Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1136 / 2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rita Rigoni Presidente dott. Barbara Gallo Consigliere dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1136 2023 r.g. promossa da:
( ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1
mandato in atti, dagli Avv.ti GIANNANTONIO STANGHERLIN e ABRAM RALLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Mestre (VE), Galleria
Matteotti n. 9
APPELLANTE contro
( in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 come da mandato in atti, dall'Avv. ENRICO TRUCCOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pordenone (PN), viale Cossetti n. 22
APPELLATA
Oggetto: Risarcimento danni da ritardo nell'adempimento – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 849/2023, del 05/05/2023, nel procedimento riunito di primo grado delle cause R.G. n. 1178/2019 e R.G. n. 2560/2019.
Conclusioni di parte appellante: “ ( A ) n e l m e r i t o : accertarsi l'invalidità o, comunque, l'ingiustizia della sentenza n. 849/2023 qui appellata, con riferimento ai
“capi”:
1 – accertarsi che ha violato gli obblighi assunti verso Controparte_1 Parte_1
nella formazione e/o nella esecuzione del contratto de quo, per le ragioni esposte e per quelle rilevabili d'ufficio in corso di giudizio;
2 – accertarsi che l'illecito contegno di controparte ha causato a un danno Parte_1 patrimoniale, che ammonta ad €. 163.097,00, unitamente ad un danno non patrimoniale all'immagine commerciale della medesima appellante, da determinarsi secondo equità;
3 – condannarsi a risarcire a il danno subìto a causa del Controparte_1 Parte_1
ritardato adempimento della prima, nella misura indicata al punto 2, o nella diversa misura che fosse determinata secondo giustizia e/o equità in sede di giudizio, con rivalutazione ed interessi alla data dell'emananda sentenza;
4 – dichiararsi nullo, annullarsi e/o revocarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 676/2019 del Tribunale di Vicenza;
5 – previo accertamento del pagamento effettuato da ad Parte_1 Controparte_1
delle Ricevute Bancarie con scadenza del 10.03.2019 e del 10.04.2019 emesse in riferimento alle fatture di quest'ultima nn. 18210001111 del 29.11.2018, 18210001003 del 30.10.2018, 18210000966 del 22.10.2018, 18210000936 dell'08.10.2018,
18210000916 del 03.10.2018 e n. 18210000906 dell'1.10.2018; ai sensi dell'art. 1460
c.c., o, in via di estremo subordine, ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., dichiararsi l'inesistenza del residuo credito monitorio vantato dalla società ingiungente-appellata nei confronti della società opponente-appellante, per tutte le ragioni sopra dedotte ed eccepite e per quelle ulteriori eventualmente rilevabili d'ufficio;
6 – condannarsi a restituire a in tutto o in parte, le somme Controparte_1 Parte_1
dalla medesima versatele, in attuazione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto del 10.07.2019, e le somme versate alla stessa convenuta a titolo di rifusione delle spese di lite in provvisorio adempimento della sentenza appellata, con interessi e rivalutazione alla data dell'emananda sentenza;
7 – condannarsi alla rifusione a delle spese e competenze Controparte_1 Parte_1
legali di entrambi i gradi del presente giudizio, il tutto come per legge.
