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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 835/2023, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
, nato a [...] il [...] (C.F./P.IVA Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Vignola C.F._1
e Milena Poletti del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pietra Ligure, via Ricostruzione 4/1, in forza di procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F./P.IVA Controparte_1
e C.F._2
, IU DO (CA) il 21/2/1971 (C.F./P.IVA Parte_2
) C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Bilanci e Valerio Greco del
Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso lo studio primo di essi in
Genova, Via Roma n. 11/1, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta PARTI RESISTENTI
Pagina nr. 1 E CONTRO
, nata a [...] il [...]1985 (C.F./P.IVA CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cardone del C.F._4
Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albenga
Piazza Berlinguer 17/4, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051, 2053 c.c. – domanda di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 06.09.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e contrariis reiectis: in via preliminare: accertare e dichiarare la responsabilità dei SInori e nella Parte_2 Controparte_1
determinazione dei danni evidenziati nell'immobile sito in Pietra Ligure (SV), Viale
Riviera 512, di proprietà del SInor situato in Pietra Ligure (SV), Parte_1
Viale Riviera 512, identificato al Catasto Fabbricati, alla sez. PL, foglio 6, mappale
117 sub 6, piano T-1, cat. A3, cl. 1 per le ragioni di cui in narrativa e per quanto evidenziato nella CTU e per l'effetto. Nel merito: accertare e dichiarare che le opere che debbono essere eseguite sia al piano terra che al primo piano del fabbricato sito in Pietra Ligure (SV) Viale Riviera 512, onde ripristinare lo stato dell'immobile di proprietà del SI. situato in Pietra Ligure (SV), Parte_1
Viale Riviera 512, identificato al Catasto Fabbricati, alla sez. PL, foglio 6, mappale
117 sub 6, piano T-1, cat. A3, cl. 1 ed i relativi costi, siano posti a carico dei SInori
e , come indicato nella relazione peritale del Parte_2 Controparte_1
CTU geom. e dell'ing. In via Persona_1 Persona_2
principale: condannare i SInori e ad effettuare, Parte_2 Controparte_1
a loro cura e spese, tutte le opere necessarie per ripristino dello stato dell'immobile di proprietà del SI. situato in Pietra Ligure (SV), Viale Riviera 512, Parte_1
Pagina nr. 2 identificato al Catasto Fabbricati, alla sez. PL, foglio 6, mappale 117 sub 6, piano
T-1, cat. A3, cl., come individuate e quantificate nella relazione peritale del CTU geom. e dell'ing. , compresa l'attività Persona_1 Persona_2
amministrativa necessaria. condannare i SInori e Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese sostenute dal SInor per il
[...] Parte_1
consulente tecnico d'ufficio nell'ATP dell'importo di euro 2.183,31. condannare i SInori e al rimborso in favore del SI. Parte_2 Controparte_1 Pt_1
delle spese sostenute dallo stesso a titolo di canone di locazione che
[...]
ammontano ad euro 630,00 mensili, da calcolarsi dal mese di novembre 2022 al mese di febbraio 2023 compreso ed euro 750,00 dal mese di marzo 2023 sino al giorno di effettivo possesso dell'immobile in cui potrà far ritorno nella propria abitazione di residenza in Pietra Ligure, Viale Riviera 512, oltre le spese di euro
1.866,00 già documentate. La somma dovuta da novembre 2022 a settembre 2024, pertanto, ammonta ad € 18.636,00, come sopra meglio specificate, oltre le spese condominiali che oggi si possono quantificare in € 3.374,96 sulla base del rendiconto comunicato dall'Amministratore. condannare i SInori e Parte_2
al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore del SI. che si quantifica in euro 10.000,00 o nella diversa CP_3
somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi anche secondo equità anche in considerazione della condotta assunta dai SInori e Parte_2
nella determinazione del danno e della prosecuzione del Controparte_1
medesimo. in via subordinata, in caso di mancata ottemperanza da parte dei SIg.
e autorizzare il SI. Parte_2 Controparte_1 Parte_1 all'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti degli convenuti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;
Per parte resistente: “Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in causa
(in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta e a verbale d'udienza del
10/5/2024), gli esponenti precisano le loro conclusioni come in comparsa di costituzione in data 29/5/2023 e come da verbale di udienza del 15/9/2023, e precisamente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: I. In via principale: rigettare tutte le domande avanzate dal Signor nei confronti dei Parte_1
IG e per difetto di legittimazione attiva e/o Parte_2 Controparte_1
Pagina nr. 3 perché generiche e/o indeterminate e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto
e/o non provate per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenziale pronuncia.
II. In via subordinata: accertato che il fatto colposo del Signor ha Parte_1
concorso a cagionare il danno, escludere o quantomeno ridurre, in ragione del disposto dell'art. 1227 c.c., il risarcimento spettante allo stesso nella misura accertata in corso di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, con ogni consequenziale provvedimento. III. In via riconvenzionale: III.
1. accertare e dichiarare le cause del cedimento della pavimentazione nell'appartamento contraddistinto con
l'interno 2, dell'edificio in Pietra Ligure, Viale Riviera 512, posto al primo piano, di proprietà del Signor le condizioni strutturali dell'edificio, le Parte_1
responsabilità nella causazione di eventuali problematiche strutturali dello stesso, gli interventi da eseguire alle parti comuni e private dell'edificio al fine della sua messa in sicurezza per la revoca dell''“Ordinanza di inagibilità e sgombero” n.
15/2022 del Comune di Pietra Ligure, i relativi costi, con ogni consequenziale pronuncia. III.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del Signor Parte_1
e/o della OR per la mancata e/o ritardata esecuzione delle CP_2 verifiche tecnico/strutturali all'edificio in Pietra Ligure, Viale Rivara 512, e degli interventi imposti dal Comune di Pietra Ligure, in seguito all'emissione dell'“Ordinanza di inagibilità e sgombero” n. 15/2022 del Comune di Pietra
Ligure, con ogni consequenziale pronuncia;
III.
3. condannare, anche ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c., il Signor e/o la OR , Parte_1 CP_2
ciascuno per quanto di propria competenza e/o responsabilità, a eseguire e/o a partecipare pro quota all'esecuzione e/o a consentire l'esecuzione degli interventi alla palazzina e alle singole unità immobiliari necessari alla messa in sicurezza dell'edificio e al rilascio della relativa agibilità e alla revoca dell'“Ordinanza di inagibilità e sgombero” n. 15/2022 del Comune di Pietra Ligure e di ogni altro provvedimento ad essa conseguente e/o connesso, nonché a sostenere i consequenziale pronuncia;
III.
4. condannare, anche ai sensi degli artt. 2043, 2051
e 2053 c.c., il Signor e/o della OR , ciascuno per Parte_1 CP_2
quanto di propria competenza e/o responsabilità, a risarcire i IG CP_4
e dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa, per
[...] Controparte_1
i titoli, le causali e nella misure indicate in atti, e in particolare condannarli a corrispondere agli esponenti € 600,00 al mese dal mese di gennaio 2023 sino a
Pagina nr. 4 quando potranno rientrare nella loro abitazione, a titolo di rimborso canoni, di locazione, € 1.500,00, a titolo di rimborso delle spese di riscaldamento, ovvero le diverse somme risultanti in esito al presente giudizio, nonché i costi per i ripristini dell'unità immobiliare int. 1 dell'edificio di proprietà degli esponenti, nell'ipotesi in cui dovessero essere eseguite demolizioni e interventi invasivi, per eseguire le indagini tecniche e gli interventi di messa in sicurezza, importi tutti da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e interessi. III.
5. con riferimento alle domande riconvenzionali proposte dalla OR : III.
5.1. In CP_2
via principale: rigettare tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla OR
nei confronti dei IG e CP_2 Parte_2 Controparte_1
perché generiche e/o indeterminate e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto
e/o non provate per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenziale pronuncia.
III.
5.2. In via subordinata: accertato che il fatto colposo della OR CP_2
ha concorso a cagionare il danno, escludere o quantomeno ridurre, in
[...] ragione del disposto dell'art. 1227 c.c., il risarcimento spettante alla stessa nella misura accertata in corso di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, con ogni consequenziale provvedimento. IV. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, di C.T.U. e di C.T.P.. In via istruttoria” (Omissis);
Per parte terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di
Savona, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, -nel merito: respingere le domande siccome infondate in fatto e diritto;
-in via riconvenzionale: --condannare le controparti per quanto di titolo e ragione a risarcire i danni subiti e subendi da
per le ragioni indicate in narrativa da determinarsi, salvo ogni CP_2 diverso e migliore criterio, in via equitativa in misura non inferiore ad €. 50.000,00
o in quella somma che verrà determinata secondo giustizia, oltre interessi ex art.
1284, comma quarto, c.c., oltre al risarcimento in forma specifica consistente nella condanna delle controparti alla esecuzione delle opere per come stabilite dalla
CTU espletata in corso di causa stabilendo ex art. 614-bis c.p.c. una somma di danaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento adottati;
-in ogni caso: con vittoria del compenso professionale, oltre quello forfetario, spese, del presente giudizio oltre di quello relativo ai procedimenti di ATP RG. 3037/2021 e RG.
Pagina nr. 5 844/2023 del Tribunale di Savona promossi dagli attuali ricorrenti come da parcelle che si depositano, oltre spese di CTP, oltre oneri fiscali e previdenziali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23.03.2023, ha adito Parte_1
il Tribunale di Savona esponendo che:
• in data 10.9.2020, con atto a rogito del notaio acquistava Persona_3
l'immobile situato in Pietra Ligure, viale Riviera n. 512, identificato al C.F. di detto comune alla sez. PL, foglio 6, mappale 117 sub 6, ove stabiliva la propria residenza abitandovi con la madre SI.ra ; Parte_3
• l'appartamento sottostante è di proprietà dei coniugi e Parte_2 CP_1
ed era stato interessato da ristrutturazione dall'anno 2011 all'anno 2014;
[...]
• il complesso immobiliare è costituito da un altro ed unico alloggio situato al piano superiore, di proprietà della SI. CP_2
• al momento dell'acquisto, il proprio immobile presentava un piccolo slivellamento del pavimento nel vano centrale, in relazione al quale veniva subito rassicurato dai danti causa: i precedenti proprietari gli spiegavano infatti che il cedimento si era manifestato dopo la ristrutturazione eseguita nell'appartamento sottostante ma che al riguardo i SInori e avevano dichiarato di CP_1 Pt_2
aver apposto travi di rinforzo in sostituzione di tutte le pareti rimosse (avevano realizzato un open-space, ove inizialmente vi erano tre camere, con l'abbattimento dei muri interni);
• l'avvallamento nel tempo è visibilmente peggiorato coinvolgendo anche il pavimento dei vani adiacenti, in particolare il bagno e la cameretta (che è stata svuotata per evitare carichi sul massetto) e rendendo più pericolosa ed instabile l'intera struttura del fabbricato;
• il SI. inoltre, veniva a sapere che i proprietari dell'appartamento del piano Pt_1
inferiore, durante la ristrutturazione, avevano anche realizzato nel muro esterno dell'edificio una porta di accesso all'abitazione sostituendo la finestra esistente, oltre ad altri due varchi nel muro portante.
• il ricorrente incaricava così l'arch. di accertare lo stato e la gravità Persona_4
del cedimento rilevato e, in data 10.5.2021, il tecnico effettuava un sopralluogo nell'appartamento ravvisando un evidente cedimento del solaio nella camera posta
Pagina nr. 6 ad est dell'edificio, che si presentava con una manifesta forma concava;
inoltre, erano presenti evidenti crepature sia sulla pavimentazione e le pareti che sulla facciata esterna, soprattutto in corrispondenza delle finestre;
si poteva altresì osservare come i muri che delimitavano la camera, che verosimilmente proseguivano anche nell'appartamento inferiore, svolgessero una funzione statica, dunque di sostegno, anche al piano superiore, di proprietà della SInora
[...]
