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del grado di appello, computando nell’importo complessivo di Euro 5.532,00, oltre alle spese specificamente relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, anche quelle concernenti la fase di trattazione, quantificate nella somma di Euro 1.755,00. Deducono l’erroneità in iure di tale liquidazione, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che nel giudizio di appello non si era svolta la fase di trattazione perché, da quella introduttiva (culminata nell’udienza di prima comparizione del 10 maggio 2018), la controversia era transitata direttamente alla fase decisoria, celebrata all’udienza del 21 novembre 2019, ove, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ., era stata emessa la sentenza. Evidenziano che, già con istanza di correzione di errore materiale, peraltro rigettata dalla Corte territoriale, avevano chiesto che dall’importo complessivo delle spese processuali fosse detratta la somma di Euro 1.755,00, che doveva ritenersi indebitamente liquidata per non essere stata svolta nel grado di appello nessuna attività istruttoria. Manifestano, infine, la volontà di impugnare, «per quanto di ragione» (p. 12 del ricorso), anche l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale, emessa dalla Corte d’appello il 6 febbraio 2020. 2.1. Premesso che non è ammissibile l’autonoma impugnazione, con ricorso per cassazione, dell’ordinanza di reiezione dell’istanza di correzione di errore materiale (Cass. 27/02/2019, n. 5733; Cass. 26/07/2019, n. 20309), il motivo in esame, quale doglianza diretta, P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 8 invece, a censurare la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza di appello, è fondato. È stato debitamente dedotto nel ricorso – ed è comunque incontroverso tra le parti – che, nel giudizio di appello, alla prima udienza del 10 maggio 2018, i procuratori delle parti avevano concordemente chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la Corte di appello aveva rinviato, all’uopo, all’udienza del 21 novembre 2019 (cfr., a pag. 13 del ricorso, lo stralcio del verbale d’udienza del 10 maggio 2018, trascritto tra virgolette), senza svolgere alcuna delle attività contemplate nell’art. 350 cod. proc. civ. (verifiche attinenti alla costituzione delle parti, alla regolarità delle notifiche, alla necessità di integrare il contraddittorio;
declaratoria di contumacia di eventuali appellati non costituiti;
riunione di più atti di impugnazione;
espletamento del tentativo di conciliazione) o nell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, (richieste di prova;
memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni;
esame di scritti, di documenti e di provvedimenti giudiziali;
atti funzionali alla formazione di prove;
partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie;
esame di relazioni peritali o di consulenze di parte;
notificazione di domande nuove o di altri atti;
richieste di copie al cancelliere, istanze al giudice;
dichiarazioni nei casi previsti dalla legge;
deduzioni a verbale;
intimazioni ai testimoni, introduzione di procedimenti incidentali). Ciò posto, va al riguardo ribadito il principio secondo il quale la fase di istruttoria e/o di trattazione, in riferimento al giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività sopra richiamate, ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 9 direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (Cass. 16/04/2021, n. 10206). Questo principio non è in contrasto con quello – anch’esso più volte affermato da questa Corte – secondo cui «va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile» (cfr., ad es., Cass. 05/01/2022, n. 164). Tale affermazione, infatti, trova fondamento nel rilievo che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la predetta fase, ai sensi del citato art. 4, quinto comma, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto (benché, ad es., limitata all’esame di documenti e non estesa all’esperimento di prove costituende: Cass. 07/10/2021, n. 27304), anche il compimento di attività non aventi tale specifico carattere, quali, di volta in volta, l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa (Cass. 05/01/2022, n. 164, cit.; Cass. 06/12/2021, n. 38509), oppure l’esame degli scritti difensivi di controparte, sebbene essi non prefigurino la necessità di procedere all’istruzione (Cass.30/05/2022, n. 17387). Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell’ultimo periodo della richiamata lett. c) del quinto comma dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta (Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.). Nel caso di specie, l’evidenziata circostanza – debitamente allegata in ricorso e provata – che nessuna attività di trattazione era stata compiuta all’udienza del 10 maggio 2018, di mero rinvio a quella del P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 10 21 novembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni (e rientrante nella successiva fase decisionale) impone che dall’importo complessivo delle spese processuali, oggetto della condanna irrogata a carico dei ricorrenti, venga detratta la somma di Euro 1.755,00, liquidata in relazione ad una fase che non si è effettivamente svolta. 3. Va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Poiché, inoltre, al riguardo non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). l’importo delle spese processuali oggetto della condanna solidalmente irrogata nei confronti dei ricorrenti va, dunque, ridotto , alla somma di Euro 3.777,00 (5.532 – 1755) in favore di ciascuno dei due controricorrenti. A tale importo devono aggiungersi le spese forfetarie e gli accessori come già riconosciuti dalla Corte territoriale. 4. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riduce l’importo oggetto della condanna nelle spese del grado di appello, solidalmente irrogata nei confronti di GI IB, RI IB e IU FO, alla somma di Euro 3.777,00, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, RT NE e ER Di AL, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, come già riconosciuti dalla Corte di appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. De Stefano Est. PA 11 Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il