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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3423/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3423/2022 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
SBORZACCHI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO presso il difensore avv. STEFANO SBORZACCHI
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MARCO CP_1 C.F._2
PELLONI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MICHELANGELO 8/E UMBERTIDE pressi il difensore avv. MARCO PELLONI
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione alla moglie, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. Disporre l'assegnazione della ex casa coniugale sita a Costacciaro, Via Flaminia n. 14, corredata di tutti gli arredi, suppellettili ed accessori a favore del
SI. .
3. Rigettare le richieste di assegno/contributo al mantenimento formulate dalla Parte_1
SI.ra .
4. Condannare la SI.ra al risarcimento dei danni non CP_1 CP_1 patrimoniali subiti dal SI. , da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria Parte_1 delle spese ed onorari del procedimento.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia L'Adito Giudice del Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, 1) Revocare e Modificare l'Ordinanza del Presidente del Tribunale di data 06.12.2022 nella parte in cui esso ha negato un assegno di mantenimento alla Convenuta e per l'effetto riconoscere alla stessa un assegno mensile di mantenimento secondo valutazione del Giudice medesimo;
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito, per fatto e colpa, del SI. , Parte_1 autorizzandoli comunque a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) Disporre a carico del
SI il versamento di un importo di mantenimento pari ad euro 300,00= mensili in Parte_1 favore della coniuge o dell'importo che l'Adito Tribunale riterrà congruo e di Persona_1 giustizia;
4) Riconoscere alla SI.ra dalla data dell'ultimo rientro in Italia Persona_1
(Settembre 2021) alla data odierna (Novembre 22), periodo in cui la Convenuta è in Italia senza alcun ausilio da parte del coniuge, un contributo al mantenimento a carico del SI. in una Parte_1 unica soluzione, per l'importo mensile pari ad euro 300,00= o di quello che l'Adito Tribunale riterrà congruo e di giustizia in favore della SI.ra Condannare inoltre Persona_1 Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra da
[...] Persona_1 determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di Giudizio.»
Conclusioni del pubblico ministero: esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda sullo status.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 22.7.2022, chiedeva la separazione da Parte_1 Persona_1
- con la quale si era sposato in data 19.8.2002 e dalla cui unione non erano nati figli - chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie per l'abbandono del tetto coniugale, risalente all'estate del 2017.
Esponeva a tal fine di non aver saputo dove si fosse trasferita la moglie, pur ricevendone qualche sporadica telefonata e pur continuando a ospitarne in casa la figlia , nata da una Persona_2 precedente relazione della donna.
Proponeva quindi, oltre alla richiesta di addebito, domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva di esso ricorrente.
si costituiva, aderendo alla domanda principale e chiedendo in via riconvenzionale Persona_1 addebitarsi la separazione al marito per violazione dei doveri di assistenza materiale.
Esponeva la resistente: che il marito, dopo i primi anni in cui era stato premuroso e gentile, aveva iniziato a mostrarsi scortese e disattento nei suoi confronti, nonché avaro di risorse materiali e di affetto;
che il marito si era opposto alla sua richiesta di far venire in Italia la figlia , ma che ella Per_2 si era imposta e aveva ottenuto l'arrivo della ragazza, nel 2007; che nel 2014 i rapporti tra lei e il marito erano sensibilmente peggiorati, perché il marito era scontroso, non mostrava il minimo affetto e la trattava “come una serva”; che per queste ragioni ella era tornata in Marocco dalla propria madre e si era trattenuta nel proprio Paese di origine fino al 2015; che durante il soggiorno in Marocco aveva dato la propria disponibilità a prendere in affidamento un bambino, figlio di una giovane Persona_3 conoscente;
che nel 2015, quando era rientrata in Italia aveva lasciato il bambino alla propria madre;
che nel 2017 era tornata nuovamente in Marocco e vi era rimasta per tre mesi a causa di un incidente che la costringeva immobilizzata a letto;
che a marzo 2017 rientrava in Italia, ma il coniuge le faceva capire che non era la benvenuta e non provvedeva a lei neppure da un punto di vista alimentare, benché ella non fosse ancora del tutto guarita;
che quindi, nell'estate dello stesso anno, tornava in Marocco, per la gioia del marito che le diceva: “alla fine l'hai capita che te ne devi andare”; che nel settembre 2021 ritornava in Italia, con il bambino che aveva preso in affido, ma che il marito non le consentiva di rientrare nella casa coniugale, così che doveva andare a stare dalla propria figlia, la quale nel frattempo aveva preso una casa in locazione.
