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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 2370/2022 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente nel Villaggio Parte_1
Camaro San Paolo, Via Scinà pal. F, , ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Messina, Via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'avv. Daniela
Luca (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende. CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pancrazio, Pal. D, scala E, C.F , ed CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Enzo Geraci, nr. 23, Is. 78, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rasconà che la rappresenta e difende
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 06.05.2022, impugnava l'atto di Parte_1 precetto notificatogli in data 21.04.2022 da per il pagamento CP_1
della complessiva somma di €. 23.711,28, in virtù della sentenza n. 703/2013 emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del procedimento di separazione giudiziale intercorso tra le parti ed iscritto al n. 4535/2009 R.G.
1 L'opponente eccepiva: 1) la prescrizione del credito vantato ex adverso;
2) la nullità ed improcedibilità del proposto atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
3) l'infondatezza ed inammissibilità delle pretese di parte avversa per insussistenza del credito vantato; quindi chiedeva all'adito Tribunale: a) preliminarmente sospendere ex art. 615, 1° comma, c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il contestato atto di precetto, sussistendo nella dedotta fattispecie gravi e fondati motivi nonché ragioni di opportunità, giusta premessa;
b) in via preliminare accertare, dichiarare e riconoscere l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, per le motivazioni spiegate in narrativa;
c) in via ancor più gradata accertare, dichiarare e riconoscere la nullità e l'improcedibilità dell'impugnato atto di precetto, per l'omessa notifica del titolo esecutivo, giusta premessa;
d) nel merito, accertare, dichiarare e riconoscere la fondatezza e l'ammissibilità della proposta opposizione, non sussistendo in capo all'opposta alcun diritto ad ottenere a carico dell'opponente le somme precettate;
e) conseguentemente e per l'effetto dichiarare nullo, annullare o comunque privare di efficacia l'atto di precetto medesimo, giusta premessa … g) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 617 c.pc. per essere stata proposta oltre il termine di giorni venti dalla notifica del precetto, nel merito contestava le deduzioni di controparte e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in subordine chiedeva di rideterminare la somma dovuta per la differenza, pari ad €. 21.054,08.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 7.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione per decorrenza dei termini di legge.
Il Codice di procedura civile distingue tra opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615, e opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto della parte istante a
2 procedere ad esecuzione forzata, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi l'opponente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere. L'oggetto delle due forme di opposizione concerne motivi sostanziali e formali. L'opposizione all'esecuzione può riguardare l'inesistenza del titolo esecutivo, l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata, l'impignorabilità dei beni, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, la sopravvenuta prescrizione della pretesa, la legittimazione attiva o passiva e altri fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto. Viceversa,
l'opposizione agli atti esecutivi può proporsi per contestare l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto, la notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento e l'irregolarità di qualsiasi atto della procedura esecutiva. Solo l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto , oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
L'impugnazione a precetto proposta da deve inquadrarsi Parte_1
nella fattispecie di opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., relativamente alle eccezioni di intervenuta prescrizione del credito ingiunto ed alla contestazione del diritto di parte opposta di ottenere le somme precettate.
Viceversa l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica del titolo esecutivo riguarda la contestazione della validità formale che deve farsi valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 c.p.c. (Cass. ordinanza n. 1096 del 21 gennaio 2021), è tardiva essendo stata sollevata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto. Infatti, l'atto di precetto è stato notificato al ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con l'affissione dell'avviso di Pt_1 deposito alla porta dell'abitazione del destinatario e la spedizione, in data 3 marzo 2022, della lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto, mentre l'opposizione è stata notificata in data 6 maggio 2022 mediante posta elettronica certificata, ben oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla data di perfezionamento della notificazione del precetto.
L'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi è fondata.
3 La pretesa creditoria si basa su sentenza di separazione giudiziale n. 708/2013, pronunciata dal Tribunale di Messina e depositata in data 19.03.2013, che determinava in €. 270,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia minorenne che il doveva versare in favore della . Pt_1 CP_1
È pacifico in giurisprudenza che gli assegni di mantenimento hanno natura di prestazioni periodiche e, come tali, sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma I n. 4 c.c. In merito la Corte di Cassazione ha affermato che,“costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per
l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I su detti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005, n. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l'interesse che sono volte a realizzare – in relazione al quale il protrarsi
e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica – le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome” (Cass. 13414/2010).
Parte opposta, in comparsa conclusionale dichiara che “Nessuna CP_1 prescrizione opera nel caso di specie, (a) perché controparte in data 2019 (così come peraltro prodotto), ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Appello di Messina, per impugnare l'importo dell'assegno disposto dal Tribunale di Messina con sentenza nr.
708/2013, che ha parzialmente revocato la sentenza nr. 708/2013 reso in data 03.04.2013 dal Tribunale di Messina, rideterminando l'assegno di mantenimento in €. 170,00 e non più €. 270,00, riaprendo inevitabilmente i termini della prescrizione che hanno iniziato a decorrere dalla data del provvedimento della Corte d'Appello di Messina (08.07.2019);
(b) l'odierna opposta, sin dal 26.10.2013”.
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In realtà, come si evince dalla documentazione in atti, il reclamo al quale impropriamente fa riferimento parte opposta, riguarda l'ordinanza emessa dal
Presidente del Tribunale all'esito della comparizione dei coniugi nell'ambito del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal nei confronti della . Pt_1 CP_1
Con l'ordinanza in questione il Presidente del Tribunale confermava l'assegno di mantenimento di €. 270,00 mensili posto a carico del Con decreto del Pt_1
14.06.2019, la Corte d'Appello di Messina, in parziale accoglimento del reclamo, rideterminava in €. 170,00 mensili l'assegno di mantenimento (come da provvedimento prodotto in atti).
L'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione dei coniugi continua a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio, siano emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione
(Cassazione, ordinanza 5 aprile 2023 n.9345).
Nel caso in oggetto, l'ordinanza presidenziale, così come modificata con decreto della Corte d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo, si è sostituita al provvedimento adottato nel giudizio di separazione che, pertanto, non può più costituire titolo per la fase esecutiva.
Per quanto detto, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di precetto impugnato.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1
giudizio che si liquidano in €. 2.600,00
Messina, 24.03.2025
5 IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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