CP_2
• il successivo 13.5.2021 l'ach. unitamente al SI. effettuava un Per_4 Pt_1
accesso agli atti presso il Comune di Pietra Ligure al fine di verificare la pratica edilizia presentata dai SInori AM, così da accertare i lavori effettivamente svolti e la loro incidenza causale sulla problematica rilevata;
dopo diversi solleciti, i richiedenti venivano convocati presso il competente ufficio comunale dal T.P.O geom. , il quale li informava che era stata Controparte_5
depositata una pratica edilizia (D.I.A. n. 26 del 2011) ma che la relativa documentazione era andata smarrita e consegnava loro in modo informale una copia di alcuni elaborati progettuali;
successivamente, a seguito di formale istanza a mezzo difensore, il geometra del Comune consegnava la documentazione di progetto della citata pratica edilizia dichiarata “copia conforme” dal Comune di
Pietra Ligure;
• dalla suddetta documentazione emergeva con chiarezza che al piano sottostante i SInori e avevano integralmente rimosso i due muri laterali, Pt_2 CP_1
corrispondenti ai due muri del piano soprastante che delimitano il solaio oggetto di cedimento, oltre ad aver provveduto all'apertura di altri tre varchi in porzioni di muratura portante, verosimilmente senza realizzare i “rinforzi” in sostituzione delle murature abbattute;
infine, l'arch. predisponeva la propria relazione peritale Per_4
con cui descriveva la situazione;
• a causa dell'indisponibilità dei danneggianti ad una soluzione bonaria della vicenda, il SInor era costretto ad instaurare, in data 29.10.2021, un Pt_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, cui prendeva parte anche la SI.ra e in cui veniva incaricato quale CTU il geometra;
CP_2 Persona_1
• dopo il deposito della consulenza tecnica ed appurato il pericolo di crollo del caseggiato, il giudice ne dava comunicazione ai Vigili del Fuoco di Savona, i quali, in data 7.7.2022, effettuavano un sopralluogo rilevando che “al primo piano era
Pagina nr. 7 visibile un importante affossamento della linea di pavimentazione delle due camere da letto e bagno, mentre la verifica al piano terra risultava inefficace in quanto la controsoffittatura dell'intero piano impediva la visibilità della soletta superiore e prescrivendo, a tutela dell'incolumità dei condomini, il divieto assoluto di uso dei locali dell'intero stabile sino a verifica statica e ripristino strutturale”;
• conseguentemente, in data 2.8.2022 il Comune di Pietra Ligure ordinava “il divieto di utilizzo di detto immobile dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi i locali in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere”; pertanto, i proprietari nonché gli inquilini uscivano dalla rispettive case ed erano costretti a trovare altre sistemazioni abitative: in particolare il SI. insieme alla madre, nei mesi di Pt_1
agosto, settembre ed ottobre 2022 è stato ospite del fratello (al quale ha versato l'importo di euro 1.866,00); successivamente, ha stipulato contratti di locazione transitori per i mesi di novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio
2023, con un canone mensile pari ad euro 630,00, oltre spese condominiali;
infine,
è riuscito ad avere un contratto di locazione di immobile arredato ad uso abitativo a decorrere dal 1° marzo 2023 per l'importo mensile di euro 750,00 oltre le spese condominiali;
• il Comune di Pietra Ligure, con ordinanza n. 19 del 15.9.2022, incaricava l'ing.
di verificare la sussistenza di un effettivo rischio di Controparte_6
collasso strutturale dell'edificio e identificare, in caso affermativo, gli interventi da eseguirsi al fine di scongiurare e/o mitigare l'eventuale rischio di crollo;
l'ing.
, terminati gli accertamenti del caso, escludeva il pericolo per l'incolumità CP_6
a persone diverse dai residenti nello stabile;
• infine, il medesimo Comune, con ordinanza n. 24 del 28.11.2022 disponeva il pagamento in solido, a carico di tutti i proprietari degli immobili ubicati nello stabile di Viale Riviera 512, dell'importo di euro 2.800,00 dovuto dal Comune all'ing.
per il compimento delle indagini;
CP_6
• dall'attività di indagine effettuata da tutti i tecnici intervenuti è risultato evidente che la causa dell'importante affossamento della pavimentazione delle due camere
Pagina nr. 8 da letto e bagno sia da ricondurre all'abbattimento dei muri interni effettuato per conto dei SInori e in corso dei lavori di Parte_2 Controparte_1
ristrutturazione svolti tra il 2011 ed il 2014 nella loro abitazione.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio i SI.ri AM al Parte_1
fine di sentirne accertare la responsabilità nella causazione dei danni all'immobile di sua proprietà e di vederli condannare all'esecuzione dei i lavori necessari al ripristino, oltre al risarcimento di tutti i danni e alla rifusione delle spese di lite e di quelle sostenute per il procedimento di ATP.
Si sono costituiti tempestivamente e , i quali Controparte_1 Parte_2
hanno contestato le avverse prospettazioni evidenziando come le problematiche dell'appartamento attoreo non fossero riconducibili alle opere da essi eseguite molti anni prima, bensì fossero preesistenti e comunque attribuibili a diverse cause. Più in particolare, i resistenti hanno replicato che:
• dopo avere acquistato, in data 25.05.2009, l'appartamento sito al piano terra della palazzina per cui è causa ed avervi stabilito la residenza insieme ai due figli (uno dei quali minorenne), hanno realizzato, tra il 04.04.2011 ed il 13.11.2014, lavori di straordinaria manutenzione consistenti in “interventi interni e modeste modifiche ad alcune bucature”, in conformità ai titoli edilizi assentiti dal Comune di Pietra
Ligure;
• nel corso dei lavori e negli anni successivi nessuna contestazione era giunta da parte dei proprietari degli atri appartamenti della palazzina fino a che, con lettera del 19.11.2019, l'allora proprietario dell'alloggio sovrastante (dante causa dell'attore) aveva segnalato il cedimento del proprio solaio di calpestio della sala;
• era stato conseguentemente eseguito un sopralluogo nell'appartamento del piano terra, alla presenza dei proprietari di entrambi gli alloggi coinvolti e dei rispettivi tecnici di fiducia, nonché del fratello dell'odierno ricorrente (che aveva già instaurato trattative per l'acquisto dell'immobile); in tale occasione era stata constata la regolarità dei lavori a suo tempo eseguiti al pian terreno e l'assenza di segni di cedimento nel soffitto mentre si era appurato, mediante locali demolizioni, che il sottofondo del solaio del primo piano necessitava di interventi di consolidamento;
• il fenomeno dell'avvallamento del pavimento soprastante l'appartamento dei resistenti era peraltro già presente prima dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi,
Pagina nr. 9 essendo stato direttamente osservato dai SI.ri AM nei primi mesi dell'anno 2009, allorché avevano visionato entrambi gli alloggi, in allora appartenenti ad un unico proprietario, prima di optare per l'acquisto di quello sito al piano terra;
• nel corso delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, a fronte della richiesta del CTU di effettuare un saggio distruttivo nel loro immobile, avevano proposto di procedere in prima battuta ad ispezione mediante telecamera al di sopra del controsoffitto in cartongesso attraverso i fori dei faretti, ricevendo tuttavia risposta negativa, con conseguente incompletezza e inattendibilità della consulenza depositata;
• a seguito dell'intervento dei Vigili del e del Comune di Pietra Ligure, i Pt_4
resistenti si erano immediatamente e ripetutamente attivati con i proprietari degli altri due alloggi dello stabile affinchè si procedesse alla nomina condivisa di un tecnico che effettuasse le verifiche strutturali sull'edificio, in funzione dell'esecuzione dei lavori necessari per ottenerne l'agibilità;
• nessuna risposta era pervenuta dalle controparti, tanto che si era reso necessario instaurare, all'uopo, un nuovo procedimento ex artt. 696- 696 bis c.p.c., rubricato al n. 844/2023 R.G., tuttavia dichiarato inammissibile dal giudice assegnatario anche in ragione della pendenza del presente giudizio di merito;
• in ogni caso, le pareti interessate dai lavori eseguiti nell'appartamento al piano terra non erano portanti, non essendo allineate alle pareti del piano superiore, ed erano state comunque realizzate opere in calcestruzzo di rinforzo del soffitto;
inoltre le tre nicchie originariamente presenti nell'alloggio erano state trasformate in muri di mattoni pieni, con conseguente consolidamento della struttura, e i due “varchi” menzionati nel ricorso introduttivo erano stati creati al posto di due nicchie preesistenti e non di muri portanti;
• il ricorrente, che già era a conoscenza del problema della pavimentazione al momento dell'acquisto del proprio appartamento, aveva per questo ottenuto la pattuizione di un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e, ciononostante, aveva omesso di eseguire le necessarie opere di consolidamento;
• in punto quantum le richieste risarcitorie del ricorrente risultavano eccessive e non provate;
Pagina nr. 10 • una possibile corresponsabilità per le problematiche strutturali dell'intera palazzina di via delle Riviere era da attribuirsi alla proprietaria dell'appartamento sito al terzo piano, SI.ra avendo costei eseguito nell'anno 2016 CP_2
consistenti interventi di ristrutturazione, anche mediante il frazionamento dell'unità immobiliare;
la stessa SI.ra doveva inoltre ritenersi responsabile dell'inerzia CP_2
mantenuta, analogamente al SI. a fronte delle reiterate iniziative per la Pt_1
nomina condivisa di un tecnico poste in essere dai resistenti.
I convenuti hanno quindi formulato istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo nei confronti di e hanno concluso chiedendo il rigetto delle CP_2
domande attoree, o in subordine, il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., con incidenza sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno. In via riconvenzionale, hanno altresì chiesto dichiararsi la responsabilità dell'attore e della terza chiamata per la mancata esecuzione delle verifiche strutturali imposte dal Comune di Pietra Ligure con l'ordinanza n.
15/2022, con loro condanna all'effettuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e al rilascio dell'agibilità dell'edificio, oltre al risarcimento dei danni.
Si è quindi costituita in giudizio la terza chiamata, eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande riconvenzionali dei resistenti per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. La SI.ra ha inoltre svolto a propria volta domanda riconvenzionale CP_2
nei confronti dell'attore e dei convenuti per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della dichiarata inagibilità del proprio appartamento.
La controversia – respinta con ordinanza l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla terza chiamata – è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n.
3037/2021 R.G.) nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio integrativa di quella già svolta in sede di ATP con indagine di tipo strutturale.
All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 06.09.2024 e quindi trattenuta per la decisione.
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La domanda del ricorrente è fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che saranno esposte. Ugualmente fondata si presenta la domanda
Pagina nr. 11 riconvenzionale della parte terza chiamata mentre non è reputata accoglibile quella svolta dai resistenti.
Sull'accertamento delle responsabilità.
Deve in primo luogo rilevarsi, sotto il profilo dei rapporti tra la posizione del ricorrente e quella dei resistenti, che la fattispecie prospettata rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2053 c.c., secondo cui “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata a ritenere che detta fattispecie integri un'ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., derivante dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, non bastando che egli abbia un potere d'uso sulla res che cagiona il danno.
Quanto alla nozione di "rovina", essa è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio, fino a ricomprendervi ipotesi in cui l'edificio non sia crollato in tutto o in parte, ma si sia verificata una disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (Cass.,
Sez. 3, sentt. n. 1666 del 27/01/2025, n. 11053 del 06/05/2008, n. 23939 del
12/11/2009).
La responsabilità da rovina di edificio ex art. 2053 c.c. inoltre, secondo l'indirizzo prevalente, ha natura oggettiva ed è quindi irrilevante rispetto ad essa l'assenza della colpa in capo al proprietario. La norma prevede, dunque, non una presunzione di colpa ma una presunzione di responsabilità, dalla quale il proprietario può liberarsi soltanto fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benchè la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Tale esimente, si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo, quindi, configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto
Pagina nr. 12 in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale (Cass., Sez. 3, sent. n. 19974 del 14/10/2005).
