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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Antonio Ferraro, giusta procura in atti attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Spinella e Gabriele Pizzella, giusta procura in atti,
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. ti Virginia Falbo e Alfio Oscar Giovanni
D'Agata, giusta procura in atti convenute
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, , premettendo Parte_1
di aver acquistato il 10 maggio 2019 l'autovettura Mercedes Classe A200 d
, presso la concessionaria di Catania al Controparte_3 CP_2
prezzo di € 43.499,88 e allegando che la stessa autovettura in data 20 gennaio
2020 intorno alle 22,00, mentre era in sosta, si sarebbe incendiata, ha convenuto in giudizio la e la al fine Controparte_1 CP_2
di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, con restituzione del prezzo di acquisto e delle spese sostenute pari a complessivi € 51.995,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che l'incendio sarebbe stato causato da un grave difetto di conformità del veicolo ai sensi degli artt. 128-
135 del Codice del Consumo, imputabile alla Controparte_1
produttore dell'auto e che vi sarebbe la responsabilità del venditore,
[...]
ai sensi dell'art. 1490 c.c, cui peraltro il vizio sarebbe stato CP_2
tempestivamente denunciato.
Inoltre, il medesimo attore ha precisato di aver promosso un procedimento di
A.T.P., al fine di accertare le cause dell'incendio e che il ctu, nominato in quella sede, avrebbe individuato la causa in un cortocircuito.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha insistito per la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni patiti, pari a € 35.670,00 quale valore dell'auto al momento dell'evento; € 930,89 a titolo di imposta di bolli non goduti;
€ 6893,00 a titolo di mancato guadagno;
€ 1771,60 ed € 5030,50 a titolo di rimborso spese atp;
€ 1700,00 a titolo di rimborso spede ctp.
Costituitasi con comparsa, depositata il 22 luglio 2022, la CP_1
[...] [...]
ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva, non essendo la società produttrice delle autovetture, occupandosi
CP_ semplicemente di importare in l'autovetture con marchio CP_1
prodotte in Germania, nel merito, ha contestato sia la qualità di consumatore dell'attore, il quale avrebbe acquistato il bene nella veste di professionista, sia in ogni caso la domanda risarcitoria nell'an e nel quantum.
Con comparsa, depositata il 19 dicembre 2024, si è costituita la CP_2
contestando la domanda e insistendo per il rigetto.
[...]
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo di ATP r.g. 633/2021, all'udienza del 14 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, la risulta essere un importatore di autoveicoli e Controparte_1
l'autovettura per cui è causa, è stata venduta, dalla all'attore CP_2
(cfr. documentazione allegata al fascicolo della parte attrice ).
Considerato che la garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., può essere fatta valere dal compratore unicamente nei confronti del venditore, in forza del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di compravendita, stante il principio dell'autonomia dei singoli contratti nelle cc.dd. vendite a catena va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 A conclusioni diverse non può giungersi invocando la definizione di produttore di cui all'art. 3 del Codice del Consumo ( al di là dell'applicabilità della disciplina al caso di specie di cui infra), che la estende anche all'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea, atteso che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende aderire, l'importatore o il distributore
CP_ in di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione europea non rispondono dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, poiché l'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 224 del 1988 consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore ( Cass., (ord.) 29 ottobre 2019, n.
27596, caso in cui la Suprema Corte ha cosí rigettato la domanda risarcitoria proposta per i danni conseguiti al mancato funzionamento degli airbag di un'autovettura fabbricata da una società avente sede all'interno dell'Unione europea, cassando senza rinvio la decisione di merito che non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, mera distributrice e non produttrice del veicolo).
A questo punto, prima di entrare nel merito della domanda, giova chiarire che, nel caso di specie, non risulta applicabile la disciplina del consumatore, ritenendo che il abbia acquistato il bene nella veste di professionista. Pt_1
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. n.
206 del 2005, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato, al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 11933 del 2006; Cass. n. 4207 del 2008; Cass. n.
13377 del 2007; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 11773 del 2013; Cass. n.
22810 del 2018).
Infatti, la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore, quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. n.
21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019; Cass. n. 33310/2019).
Nel caso di specie, è emerso per tabulas che nel contratto di vendita sia stata indicata la partita IVA del , il quale, sulla scorta di quanto dichiarato Pt_1
dallo stesso in citazione, ossia di svolgere l'attività di agente e rappresentante di prodotti alimentari e tabacco e di aver subito un notevole calo di produttività a causa della mancanza dell'auto ( cfr. pag. 3 Atto di citazione), ha inteso inequivocabilmente destinare l'automobile allo svolgimento della sua attività professionale.