In ordine alle condizioni economiche, deduceva di avere sempre lavorato come badante e come cuoca, ma senza regolari contratti e di percepire un reddito di circa € 150,00 mensili.
Chiedeva, quindi, che a carico del marito venisse disposto un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a far data dal settembre 2021.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, la presidente del Tribunale, con ordinanza del 6.12.2022, respingeva la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio in favore della moglie, ritenendo che la scelta – operata in autonomia e senza il consenso del coniuge – di prendere in affidamento un bambino, lasciasse presumere che ella avesse risorse economiche sufficienti al mantenimento proprio e del minore.
pagina 3 di 7 Rispettivamente con la memoria integrativa e con la comparsa di costituzione dinanzi al giudice istruttore, entrambe le parti proponevano domanda di risarcimento dei danni provocati dalle condotte sulle quali fondavano i reciproci addebiti.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare di trovare un accordo, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
*****
Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande di risarcimento danni proposte reciprocamente da entrambe le parti.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quali quelle risarcitorie proposte, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Va senz'altro accolta la domanda principale avanzata dal ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito la resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
Devono invece essere rigettate entrambe le domande di addebito, reciprocamente proposte dalle parti.
Principiando dalla domanda avanzata dalla sig.ra va preliminarmente osservato che essa in Per_1 punto di fatto si fonda sull'allegazione delle seguenti condotte, astrattamente sussumibili nella violazione del dovere di assistenza materiale: il rifiuto del sig. di inviare alla moglie, nel Pt_1
2017, il denaro che lei gli aveva richiesto dopo aver subito un incidente stradale in Marocco;
il rifiuto di provvedere ai bisogni alimentari della coniuge al suo rientro a casa, nella primavera del 2017; il rifiuto di accoglierla nella casa coniugale a settembre 2021.
A tali fatti, tutti dedotti nella comparsa di risposta depositata per la fase presidenziale, la ricorrente ha aggiunto – con la memoria di costituzione dinanzi al giudice istruttore – un'ulteriore allegazione relativa a violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale che il marito avrebbe posto in essere già nel 2005.
Quest'ultimo addebito, tuttavia è stato formulato in maniera assolutamente generica, non essendo stato indicato nella comparsa del 20.1.2023 in cosa sarebbe consistita nel 2005 la mancanza di assistenza. È solo dalla lettura dei documenti ad essa allegati che si comprende la natura degli ulteriori fatti addebitati al ricorrente, ossia aver privato la moglie del possesso di una pertinenza della casa coniugale
(una cantina) e non averle garantito disponibilità economica nel periodo del proprio ricovero ospedaliero.
La formulazione così compiuta deve, però, ritenersi inammissibile in quanto la corretta proposizione della domanda richiede la compiuta enunciazione negli atti degli elementi di fatto che integrano la pagina 4 di 7 causa petendi, non potendo attribuirsi alla controparte l'onere di ricercare nei documenti depositati le possibili ragioni della domanda.
Prima di passare all'esame dei fatti correttamente dedotti, deve osservarsi per completezza che le uniche prove fornite in merito alle condotte del 2005 (ossia i documenti 4 e 5 del fascicolo di parte resistente) non sarebbero state comunque sufficienti a dimostrare quanto affermato, trattandosi di documenti riferibili non al ricorrente, bensì a suo fratello.