Come detto, l'interruzione del nesso di causalità può anche essere l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Ciò premesso in termini generali, va ribadito innanzitutto che nella fattispecie concreta è documentale e pacifica la titolarità in capo ai resistenti dell'appartamento sito al piano terra dello stabile di viale Riviera 512.
E' altresì non contestata la condizione di deformazione del solaio dell'appartamento del primo piano, di proprietà del ricorrente, che, secondo quanto descritto dal CTU geom. in sede di ATP, presenta “un anomalo avvallamento centrale Persona_1
rispetto a tutte le pareti perimetrali quantificabile in 3/3,5 cm. Sono presenti cavillature su tutta la pavimentazione che indicano la deformazione del solaio con inflessione della struttura al centro (…) e lesioni evidenti sulla pavimentazione e sulle pareti. Anche l'innalzamento del pavimento dei limitrofi locali può essere indice di una globale deformazione della struttura originale del solaio” (pagg. 11 e
12 consulenza tecnica CTU).
E' infine pacifico in causa che detta condizione ha indotto il geom. a Per_1
ritenere sussistente “il pericolo di crollo del solaio, che rimane possibile finché non si procederà ad un vero e proprio consolidamento” e che ad analoghe conclusioni sono giunti i Vigili del Fuoco di Savona i quali, durante il sopralluogo del
07.07.2022, hanno rilevato “un visibile ed importante affossamento della linea di pavimentazione nelle due camere da letto e bagno” tanto che, al fine di tutelare l'incolumità dei condomini, hanno prescritto “il divieto di uso dei locali dell'intero stabile sino a verifica statica e rispristino strutturale” (doc. n. 13 di parte ricorrente): sulla base di tali evidenze, il sindaco del comune di Pietra Ligure ha emesso l'ordinanza n.15 del 02.08.2022 con la quale ha dichiarato l'inagibilità dell'edificio e ne ha vietato a chiunque l'utilizzo (doc. n..14 di parte ricorrente).
La fattispecie concreta presenta, dunque, le caratteristiche di quella di cui all'art. 2053 c.c., come sopra delineate.
Pagina nr. 13 Resta da chiarire la sussistenza del nesso causale tra le descritte problematiche e la ristrutturazione nell'appartamento dei convenuti, aspetto che è stato indagato dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP e successivamente confermato dalla CTU integrativa disposta nel corso del presente giudizio, la cui metodologia e le cui risultanze vengono condivise da questo giudice in quanto tecnicamente corrette e prive di vizi logici o motivazionali.
Secondo quanto rilevato dal geom. nella relazione di consulenza Persona_1
datata 31.05.2022, “i lavori di manutenzione svolti al piano inferiore dai SI.ri
AM hanno compreso opere di rimozione delle pareti portanti del solaio senza opera sostitutiva e adeguata progettazione strutturale. Di fatto, in origine, l'appartamento al piano inferiore aveva distribuzione interna praticamente identica a quella del piano primo. Le murature divisorie al piano primo hanno spessore complessivo di circa cm 16 e sono state realizzate con mattone pieno posato di piatto. Composizione che indica una funzione portante della struttura e non solo di ripartizione architettonica. Ne discende che le murature eliminate al piano inferiore, posizionate proprio al di sotto di quelle del piano primo, dovevano avere quantomeno la stessa dimensione se non maggiore, con funzione strutturale portante / collaborante”. Pertanto, il CTU ha considerato “possibile attribuire, con buon grado di certezza, il nesso di casualità tra la rimozione delle pareti al piano terra (proprietà AM) e il cedimento rilevato al piano primo (proprietà
”. Inoltre, lo stesso tecnico ha ritenuto “non corrispondenti al vero le Pt_1 dichiarazioni riportate all'interno delle pratiche edilizie: Dia del 15.2.11 e della fine lavori del 18.11.14, relative all'esecuzione delle opere di manutenzione dell'alloggio al piano terreno, ove si dichiarava che i lavori non avrebbero recato pregiudizio alla statica dell'immobile e che le opere eseguite “non modificano le caratteristiche strutturali originali”. L'intervento eseguito dal è sicuramente Pt_2
licenziabile dal punto di vista urbanistico, ma necessitava di attenta verifica e progettazione strutturale, comprensiva di deposito delle strutture presso gli uffici della Provincia, che agli atti non risulta essere stata eseguita” (pagg. 12 e 13 elaborato tecnico).
Le risultanze delle indagini svolte in sede di ATP hanno poi trovato conferma e arricchimento in quelle disposte nel presente giudizio, con affidamento dell'incarico al geom. e al tecnico strutturista, Ing. Per_1 Persona_2
Pagina nr. 14 . E' stato infatti ribadito che “l'unità immobiliare oggetto della presente Per_2
verifica – piano terra propr. – è stata oggetto di un intervento di straordinaria Pt_2
manutenzione che ha attuato l'eliminazione di porzioni di murature portanti posizionate in diretta corrispondenza con le soprastanti strutture murarie verticali.
Murature a sostegno anche del solaio del piano primo, realizzato in calcestruzzo armato tipo soletta di getto pieno con soprastante un sottofondo di circa 10 cm compreso la piastrellatura. Inoltre, “a seguito delle ispezioni con rimozione parziale del controsoffitto in cartongesso, si è rilevato l'intervento di surroga delle murature preesistenti a sostegno del solaio fra il piano terreno ed il piano primo. Di fatto sono stati inseriti delle travi in calcestruzzo armato delle dimensioni di 20 cm per 20 cm gettati in opera a rifiuto con un getto di completamento a contrasto di circa 5 cm.
Tale modalità operativa ha creato un rilassamento della struttura esistente che si è manifestato con il cedimento della soletta in particolare con distacchi sul perimetro delle murature e nel centro del solaio. Da una analisi visiva ai piani soprastanti si è potuto accertare che il fenomeno è localizzato principalmente fra il piano terreno ed il piano primo non andando ad interessare il piano secondo che ha una struttura a travi in calcestruzzo del tipo ribassato. Dalla analisi dello stato attuale non risultano verificate le strutture in calcestruzzo ai carichi di cui alle attuali normative nelle varie ipotesi di carico valutate dallo scrivente. Al fine di mettere in sicurezza il fabbricato si ritiene di proporre la posa di numero tre profilati metallici tipo HE
140 B posizionati al di sotto delle travi in calcestruzzo esistenti come da elaborato grafico allegato alla presente e di prevedere un intervento di risanamento dell'estradosso del solaio con la eliminazione della pavimentazione e del sottofondo del piano primo e la successiva esecuzione di un sottofondo armato con calcestruzzo alleggerito tipo Leca 1600” (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata il
25.04.2024, pag. 4).
Pertanto, l'esame delle espletate c.t.u. consente ragionevolmente di ritenere che le opere di manutenzione straordinaria nell'appartamento dei resistenti abbiano compromesso la stabilità della costruzione, cagionando le deformazioni rilevate nell'appartamento soprastante. Lungi dall'essere stato dimostrato che la disgregazione in questione non sia dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione, risulta piuttosto raggiunta la prova della derivazione causale dei danni dalla negligente e imperita attività di manutenzione straordinaria.
Pagina nr. 15 A fronte di ciò, non è emerso l'intervento di altri fattori dotati di efficacia causale autonoma rispetto alle demolizioni eseguite dai resistenti, ed in particolare il fatto del ricorrente danneggiato o il fatto della terza chiamata.
Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che la circostanza che fosse eventualmente già presente nel 2009 un avvallamento nel pavimento al primo piano
– quand'anche provata – non sarebbe in ogni caso idonea, alla luce degli accertamenti compiuti dai CTU sulle conseguenze strutturali della rimozione di parenti portanti, ad assumere rilevanza causale autonoma rispetto ai danni riscontrati nell'appartamento dell'attore. Può infatti ritenersi sulla base delle indagini peritali svolte che detti danni, una volta eseguite quel tipo di demolizioni nell'appartamento dei resistenti, si sarebbero verificati comunque. Ugualmente irrilevante è la circostanza che l'attore, una volta acquistato l'immobile, non abbia provveduto al consolidamento del solaio secondo le indicazioni dei tecnici già intervenuti, essendo evidente, sulla base delle indicazioni dei CTU, che tale opera non avrebbe posto rimedio efficace alle problematiche strutturali dell'immobile e non essendo emersi sotto il profilo tecnico elementi sufficiente per poter ritenere che l'inerzia abbia aggravato le conseguenze dannose della compromissione di staticità dell'edificio causata dalle opere eseguite dai ricorrenti. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla stigmatizzata inattività del ricorrente nella partecipazione alla nomina di un tecnico condiviso, successivamente all'emissione dell'ordinanza n. 15/2022 del Comune di Pietra
Ligure. Su tale inattività, che comunque non ha influito, a livello causale, sulla determinazione delle problematiche strutturali dell'edificio o sul loro aggravamento, si tornerà nelle prossime righe.
Con riferimento alla posizione della terza chiamata SI.ra , è stato il geom. CP_2
, nel corso delle indagini svolte nel procedimento n. 3037/2021 R.G., ad Per_1
escludere la rilevanza causale dei lavori di ristrutturazione eseguiti al terzo piano nell'anno 2016, e tanto ha ritenuto dopo avere esaminato la relativa documentazione amministrativa ricevuta dal CTP arch. , allegata alla Persona_5
relazione di consulenza tecnica.
Infine, dato il carattere oggettivo della responsabilità per rovina di edificio, sono del tutto irrilevanti ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. le dichiarazioni a suo tempo effettuate dai tecnici incaricati dei lavori al pian terreno
Pagina nr. 16 circa l'assenza di pregiudizio alla statica dell'immobile e l'eventuale affidamento in esse riposto dai ricorrenti.
Tutto ciò chiarito con riferimento alla responsabilità per rovina di edificio nei rapporti tra i resistenti ed il ricorrente, occorre prendere in considerazione la posizione della terza chiamata e la relativa azione risarcitoria svolta in via riconvenzionale nei confronti delle controparti.
Si rende in proposito necessario precisare che, per espressa previsione legislativa
(cfr. artt. 1125 c.c.), i solai divisori tra due appartamenti sono "in custodia" sia del proprietario dell'alloggio sovrastante (per il quale il solaio costituisce il pavimento), sia del proprietario di quello inferiore (per il quale realizza il soffitto), sussistendo una presunzione assoluta di comunione di tale solaio tra i detti soggetti (cfr. Cass.,
16 gennaio 1987, n. 283).
In caso di rovina, o crollo, del solaio divisorio tra due appartamenti sussiste dunque
- in applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. - la presunzione di corresponsabilità sia del proprietario dell'immobile sovrastante che di quello sottostante (Cass., 30 marzo 1985, n. 2234), ma nel caso di specie la parte ricorrente ha fornito dimostrazione dell'esclusiva responsabilità dei resistenti in ordine ai fatti lamentati.
Dunque, graverà su di essi la responsabilità risarcitoria anche per i danni cagionati alla terza chiamata.
Deve da ultimo valutarsi il lamentato concorso del fatto colposo del ricorrente e della terza chiamata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella determinazione o nell'aggravamento delle conseguenze dannose derivanti dalle problematiche strutturali della palazzina di viale Riviera 512. Secondo la prospettazione dei resistenti, le controparti avrebbero ingiustificatamente rifiutato di interloquire e collaborare per effettuare gli accertamenti ed interventi tecnici necessari ad ottenere l'agibilità dell'edificio e, dunque, a potervi fare rientro con le rispettive famiglie.
Nessun danno potrebbe essere invocato dal SI. e dalla SI.ra per non Pt_1 CP_2
avere potuto disporre dei loro appartamenti successivamente alla fine del 2022 mentre l'identico pregiudizio subito dai resistenti dovrebbe essere loro ascritto e conseguentemente risarcito.
