Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5965/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Via San Pio V 20, presso lo studio dell'avv. Roberto Carapelle che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , dirigente CP_2
del , dalla Dott.ssa , funzionaria del Controparte_3 Controparte_4 [...]
e dalla dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello stesso Controparte_1
, domiciliati presso l' , Via Coazze n. 18; CP_1 Controparte_5
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“- previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM
23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.
4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18/5/2022 ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo
1
- previa ove d'uopo sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e
97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli art. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della
Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
- accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente quale docente assunta a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1 c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto; - condannarsi parte convenuta a riconoscere alla ricorrente il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e, pertanto, con riferimento sino all'a.s. 2023/2024, la somma di euro 1.500,00 da corrispondersi mediante attivazione
della carta docenti per il corrispondente importo: - in via subordinata, previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015 condannarsi il
al riconoscimento alla ricorrente della somma di cui sopra a titolo di risarcimento del danno in CP_1 forma specifica ex art 1218 c.c. - Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA, IVA e rimborso CU con distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle antistatario”
Per parte convenuta:
“rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a CP_1 disposizione dell'importo di € 1.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1 configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il
2 miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha chiesto di poter estendere la domanda all'a.s. 2024/2025, avendo ottenuto la ricorrente una supplenza con scadenza il
30.6.2025 e la difesa del ha aderito alla domanda, per ragioni di economia CP_1 processuale.
1. La carta elettronica del docente
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha
3 affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1
tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato:
nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 20.9.2021 al 30.6.2022;
nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023;
nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024;
nell'a.s. 2024/2025 con contratto dal 1.9.2024 al 30.6.2025, si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della carta del docente.
È provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di supplenza per l'a.s. 2024/2025; alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
4 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella CP_1
misura liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, riconosciuta la maggiorazione ex art. 4 co. 1 bis D.M. n.
55/2014, nella misura del 15%, essendo il ricorso redatto con l'inserimento di link ipertestuali, ma in assenza di strumenti che ne consentano la navigazione interna e tenuto conto del numero di documenti prodotti, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre al 15% ex art 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre
€ 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Roberto
Carapelle, dichiaratosi antistatario.
Torino, lì 08/01/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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