Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa n. 11247/2024 R.G.
promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MASI ADA
- Ricorrente - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ANDRIULLI, FRANCESCO CERTOMA'
e BATTIATO RITA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare la nullità
o inefficacia del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole relativamente all'anno 2018 per violazione del giudicato sostanziale formatosi con la sentenza n. 2662/2020 emessa dal Tribunale di Taranto in data
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto, nelle more, a dare CP_1 esecuzione alla suindicata sentenza per effetto del quale la ricorrente veniva reiscritta nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli dell'anno 2018, con riconoscimento delle relative giornate. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, con note depositate, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_2
La causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che L' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto a soddisfare la pretesa fatta valere in giudizio.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Ada
Masi, dichiaratasi antistataria.
Taranto, 22 maggio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)