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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott. Massimo Palescandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
ST (NA) C.F. ivi residente a[...]
Bosco n. 5, elettivamente domiciliata in Scafati(SA) alla via
Leonardo Da Vinci n°5, presso lo studio dell'avv. Luca Maria
Maranca, C.F. che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Dirigente dell'Avvocatura Comunale p.t., titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello
Statuto, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti e della determina di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato municipale M. Antonella Verde
(C.F. e dall'avvocato municipale Giuseppina C.F._3
Moccia ( ), eleggendo domicilio presso il CodiceFiscale_4 domicilio digitale: Email_1 Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2934/2022 R.G.A.C.
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 2 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva innanzi codesto Tribunale, il
[...] [...] per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25.08.2021, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la responsabilità del
[...] circa il sinistro occorso in data Controparte_1
25/08/2021 in alla via Don Bosco Controparte_1
n.5;
- accertare e dichiarare il nesso causale tra la cattiva manutenzione e incuria degli alberi, i quali necessitavano di interventi di potatura nonché di valutazioni circa la loro capacità di resistenza alle sollecitazioni del vento, e il danno subito dall'auto della Sig.ra dalla caduta Parte_1 degli stessi;
- condannare il in persona Controparte_1 del P.T. alla liquidazione dei danni patiti CP_2 dall'attrice in conseguenza del sinistro in epigrafe pari ad
Euro 5.200,00 o quella diversa che verrà accertata in corso di causa, comunque entro la competenza del giudice adito, a titolo
. 2 N. 2934/2022 R.G.A.C.
di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del sinistro;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il Controparte_1 formulando eccezioni di rito e di merito.
e documentato il fatto storico, disposta CTU, la causa CP_3 veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
La domanda è fondata, e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
2. Preliminarmente, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
3. Passando ad esaminare il merito, anzitutto, risulta provato il sinistro verificatosi, sulla scorta della documentazione versata in atti e della non contestazione oggettiva, in senso naturalistico, dello stesso. In breve.
L'attrice, proprietaria dell'autovettura Nissan Qashqai, tg.
EG250ZA, parcheggiata alla Via Don Bosco 3-5 del Comune di in un'area antistante le abitazioni, Controparte_1 in data 25/08/2021, alle ore 3,45 circa, nei pressi del suo domicilio veniva danneggiata dalla caduta di un pioppo ivi giacente.
. 3 N. 2934/2022 R.G.A.C.
La caduta del pioppo, contestuale alla caduta di altri due alberi, presenti nella zona, accadeva nella succitata ora, danneggiando altre due autovetture.
Al riguardo, sul posto accorrevano i Vigili del Fuoco, nel cui rapporto di incidente è dato leggere: “Vi erano 3 alberi d'alto fusto abbattuti dal vento che avevano causato danni ad autovetture parcheggiate nei paraggi. Sul posto era presente la
Polizia Locale ed L'Ing. dell' Persona_1 [...]
[...] Vi erano tre alberi di grosso CP_4 CP_1 fusto caduti per il forte vento e piogge, nel piazzale del complesso di case popolari di viale Don Bosco c/mare altezza civico 3/D e 5/D e danneggiando delle auto in sosta : una
Nissan AI tg EG 250 ZA danneggiata Tetto e lato posteriore
[...]”.
Allo stesso modo, nella Relazione di Servizio del Corpo di
Polizia Municipale.
Il nominato ctu, dott.ssa escludeva che la Persona_2 caduta, rectius le cadute fossero ascrivibili a condizioni meteo straordinarie, giungendo alla conclusione che le stesse fossero da addebitare a incuria dell'ente comunale. Più precisamente:
“Dall'analisi dei dati, che vengono riportati in tabelle 1, 2 e
3, (v. TABELLE 1, 2 e 3 ) si evince che nella notte tra il 24 agosto e il 25 Agosto 2021 non risultano registrate situazioni meteo straordinarie ed imprevedibili, bensì situazioni meteo ordinarie, anche se caratterizzate da raffiche di vento di notevole intensità”.
Per il CTU, l'albero, causa diretta dei danni cagionati alla attrice era un pioppo “di circa 20-22 metri …, che si è abbattuto a causa dello sradicamento, ovvero a causa della perdita di aderenza delle radici rispetto alla zolla di terra della aiuola, non pavimentata, che lo ospitava.”