Ne discende che il ha stipulato il contratto non già nella qualità Pt_1
di consumatore, quanto piuttosto in quella di professionista.
Tanto chiarito, e venendo al merito si osserva che la domanda formulata da parte attrice nei confronti della venditrice va qualificata Controparte_2
come azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. (“Nei casi indicati dall'articolo
1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”) e di risarcimento ex art. 1494 c.c. dei danni derivanti da vizi/difetti del bene venduto (conseguenti ad una dedotta non conformità dell'automezzo consegnato alle pattuizioni assunte), coperti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. (“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”).
Tanto premesso, giova ricordare come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito pacificamente fino al 2013 e di recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
3.5.2019, n. 11748, “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c. e ss., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle, incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493 c.c., comma 1, scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza”.
In altri termini, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del
17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza
n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del
03/05/2019).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, essendosi limitato a richiamare le conclusioni del ctu del procedimento di
A.T.P., secondo cui le cause dell'incendio dell'autovetture sarebbero riconducibili a un cortocircuito.
Ebbene, si ritiene che tali conclusioni non siano sufficienti a dimostrare l'accertamento di un vizio o di un difetto tecnico dell'autovettura, dal momento che non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che l'asserito cortocircuito fosse stato imputabile a un guasto o a un malfunzionamento intrinseco all'autovettura o piuttosto ad altre cause non ascrivibili al venditore.
Peraltro, il cortocircuito deve considerarsi alla stregua di un evento indotto e non già di un difetto di conformità, che, invece, non è stato provato.
Invero, lo stesso ctu, nominato nel corso dell'atp, a ben vedere ha individuato alternativamente due possibili cause dell'incendio con lo stesso grado di probabilità, ossia il cortocircuito o atti dolosi.
Il medesimo ha osservato come non possa escludersi un atto doloso da parte di terzi, nonostante dal video, ripreso dalle telecamere presenti sul posto, non si vedesse nessuno, evidenziando la scarsa qualità delle immagini delle videoriprese ( che non hanno individuato dei pedoni in prossimità del veicolo), la scarsa illuminazione del luogo in cui sostava l'auto e la distanza tra la videocamera e l'incendio, nonchè la presenza un veicolo in transito rallentare in prossimità dell'area ove si trovava parcheggiata l'auto di parte ricorrente e la rilevanza della mancata registrazione di un arco temporale di tre minuti di video dalle ore 22:25 alle ore 22:28 ( cfr. Valutazioni ctu alle osservazioni dei ctp).
Come anticipato, il medesimo professionista ha individuato anche una causa di natura elettrica, condividendo le conclusioni del ctp di parte attrice, secondo cui l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito, dal momento che “le parti in plastica o materiale composito danneggiato dalle fiamme non sono state danneggiate allo stesso livello delle guaine in materiale composito ( adatto a subire riscaldamento) che ricopre i cavi elettrici” ( cfr. Relazione ctu in atti), senza, tuttavia, dimostrare con un approccio logico argomentativo di natura tecnica, il nesso tra il cortocircuito e un vizio di costruzione dell'auto, che non è stato neppure individuato.
Conclusivamente, tenuto conto della mancata dimostrazione del vizio di costruzione, considerato, inoltre, che tra le possibili cause dell'incendio non è stata individuata, in termini di probabilità, una precisa causa dotata di maggiore attendibilità rispetto all'altra, richiamati i principi giurisprudenziali in ordine ai criteri che regolano la causalità in sede civile (c.d. più probabile che non), si ritiene che la domanda sia sfornita di prova e vada rigettata.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attore e , liquidate in CP_1 Controparte_1
dispositivo secondo i valori tra i minimi e medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese e della decisione in rito, seguono la soccombenza;
le spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_2
tenuto conto della natura tecnica delle questioni, della mancata
[...]
individuazione della causa dell'incendio, degli elementi presuntivi offerti da parte attrice, sebbene non gravi, precisi e concordanti, vanno integralmente compensate.