Tuttavia, l'indicata ricostruzione non può essere condivisa.
Con riferimento alla SI.ra è documentalmente provato che costei CP_2
si sia resa fin da subito disponibile ad ogni iniziativa tecnica condivisa, come risulta
Pagina nr. 17 dalla pec del 20.08.2022, inviata al comune di Pietra Ligure, ai Vigili del Fuoco e alle controparti (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto all'inerzia mantenuta dal ricorrente (e non contestata), non pare possano ravvisarsi in essa gli estremi della colpa. A fronte del rifiuto opposto dai SIg.ri
AM al CTU, in sede di ATP, rispetto all'effettuazione di saggi distruttivi nella loro proprietà, è risultata infatti impossibile la determinazione delle opere per la messa in sicurezza dei luoghi, anche in funzione della quale il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. era stato instaurato. L'interesse del SI. alla relativa Pt_1
indagine in contraddittorio ha portato alla tempestiva instaurazione del presente giudizio e non può essere stigmatizzata – in un contesto di reciproca conflittualità come quello creatosi – la sua riluttanza ad assecondare interventi tecnici
“stragiudiziali” ulteriori rispetto a quelli delle Autorità preposte, che avrebbero potuto modificare lo stato dei luoghi o comunque ostacolare una corretta fotografia in giudizio. Fotografia che finalmente è risultata disponibile a seguito della c.t.u. integrativa disposta in questa sede.
Da tutto ciò fin qui considerato discende anche il rigetto delle domande riconvenzionali dei resistenti.
Sul risarcimento dei danni.
Accertata la responsabilità dei SI.ri e per la Parte_2 Controparte_1
rovina di edificio, deve affermarsi il diritto dell'attore e della terza chiamata ad ottenere dai convenuti il risarcimento dei danni subiti, nei termini e limiti di seguito indicati.
Prendendo le mosse dalla posizione del è utile richiamare le conclusioni Pt_1
rassegnate in sede di c.t.u. integrativa dal geom. e dall'ing. Persona_1 [...]
i quali, dopo avere individuato le opere necessarie per la messa in Per_2
sicurezza dello stabile di causa, hanno proceduto, secondo il quesito, alla quantificazione dei relativi costi in base ai prezzi di mercato. Più nel dettaglio i consulenti hanno accertato che: “occorre innanzitutto procedere con l'irrigidimento strutturale del solaio, con intervento da porsi al piano terreno (proprietà ) Pt_2
rimuovendo il controsoffitto in cartongesso che occulta il solaio e intervenire con il posizionamento di tre profilati in acciaio (tipo HE140B), di cui due posati a contatto dei due travicelli gettati in opera al momento dell'eliminazione delle murature e uno aggiuntivo spostato verso sud, il tutto come da schema progettuale su riportato.
Pagina nr. 18 Per eseguire l'opera sarà necessario sgomberare il locale, proteggere i pavimenti, formare le sedi di appoggio e poi ripristinare i luoghi con la realizzazione di una nuova controsoffittatura simile all'esistente e completare con la tinteggiatura di tutte le pareti. Come riportato nell' C.M.E. – tab.
1 - l'intervento può essere stimato in complessivi €. 15.236,41 oltre fiscali. In seguito all'intervento su descritto si potrà procedere al consolidamento del solaio al piano primo con completa rimozione dei pavimenti e dei massetti dei tre locali (due camere, bagno e ripostiglio) immediatamente superiori al locale modificato al piano terreno. La demolizione comporterà anche la necessità di rimuovere completamente rivestimenti e sanitari del locale bagno. Il ripristino sarà eseguito tramite la realizzazione di un massetto in calcestruzzo strutturale armato con l'ausilio di connettori sulle pareti esistenti e a contatto dell'originale solaio. L'intervento prevede anche l'apertura di tutte le cavillature e la rimozione dell'intonaco della parte passa delle pareti al fine di miglior aderenza tra nuove opere ed esistenti. Per
i locali interessati è previsto il ripristino al normale stato. Come riportato nell'allegato C.M.E. – tab.
2 - l'intervento può essere stimato in complessivi €.
23.680,07 €.20.181,52 oltre fiscali. Le opere sono indicative di quanto sarà necessario per rendere nuovamente agibili i locali interessati. Sicuramente per l'esecuzione delle opere sarà necessaria una nuova e più approfondita progettazione con analisi delle strutture esistenti (qualità del calcestruzzo, presenza di acciaio, etc) con possibili variazioni rispetto a quanto contenuto nella presente relazione, Sarà obbligatorio l'ottenimento dei titoli edilizi e la denunzia dell'opera presso gli uffici della Provincia. I lavori dovranno essere seguiti da un Direttore dei Lavori, da un
Coordinatore della Sicurezza ai sensi della D.L. 81/08 e alla fine dovrà essere nominato un Collaudatore. Il costo delle prestazioni professionali può essere stimato in circa €. 7.000,00 oltre fiscali. I lavori sono stati valutati analiticamente nell'allegato Computo Metrico Estimativo, redatto in funzione dei prezzi riportati dal Prezzario Regionale delle Opere Edili. Nessun danno e nessun intervento è previsto all'interno della proprietà posta al piano secondo” (cfr. pagg. 20 e CP_2
21 relazione tecnica depositata).
Come da domanda del ricorrente, le parti resistenti vanno quindi innanzitutto condannate ad eseguire i lavori per l'irrigidimento strutturale del solaio e per il suo consolidamento, con interventi da effettuarsi al pian terreno e al piano primo, come
Pagina nr. 19 da indicazioni tecniche appena riportate. Ciò ancorché parte delle opere di ripristino debbano essere effettuate nella proprietà del ricorrente, il quale ha formulato in via principale apposita domanda in tal senso.
Deve inoltre essere posto a carico dei ricorrenti il risarcimento del danno patrimoniale subito e documentato dal SI. da individuarsi nel pagamento Pt_1
dei canoni di locazione dal mese di Novembre 2022 al mese di Agosto 2024 (cfr. docc. nn. 15, 20, 21, 22, 27 e 28 di parte ricorrente). L'importo di detti canoni è calcolato in complessivi euro 16.020,00 [così ottenuto: (630 x 4) + (750 x 18)]. Si precisa che la produzione, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, di documentazione attestante il pagamento degli ultimi canoni non è preclusa trattandosi di documenti sopravvenuti riferiti alle medesime conseguenze dannose perduranti nel tempo. Non sono riconosciute invece le spese condominiali di cui al doc. n. 26 di parte ricorrente in quanto non vi è prova del loro avvenuto pagamento da parte del SI. Pt_1
Neppure risulta specificamente allegato e provato l'asserito danno non patrimoniale patito dal ricorrente, la cui richiesta risarcitoria è pertanto, sul punto, respinta.
Sul danno patrimoniale come sopra determinato, che costituisce obbligazione di valuta, sono dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Passando alla posizione della terza chiamata giova in primo luogo CP_2
precisare che la stessa, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha domandato la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti per la mancata fruizione dell'immobile di sua proprietà. In sede di precisazione delle conclusioni ha inoltre richiesto la loro condanna alla esecuzione delle opere individuate dalla c.t.u. espletata in corso di causa. Tale ultima domanda risarcitoria in forma specifica deve essere considerata nuova e come tale inammissibile (sebbene la statuizione richiesta sia comunque conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea).
Con riferimento alla prima domanda risarcitoria, si rileva che la SI.ra , CP_2
documentando la propria residenza presso l'immobile di causa a far data dal
14.10.2020 (doc. n. 10 di parte terza chiamata) e lamentando la lesione, per effetto dell'allontanamento forzoso dallo stesso, della possibilità concreta di goderne, in via diretta o mediata, ha domandato il risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile, da determinarsi in via equitativa. Nulla è stato allegato in relazione
Pagina nr. 20 a costi di locazione affrontati per il reperimento di una collocazione abitativa alternativa. Nulla è stato neppure dedotto circa eventuali mancate occasioni di locare l'immobile dichiarato inagibile. Tanto premesso sotto il profilo della prova di particolari voci di danno, è però un dato di fatto che la SI.ra si sia trovata CP_2
a subire – per cause a sé non imputabili ma riferibili alle opere eseguite al piano terra – la dichiarazione di inagibilità del proprio appartamento e quindi l'assoluta impossibilità di utilizzarlo. Detta oggettiva circostanza costituisce di per sé un pregiudizio risarcibile poiché integrante una lesione del diritto reale sotto il profilo della compromissione delle facoltà attribuite al proprietario di un bene.
Il relativo risarcimento viene determinato in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., prendendo come parametro di riferimento il canone medio mensile di locazione per immobili simili (come risultante dai contratti prodotti dalla parte ricorrente) ed operando una riduzione forfettaria in virtù dell'assenza di specifica prova in ordine a spese sostenute o canoni non percepiti. Così ricavato, l'importo mensile di euro
450,00, si moltiplica tale cifra per i mesi di inagibilità dell'immobile fino alla rimessione della causa in decisione, giungendosi alla determinazione dell'importo finale di euro 10.800,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Il risarcimento è posto a carico dei ricorrenti in ragione dell'accertata esclusiva responsabilità.
Sulle spese di lite
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da cui discende la condanna delle parti resistenti a corrispondere al ricorrente e alla terza chiamata le spese di lite rispettivamente sostenute, anche per il procedimento di
ATP. Esse sono liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo rispettivamente riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio, ex art. 5 del DM citato), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per quella decisionale
(semplificata sia in fase di ATP che nel presente giudizio, attraverso la discussione orale).
Pagina nr. 21 Vanno riconosciute a titolo di spese legali a favore della terza chiamata, che le ha documentate, le somme corrisposte al CTP pari ad euro 520,00 (doc. n. 12 di parte terza chiamata).
In virtù del principio di soccombenza, devono essere rimborsate al ricorrente le spese di CTU sostenute nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., per euro 2.183,31. Anche le spese della presente CTU integrativa, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accerta la responsabilità ex art. 2053 c.c. di e Parte_2 Controparte_1
per la compromissione strutturale dell'edificio di causa e, per l'effetto, li condanna ad eseguire i lavori analiticamente indicati nella relazione tecnica depositata dal geom. e dall'ing. in data 25.04.2024 alle pagine Persona_1 Persona_2
4-21 (ed allegato computo metrico, tabelle 1 e 2) e richiamati in parte motiva, entro
6 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna e a risarcire a i danni Parte_2 Controparte_1 Parte_1
patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 16.020,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna e a risarcire a i Parte_2 Controparte_1 CP_2
danni indicati in parte motiva, che liquida in euro 10.800,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dai resistenti;
5) condanna i resistenti al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali del presente giudizio, che così liquida:
- per il ricorrente, euro 545,00 per spese vive ed euro 4.227,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.