E del resto è la stessa resistente che nell'atto introduttivo (pag. 3) afferma che all'epoca del ricovero ospedaliero del marito, nel 2005, il rapporto coniugale era ancora discreto e sostenuto da una progettualità comune, che portava i coniugi ad avviare in accordo i lavori di sistemazione della casa familiare.
In ogni caso, dunque, anche ove effettivamente il sig. nel 2005 avesse lasciato la moglie senza Pt_1 denaro nel periodo della propria degenza ospedaliera, non potrebbe riconoscersi a tale violazione efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, considerato che dopo il menzionato ricovero i coniugi hanno continuato la loro vita comune, progettando e realizzando il rifacimento della loro abitazione e ampliando il nucleo familiare con l'arrivo, nel 2007, della figlia della sig.ra , Per_1 trasferitasi dal Marocco.
L'epoca della crisi dell'unione coniugale – secondo quanto riferito dalla stessa resistente in comparsa di risposta (cfr. pag. 4) – è infatti da datare al 2014, quando “i rapporti tra la ricorrente e il coniuge peggioravano sensibilmente, il marito era scontroso, scortese, non dimostrava il minimo affetto verso la coniuge, la trattava come una serva”. Subentravano dunque a tale data incomprensioni caratteriali che facevano venire completamente meno l'affectio coniugalis, tanto che la moglie si trasferiva per oltre un anno in Marocco e assumeva da sola la scelta di prendere in affidamento un bambino.
Non vi è prova, poi, che una così grave frattura dell'unione coniugale sia stata successivamente sanata, risultando solo una ripresa della coabitazione per poco più di un anno (tra il 2015 e i primi giorni del
2017), ma senza più alcuna progettualità comune e senza la condivisione da parte del marito del rapporto affettivo con il minore preso in affido (che rimaneva in Marocco presso la madre della sig.ra
. Per_1
Ne consegue che il mancato invio di denaro da parte del sig. alla moglie nel 2017 (e a fortiori Pt_1 le condotte successive) non può sicuramente essere stato causa della rottura del rapporto matrimoniale, il quale era entrato irreversibilmente in crisi già nel 2015 e da allora non era stato più recuperato.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di addebito avanzata dal sig. per l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale nell'estate del 2017. Come già detto, Pt_1 infatti, a tale momento la convivenza era già divenuta intollerabile a causa delle divergenze caratteriali dei coniugi e delle frizioni provocate dall'atteggiamento di ostilità manifestato nei confronti della sig.ra dai parenti del marito, circostanze che avevano determinato l'irrecuperabilità del rapporto già Per_1 nel 2015.
Venendo ai profili economici, va respinta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, non avendo ella fornito prova di uno squilibrio economico tra i coniugi.
Va ricordato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti pagina 5 di 7 compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025).
Tanto premesso si osserva che la sig.ra secondo quanto da lei riferito in comparsa di Per_1 risposta, durante il matrimonio ha sempre lavorato – come badante, come colf, come cuoca o cameriera
– pur non venendo mai regolarizzata;
ella aveva un impiego anche all'epoca dell'udienza presidenziale, quando ha dichiarato di lavorare per due ore al giorno per uno stipendio di € 360,00 mensili.
La capacità lavorativa della resistente, oltre che presunta in ragione della sua età (58 anni) e dell'assenza di invalidità, può dunque dirsi concretamente accertata.
A fronte di ciò, la sig.ra non ha dimostrato di non essere in grado di reperire un'occupazione Per_1
e non ha neppure fornito un quadro completo della propria situazione economica, avendo omesso di depositare l'estratto del proprio conto postale. Tale comportamento processuale assume particolare rilievo in considerazione del fatto che la donna ha sempre svolto impieghi senza un regolare contratto e dunque con rapporti di cui non vi è mai stata evidenza presso gli enti previdenziali e dei quali poteva trarsi dimostrazione solo verificando l'esistenza di entrate costanti sul suo conto corrente.