Le spese di ctu del procedimento di atp, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell'attore e della in solido. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro € 5200,00, oltre Controparte_1
I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la convenuta CP_2
[...]
pone le spese di ctu del procedimento di atp definitivamente a carico dell'attore e della in solido. CP_2
Così deciso in Agrigento, in data 7 giugno 2025. .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Antonio Ferraro, giusta procura in atti attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Spinella e Gabriele Pizzella, giusta procura in atti,
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. ti Virginia Falbo e Alfio Oscar Giovanni
D'Agata, giusta procura in atti convenute
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, , premettendo Parte_1
di aver acquistato il 10 maggio 2019 l'autovettura Mercedes Classe A200 d
, presso la concessionaria di Catania al Controparte_3 CP_2
prezzo di € 43.499,88 e allegando che la stessa autovettura in data 20 gennaio
2020 intorno alle 22,00, mentre era in sosta, si sarebbe incendiata, ha convenuto in giudizio la e la al fine Controparte_1 CP_2
di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, con restituzione del prezzo di acquisto e delle spese sostenute pari a complessivi € 51.995,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che l'incendio sarebbe stato causato da un grave difetto di conformità del veicolo ai sensi degli artt. 128-
135 del Codice del Consumo, imputabile alla Controparte_1
produttore dell'auto e che vi sarebbe la responsabilità del venditore,
[...]
ai sensi dell'art. 1490 c.c, cui peraltro il vizio sarebbe stato CP_2
tempestivamente denunciato.
Inoltre, il medesimo attore ha precisato di aver promosso un procedimento di
A.T.P., al fine di accertare le cause dell'incendio e che il ctu, nominato in quella sede, avrebbe individuato la causa in un cortocircuito.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha insistito per la condanna delle convenute in solido al risarcimento dei danni patiti, pari a € 35.670,00 quale valore dell'auto al momento dell'evento; € 930,89 a titolo di imposta di bolli non goduti;
€ 6893,00 a titolo di mancato guadagno;
€ 1771,60 ed € 5030,50 a titolo di rimborso spese atp;
€ 1700,00 a titolo di rimborso spede ctp.
Costituitasi con comparsa, depositata il 22 luglio 2022, la CP_1
[...] [...]
ha, in via preliminare, eccepito il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva, non essendo la società produttrice delle autovetture, occupandosi
CP_ semplicemente di importare in l'autovetture con marchio CP_1
prodotte in Germania, nel merito, ha contestato sia la qualità di consumatore dell'attore, il quale avrebbe acquistato il bene nella veste di professionista, sia in ogni caso la domanda risarcitoria nell'an e nel quantum.
Con comparsa, depositata il 19 dicembre 2024, si è costituita la CP_2
contestando la domanda e insistendo per il rigetto.
[...]
La causa, istruita con produzione documentale e con l'acquisizione del fascicolo di ATP r.g. 633/2021, all'udienza del 14 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Controparte_1
L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, la risulta essere un importatore di autoveicoli e Controparte_1
l'autovettura per cui è causa, è stata venduta, dalla all'attore CP_2
(cfr. documentazione allegata al fascicolo della parte attrice ).
Considerato che la garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., può essere fatta valere dal compratore unicamente nei confronti del venditore, in forza del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di compravendita, stante il principio dell'autonomia dei singoli contratti nelle cc.dd. vendite a catena va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 A conclusioni diverse non può giungersi invocando la definizione di produttore di cui all'art. 3 del Codice del Consumo ( al di là dell'applicabilità della disciplina al caso di specie di cui infra), che la estende anche all'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea, atteso che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende aderire, l'importatore o il distributore
CP_ in di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione europea non rispondono dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, poiché l'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 224 del 1988 consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore ( Cass., (ord.) 29 ottobre 2019, n.
27596, caso in cui la Suprema Corte ha cosí rigettato la domanda risarcitoria proposta per i danni conseguiti al mancato funzionamento degli airbag di un'autovettura fabbricata da una società avente sede all'interno dell'Unione europea, cassando senza rinvio la decisione di merito che non aveva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, mera distributrice e non produttrice del veicolo).
A questo punto, prima di entrare nel merito della domanda, giova chiarire che, nel caso di specie, non risulta applicabile la disciplina del consumatore, ritenendo che il abbia acquistato il bene nella veste di professionista. Pt_1
Sul punto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. n.
206 del 2005, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato, al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 11933 del 2006; Cass. n. 4207 del 2008; Cass. n.
13377 del 2007; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 11773 del 2013; Cass. n.
22810 del 2018).
Infatti, la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale può essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore, quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. n.
21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019; Cass. n. 33310/2019).
Nel caso di specie, è emerso per tabulas che nel contratto di vendita sia stata indicata la partita IVA del , il quale, sulla scorta di quanto dichiarato Pt_1
dallo stesso in citazione, ossia di svolgere l'attività di agente e rappresentante di prodotti alimentari e tabacco e di aver subito un notevole calo di produttività a causa della mancanza dell'auto ( cfr. pag. 3 Atto di citazione), ha inteso inequivocabilmente destinare l'automobile allo svolgimento della sua attività professionale.
