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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F.: con l'Avv. Walter Condoleo;
Parte_1 C.F._1
-Attore-
CONTRO
in p.l.r.p.t., P.I.: , con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. Antonio Mediati,;
-Convenuta-
CONTRO
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Caterina Restuccia, Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo;
-Convenuto-
NONCHE'
, in p.l.r.p.t.; Controparte_3
-Convenuta contumace-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c.;
Conclusioni: Come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Parte_1
Lamezia Terme, proponendo opposizione parziale con istanza di sospensione dell'esecutorietà avverso l'intimazione di pagamento n. 03020199004515565000, avente ad oggetto cartelle esattoriali per l'importo complessivo di € 16.328,32, emessa dall' su incarico della e del Controparte_4 Controparte_3
Controparte_5
L' e la rimanevano contumaci Controparte_1 Controparte_3 mentre il resisteva, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Con sentenza n. 1087/2021, il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Lamezia Terme. Pertanto, il giudizio veniva riassunto dinanzi all'intestato Tribunale dal , il quale, Pt_1 con atto di citazione in riassunzione deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle esattoriali ad essa sottese in violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 3, co 3, legge n. 241/1990 nonché dell'art. 7, legge n. 212/2000; eccepiva anche l'omessa indicazione del calcolo degli interessi e l'irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento per mancata indicazione della Pt_2
Deduceva, inoltre, la nullità delle cartelle esattoriali emesse per violazioni del Codice della Strada per omessa notifica dei verbali di contravvenzione. Infine, eccepiva la prescrizione del credito vantato da Controparte_1 con riguardo a sette cartelle così individuate: 1) n. 03020110012695069000, 2) n. 03020110014402633000; 3) n. 0302011001740026300; 4) n. 03020110021879025000; 5) n. 03020140004500809000;6) n. 03020140006771827000; 7) n. 03020140013574268000. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Lamezia Terme di: a) dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 03020199004515565/000 per difetto di motivazione in virtù della mancata allegazione delle cartelle esattoriali;
b) dichiarare estinto il diritto a riscuotere le somme per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle suddette cartelle di pagamento;
c) dichiarare estinto il diritto a riscuotere le somme in capo ai convenuti per intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative oggetto delle cartelle di pagamento a causa dell'irregolarità della notifica delle cartelle;
d) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Si costituiva , in persona del l.r.p.t., la quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per due ordini di motivi: a) mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini ex art. 7 d. lgs. 150/2011; b) mancata denuncia di vizi propri dell'intimazione di pagamento. Evidenziava, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito e dell'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento. Tutto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponesse:
“in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e la tardività dell'odierno giudizio di opposizione;
- nel merito, rigettare la domanda avversaria perché priva di fondamento in fatto ed in diritto e dichiarare l'estraneità di , rispetto Controparte_1 ai motivi di doglianza attinenti al merito della pretesa impositiva;
- in subordine, tenere indenne l'Agente di Riscossione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivare in caso di accoglimento delle contestazioni avversarie . Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.” Si costituiva il in persona del l.r.p.t., deducendo la corretta Controparte_2 notifica dei verbali di contravvenzione e chiedendo: - il rigetto della domanda attorea poiché infondata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio;
- la conferma del provvedimento opposto;
- il rigetto della richiesta di sospensiva dell'intimazione di pagamento, per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora. Rimaneva contumace la . Controparte_3
Le parti depositavano le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c.. Con ordinanza dell'11.04.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Successivamente, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dalla convenuta . Controparte_4
La domanda proposta è volta a fare valere vizi propri delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione emessi dall' . Controparte_4