D'altra parte, la situazione del sig. è estremamente precaria essendo egli invalido civile, a Pt_1 causa della grave patologia renale che lo ha costretto alla dialisi e che gli impedisce di lavorare. CP_ L'unico reddito del ricorrente è dunque costituito dalla pensione erogatagli dall' per circa € 1.000,00 mensili, somma comprensiva della pensione di invalidità e di una piccola pensione da lavoro
(cfr. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e certificazioni uniche allegate al ricorso). La situazione di salute del ricorrente, peraltro, non è suscettibile di miglioramento, stante la natura cronica della sua malattia ed avendo egli già sperimentato in passato la strada del trapianto di rene (circostanza che impedisce di ipotizzare un ulteriore ricorso a tale terapia).
Dunque, anche tenendo conto della disponibilità da parte del ricorrente di un alloggio (stante la proprietà esclusiva della casa coniugale), l'importo esiguo del suo reddito consente di affermare che analoga entrata è certamente ricavata (o è esigibile che lo sia) dalla sig.ra mettendo a frutto la Per_1 sua capacità lavorativa.
In conclusione, deve escludersi che la sig.ra sia priva di adeguati redditi propri essendo ella Per_1 in grado di procurarsi quanto necessario al proprio sostentamento svolgendo un'attività lavorativa, dalla quale non potrà che trare un reddito almeno pari a quello – modesto – del marito.
La natura della materia trattata e la soccombenza reciproca sulle domande di addebito giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) pronuncia la separazione tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] in Marocco il 01/01/1967; CP_1
pagina 6 di 7 2) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
3) rigetta la domanda di mantenimento proposta da nei confronti del marito;
CP_1
4) dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno reciprocamente formulate dalle parti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 aprile 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3423/2022 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
SBORZACCHI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO presso il difensore avv. STEFANO SBORZACCHI
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MARCO CP_1 C.F._2
PELLONI giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MICHELANGELO 8/E UMBERTIDE pressi il difensore avv. MARCO PELLONI
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione alla moglie, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. Disporre l'assegnazione della ex casa coniugale sita a Costacciaro, Via Flaminia n. 14, corredata di tutti gli arredi, suppellettili ed accessori a favore del
SI. .
3. Rigettare le richieste di assegno/contributo al mantenimento formulate dalla Parte_1
SI.ra .
4. Condannare la SI.ra al risarcimento dei danni non CP_1 CP_1 patrimoniali subiti dal SI. , da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria Parte_1 delle spese ed onorari del procedimento.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia L'Adito Giudice del Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, 1) Revocare e Modificare l'Ordinanza del Presidente del Tribunale di data 06.12.2022 nella parte in cui esso ha negato un assegno di mantenimento alla Convenuta e per l'effetto riconoscere alla stessa un assegno mensile di mantenimento secondo valutazione del Giudice medesimo;
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito, per fatto e colpa, del SI. , Parte_1 autorizzandoli comunque a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) Disporre a carico del
SI il versamento di un importo di mantenimento pari ad euro 300,00= mensili in Parte_1 favore della coniuge o dell'importo che l'Adito Tribunale riterrà congruo e di Persona_1 giustizia;
4) Riconoscere alla SI.ra dalla data dell'ultimo rientro in Italia Persona_1
(Settembre 2021) alla data odierna (Novembre 22), periodo in cui la Convenuta è in Italia senza alcun ausilio da parte del coniuge, un contributo al mantenimento a carico del SI. in una Parte_1 unica soluzione, per l'importo mensile pari ad euro 300,00= o di quello che l'Adito Tribunale riterrà congruo e di giustizia in favore della SI.ra Condannare inoltre Persona_1 Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla SI.ra da
[...] Persona_1 determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di Giudizio.»