Il CTU evidenziava, inoltre, le seguenti problematiche degli esemplari di pioppo elencati nel censimento del verde 2021:
“difetti alle radici con cordoni strozzati, difetti al colletto con riscoppi, difetti al fusto con ferite, cicatrizzazioni e
. 4 N. 2934/2022 R.G.A.C.
cavità con carie, difetti al castello con ferite, cicatrizzazioni e cavità con carie, difetti alle branche filate
o con ferite, difetti della chioma mal conformata o capitozzata”. Si sottolinea che per tutti gli esemplari viene segnalata con elevata urgenza e priorità la necessità di eseguire un' analisi VTA, ovvero una indagine utile ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali per individuarne eventuali difetti strutturali, quale intervento primario, ed alleggerimento, quale intervento secondario”.
Si ricava che tali esemplari presentavano una serie di malformazioni o difetti strutturali tali da renderli instabili e bisognosi di manutenzione, nonché di una messa in sicurezza da parte del Comune di . Controparte_1
In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in fatto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul convenuto.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa, per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sulla stessa grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del caso fortuito
(fattrice esterno imprevedibile ed eccezionale).
Nel caso de quo, il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha reputato non sussistente la responsabilità in capo ad esso, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., per il sinistro accaduto, allegando la sussistenza
. 5 N. 2934/2022 R.G.A.C.
di eccezionali condizioni meteo avverse, escluse – come già detto – dal ctu.
Ne consegue che il va condannato al risarcimento del CP_1 danno patito dall'attrice pari a € 5.200,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo.
Spese di lite.
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente, tenuto conto del valore della causa, e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u, già liquidate con separato decreto, sono poste, definitivamente, a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, Dott. Massimo Palescandolo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da e, Parte_1 per l'effetto, condanna il Controparte_1 CP_1
a corrisponderle la somma di € 5.200,00, oltre interessi
[...] legali dal dì dell'evento al soddisfo;
b) condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi e in €
120,00, per spese, oltre accessori come da legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) pone le spese di c.t.u, definitivamente, a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, 23 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Palescandolo
. 6 N. 2934/2022 R.G.A.C.
.
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott. Massimo Palescandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
ST (NA) C.F. ivi residente a[...]
Bosco n. 5, elettivamente domiciliata in Scafati(SA) alla via
Leonardo Da Vinci n°5, presso lo studio dell'avv. Luca Maria
Maranca, C.F. che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù di mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Dirigente dell'Avvocatura Comunale p.t., titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello
Statuto, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti e della determina di conferimento incarico, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato municipale M. Antonella Verde
(C.F. e dall'avvocato municipale Giuseppina C.F._3
Moccia ( ), eleggendo domicilio presso il CodiceFiscale_4 domicilio digitale: Email_1 Email_2
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE STATO
NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2934/2022 R.G.A.C.
PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO TOTALE DALLE FUNZIONI
GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO
2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL DEPOSITO
DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO, ATTESO CHE IL
TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190
CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 2 GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva innanzi codesto Tribunale, il
[...] [...] per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25.08.2021, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la responsabilità del
[...] circa il sinistro occorso in data Controparte_1
25/08/2021 in alla via Don Bosco Controparte_1
n.5;
- accertare e dichiarare il nesso causale tra la cattiva manutenzione e incuria degli alberi, i quali necessitavano di interventi di potatura nonché di valutazioni circa la loro capacità di resistenza alle sollecitazioni del vento, e il danno subito dall'auto della Sig.ra dalla caduta Parte_1 degli stessi;
- condannare il in persona Controparte_1 del P.T. alla liquidazione dei danni patiti CP_2 dall'attrice in conseguenza del sinistro in epigrafe pari ad
Euro 5.200,00 o quella diversa che verrà accertata in corso di causa, comunque entro la competenza del giudice adito, a titolo
. 2 N. 2934/2022 R.G.A.C.
di risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito del sinistro;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il Controparte_1 formulando eccezioni di rito e di merito.
e documentato il fatto storico, disposta CTU, la causa CP_3 veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
La domanda è fondata, e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
2. Preliminarmente, va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
3. Passando ad esaminare il merito, anzitutto, risulta provato il sinistro verificatosi, sulla scorta della documentazione versata in atti e della non contestazione oggettiva, in senso naturalistico, dello stesso. In breve.
L'attrice, proprietaria dell'autovettura Nissan Qashqai, tg.
EG250ZA, parcheggiata alla Via Don Bosco 3-5 del Comune di in un'area antistante le abitazioni, Controparte_1 in data 25/08/2021, alle ore 3,45 circa, nei pressi del suo domicilio veniva danneggiata dalla caduta di un pioppo ivi giacente.