- per la terza chiamata, euro 516,00 per spese vive, euro 520,00 per esborsi
(corrispondenti alle spese di CTP) ed euro 4.227,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
6) condanna i resistenti al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali per il procedimento di ATP n. 3037/2021 che così liquida:
Pagina nr. 22 - per il ricorrente, euro 145,50 per spese vive ed euro 3.186,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- per la terza chiamata, euro 3.186,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
7) pone le spese di CTU del procedimento per ATP n. 3037/2021, pari ad euro
2.183,31, nonché le spese della CTU svolta nel presente giudizio, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei ricorrenti.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 10.03.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
Pagina nr. 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 835/2023, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
, nato a [...] il [...] (C.F./P.IVA Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Vignola C.F._1
e Milena Poletti del Foro di Savona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pietra Ligure, via Ricostruzione 4/1, in forza di procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F./P.IVA Controparte_1
e C.F._2
, IU DO (CA) il 21/2/1971 (C.F./P.IVA Parte_2
) C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Bilanci e Valerio Greco del
Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso lo studio primo di essi in
Genova, Via Roma n. 11/1, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta PARTI RESISTENTI
Pagina nr. 1 E CONTRO
, nata a [...] il [...]1985 (C.F./P.IVA CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cardone del C.F._4
Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Albenga
Piazza Berlinguer 17/4, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051, 2053 c.c. – domanda di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 06.09.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e contrariis reiectis: in via preliminare: accertare e dichiarare la responsabilità dei SInori e nella Parte_2 Controparte_1
determinazione dei danni evidenziati nell'immobile sito in Pietra Ligure (SV), Viale
Riviera 512, di proprietà del SInor situato in Pietra Ligure (SV), Parte_1
Viale Riviera 512, identificato al Catasto Fabbricati, alla sez. PL, foglio 6, mappale
117 sub 6, piano T-1, cat. A3, cl. 1 per le ragioni di cui in narrativa e per quanto evidenziato nella CTU e per l'effetto. Nel merito: accertare e dichiarare che le opere che debbono essere eseguite sia al piano terra che al primo piano del fabbricato sito in Pietra Ligure (SV) Viale Riviera 512, onde ripristinare lo stato dell'immobile di proprietà del SI. situato in Pietra Ligure (SV), Parte_1
Viale Riviera 512, identificato al Catasto Fabbricati, alla sez. PL, foglio 6, mappale
117 sub 6, piano T-1, cat. A3, cl. 1 ed i relativi costi, siano posti a carico dei SInori
e , come indicato nella relazione peritale del Parte_2 Controparte_1
CTU geom. e dell'ing. In via Persona_1 Persona_2
principale: condannare i SInori e ad effettuare, Parte_2 Controparte_1
a loro cura e spese, tutte le opere necessarie per ripristino dello stato dell'immobile di proprietà del SI. situato in Pietra Ligure (SV), Viale Riviera 512, Parte_1
Pagina nr. 2 identificato al Catasto Fabbricati, alla sez. PL, foglio 6, mappale 117 sub 6, piano
T-1, cat. A3, cl., come individuate e quantificate nella relazione peritale del CTU geom. e dell'ing. , compresa l'attività Persona_1 Persona_2
amministrativa necessaria. condannare i SInori e Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese sostenute dal SInor per il
[...] Parte_1
consulente tecnico d'ufficio nell'ATP dell'importo di euro 2.183,31. condannare i SInori e al rimborso in favore del SI. Parte_2 Controparte_1 Pt_1
delle spese sostenute dallo stesso a titolo di canone di locazione che
[...]
ammontano ad euro 630,00 mensili, da calcolarsi dal mese di novembre 2022 al mese di febbraio 2023 compreso ed euro 750,00 dal mese di marzo 2023 sino al giorno di effettivo possesso dell'immobile in cui potrà far ritorno nella propria abitazione di residenza in Pietra Ligure, Viale Riviera 512, oltre le spese di euro
1.866,00 già documentate. La somma dovuta da novembre 2022 a settembre 2024, pertanto, ammonta ad € 18.636,00, come sopra meglio specificate, oltre le spese condominiali che oggi si possono quantificare in € 3.374,96 sulla base del rendiconto comunicato dall'Amministratore. condannare i SInori e Parte_2
al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore del SI. che si quantifica in euro 10.000,00 o nella diversa CP_3
somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi anche secondo equità anche in considerazione della condotta assunta dai SInori e Parte_2
nella determinazione del danno e della prosecuzione del Controparte_1
medesimo. in via subordinata, in caso di mancata ottemperanza da parte dei SIg.
e autorizzare il SI. Parte_2 Controparte_1 Parte_1 all'esecuzione coattiva delle opere di cui sopra, con diritto di rivalsa nei confronti degli convenuti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”;
Per parte resistente: “Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte in causa
(in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta e a verbale d'udienza del
10/5/2024), gli esponenti precisano le loro conclusioni come in comparsa di costituzione in data 29/5/2023 e come da verbale di udienza del 15/9/2023, e precisamente: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: I. In via principale: rigettare tutte le domande avanzate dal Signor nei confronti dei Parte_1
IG e per difetto di legittimazione attiva e/o Parte_2 Controparte_1
Pagina nr. 3 perché generiche e/o indeterminate e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto
e/o non provate per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenziale pronuncia.
II. In via subordinata: accertato che il fatto colposo del Signor ha Parte_1
concorso a cagionare il danno, escludere o quantomeno ridurre, in ragione del disposto dell'art. 1227 c.c., il risarcimento spettante allo stesso nella misura accertata in corso di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, con ogni consequenziale provvedimento. III. In via riconvenzionale: III.
1. accertare e dichiarare le cause del cedimento della pavimentazione nell'appartamento contraddistinto con
l'interno 2, dell'edificio in Pietra Ligure, Viale Riviera 512, posto al primo piano, di proprietà del Signor le condizioni strutturali dell'edificio, le Parte_1
responsabilità nella causazione di eventuali problematiche strutturali dello stesso, gli interventi da eseguire alle parti comuni e private dell'edificio al fine della sua messa in sicurezza per la revoca dell''“Ordinanza di inagibilità e sgombero” n.
15/2022 del Comune di Pietra Ligure, i relativi costi, con ogni consequenziale pronuncia. III.
2. accertare e dichiarare la responsabilità del Signor Parte_1
e/o della OR per la mancata e/o ritardata esecuzione delle CP_2 verifiche tecnico/strutturali all'edificio in Pietra Ligure, Viale Rivara 512, e degli interventi imposti dal Comune di Pietra Ligure, in seguito all'emissione dell'“Ordinanza di inagibilità e sgombero” n. 15/2022 del Comune di Pietra
Ligure, con ogni consequenziale pronuncia;
III.
3. condannare, anche ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2053 c.c., il Signor e/o la OR , Parte_1 CP_2
ciascuno per quanto di propria competenza e/o responsabilità, a eseguire e/o a partecipare pro quota all'esecuzione e/o a consentire l'esecuzione degli interventi alla palazzina e alle singole unità immobiliari necessari alla messa in sicurezza dell'edificio e al rilascio della relativa agibilità e alla revoca dell'“Ordinanza di inagibilità e sgombero” n. 15/2022 del Comune di Pietra Ligure e di ogni altro provvedimento ad essa conseguente e/o connesso, nonché a sostenere i consequenziale pronuncia;
III.
4. condannare, anche ai sensi degli artt. 2043, 2051
e 2053 c.c., il Signor e/o della OR , ciascuno per Parte_1 CP_2
quanto di propria competenza e/o responsabilità, a risarcire i IG CP_4
e dei danni subiti in conseguenza dei fatti di causa, per
[...] Controparte_1
i titoli, le causali e nella misure indicate in atti, e in particolare condannarli a corrispondere agli esponenti € 600,00 al mese dal mese di gennaio 2023 sino a
Pagina nr. 4 quando potranno rientrare nella loro abitazione, a titolo di rimborso canoni, di locazione, € 1.500,00, a titolo di rimborso delle spese di riscaldamento, ovvero le diverse somme risultanti in esito al presente giudizio, nonché i costi per i ripristini dell'unità immobiliare int. 1 dell'edificio di proprietà degli esponenti, nell'ipotesi in cui dovessero essere eseguite demolizioni e interventi invasivi, per eseguire le indagini tecniche e gli interventi di messa in sicurezza, importi tutti da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e interessi. III.
5. con riferimento alle domande riconvenzionali proposte dalla OR : III.
5.1. In CP_2
via principale: rigettare tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla OR
nei confronti dei IG e CP_2 Parte_2 Controparte_1
perché generiche e/o indeterminate e, comunque, infondate in fatto e/o in diritto
e/o non provate per i motivi tutti esposti in atti, con ogni conseguenziale pronuncia.
III.
5.2. In via subordinata: accertato che il fatto colposo della OR CP_2
ha concorso a cagionare il danno, escludere o quantomeno ridurre, in
[...] ragione del disposto dell'art. 1227 c.c., il risarcimento spettante alla stessa nella misura accertata in corso di causa, per i motivi tutti dedotti in atti, con ogni consequenziale provvedimento. IV. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, di C.T.U. e di C.T.P.. In via istruttoria” (Omissis);
Per parte terza chiamata: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di
Savona, in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, -nel merito: respingere le domande siccome infondate in fatto e diritto;
-in via riconvenzionale: --condannare le controparti per quanto di titolo e ragione a risarcire i danni subiti e subendi da
per le ragioni indicate in narrativa da determinarsi, salvo ogni CP_2 diverso e migliore criterio, in via equitativa in misura non inferiore ad €. 50.000,00
o in quella somma che verrà determinata secondo giustizia, oltre interessi ex art.
1284, comma quarto, c.c., oltre al risarcimento in forma specifica consistente nella condanna delle controparti alla esecuzione delle opere per come stabilite dalla
CTU espletata in corso di causa stabilendo ex art. 614-bis c.p.c. una somma di danaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento adottati;
-in ogni caso: con vittoria del compenso professionale, oltre quello forfetario, spese, del presente giudizio oltre di quello relativo ai procedimenti di ATP RG. 3037/2021 e RG.
Pagina nr. 5 844/2023 del Tribunale di Savona promossi dagli attuali ricorrenti come da parcelle che si depositano, oltre spese di CTP, oltre oneri fiscali e previdenziali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23.03.2023, ha adito Parte_1
il Tribunale di Savona esponendo che:
• in data 10.9.2020, con atto a rogito del notaio acquistava Persona_3
l'immobile situato in Pietra Ligure, viale Riviera n. 512, identificato al C.F. di detto comune alla sez. PL, foglio 6, mappale 117 sub 6, ove stabiliva la propria residenza abitandovi con la madre SI.ra ; Parte_3
• l'appartamento sottostante è di proprietà dei coniugi e Parte_2 CP_1
ed era stato interessato da ristrutturazione dall'anno 2011 all'anno 2014;
[...]
• il complesso immobiliare è costituito da un altro ed unico alloggio situato al piano superiore, di proprietà della SI. CP_2
• al momento dell'acquisto, il proprio immobile presentava un piccolo slivellamento del pavimento nel vano centrale, in relazione al quale veniva subito rassicurato dai danti causa: i precedenti proprietari gli spiegavano infatti che il cedimento si era manifestato dopo la ristrutturazione eseguita nell'appartamento sottostante ma che al riguardo i SInori e avevano dichiarato di CP_1 Pt_2
aver apposto travi di rinforzo in sostituzione di tutte le pareti rimosse (avevano realizzato un open-space, ove inizialmente vi erano tre camere, con l'abbattimento dei muri interni);
• l'avvallamento nel tempo è visibilmente peggiorato coinvolgendo anche il pavimento dei vani adiacenti, in particolare il bagno e la cameretta (che è stata svuotata per evitare carichi sul massetto) e rendendo più pericolosa ed instabile l'intera struttura del fabbricato;
• il SI. inoltre, veniva a sapere che i proprietari dell'appartamento del piano Pt_1
inferiore, durante la ristrutturazione, avevano anche realizzato nel muro esterno dell'edificio una porta di accesso all'abitazione sostituendo la finestra esistente, oltre ad altri due varchi nel muro portante.
• il ricorrente incaricava così l'arch. di accertare lo stato e la gravità Persona_4
del cedimento rilevato e, in data 10.5.2021, il tecnico effettuava un sopralluogo nell'appartamento ravvisando un evidente cedimento del solaio nella camera posta
Pagina nr. 6 ad est dell'edificio, che si presentava con una manifesta forma concava;
inoltre, erano presenti evidenti crepature sia sulla pavimentazione e le pareti che sulla facciata esterna, soprattutto in corrispondenza delle finestre;
si poteva altresì osservare come i muri che delimitavano la camera, che verosimilmente proseguivano anche nell'appartamento inferiore, svolgessero una funzione statica, dunque di sostegno, anche al piano superiore, di proprietà della SInora
[...]