Conclusioni del pubblico ministero: esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda sullo status.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 22.7.2022, chiedeva la separazione da Parte_1 Persona_1
- con la quale si era sposato in data 19.8.2002 e dalla cui unione non erano nati figli - chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie per l'abbandono del tetto coniugale, risalente all'estate del 2017.
Esponeva a tal fine di non aver saputo dove si fosse trasferita la moglie, pur ricevendone qualche sporadica telefonata e pur continuando a ospitarne in casa la figlia , nata da una Persona_2 precedente relazione della donna.
Proponeva quindi, oltre alla richiesta di addebito, domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva di esso ricorrente.
si costituiva, aderendo alla domanda principale e chiedendo in via riconvenzionale Persona_1 addebitarsi la separazione al marito per violazione dei doveri di assistenza materiale.
Esponeva la resistente: che il marito, dopo i primi anni in cui era stato premuroso e gentile, aveva iniziato a mostrarsi scortese e disattento nei suoi confronti, nonché avaro di risorse materiali e di affetto;
che il marito si era opposto alla sua richiesta di far venire in Italia la figlia , ma che ella Per_2 si era imposta e aveva ottenuto l'arrivo della ragazza, nel 2007; che nel 2014 i rapporti tra lei e il marito erano sensibilmente peggiorati, perché il marito era scontroso, non mostrava il minimo affetto e la trattava “come una serva”; che per queste ragioni ella era tornata in Marocco dalla propria madre e si era trattenuta nel proprio Paese di origine fino al 2015; che durante il soggiorno in Marocco aveva dato la propria disponibilità a prendere in affidamento un bambino, figlio di una giovane Persona_3 conoscente;
che nel 2015, quando era rientrata in Italia aveva lasciato il bambino alla propria madre;
che nel 2017 era tornata nuovamente in Marocco e vi era rimasta per tre mesi a causa di un incidente che la costringeva immobilizzata a letto;
che a marzo 2017 rientrava in Italia, ma il coniuge le faceva capire che non era la benvenuta e non provvedeva a lei neppure da un punto di vista alimentare, benché ella non fosse ancora del tutto guarita;
che quindi, nell'estate dello stesso anno, tornava in Marocco, per la gioia del marito che le diceva: “alla fine l'hai capita che te ne devi andare”; che nel settembre 2021 ritornava in Italia, con il bambino che aveva preso in affido, ma che il marito non le consentiva di rientrare nella casa coniugale, così che doveva andare a stare dalla propria figlia, la quale nel frattempo aveva preso una casa in locazione.
In ordine alle condizioni economiche, deduceva di avere sempre lavorato come badante e come cuoca, ma senza regolari contratti e di percepire un reddito di circa € 150,00 mensili.
Chiedeva, quindi, che a carico del marito venisse disposto un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili a far data dal settembre 2021.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, la presidente del Tribunale, con ordinanza del 6.12.2022, respingeva la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio in favore della moglie, ritenendo che la scelta – operata in autonomia e senza il consenso del coniuge – di prendere in affidamento un bambino, lasciasse presumere che ella avesse risorse economiche sufficienti al mantenimento proprio e del minore.
pagina 3 di 7 Rispettivamente con la memoria integrativa e con la comparsa di costituzione dinanzi al giudice istruttore, entrambe le parti proponevano domanda di risarcimento dei danni provocati dalle condotte sulle quali fondavano i reciproci addebiti.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare di trovare un accordo, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 2.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
*****
Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande di risarcimento danni proposte reciprocamente da entrambe le parti.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quali quelle risarcitorie proposte, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Va senz'altro accolta la domanda principale avanzata dal ricorrente, alla quale ha sostanzialmente aderito la resistente, confermando l'irreversibile crisi del legame matrimoniale. Sia dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale, sia dagli atti di causa è emerso il dichiarato proposito delle parti di non riconciliarsi ed il forte risentimento tra loro sussistente, sicché non vi sono dubbi circa il definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
Devono invece essere rigettate entrambe le domande di addebito, reciprocamente proposte dalle parti.