. 3 N. 2934/2022 R.G.A.C.
La caduta del pioppo, contestuale alla caduta di altri due alberi, presenti nella zona, accadeva nella succitata ora, danneggiando altre due autovetture.
Al riguardo, sul posto accorrevano i Vigili del Fuoco, nel cui rapporto di incidente è dato leggere: “Vi erano 3 alberi d'alto fusto abbattuti dal vento che avevano causato danni ad autovetture parcheggiate nei paraggi. Sul posto era presente la
Polizia Locale ed L'Ing. dell' Persona_1 [...]
[...] Vi erano tre alberi di grosso CP_4 CP_1 fusto caduti per il forte vento e piogge, nel piazzale del complesso di case popolari di viale Don Bosco c/mare altezza civico 3/D e 5/D e danneggiando delle auto in sosta : una
Nissan AI tg EG 250 ZA danneggiata Tetto e lato posteriore
[...]”.
Allo stesso modo, nella Relazione di Servizio del Corpo di
Polizia Municipale.
Il nominato ctu, dott.ssa escludeva che la Persona_2 caduta, rectius le cadute fossero ascrivibili a condizioni meteo straordinarie, giungendo alla conclusione che le stesse fossero da addebitare a incuria dell'ente comunale. Più precisamente:
“Dall'analisi dei dati, che vengono riportati in tabelle 1, 2 e
3, (v. TABELLE 1, 2 e 3 ) si evince che nella notte tra il 24 agosto e il 25 Agosto 2021 non risultano registrate situazioni meteo straordinarie ed imprevedibili, bensì situazioni meteo ordinarie, anche se caratterizzate da raffiche di vento di notevole intensità”.
Per il CTU, l'albero, causa diretta dei danni cagionati alla attrice era un pioppo “di circa 20-22 metri …, che si è abbattuto a causa dello sradicamento, ovvero a causa della perdita di aderenza delle radici rispetto alla zolla di terra della aiuola, non pavimentata, che lo ospitava.”
Il CTU evidenziava, inoltre, le seguenti problematiche degli esemplari di pioppo elencati nel censimento del verde 2021:
“difetti alle radici con cordoni strozzati, difetti al colletto con riscoppi, difetti al fusto con ferite, cicatrizzazioni e
. 4 N. 2934/2022 R.G.A.C.
cavità con carie, difetti al castello con ferite, cicatrizzazioni e cavità con carie, difetti alle branche filate
o con ferite, difetti della chioma mal conformata o capitozzata”. Si sottolinea che per tutti gli esemplari viene segnalata con elevata urgenza e priorità la necessità di eseguire un' analisi VTA, ovvero una indagine utile ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali per individuarne eventuali difetti strutturali, quale intervento primario, ed alleggerimento, quale intervento secondario”.
Si ricava che tali esemplari presentavano una serie di malformazioni o difetti strutturali tali da renderli instabili e bisognosi di manutenzione, nonché di una messa in sicurezza da parte del Comune di . Controparte_1
In diritto, si osserva che la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. tenuto conto delle esplicite allegazioni in fatto poste a suo fondamento e basate sulla violazione degli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul convenuto.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa, per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità del custode, invece, ha carattere oggettivo, con la conseguenza che sulla stessa grava una presunzione di colpa, superabile soltanto con la prova del caso fortuito
(fattrice esterno imprevedibile ed eccezionale).
Nel caso de quo, il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha reputato non sussistente la responsabilità in capo ad esso, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., per il sinistro accaduto, allegando la sussistenza
. 5 N. 2934/2022 R.G.A.C.
di eccezionali condizioni meteo avverse, escluse – come già detto – dal ctu.
Ne consegue che il va condannato al risarcimento del CP_1 danno patito dall'attrice pari a € 5.200,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo.
Spese di lite.
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente, tenuto conto del valore della causa, e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di c.t.u, già liquidate con separato decreto, sono poste, definitivamente, a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, Dott. Massimo Palescandolo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da e, Parte_1 per l'effetto, condanna il Controparte_1 CP_1
a corrisponderle la somma di € 5.200,00, oltre interessi
[...] legali dal dì dell'evento al soddisfo;
b) condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi e in €
120,00, per spese, oltre accessori come da legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) pone le spese di c.t.u, definitivamente, a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, 23 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimo Palescandolo
. 6 N. 2934/2022 R.G.A.C.
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