CP_2
• il successivo 13.5.2021 l'ach. unitamente al SI. effettuava un Per_4 Pt_1
accesso agli atti presso il Comune di Pietra Ligure al fine di verificare la pratica edilizia presentata dai SInori AM, così da accertare i lavori effettivamente svolti e la loro incidenza causale sulla problematica rilevata;
dopo diversi solleciti, i richiedenti venivano convocati presso il competente ufficio comunale dal T.P.O geom. , il quale li informava che era stata Controparte_5
depositata una pratica edilizia (D.I.A. n. 26 del 2011) ma che la relativa documentazione era andata smarrita e consegnava loro in modo informale una copia di alcuni elaborati progettuali;
successivamente, a seguito di formale istanza a mezzo difensore, il geometra del Comune consegnava la documentazione di progetto della citata pratica edilizia dichiarata “copia conforme” dal Comune di
Pietra Ligure;
• dalla suddetta documentazione emergeva con chiarezza che al piano sottostante i SInori e avevano integralmente rimosso i due muri laterali, Pt_2 CP_1
corrispondenti ai due muri del piano soprastante che delimitano il solaio oggetto di cedimento, oltre ad aver provveduto all'apertura di altri tre varchi in porzioni di muratura portante, verosimilmente senza realizzare i “rinforzi” in sostituzione delle murature abbattute;
infine, l'arch. predisponeva la propria relazione peritale Per_4
con cui descriveva la situazione;
• a causa dell'indisponibilità dei danneggianti ad una soluzione bonaria della vicenda, il SInor era costretto ad instaurare, in data 29.10.2021, un Pt_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, cui prendeva parte anche la SI.ra e in cui veniva incaricato quale CTU il geometra;
CP_2 Persona_1
• dopo il deposito della consulenza tecnica ed appurato il pericolo di crollo del caseggiato, il giudice ne dava comunicazione ai Vigili del Fuoco di Savona, i quali, in data 7.7.2022, effettuavano un sopralluogo rilevando che “al primo piano era
Pagina nr. 7 visibile un importante affossamento della linea di pavimentazione delle due camere da letto e bagno, mentre la verifica al piano terra risultava inefficace in quanto la controsoffittatura dell'intero piano impediva la visibilità della soletta superiore e prescrivendo, a tutela dell'incolumità dei condomini, il divieto assoluto di uso dei locali dell'intero stabile sino a verifica statica e ripristino strutturale”;
• conseguentemente, in data 2.8.2022 il Comune di Pietra Ligure ordinava “il divieto di utilizzo di detto immobile dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi i locali in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere”; pertanto, i proprietari nonché gli inquilini uscivano dalla rispettive case ed erano costretti a trovare altre sistemazioni abitative: in particolare il SI. insieme alla madre, nei mesi di Pt_1
agosto, settembre ed ottobre 2022 è stato ospite del fratello (al quale ha versato l'importo di euro 1.866,00); successivamente, ha stipulato contratti di locazione transitori per i mesi di novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio
2023, con un canone mensile pari ad euro 630,00, oltre spese condominiali;
infine,
è riuscito ad avere un contratto di locazione di immobile arredato ad uso abitativo a decorrere dal 1° marzo 2023 per l'importo mensile di euro 750,00 oltre le spese condominiali;
• il Comune di Pietra Ligure, con ordinanza n. 19 del 15.9.2022, incaricava l'ing.
di verificare la sussistenza di un effettivo rischio di Controparte_6
collasso strutturale dell'edificio e identificare, in caso affermativo, gli interventi da eseguirsi al fine di scongiurare e/o mitigare l'eventuale rischio di crollo;
l'ing.
, terminati gli accertamenti del caso, escludeva il pericolo per l'incolumità CP_6
a persone diverse dai residenti nello stabile;
• infine, il medesimo Comune, con ordinanza n. 24 del 28.11.2022 disponeva il pagamento in solido, a carico di tutti i proprietari degli immobili ubicati nello stabile di Viale Riviera 512, dell'importo di euro 2.800,00 dovuto dal Comune all'ing.
per il compimento delle indagini;
CP_6
• dall'attività di indagine effettuata da tutti i tecnici intervenuti è risultato evidente che la causa dell'importante affossamento della pavimentazione delle due camere
Pagina nr. 8 da letto e bagno sia da ricondurre all'abbattimento dei muri interni effettuato per conto dei SInori e in corso dei lavori di Parte_2 Controparte_1
ristrutturazione svolti tra il 2011 ed il 2014 nella loro abitazione.
Tutto ciò premesso, ha citato in giudizio i SI.ri AM al Parte_1
fine di sentirne accertare la responsabilità nella causazione dei danni all'immobile di sua proprietà e di vederli condannare all'esecuzione dei i lavori necessari al ripristino, oltre al risarcimento di tutti i danni e alla rifusione delle spese di lite e di quelle sostenute per il procedimento di ATP.
Si sono costituiti tempestivamente e , i quali Controparte_1 Parte_2
hanno contestato le avverse prospettazioni evidenziando come le problematiche dell'appartamento attoreo non fossero riconducibili alle opere da essi eseguite molti anni prima, bensì fossero preesistenti e comunque attribuibili a diverse cause. Più in particolare, i resistenti hanno replicato che:
• dopo avere acquistato, in data 25.05.2009, l'appartamento sito al piano terra della palazzina per cui è causa ed avervi stabilito la residenza insieme ai due figli (uno dei quali minorenne), hanno realizzato, tra il 04.04.2011 ed il 13.11.2014, lavori di straordinaria manutenzione consistenti in “interventi interni e modeste modifiche ad alcune bucature”, in conformità ai titoli edilizi assentiti dal Comune di Pietra
Ligure;
• nel corso dei lavori e negli anni successivi nessuna contestazione era giunta da parte dei proprietari degli atri appartamenti della palazzina fino a che, con lettera del 19.11.2019, l'allora proprietario dell'alloggio sovrastante (dante causa dell'attore) aveva segnalato il cedimento del proprio solaio di calpestio della sala;
• era stato conseguentemente eseguito un sopralluogo nell'appartamento del piano terra, alla presenza dei proprietari di entrambi gli alloggi coinvolti e dei rispettivi tecnici di fiducia, nonché del fratello dell'odierno ricorrente (che aveva già instaurato trattative per l'acquisto dell'immobile); in tale occasione era stata constata la regolarità dei lavori a suo tempo eseguiti al pian terreno e l'assenza di segni di cedimento nel soffitto mentre si era appurato, mediante locali demolizioni, che il sottofondo del solaio del primo piano necessitava di interventi di consolidamento;
• il fenomeno dell'avvallamento del pavimento soprastante l'appartamento dei resistenti era peraltro già presente prima dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi,
Pagina nr. 9 essendo stato direttamente osservato dai SI.ri AM nei primi mesi dell'anno 2009, allorché avevano visionato entrambi gli alloggi, in allora appartenenti ad un unico proprietario, prima di optare per l'acquisto di quello sito al piano terra;
• nel corso delle operazioni peritali svolte in sede di ATP, a fronte della richiesta del CTU di effettuare un saggio distruttivo nel loro immobile, avevano proposto di procedere in prima battuta ad ispezione mediante telecamera al di sopra del controsoffitto in cartongesso attraverso i fori dei faretti, ricevendo tuttavia risposta negativa, con conseguente incompletezza e inattendibilità della consulenza depositata;
• a seguito dell'intervento dei Vigili del e del Comune di Pietra Ligure, i Pt_4
resistenti si erano immediatamente e ripetutamente attivati con i proprietari degli altri due alloggi dello stabile affinchè si procedesse alla nomina condivisa di un tecnico che effettuasse le verifiche strutturali sull'edificio, in funzione dell'esecuzione dei lavori necessari per ottenerne l'agibilità;
• nessuna risposta era pervenuta dalle controparti, tanto che si era reso necessario instaurare, all'uopo, un nuovo procedimento ex artt. 696- 696 bis c.p.c., rubricato al n. 844/2023 R.G., tuttavia dichiarato inammissibile dal giudice assegnatario anche in ragione della pendenza del presente giudizio di merito;
• in ogni caso, le pareti interessate dai lavori eseguiti nell'appartamento al piano terra non erano portanti, non essendo allineate alle pareti del piano superiore, ed erano state comunque realizzate opere in calcestruzzo di rinforzo del soffitto;
inoltre le tre nicchie originariamente presenti nell'alloggio erano state trasformate in muri di mattoni pieni, con conseguente consolidamento della struttura, e i due “varchi” menzionati nel ricorso introduttivo erano stati creati al posto di due nicchie preesistenti e non di muri portanti;
• il ricorrente, che già era a conoscenza del problema della pavimentazione al momento dell'acquisto del proprio appartamento, aveva per questo ottenuto la pattuizione di un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e, ciononostante, aveva omesso di eseguire le necessarie opere di consolidamento;
• in punto quantum le richieste risarcitorie del ricorrente risultavano eccessive e non provate;
Pagina nr. 10 • una possibile corresponsabilità per le problematiche strutturali dell'intera palazzina di via delle Riviere era da attribuirsi alla proprietaria dell'appartamento sito al terzo piano, SI.ra avendo costei eseguito nell'anno 2016 CP_2
consistenti interventi di ristrutturazione, anche mediante il frazionamento dell'unità immobiliare;
la stessa SI.ra doveva inoltre ritenersi responsabile dell'inerzia CP_2
mantenuta, analogamente al SI. a fronte delle reiterate iniziative per la Pt_1
nomina condivisa di un tecnico poste in essere dai resistenti.
I convenuti hanno quindi formulato istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo nei confronti di e hanno concluso chiedendo il rigetto delle CP_2
domande attoree, o in subordine, il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., con incidenza sulla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno. In via riconvenzionale, hanno altresì chiesto dichiararsi la responsabilità dell'attore e della terza chiamata per la mancata esecuzione delle verifiche strutturali imposte dal Comune di Pietra Ligure con l'ordinanza n.
15/2022, con loro condanna all'effettuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e al rilascio dell'agibilità dell'edificio, oltre al risarcimento dei danni.
Si è quindi costituita in giudizio la terza chiamata, eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande riconvenzionali dei resistenti per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. La SI.ra ha inoltre svolto a propria volta domanda riconvenzionale CP_2
nei confronti dell'attore e dei convenuti per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della dichiarata inagibilità del proprio appartamento.
La controversia – respinta con ordinanza l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla terza chiamata – è stata istruita mediante produzioni documentali, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n.
3037/2021 R.G.) nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio integrativa di quella già svolta in sede di ATP con indagine di tipo strutturale.
All'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 06.09.2024 e quindi trattenuta per la decisione.
***********
La domanda del ricorrente è fondata e merita l'accoglimento nei limiti e per le ragioni che saranno esposte. Ugualmente fondata si presenta la domanda
Pagina nr. 11 riconvenzionale della parte terza chiamata mentre non è reputata accoglibile quella svolta dai resistenti.
Sull'accertamento delle responsabilità.
Deve in primo luogo rilevarsi, sotto il profilo dei rapporti tra la posizione del ricorrente e quella dei resistenti, che la fattispecie prospettata rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2053 c.c., secondo cui “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata a ritenere che detta fattispecie integri un'ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., derivante dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, non bastando che egli abbia un potere d'uso sulla res che cagiona il danno.
Quanto alla nozione di "rovina", essa è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio, fino a ricomprendervi ipotesi in cui l'edificio non sia crollato in tutto o in parte, ma si sia verificata una disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (Cass.,
Sez. 3, sentt. n. 1666 del 27/01/2025, n. 11053 del 06/05/2008, n. 23939 del
12/11/2009).