Da qui l'infondatezza dell'eccezione. Nel merito, la domanda proposta da è parzialmente accolta per le ragioni Parte_1 di seguito esplicitate. Con riguardo all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione delle cartelle esattoriali si osserva quanto segue. L'analisi dei documenti prodotti in giudizio dalla stessa parte attrice consente di affermare che l'intimazione di pagamento notificata conteneva la puntuale indicazione di tutte le cartelle esattoriali che ne costituivano oggetto (cfr. fascicolo dell'ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, in allegato ad atto di citazione in riassunzione). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, è sufficiente al fine di consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (cfr. Cass n. 21065/2022). Deve, dunque, escludersi la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione ex art. 3, comma terzo, legge 241/1990 e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 7, legge 212/2000 e art. 24 Cost. Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione. Parte attrice ha poi contestato la legittimità dell'atto di intimazione poiché fondato su Parte cartelle esattoriali non correttamente notificate per mancata produzione della facendo discendere dall'irregolarità della notifica la prescrizione delle somme dovute. Orbene, dall'esame degli atti prodotti si rileva che le cartelle di pagamento erano state notificate a cura dell' mediante raccomandata con Controparte_4 avviso di ricevimento e, pertanto, l'eccezione non può trovare accoglimento. Il deduceva, inoltre, che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi Pt_1 fosse idonea ad integrare la nullità dell'intimazione di pagamento. Occorre, sul punto, richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che: “nel caso in cui la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22281/2022). Alla luce di tale orientamento deve ritenersi che, nel caso di specie, il contribuente avrebbe potuto desumere la normativa applicabile in materia di interessi in ragione dell'indicazione nell'intimazione di pagamento, per ogni cartella esattoriale, dell'ente creditore, tipo di tributo, anno di riferimento del debito, debito scaduto e interessi di mora, essendo gli interessi di mora fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell' , sulla base della media dei tassi bancari attivi. Controparte_1
Per tali motivi l'eccezione deve essere rigettata. Parimenti, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità delle cartelle esattoriali emesse per violazioni del Codice della Strada per omessa notifica dei verbali di contravvenzione, avendo il dato prova delle avvenute Controparte_2 notificazioni a mezzo posta, allegate al verbale della Polizia Urbana di Lamezia Terme, in atti. Parte attrice ha eccepito, infine, la prescrizione di alcune tra le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, individuate nel seguente modo: “1) n. 03020110012695069000, di € 5.088,44; 2) n. 03020110014402633000 di € 877,16 ; 3) n. 0302011001740026300 di € 4.238,00; 4) n. 03020110021879025000 di € 315,61; 5) n. 03020140004500809000 di € 171,84; 6) n. 03020140006771827000; 7) n. 03020140013574268000, di € 898,68.”(cfr. atto di citazione in riassunzione). Tali cartelle hanno ad oggetto crediti derivanti da violazioni del Codice della Strada nonché crediti derivanti dal mancato pagamento di tasse a cadenza annuale o inferiore all'anno, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale, stabilito dagli artt. 28, l. 689/1981 e 2948 c.c. Dall'esame degli atti di causa emerge che l'intimazione di pagamento, relativamente alle cartelle sopra richiamate, è stata notificata solo in data 29.10.2021, ovvero una volta decorso il termine di prescrizione. Pertanto, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice in relazione alle cartelle: n. 03020110012695069000; n. 03020110014402633000; n. 0302011001740026300; n. 03020110021879025000; n. 03020140004500809000; n. 03020140006771827000; n. 03020140013574268000. Non rinvenendosi mala fede, colpa grave o comunque abuso dello strumento processuale nel comportamento tenuto dalle convenute, si rigetta l'eccezione di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Le spese del giudizio seguono la soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, così provvede:
- Accoglie l'opposizione relativamente all'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento n. 03020110012695069000; 2) n. 03020110014402633000; 3) n. 0302011001740026300; 4) n. 03020110021879025000; 5) n. 03020140004500809000; 6) n. 03020140006771827000; 7) n. 03020140013574268000.
- Condanna , in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del Controparte_4 procuratore di parte attrice, Avv. Walter Condoleo, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 2.800,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 30 marzo 2025 Il Giudice Dr. Marino Reda