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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2114/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2114/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
28.11.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ) nata a [...] D. NS Senhora (BRA) il Parte_2 C.F._2
30/06/1981, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Borgo Trevi, P.zza della Concordia n. 12, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29.06.2000 in FO (atto n. 19, parte I, anno 2000) con i figli: nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
7.02.2005, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I coniugi sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_2 Parte_1
mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in FO (06034) Via Borgo San Giovanni n. 46, di proprietà del sig.
rimane al sig. con tutto il mobilio e gli arredi. Parte_1 Parte_1
3) La sig.ra continuerà a vivere nell'immobile preso in locazione, situato in Parte_2
FO, Via Puglie n. 10.
4) La IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto ancora Per_1 studentessa, alloggerà nell'immobile del nonno paterno di proprietà, dopo il decesso di quest'ultimo, della nonna paterna, dello zio e del sig. ciascuno per la loro quota, situato in Parte_1
FO, Via Borgo San Giovanni n. 21, ove è già residente. Il padre si obbliga a corrispondere alla stessa entro il 27 di ogni mese l'importo mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) da versare sulla carta Postepay accesa presso l'istituto di credito Poste Italiane intestata alla stessa IA (IBAN
[...]) a titolo, quanto ad €. 200,00, di contributo per spese relative al soggiorno in quel di Torino per gli studi e quanto ad €. 350,00, di mantenimento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5) La IA , anche lei maggiorenne già vive con il padre e il medesimo si obbliga al suo Persona_2 mantenimento e a corrispondere alla medesima entro il 27 di ogni mese l'importo mensile di euro
350,00, da versare sul conto corrente acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo intestato alla stessa IA (IBAN [...]) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, salvo eventuale contributo nel caso in cui dovesse intraprendere un percorso di studi come la sorella fuori dalla Provincia di Perugia. Per_1
6) Le spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Perugia 25/5/2016 eventualmente da sostenere per le figlie e , previamente concordate e Per_1 Persona_2
documentate, saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre e dovranno essere rimborsate, previa formale richiesta scritta a mezzo sms o e -mail, entro lo stesso mese in cui la spesa è stata sostenuta;
eventuale dissenso dovrà pervenire, con le modalità suindicate, entro giorni 15 dal ricevimento della richiesta.
pagina 2 di 4 7) I coniugi dichiarano la loro completa indipendenza ed autonomia economica, in quanto titolari entrambi di redditi, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento e divorzile.
8) Con le disposizioni sopra riportate le parti dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione di tutte le questioni di natura patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di nulla avere più a pretendere
l'una dall'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione.
9) Le parti con il presente atto presentano oltre alla domanda di separazione anche quella di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., ciò essendo ritenuto praticabile, secondo la giurisprudenza (Cass. 18/10/2023 n. 28727), anche in ipotesi di ricorso congiunto, nei termini di cui infra”.
All'udienza del 20.03.2025, le Parti comparse personalmente davanti al Giudice Istruttore, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
3.01.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito pagina 3 di 4 di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29.06.2000 in FO (atto
[...]
n. 19, parte I, anno 2000);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2114/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
28.11.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ) nata a [...] D. NS Senhora (BRA) il Parte_2 C.F._2
30/06/1981, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe La Spina ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Borgo Trevi, P.zza della Concordia n. 12, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29.06.2000 in FO (atto n. 19, parte I, anno 2000) con i figli: nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
7.02.2005, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni
“1) I coniugi sig.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_2 Parte_1
mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in FO (06034) Via Borgo San Giovanni n. 46, di proprietà del sig.
rimane al sig. con tutto il mobilio e gli arredi. Parte_1 Parte_1
3) La sig.ra continuerà a vivere nell'immobile preso in locazione, situato in Parte_2
FO, Via Puglie n. 10.
4) La IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto ancora Per_1 studentessa, alloggerà nell'immobile del nonno paterno di proprietà, dopo il decesso di quest'ultimo, della nonna paterna, dello zio e del sig. ciascuno per la loro quota, situato in Parte_1
FO, Via Borgo San Giovanni n. 21, ove è già residente. Il padre si obbliga a corrispondere alla stessa entro il 27 di ogni mese l'importo mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) da versare sulla carta Postepay accesa presso l'istituto di credito Poste Italiane intestata alla stessa IA (IBAN
[...]) a titolo, quanto ad €. 200,00, di contributo per spese relative al soggiorno in quel di Torino per gli studi e quanto ad €. 350,00, di mantenimento fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
5) La IA , anche lei maggiorenne già vive con il padre e il medesimo si obbliga al suo Persona_2 mantenimento e a corrispondere alla medesima entro il 27 di ogni mese l'importo mensile di euro
350,00, da versare sul conto corrente acceso presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo intestato alla stessa IA (IBAN [...]) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, salvo eventuale contributo nel caso in cui dovesse intraprendere un percorso di studi come la sorella fuori dalla Provincia di Perugia. Per_1
6) Le spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Perugia 25/5/2016 eventualmente da sostenere per le figlie e , previamente concordate e Per_1 Persona_2
documentate, saranno suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre e dovranno essere rimborsate, previa formale richiesta scritta a mezzo sms o e -mail, entro lo stesso mese in cui la spesa è stata sostenuta;
eventuale dissenso dovrà pervenire, con le modalità suindicate, entro giorni 15 dal ricevimento della richiesta.
pagina 2 di 4 7) I coniugi dichiarano la loro completa indipendenza ed autonomia economica, in quanto titolari entrambi di redditi, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento e divorzile.
8) Con le disposizioni sopra riportate le parti dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione di tutte le questioni di natura patrimoniale, dandosi reciprocamente atto di nulla avere più a pretendere
l'una dall'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione.
9) Le parti con il presente atto presentano oltre alla domanda di separazione anche quella di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., ciò essendo ritenuto praticabile, secondo la giurisprudenza (Cass. 18/10/2023 n. 28727), anche in ipotesi di ricorso congiunto, nei termini di cui infra”.
All'udienza del 20.03.2025, le Parti comparse personalmente davanti al Giudice Istruttore, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
3.01.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito pagina 3 di 4 di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 29.06.2000 in FO (atto
[...]
n. 19, parte I, anno 2000);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4