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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 751/2024 promossa
DA
C.F. , con sede in via Leonardo da Vinci n. 45 ad Altidona Parte_1 P.IVA_1
(FM), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Massafra Nicola ed Adilardi Maria Raffaella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1 del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Salvati Valeria ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 10 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2024 la società proponeva opposizione, Parte_1 ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, all'avviso d'addebito n. 30820240001484179000, notificato dall' il 21 novembre 2024, deducendo: CP_1
- di operare nel segmento delle pulizie nella regione Marche, prevalentemente al di fuori del
Comune di Altidona con cinque mezzi ed un organico che in certi momenti aveva raggiunto ottanta dipendenti;
- che a coppia i lavoratori, ad onta delle indicazioni del contratto di lavoro, svolgevano l'attività in diversi cantieri volta per volta ed in sede effettuavano in sede solo la partenza per i luoghi di lavoro ed il lavaggio degli stracci a fine turno;
- che la concessione dell'indennità di trasferta, in aderenza alle previsioni del c.c.n.l., era discrezionale e venivano rimborsati i pranzi ritenuti congrui in relazione al luogo di lavoro ed alla durata della prestazione;
- che le assunzioni a part-time trovava fondamento nella natura prevalentemente straordinaria dei lavori da svolgere;
- che, a seguito dell'istanza di accesso agli atti susseguente all'invito alla regolarizzazione contributiva del 13 ottobre 2022, l' solo in data 28 ottobre 2022 aveva comunicato il CP_1 verbale d'accertamento, mai validamente notificato, su cui era fondato l'avviso d'addebito opposto.
Eccepiva la tardività dell'accertamento, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981 anche a voler considerare valida la notifica originaria dell'atto al 28 luglio 2022, e nel ritenere legittima la corresponsione dell'indennità di trasferta, insisteva nell'annullamento dell'avviso d'addebito opposto e del prodromico atto di accertamento.
Con memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2025 si costituiva l' domandando la CP_1 reiezione del ricorso.
A tal fine evidenziava che la notifica si era correttamente perfezionata per compiuta giacenza, che alla luce della mancata collaborazione da parte dell'ispezionata nel fornire la richiesta documentazione i tempi dell'accertamento erano stati congrui e che i lavoratori abitualmente si recavano fuori sede e non erano stati prodotti i giustificativi ei rimborsi spesa.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, non venendo ammesse le prove testi perché generiche, valutative o basate su dato documentale, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 10 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429
c.p.c..
Con riguardo all'eccezione di tardività dell'accertamento e di omessa notifica del verbale di accertamento su cui è fondato l'avviso d'addebito, va preliminarmente ricostruita la genesi e lo sviluppo dell'accertamento.
Il 22 gennaio 2019 gli ispettori dell' e dell'I.N.A.I.L. iniziavano l'accertamento nei confronti CP_1 di prendendo visione del L.U.L. da settembre 2016 a novembre 2019 e da Parte_1 dicembre 2019 ad aprile 2022 con riguardo ai lavoratori MA LE, , Persona_2
CU AN, LL NA, AR NA, e , tutti addetti alle pulizie Persona_3 industriali, delle comunicazioni di instaurazione/cessazione dei rapporti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei resoconti trasferta e dei prospetti note spesa.
La società, operante nel segmento della pulizia, disinfestazione, disinfezione, deratizzazione ed amministrata da , socia in pari quote con , già amministratore sino Parte_2 Controparte_2 al 18 gennaio 2019, non aveva ottemperato tempestivamente al verbale 25 marzo 2019, in cui erano chiesti i giustificativi delle trasferte e dei rimborsi chilometrici, provvedendovi solo il 15 gennaio
2020 ed il 26 febbraio 2020 aveva inviato parzialmente la richiesta documentazione relativa agli appalti stipulati con committenti.
A seguito di richiesta del 17 maggio 2021 relativa ai giustificativi per rimborsi spese viaggio e vitto, sollecitata a giugno dello stesso anno, la società ometteva ogni riscontro.
All'esito dell'accertamento, compendiato nel verbale d'accertamento n. 2020001043 del 2 agosto
2022 erano ritenute le violazioni inerenti all'illegittima corresponsione dell'indennità di trasferta ed era recuperata, quanto ai crediti di competenza dell la contribuzione per € 45.457,40. CP_1
L'atto era notificato con raccomandata il 17 agosto 2022 per compiuta giacenza ed era, in seguito, comunicato all'ente previdenziale il 28 ottobre 2022 a seguito di istanza agli atti.
Quanto alla validità della notifica, va preliminarmente rilevato che l'art. 12 del d. lgs. n. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, prevede che tale adempimento si considera avvenuto nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate nel II comma dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 (destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda), sicché è escluso che, secondo tale modalità, la notifica possa validamente perfezionarsi per compiuta giacenza.
In tale evenienza il perfezionamento di una valida notifica presuppone l'adempimento delle formalità di cui all'art. 8 della l. n. 890/1982, secondo cui, in caso di assenza del destinatario o di persone abilitate a ricevere il plico, del tentativo di notifica e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi.
Dal mancato perfezionamento dell'originaria notifica dell'atto di accertamento presupposto dell'avviso d'addebito opposto deriva che esso deve ritenersi pervenuto a conoscenza della parte ricorrente il 28 ottobre 2022, in occasione della richiesta di accesso agli atti conseguente alla richiesta di regolarizzazione contributiva da parte dell' CP_1
Ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981 l'atto di accertamento va notificato, qualora la contestazione non sia immediata, entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla conclusione dell'accertamento, dies a quo che va fatto coincidere, non tanto nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui detta autorità preposta all'accertamento abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero quando il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta.
Nel caso in esame tutti i dati e la documentazione erano stati acquisiti il 26 febbraio 2020 e, a tutto concedere, alla scadenza del termine per l'ulteriore produzione del 17 maggio 2021 l'ufficio era in possesso di tutta la documentazione per operare le proprie determinazioni.
Da tale momento al mese di ottobre 2022 in cui è stato comunicato l'accertamento alla ricorrente risulta decorso un termine ingiustificato da qualsivoglia esame ulteriore della vicenda ed enormemente maggiore di novanta giorni, lasso temporale che non risulta giustificato neppure dalle contingenze epidemiologiche allora in corso.
Ne discende l'illegittimità conseguenziale dell'avviso d'addebito opposto per mancata notifica nel termine perentorio previsto dell'avviso d'accertamento.
Risultano, a questo punto, assorbiti i profili relativi al merito della vicenda.
Le spese di lite, liquidate come d dispositivo in base al d.m. n. 55/20214 avuto riguardo a natura previdenziale della controversia ed al suo valore in base alla somma indicata nell'avviso d'addebito opposto, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione CP_1 alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità dell'avviso d'addebito opposto n.
30820240001484179000 e, per l'effetto dichiara che la società ricorrente non è tenuta al pagamento delle relative somme.
Visto l'art. 91 c.p.c., condanna l' alla rifusione alla società ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.570,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro - dott. Alberto Pavan