La responsabilità da rovina di edificio ex art. 2053 c.c. inoltre, secondo l'indirizzo prevalente, ha natura oggettiva ed è quindi irrilevante rispetto ad essa l'assenza della colpa in capo al proprietario. La norma prevede, dunque, non una presunzione di colpa ma una presunzione di responsabilità, dalla quale il proprietario può liberarsi soltanto fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benchè la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Tale esimente, si pone sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053 c.c., potendo, quindi, configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto
Pagina nr. 12 in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale (Cass., Sez. 3, sent. n. 19974 del 14/10/2005).
Come detto, l'interruzione del nesso di causalità può anche essere l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.
Ciò premesso in termini generali, va ribadito innanzitutto che nella fattispecie concreta è documentale e pacifica la titolarità in capo ai resistenti dell'appartamento sito al piano terra dello stabile di viale Riviera 512.
E' altresì non contestata la condizione di deformazione del solaio dell'appartamento del primo piano, di proprietà del ricorrente, che, secondo quanto descritto dal CTU geom. in sede di ATP, presenta “un anomalo avvallamento centrale Persona_1
rispetto a tutte le pareti perimetrali quantificabile in 3/3,5 cm. Sono presenti cavillature su tutta la pavimentazione che indicano la deformazione del solaio con inflessione della struttura al centro (…) e lesioni evidenti sulla pavimentazione e sulle pareti. Anche l'innalzamento del pavimento dei limitrofi locali può essere indice di una globale deformazione della struttura originale del solaio” (pagg. 11 e
12 consulenza tecnica CTU).
E' infine pacifico in causa che detta condizione ha indotto il geom. a Per_1
ritenere sussistente “il pericolo di crollo del solaio, che rimane possibile finché non si procederà ad un vero e proprio consolidamento” e che ad analoghe conclusioni sono giunti i Vigili del Fuoco di Savona i quali, durante il sopralluogo del
07.07.2022, hanno rilevato “un visibile ed importante affossamento della linea di pavimentazione nelle due camere da letto e bagno” tanto che, al fine di tutelare l'incolumità dei condomini, hanno prescritto “il divieto di uso dei locali dell'intero stabile sino a verifica statica e rispristino strutturale” (doc. n. 13 di parte ricorrente): sulla base di tali evidenze, il sindaco del comune di Pietra Ligure ha emesso l'ordinanza n.15 del 02.08.2022 con la quale ha dichiarato l'inagibilità dell'edificio e ne ha vietato a chiunque l'utilizzo (doc. n..14 di parte ricorrente).
La fattispecie concreta presenta, dunque, le caratteristiche di quella di cui all'art. 2053 c.c., come sopra delineate.
Pagina nr. 13 Resta da chiarire la sussistenza del nesso causale tra le descritte problematiche e la ristrutturazione nell'appartamento dei convenuti, aspetto che è stato indagato dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP e successivamente confermato dalla CTU integrativa disposta nel corso del presente giudizio, la cui metodologia e le cui risultanze vengono condivise da questo giudice in quanto tecnicamente corrette e prive di vizi logici o motivazionali.
Secondo quanto rilevato dal geom. nella relazione di consulenza Persona_1
datata 31.05.2022, “i lavori di manutenzione svolti al piano inferiore dai SI.ri
AM hanno compreso opere di rimozione delle pareti portanti del solaio senza opera sostitutiva e adeguata progettazione strutturale. Di fatto, in origine, l'appartamento al piano inferiore aveva distribuzione interna praticamente identica a quella del piano primo. Le murature divisorie al piano primo hanno spessore complessivo di circa cm 16 e sono state realizzate con mattone pieno posato di piatto. Composizione che indica una funzione portante della struttura e non solo di ripartizione architettonica. Ne discende che le murature eliminate al piano inferiore, posizionate proprio al di sotto di quelle del piano primo, dovevano avere quantomeno la stessa dimensione se non maggiore, con funzione strutturale portante / collaborante”. Pertanto, il CTU ha considerato “possibile attribuire, con buon grado di certezza, il nesso di casualità tra la rimozione delle pareti al piano terra (proprietà AM) e il cedimento rilevato al piano primo (proprietà
”. Inoltre, lo stesso tecnico ha ritenuto “non corrispondenti al vero le Pt_1 dichiarazioni riportate all'interno delle pratiche edilizie: Dia del 15.2.11 e della fine lavori del 18.11.14, relative all'esecuzione delle opere di manutenzione dell'alloggio al piano terreno, ove si dichiarava che i lavori non avrebbero recato pregiudizio alla statica dell'immobile e che le opere eseguite “non modificano le caratteristiche strutturali originali”. L'intervento eseguito dal è sicuramente Pt_2
licenziabile dal punto di vista urbanistico, ma necessitava di attenta verifica e progettazione strutturale, comprensiva di deposito delle strutture presso gli uffici della Provincia, che agli atti non risulta essere stata eseguita” (pagg. 12 e 13 elaborato tecnico).
Le risultanze delle indagini svolte in sede di ATP hanno poi trovato conferma e arricchimento in quelle disposte nel presente giudizio, con affidamento dell'incarico al geom. e al tecnico strutturista, Ing. Per_1 Persona_2
Pagina nr. 14 . E' stato infatti ribadito che “l'unità immobiliare oggetto della presente Per_2
verifica – piano terra propr. – è stata oggetto di un intervento di straordinaria Pt_2
manutenzione che ha attuato l'eliminazione di porzioni di murature portanti posizionate in diretta corrispondenza con le soprastanti strutture murarie verticali.
Murature a sostegno anche del solaio del piano primo, realizzato in calcestruzzo armato tipo soletta di getto pieno con soprastante un sottofondo di circa 10 cm compreso la piastrellatura. Inoltre, “a seguito delle ispezioni con rimozione parziale del controsoffitto in cartongesso, si è rilevato l'intervento di surroga delle murature preesistenti a sostegno del solaio fra il piano terreno ed il piano primo. Di fatto sono stati inseriti delle travi in calcestruzzo armato delle dimensioni di 20 cm per 20 cm gettati in opera a rifiuto con un getto di completamento a contrasto di circa 5 cm.
Tale modalità operativa ha creato un rilassamento della struttura esistente che si è manifestato con il cedimento della soletta in particolare con distacchi sul perimetro delle murature e nel centro del solaio. Da una analisi visiva ai piani soprastanti si è potuto accertare che il fenomeno è localizzato principalmente fra il piano terreno ed il piano primo non andando ad interessare il piano secondo che ha una struttura a travi in calcestruzzo del tipo ribassato. Dalla analisi dello stato attuale non risultano verificate le strutture in calcestruzzo ai carichi di cui alle attuali normative nelle varie ipotesi di carico valutate dallo scrivente. Al fine di mettere in sicurezza il fabbricato si ritiene di proporre la posa di numero tre profilati metallici tipo HE
140 B posizionati al di sotto delle travi in calcestruzzo esistenti come da elaborato grafico allegato alla presente e di prevedere un intervento di risanamento dell'estradosso del solaio con la eliminazione della pavimentazione e del sottofondo del piano primo e la successiva esecuzione di un sottofondo armato con calcestruzzo alleggerito tipo Leca 1600” (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata il
25.04.2024, pag. 4).
Pertanto, l'esame delle espletate c.t.u. consente ragionevolmente di ritenere che le opere di manutenzione straordinaria nell'appartamento dei resistenti abbiano compromesso la stabilità della costruzione, cagionando le deformazioni rilevate nell'appartamento soprastante. Lungi dall'essere stato dimostrato che la disgregazione in questione non sia dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione, risulta piuttosto raggiunta la prova della derivazione causale dei danni dalla negligente e imperita attività di manutenzione straordinaria.
Pagina nr. 15 A fronte di ciò, non è emerso l'intervento di altri fattori dotati di efficacia causale autonoma rispetto alle demolizioni eseguite dai resistenti, ed in particolare il fatto del ricorrente danneggiato o il fatto della terza chiamata.
Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che la circostanza che fosse eventualmente già presente nel 2009 un avvallamento nel pavimento al primo piano
– quand'anche provata – non sarebbe in ogni caso idonea, alla luce degli accertamenti compiuti dai CTU sulle conseguenze strutturali della rimozione di parenti portanti, ad assumere rilevanza causale autonoma rispetto ai danni riscontrati nell'appartamento dell'attore. Può infatti ritenersi sulla base delle indagini peritali svolte che detti danni, una volta eseguite quel tipo di demolizioni nell'appartamento dei resistenti, si sarebbero verificati comunque. Ugualmente irrilevante è la circostanza che l'attore, una volta acquistato l'immobile, non abbia provveduto al consolidamento del solaio secondo le indicazioni dei tecnici già intervenuti, essendo evidente, sulla base delle indicazioni dei CTU, che tale opera non avrebbe posto rimedio efficace alle problematiche strutturali dell'immobile e non essendo emersi sotto il profilo tecnico elementi sufficiente per poter ritenere che l'inerzia abbia aggravato le conseguenze dannose della compromissione di staticità dell'edificio causata dalle opere eseguite dai ricorrenti. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla stigmatizzata inattività del ricorrente nella partecipazione alla nomina di un tecnico condiviso, successivamente all'emissione dell'ordinanza n. 15/2022 del Comune di Pietra
Ligure. Su tale inattività, che comunque non ha influito, a livello causale, sulla determinazione delle problematiche strutturali dell'edificio o sul loro aggravamento, si tornerà nelle prossime righe.
Con riferimento alla posizione della terza chiamata SI.ra , è stato il geom. CP_2
, nel corso delle indagini svolte nel procedimento n. 3037/2021 R.G., ad Per_1
escludere la rilevanza causale dei lavori di ristrutturazione eseguiti al terzo piano nell'anno 2016, e tanto ha ritenuto dopo avere esaminato la relativa documentazione amministrativa ricevuta dal CTP arch. , allegata alla Persona_5
relazione di consulenza tecnica.
Infine, dato il carattere oggettivo della responsabilità per rovina di edificio, sono del tutto irrilevanti ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. le dichiarazioni a suo tempo effettuate dai tecnici incaricati dei lavori al pian terreno
Pagina nr. 16 circa l'assenza di pregiudizio alla statica dell'immobile e l'eventuale affidamento in esse riposto dai ricorrenti.
Tutto ciò chiarito con riferimento alla responsabilità per rovina di edificio nei rapporti tra i resistenti ed il ricorrente, occorre prendere in considerazione la posizione della terza chiamata e la relativa azione risarcitoria svolta in via riconvenzionale nei confronti delle controparti.
Si rende in proposito necessario precisare che, per espressa previsione legislativa
(cfr. artt. 1125 c.c.), i solai divisori tra due appartamenti sono "in custodia" sia del proprietario dell'alloggio sovrastante (per il quale il solaio costituisce il pavimento), sia del proprietario di quello inferiore (per il quale realizza il soffitto), sussistendo una presunzione assoluta di comunione di tale solaio tra i detti soggetti (cfr. Cass.,
16 gennaio 1987, n. 283).
In caso di rovina, o crollo, del solaio divisorio tra due appartamenti sussiste dunque
- in applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c. - la presunzione di corresponsabilità sia del proprietario dell'immobile sovrastante che di quello sottostante (Cass., 30 marzo 1985, n. 2234), ma nel caso di specie la parte ricorrente ha fornito dimostrazione dell'esclusiva responsabilità dei resistenti in ordine ai fatti lamentati.
Dunque, graverà su di essi la responsabilità risarcitoria anche per i danni cagionati alla terza chiamata.
Deve da ultimo valutarsi il lamentato concorso del fatto colposo del ricorrente e della terza chiamata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella determinazione o nell'aggravamento delle conseguenze dannose derivanti dalle problematiche strutturali della palazzina di viale Riviera 512. Secondo la prospettazione dei resistenti, le controparti avrebbero ingiustificatamente rifiutato di interloquire e collaborare per effettuare gli accertamenti ed interventi tecnici necessari ad ottenere l'agibilità dell'edificio e, dunque, a potervi fare rientro con le rispettive famiglie.
