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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 01.10.2024 al n. 4749 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Rita D'Amore ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in MI D'CO (NA) alla Via F.
Terracciano n. 13;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Ciro Toscano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in MI D'CO (NA) alla Via Guidoni n.9;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Castello di Cisterna il 20.06.2008 – atto n. 11 Parte 2 Serie A
[...] dell'anno 2008 del Comune di Castello di Cisterna) dalla cui unione nascevano i figli e Per_1
rispettivamente il 22.03.2009 ed il 02.11.2011 in Napoli. Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal solo resistente in sede di costituzione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
All'udienza dell'11.04.2025 le parti, dopo ampia discussione e su proposta conciliativa del Giudice, addivenivano ad un accordo.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
2) assegna la casa familiare sita in Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele n. 25 alla
IG.ra ; Controparte_1 3) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra entro il 5 di ogni Pt_2 CP_1
mese per il mantenimento dei figli la somma pari ad euro 150,00 mensili ciascuno (300,00 euro totali), somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
4) prende atto dell'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico nella misura del
100% da parte della IG.ra quale genitore collocatario;
CP_1
5) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021;
6) disciplina il diritto di visito paterno come da ricorso introduttivo ovvero: il IG. , Pt_1 vista l'età dei minori, potrà tenerli con se due pomeriggi a settimana, week end alterni con pernotto ed ogni qualvolta i figli lo richiederanno senza ostacolarne la volontà e la necessità; per quanto concerne le festività natalizie e pasquali (compresa la vigilia di Natale, Santo
Stefano, Capodanno) i minori le trascorrano alternatamente con i coniugi mentre, per quanto concerne le varie ricorrenze (festa del papà, festa della mamma, compleanni), il IG.
si rende disponibile a trascorrerle con i minori anche in presenza della coniuge Pt_1
almeno per i primi anni successivi alla separazione.
Spese di lite compensate stante le richieste congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
c) assegna la casa familiare sita in Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele n. 25 alla IG.ra ; Controparte_1
7) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra entro il 5 di ogni Pt_2 CP_1
mese per il mantenimento dei figli la somma pari ad euro 150,00 mensili ciascuno (300,00 euro totali), somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
d) prende atto dell'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico nella misura del
100% da parte della IG.ra quale genitore collocatario;
CP_1 8) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021nella misura del 50%
e) disciplina il diritto di visito paterno come in parte motiva;
f) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) spese compensate.
Così deciso in Nola, nella camera di conIGlio dell'11.04.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 01.10.2024 al n. 4749 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Rita D'Amore ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in MI D'CO (NA) alla Via F.
Terracciano n. 13;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Ciro Toscano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in MI D'CO (NA) alla Via Guidoni n.9;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Castello di Cisterna il 20.06.2008 – atto n. 11 Parte 2 Serie A
[...] dell'anno 2008 del Comune di Castello di Cisterna) dalla cui unione nascevano i figli e Per_1
rispettivamente il 22.03.2009 ed il 02.11.2011 in Napoli. Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal solo resistente in sede di costituzione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
All'udienza dell'11.04.2025 le parti, dopo ampia discussione e su proposta conciliativa del Giudice, addivenivano ad un accordo.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) Affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
2) assegna la casa familiare sita in Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele n. 25 alla
IG.ra ; Controparte_1 3) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra entro il 5 di ogni Pt_2 CP_1
mese per il mantenimento dei figli la somma pari ad euro 150,00 mensili ciascuno (300,00 euro totali), somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
4) prende atto dell'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico nella misura del
100% da parte della IG.ra quale genitore collocatario;
CP_1
5) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021;
6) disciplina il diritto di visito paterno come da ricorso introduttivo ovvero: il IG. , Pt_1 vista l'età dei minori, potrà tenerli con se due pomeriggi a settimana, week end alterni con pernotto ed ogni qualvolta i figli lo richiederanno senza ostacolarne la volontà e la necessità; per quanto concerne le festività natalizie e pasquali (compresa la vigilia di Natale, Santo
Stefano, Capodanno) i minori le trascorrano alternatamente con i coniugi mentre, per quanto concerne le varie ricorrenze (festa del papà, festa della mamma, compleanni), il IG.
si rende disponibile a trascorrerle con i minori anche in presenza della coniuge Pt_1
almeno per i primi anni successivi alla separazione.
Spese di lite compensate stante le richieste congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
c) assegna la casa familiare sita in Castello di Cisterna alla Via Vittorio Emanuele n. 25 alla IG.ra ; Controparte_1
7) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra entro il 5 di ogni Pt_2 CP_1
mese per il mantenimento dei figli la somma pari ad euro 150,00 mensili ciascuno (300,00 euro totali), somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo;
d) prende atto dell'accordo tra le parti circa la percezione dell'assegno unico nella misura del
100% da parte della IG.ra quale genitore collocatario;
CP_1 8) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021nella misura del 50%
e) disciplina il diritto di visito paterno come in parte motiva;
f) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) spese compensate.
Così deciso in Nola, nella camera di conIGlio dell'11.04.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)