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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 620/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott. Alessandro Nastri, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14/04/2025 dalla Parte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1 richiamato il proprio decreto interlocutorio del 01/05/2025; letta altresì la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 29/05/2025;
ritenuto che
, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
dato atto che, in tutti i contratti: a) la clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori non può reputarsi vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE (anche assumendo a riferimento il parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. al momento della stipulazione del contratto: v. da ultimo
Cass. 14410/2024); b) non può reputarsi vessatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs.
206/05 e della summenzionata direttiva UE, la clausola di determinazione della misura degli interessi corrispettivi (essendo tali interessi individuati in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05); c) anche le altre componenti del credito azionato afferiscono a clausole che non possono reputarsi vessatorie, avuto riguardo, in particolare, alla clausola sulle spese di istruttoria (non particolarmente elevate in rapporto all'entità del credito)
e a quella sul rimborso del premio relativo alla connessa assicurazione (facoltativa e non sbilanciata a sfavore del consumatore), ovvero, per quel che concerne il contratto di conto corrente, alle spese fisse e variabili (anch'esse non particolarmente elevate) e alla CIV (in linea con le normative regolamentari); ritenuto che, in definitiva, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE ad (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di Controparte_1 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 30.217,17;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 1.370,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 06/06/2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Nastri)
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott. Alessandro Nastri, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14/04/2025 dalla Parte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1 richiamato il proprio decreto interlocutorio del 01/05/2025; letta altresì la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 29/05/2025;
ritenuto che
, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base dell'allegazione in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
dato atto che, in tutti i contratti: a) la clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori non può reputarsi vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs. 206/05 e della summenzionata direttiva UE (anche assumendo a riferimento il parametro comparativo costituito dal saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. al momento della stipulazione del contratto: v. da ultimo
Cass. 14410/2024); b) non può reputarsi vessatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 d.lgs.
206/05 e della summenzionata direttiva UE, la clausola di determinazione della misura degli interessi corrispettivi (essendo tali interessi individuati in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 206/05); c) anche le altre componenti del credito azionato afferiscono a clausole che non possono reputarsi vessatorie, avuto riguardo, in particolare, alla clausola sulle spese di istruttoria (non particolarmente elevate in rapporto all'entità del credito)
e a quella sul rimborso del premio relativo alla connessa assicurazione (facoltativa e non sbilanciata a sfavore del consumatore), ovvero, per quel che concerne il contratto di conto corrente, alle spese fisse e variabili (anch'esse non particolarmente elevate) e alla CIV (in linea con le normative regolamentari); ritenuto che, in definitiva, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE ad (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di Controparte_1 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 30.217,17;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano in € 1.370,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 286,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 06/06/2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Nastri)