Ne discende che il ha stipulato il contratto non già nella qualità Pt_1
di consumatore, quanto piuttosto in quella di professionista.
Tanto chiarito, e venendo al merito si osserva che la domanda formulata da parte attrice nei confronti della venditrice va qualificata Controparte_2
come azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. (“Nei casi indicati dall'articolo
1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”) e di risarcimento ex art. 1494 c.c. dei danni derivanti da vizi/difetti del bene venduto (conseguenti ad una dedotta non conformità dell'automezzo consegnato alle pattuizioni assunte), coperti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. (“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”).
Tanto premesso, giova ricordare come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito pacificamente fino al 2013 e di recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
3.5.2019, n. 11748, “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c. e ss., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle, incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493 c.c., comma 1, scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza”.
In altri termini, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del
17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza
n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del
03/05/2019).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, essendosi limitato a richiamare le conclusioni del ctu del procedimento di
A.T.P., secondo cui le cause dell'incendio dell'autovetture sarebbero riconducibili a un cortocircuito.
Ebbene, si ritiene che tali conclusioni non siano sufficienti a dimostrare l'accertamento di un vizio o di un difetto tecnico dell'autovettura, dal momento che non è stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare che l'asserito cortocircuito fosse stato imputabile a un guasto o a un malfunzionamento intrinseco all'autovettura o piuttosto ad altre cause non ascrivibili al venditore.
Peraltro, il cortocircuito deve considerarsi alla stregua di un evento indotto e non già di un difetto di conformità, che, invece, non è stato provato.
Invero, lo stesso ctu, nominato nel corso dell'atp, a ben vedere ha individuato alternativamente due possibili cause dell'incendio con lo stesso grado di probabilità, ossia il cortocircuito o atti dolosi.
Il medesimo ha osservato come non possa escludersi un atto doloso da parte di terzi, nonostante dal video, ripreso dalle telecamere presenti sul posto, non si vedesse nessuno, evidenziando la scarsa qualità delle immagini delle videoriprese ( che non hanno individuato dei pedoni in prossimità del veicolo), la scarsa illuminazione del luogo in cui sostava l'auto e la distanza tra la videocamera e l'incendio, nonchè la presenza un veicolo in transito rallentare in prossimità dell'area ove si trovava parcheggiata l'auto di parte ricorrente e la rilevanza della mancata registrazione di un arco temporale di tre minuti di video dalle ore 22:25 alle ore 22:28 ( cfr. Valutazioni ctu alle osservazioni dei ctp).
Come anticipato, il medesimo professionista ha individuato anche una causa di natura elettrica, condividendo le conclusioni del ctp di parte attrice, secondo cui l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito, dal momento che “le parti in plastica o materiale composito danneggiato dalle fiamme non sono state danneggiate allo stesso livello delle guaine in materiale composito ( adatto a subire riscaldamento) che ricopre i cavi elettrici” ( cfr. Relazione ctu in atti), senza, tuttavia, dimostrare con un approccio logico argomentativo di natura tecnica, il nesso tra il cortocircuito e un vizio di costruzione dell'auto, che non è stato neppure individuato.
Conclusivamente, tenuto conto della mancata dimostrazione del vizio di costruzione, considerato, inoltre, che tra le possibili cause dell'incendio non è stata individuata, in termini di probabilità, una precisa causa dotata di maggiore attendibilità rispetto all'altra, richiamati i principi giurisprudenziali in ordine ai criteri che regolano la causalità in sede civile (c.d. più probabile che non), si ritiene che la domanda sia sfornita di prova e vada rigettata.
Le spese di lite nei rapporti tra l'attore e , liquidate in CP_1 Controparte_1
dispositivo secondo i valori tra i minimi e medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese e della decisione in rito, seguono la soccombenza;
le spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_2
tenuto conto della natura tecnica delle questioni, della mancata
[...]
individuazione della causa dell'incendio, degli elementi presuntivi offerti da parte attrice, sebbene non gravi, precisi e concordanti, vanno integralmente compensate.
Le spese di ctu del procedimento di atp, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell'attore e della in solido. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro € 5200,00, oltre Controparte_1
I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e la convenuta CP_2
[...]
pone le spese di ctu del procedimento di atp definitivamente a carico dell'attore e della in solido. CP_2
Così deciso in Agrigento, in data 7 giugno 2025. .
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44