Principiando dalla domanda avanzata dalla sig.ra va preliminarmente osservato che essa in Per_1 punto di fatto si fonda sull'allegazione delle seguenti condotte, astrattamente sussumibili nella violazione del dovere di assistenza materiale: il rifiuto del sig. di inviare alla moglie, nel Pt_1
2017, il denaro che lei gli aveva richiesto dopo aver subito un incidente stradale in Marocco;
il rifiuto di provvedere ai bisogni alimentari della coniuge al suo rientro a casa, nella primavera del 2017; il rifiuto di accoglierla nella casa coniugale a settembre 2021.
A tali fatti, tutti dedotti nella comparsa di risposta depositata per la fase presidenziale, la ricorrente ha aggiunto – con la memoria di costituzione dinanzi al giudice istruttore – un'ulteriore allegazione relativa a violazioni dei doveri di assistenza morale e materiale che il marito avrebbe posto in essere già nel 2005.
Quest'ultimo addebito, tuttavia è stato formulato in maniera assolutamente generica, non essendo stato indicato nella comparsa del 20.1.2023 in cosa sarebbe consistita nel 2005 la mancanza di assistenza. È solo dalla lettura dei documenti ad essa allegati che si comprende la natura degli ulteriori fatti addebitati al ricorrente, ossia aver privato la moglie del possesso di una pertinenza della casa coniugale
(una cantina) e non averle garantito disponibilità economica nel periodo del proprio ricovero ospedaliero.
La formulazione così compiuta deve, però, ritenersi inammissibile in quanto la corretta proposizione della domanda richiede la compiuta enunciazione negli atti degli elementi di fatto che integrano la pagina 4 di 7 causa petendi, non potendo attribuirsi alla controparte l'onere di ricercare nei documenti depositati le possibili ragioni della domanda.
Prima di passare all'esame dei fatti correttamente dedotti, deve osservarsi per completezza che le uniche prove fornite in merito alle condotte del 2005 (ossia i documenti 4 e 5 del fascicolo di parte resistente) non sarebbero state comunque sufficienti a dimostrare quanto affermato, trattandosi di documenti riferibili non al ricorrente, bensì a suo fratello.
E del resto è la stessa resistente che nell'atto introduttivo (pag. 3) afferma che all'epoca del ricovero ospedaliero del marito, nel 2005, il rapporto coniugale era ancora discreto e sostenuto da una progettualità comune, che portava i coniugi ad avviare in accordo i lavori di sistemazione della casa familiare.
In ogni caso, dunque, anche ove effettivamente il sig. nel 2005 avesse lasciato la moglie senza Pt_1 denaro nel periodo della propria degenza ospedaliera, non potrebbe riconoscersi a tale violazione efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, considerato che dopo il menzionato ricovero i coniugi hanno continuato la loro vita comune, progettando e realizzando il rifacimento della loro abitazione e ampliando il nucleo familiare con l'arrivo, nel 2007, della figlia della sig.ra , Per_1 trasferitasi dal Marocco.
L'epoca della crisi dell'unione coniugale – secondo quanto riferito dalla stessa resistente in comparsa di risposta (cfr. pag. 4) – è infatti da datare al 2014, quando “i rapporti tra la ricorrente e il coniuge peggioravano sensibilmente, il marito era scontroso, scortese, non dimostrava il minimo affetto verso la coniuge, la trattava come una serva”. Subentravano dunque a tale data incomprensioni caratteriali che facevano venire completamente meno l'affectio coniugalis, tanto che la moglie si trasferiva per oltre un anno in Marocco e assumeva da sola la scelta di prendere in affidamento un bambino.