Nessun danno potrebbe essere invocato dal SI. e dalla SI.ra per non Pt_1 CP_2
avere potuto disporre dei loro appartamenti successivamente alla fine del 2022 mentre l'identico pregiudizio subito dai resistenti dovrebbe essere loro ascritto e conseguentemente risarcito.
Tuttavia, l'indicata ricostruzione non può essere condivisa.
Con riferimento alla SI.ra è documentalmente provato che costei CP_2
si sia resa fin da subito disponibile ad ogni iniziativa tecnica condivisa, come risulta
Pagina nr. 17 dalla pec del 20.08.2022, inviata al comune di Pietra Ligure, ai Vigili del Fuoco e alle controparti (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Quanto all'inerzia mantenuta dal ricorrente (e non contestata), non pare possano ravvisarsi in essa gli estremi della colpa. A fronte del rifiuto opposto dai SIg.ri
AM al CTU, in sede di ATP, rispetto all'effettuazione di saggi distruttivi nella loro proprietà, è risultata infatti impossibile la determinazione delle opere per la messa in sicurezza dei luoghi, anche in funzione della quale il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. era stato instaurato. L'interesse del SI. alla relativa Pt_1
indagine in contraddittorio ha portato alla tempestiva instaurazione del presente giudizio e non può essere stigmatizzata – in un contesto di reciproca conflittualità come quello creatosi – la sua riluttanza ad assecondare interventi tecnici
“stragiudiziali” ulteriori rispetto a quelli delle Autorità preposte, che avrebbero potuto modificare lo stato dei luoghi o comunque ostacolare una corretta fotografia in giudizio. Fotografia che finalmente è risultata disponibile a seguito della c.t.u. integrativa disposta in questa sede.
Da tutto ciò fin qui considerato discende anche il rigetto delle domande riconvenzionali dei resistenti.
Sul risarcimento dei danni.
Accertata la responsabilità dei SI.ri e per la Parte_2 Controparte_1
rovina di edificio, deve affermarsi il diritto dell'attore e della terza chiamata ad ottenere dai convenuti il risarcimento dei danni subiti, nei termini e limiti di seguito indicati.
Prendendo le mosse dalla posizione del è utile richiamare le conclusioni Pt_1
rassegnate in sede di c.t.u. integrativa dal geom. e dall'ing. Persona_1 [...]
i quali, dopo avere individuato le opere necessarie per la messa in Per_2
sicurezza dello stabile di causa, hanno proceduto, secondo il quesito, alla quantificazione dei relativi costi in base ai prezzi di mercato. Più nel dettaglio i consulenti hanno accertato che: “occorre innanzitutto procedere con l'irrigidimento strutturale del solaio, con intervento da porsi al piano terreno (proprietà ) Pt_2
rimuovendo il controsoffitto in cartongesso che occulta il solaio e intervenire con il posizionamento di tre profilati in acciaio (tipo HE140B), di cui due posati a contatto dei due travicelli gettati in opera al momento dell'eliminazione delle murature e uno aggiuntivo spostato verso sud, il tutto come da schema progettuale su riportato.
Pagina nr. 18 Per eseguire l'opera sarà necessario sgomberare il locale, proteggere i pavimenti, formare le sedi di appoggio e poi ripristinare i luoghi con la realizzazione di una nuova controsoffittatura simile all'esistente e completare con la tinteggiatura di tutte le pareti. Come riportato nell' C.M.E. – tab.
1 - l'intervento può essere stimato in complessivi €. 15.236,41 oltre fiscali. In seguito all'intervento su descritto si potrà procedere al consolidamento del solaio al piano primo con completa rimozione dei pavimenti e dei massetti dei tre locali (due camere, bagno e ripostiglio) immediatamente superiori al locale modificato al piano terreno. La demolizione comporterà anche la necessità di rimuovere completamente rivestimenti e sanitari del locale bagno. Il ripristino sarà eseguito tramite la realizzazione di un massetto in calcestruzzo strutturale armato con l'ausilio di connettori sulle pareti esistenti e a contatto dell'originale solaio. L'intervento prevede anche l'apertura di tutte le cavillature e la rimozione dell'intonaco della parte passa delle pareti al fine di miglior aderenza tra nuove opere ed esistenti. Per
i locali interessati è previsto il ripristino al normale stato. Come riportato nell'allegato C.M.E. – tab.
2 - l'intervento può essere stimato in complessivi €.
23.680,07 €.20.181,52 oltre fiscali. Le opere sono indicative di quanto sarà necessario per rendere nuovamente agibili i locali interessati. Sicuramente per l'esecuzione delle opere sarà necessaria una nuova e più approfondita progettazione con analisi delle strutture esistenti (qualità del calcestruzzo, presenza di acciaio, etc) con possibili variazioni rispetto a quanto contenuto nella presente relazione, Sarà obbligatorio l'ottenimento dei titoli edilizi e la denunzia dell'opera presso gli uffici della Provincia. I lavori dovranno essere seguiti da un Direttore dei Lavori, da un
Coordinatore della Sicurezza ai sensi della D.L. 81/08 e alla fine dovrà essere nominato un Collaudatore. Il costo delle prestazioni professionali può essere stimato in circa €. 7.000,00 oltre fiscali. I lavori sono stati valutati analiticamente nell'allegato Computo Metrico Estimativo, redatto in funzione dei prezzi riportati dal Prezzario Regionale delle Opere Edili. Nessun danno e nessun intervento è previsto all'interno della proprietà posta al piano secondo” (cfr. pagg. 20 e CP_2
21 relazione tecnica depositata).
Come da domanda del ricorrente, le parti resistenti vanno quindi innanzitutto condannate ad eseguire i lavori per l'irrigidimento strutturale del solaio e per il suo consolidamento, con interventi da effettuarsi al pian terreno e al piano primo, come
Pagina nr. 19 da indicazioni tecniche appena riportate. Ciò ancorché parte delle opere di ripristino debbano essere effettuate nella proprietà del ricorrente, il quale ha formulato in via principale apposita domanda in tal senso.
Deve inoltre essere posto a carico dei ricorrenti il risarcimento del danno patrimoniale subito e documentato dal SI. da individuarsi nel pagamento Pt_1
dei canoni di locazione dal mese di Novembre 2022 al mese di Agosto 2024 (cfr. docc. nn. 15, 20, 21, 22, 27 e 28 di parte ricorrente). L'importo di detti canoni è calcolato in complessivi euro 16.020,00 [così ottenuto: (630 x 4) + (750 x 18)]. Si precisa che la produzione, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, di documentazione attestante il pagamento degli ultimi canoni non è preclusa trattandosi di documenti sopravvenuti riferiti alle medesime conseguenze dannose perduranti nel tempo. Non sono riconosciute invece le spese condominiali di cui al doc. n. 26 di parte ricorrente in quanto non vi è prova del loro avvenuto pagamento da parte del SI. Pt_1
Neppure risulta specificamente allegato e provato l'asserito danno non patrimoniale patito dal ricorrente, la cui richiesta risarcitoria è pertanto, sul punto, respinta.
Sul danno patrimoniale come sopra determinato, che costituisce obbligazione di valuta, sono dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo.
Passando alla posizione della terza chiamata giova in primo luogo CP_2
precisare che la stessa, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha domandato la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti per la mancata fruizione dell'immobile di sua proprietà. In sede di precisazione delle conclusioni ha inoltre richiesto la loro condanna alla esecuzione delle opere individuate dalla c.t.u. espletata in corso di causa. Tale ultima domanda risarcitoria in forma specifica deve essere considerata nuova e come tale inammissibile (sebbene la statuizione richiesta sia comunque conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea).
Con riferimento alla prima domanda risarcitoria, si rileva che la SI.ra , CP_2
documentando la propria residenza presso l'immobile di causa a far data dal
14.10.2020 (doc. n. 10 di parte terza chiamata) e lamentando la lesione, per effetto dell'allontanamento forzoso dallo stesso, della possibilità concreta di goderne, in via diretta o mediata, ha domandato il risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile, da determinarsi in via equitativa. Nulla è stato allegato in relazione
Pagina nr. 20 a costi di locazione affrontati per il reperimento di una collocazione abitativa alternativa. Nulla è stato neppure dedotto circa eventuali mancate occasioni di locare l'immobile dichiarato inagibile. Tanto premesso sotto il profilo della prova di particolari voci di danno, è però un dato di fatto che la SI.ra si sia trovata CP_2
a subire – per cause a sé non imputabili ma riferibili alle opere eseguite al piano terra – la dichiarazione di inagibilità del proprio appartamento e quindi l'assoluta impossibilità di utilizzarlo. Detta oggettiva circostanza costituisce di per sé un pregiudizio risarcibile poiché integrante una lesione del diritto reale sotto il profilo della compromissione delle facoltà attribuite al proprietario di un bene.
Il relativo risarcimento viene determinato in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., prendendo come parametro di riferimento il canone medio mensile di locazione per immobili simili (come risultante dai contratti prodotti dalla parte ricorrente) ed operando una riduzione forfettaria in virtù dell'assenza di specifica prova in ordine a spese sostenute o canoni non percepiti. Così ricavato, l'importo mensile di euro
450,00, si moltiplica tale cifra per i mesi di inagibilità dell'immobile fino alla rimessione della causa in decisione, giungendosi alla determinazione dell'importo finale di euro 10.800,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Il risarcimento è posto a carico dei ricorrenti in ragione dell'accertata esclusiva responsabilità.
Sulle spese di lite
Le spese legali seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da cui discende la condanna delle parti resistenti a corrispondere al ricorrente e alla terza chiamata le spese di lite rispettivamente sostenute, anche per il procedimento di
ATP. Esse sono liquidate sulla base dei criteri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo rispettivamente riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio, ex art. 5 del DM citato), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, dei risultati conseguiti dal cliente e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e valori minimi per quella decisionale
(semplificata sia in fase di ATP che nel presente giudizio, attraverso la discussione orale).
Pagina nr. 21 Vanno riconosciute a titolo di spese legali a favore della terza chiamata, che le ha documentate, le somme corrisposte al CTP pari ad euro 520,00 (doc. n. 12 di parte terza chiamata).
In virtù del principio di soccombenza, devono essere rimborsate al ricorrente le spese di CTU sostenute nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c., per euro 2.183,31. Anche le spese della presente CTU integrativa, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accerta la responsabilità ex art. 2053 c.c. di e Parte_2 Controparte_1
per la compromissione strutturale dell'edificio di causa e, per l'effetto, li condanna ad eseguire i lavori analiticamente indicati nella relazione tecnica depositata dal geom. e dall'ing. in data 25.04.2024 alle pagine Persona_1 Persona_2
4-21 (ed allegato computo metrico, tabelle 1 e 2) e richiamati in parte motiva, entro
6 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna e a risarcire a i danni Parte_2 Controparte_1 Parte_1
patrimoniali da lui patiti, che si liquidano in euro 16.020,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna e a risarcire a i Parte_2 Controparte_1 CP_2
danni indicati in parte motiva, che liquida in euro 10.800,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dai resistenti;
5) condanna i resistenti al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali del presente giudizio, che così liquida:
- per il ricorrente, euro 545,00 per spese vive ed euro 4.227,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.
- per la terza chiamata, euro 516,00 per spese vive, euro 520,00 per esborsi
(corrispondenti alle spese di CTP) ed euro 4.227,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
6) condanna i resistenti al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali per il procedimento di ATP n. 3037/2021 che così liquida:
Pagina nr. 22 - per il ricorrente, euro 145,50 per spese vive ed euro 3.186,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- per la terza chiamata, euro 3.186,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
7) pone le spese di CTU del procedimento per ATP n. 3037/2021, pari ad euro
2.183,31, nonché le spese della CTU svolta nel presente giudizio, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei ricorrenti.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 10.03.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
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