Non vi è prova, poi, che una così grave frattura dell'unione coniugale sia stata successivamente sanata, risultando solo una ripresa della coabitazione per poco più di un anno (tra il 2015 e i primi giorni del
2017), ma senza più alcuna progettualità comune e senza la condivisione da parte del marito del rapporto affettivo con il minore preso in affido (che rimaneva in Marocco presso la madre della sig.ra
. Per_1
Ne consegue che il mancato invio di denaro da parte del sig. alla moglie nel 2017 (e a fortiori Pt_1 le condotte successive) non può sicuramente essere stato causa della rottura del rapporto matrimoniale, il quale era entrato irreversibilmente in crisi già nel 2015 e da allora non era stato più recuperato.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di addebito avanzata dal sig. per l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale nell'estate del 2017. Come già detto, Pt_1 infatti, a tale momento la convivenza era già divenuta intollerabile a causa delle divergenze caratteriali dei coniugi e delle frizioni provocate dall'atteggiamento di ostilità manifestato nei confronti della sig.ra dai parenti del marito, circostanze che avevano determinato l'irrecuperabilità del rapporto già Per_1 nel 2015.
Venendo ai profili economici, va respinta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente, non avendo ella fornito prova di uno squilibrio economico tra i coniugi.
Va ricordato che in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti pagina 5 di 7 compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025).
Tanto premesso si osserva che la sig.ra secondo quanto da lei riferito in comparsa di Per_1 risposta, durante il matrimonio ha sempre lavorato – come badante, come colf, come cuoca o cameriera
– pur non venendo mai regolarizzata;
ella aveva un impiego anche all'epoca dell'udienza presidenziale, quando ha dichiarato di lavorare per due ore al giorno per uno stipendio di € 360,00 mensili.
La capacità lavorativa della resistente, oltre che presunta in ragione della sua età (58 anni) e dell'assenza di invalidità, può dunque dirsi concretamente accertata.
A fronte di ciò, la sig.ra non ha dimostrato di non essere in grado di reperire un'occupazione Per_1
e non ha neppure fornito un quadro completo della propria situazione economica, avendo omesso di depositare l'estratto del proprio conto postale. Tale comportamento processuale assume particolare rilievo in considerazione del fatto che la donna ha sempre svolto impieghi senza un regolare contratto e dunque con rapporti di cui non vi è mai stata evidenza presso gli enti previdenziali e dei quali poteva trarsi dimostrazione solo verificando l'esistenza di entrate costanti sul suo conto corrente.
D'altra parte, la situazione del sig. è estremamente precaria essendo egli invalido civile, a Pt_1 causa della grave patologia renale che lo ha costretto alla dialisi e che gli impedisce di lavorare. CP_ L'unico reddito del ricorrente è dunque costituito dalla pensione erogatagli dall' per circa € 1.000,00 mensili, somma comprensiva della pensione di invalidità e di una piccola pensione da lavoro
(cfr. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e certificazioni uniche allegate al ricorso). La situazione di salute del ricorrente, peraltro, non è suscettibile di miglioramento, stante la natura cronica della sua malattia ed avendo egli già sperimentato in passato la strada del trapianto di rene (circostanza che impedisce di ipotizzare un ulteriore ricorso a tale terapia).
Dunque, anche tenendo conto della disponibilità da parte del ricorrente di un alloggio (stante la proprietà esclusiva della casa coniugale), l'importo esiguo del suo reddito consente di affermare che analoga entrata è certamente ricavata (o è esigibile che lo sia) dalla sig.ra mettendo a frutto la Per_1 sua capacità lavorativa.
In conclusione, deve escludersi che la sig.ra sia priva di adeguati redditi propri essendo ella Per_1 in grado di procurarsi quanto necessario al proprio sostentamento svolgendo un'attività lavorativa, dalla quale non potrà che trare un reddito almeno pari a quello – modesto – del marito.
La natura della materia trattata e la soccombenza reciproca sulle domande di addebito giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) pronuncia la separazione tra nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] in Marocco il 01/01/1967; CP_1
pagina 6 di 7 2) rigetta le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
3) rigetta la domanda di mantenimento proposta da nei confronti del marito;
CP_1
4) dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno reciprocamente formulate dalle parti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 aprile 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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