( B ) i n v i a i s t r u t t o r i a:
pag. 2/22 ▪ ove d'occorrenza, al fine di dirimere eventuali dubbi, che emergessero dal raffronto tra le deposizioni dei signori e , si chiede che ES Testimone_2
gli stessi testimoni siano sottoposti a confronto sulle circostanze a loro comuni;
opponendosi alla richiesta di controparte di ovviare alla decadenza maturata in primo grado nell'escussione del teste contra art. 345 c.p.c., e ribadendo Testimone_3
l'eccezione di nullità già rilevata in primo grado della deposizione ivi resa dal signor per incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c., e comunque la sua Testimone_4
evidente non credibilità, in quanto socio e direttore della società appellata, nonché figlio del legale rappresentante della stessa;
▪ ove necessario, e senza voler invertire l'onere della prova incombente a controparte, si chiede che sia disposta C.T.U. tecnica, al fine di verificare, per un verso, la congruità, ex art. 1183 c.c., dei tempi di consegna in cantiere dei vetri forniti da e, CP_1
per altro verso, la congruità del preavviso con cui ha effettuato i singoli Parte_1 ordinativi di vetri ad – alla luce dell'accordo sottoscritto da entrambe Controparte_1
le parti, in data 16.04.2018, e con particolare riguardo alle vetrate di copertura dei padiglioni fieristici in questione – qualora la convenuta avesse avuto la struttura necessaria ad eseguire presso il proprio stabilimento la lavorazione dei vetri serigrafati di altezza superiore a 4.400 mm, senza doversi rivolgere ad altra impresa vetraria per la loro realizzazione”.
Conclusioni di parte appellata: “Nel merito: rigettare l'appello e confermare la
Sentenza impugnata in ogni sua parte.
Spese rifuse.
In istruttoria: all'occorrenza, ammettere l'ulteriore teste, sig. indicato Testimone_3
e non escusso in primo grado, da sentire a prova contraria sui capitoli di prova 4, 5, 7,
10, 13, 14 e 18 della memoria istruttoria avversaria di primo grado (n. 2, art. 183 VI comma cpc) del 26.11.2019”.
FATTO
Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
pag. 3/22 1. In data 5.4.2018, (d'ora in poi per brevità e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(d'ora in poi per brevità concludevano contratto di subappalto per la CP_1
fornitura di vetrate, tra cui “ampia vetrata di copertura temperata e serigrafata”, da installare presso la Fiera di Bologna.
1.1. a sua volta, aveva concluso contratto di subappalto in data 14.2.2018 con Pt_1
ST S.p.A. (d'ora in poi per brevità ST) in relazione alla progettazione, demolizione e ricostruzione dei padiglioni 29 e 30 del detto complesso fieristico, con termine finale lavori ivi pattuito entro il 31.8.2018, poi prorogato al 19.9.2018.
1.3. Con atto di citazione, conveniva in giudizio chiedendone la Pt_1 CP_1 condanna al risarcimento del danno patito a causa del ritardo nell'adempimento, determinato da violazione del dovere di correttezza e buona fede sia nella fase di formazione che di esecuzione del contratto, danno che quantificava nella complessiva somma di €163.097,00.
1.4. La società attrice allegava in fatto che, in esito alla conclusione del contratto con in data 23.4.2018 (come da conferma ordine del 16.4.2018) le trasmetteva CP_1
la tipologia di serigrafia da effettuare sui vetri oggetto della fornitura (doc. 4), con l'accordo che la medesima avvenisse a consegne ripartite, ossia che “in ragione dell'andamento dei lavori in cantiere, comunicava, di volta in volta, a Pt_1 CP_1
le misure esatte, le date di consegna e le quantità dei vetri che dovevano essere
[...] consegnate in cantiere e, per contro, quest'ultima doveva sollecitamente inviare le single conferme d'ordine, con la quantificazione economica delle specifiche partite di merce da consegnare in esecuzione dei prezzi concordati con l'accordo del 16.4.2018, per la definitiva conferma da parte di (atto di citazione pg 2). Parte_1
1.5. In tal modo, allegava fornitore e montatore potevano coordinarsi in base Pt_1 all'andamento del cantiere e allo spazio presente in loco, consentendo la consegna dei materiali nell'immediatezza della successiva posa, evitando interruzioni ed aggravio di costi dell'andamento complessivo del cantiere.
1.6. contestava a di aver effettuato le consegne delle vetrate in ritardo Pt_1 CP_1
rispetto a quanto pattuito e comunque in ogni caso di non aver informato in modo Pt_1
tempestivo in modo da consentile di organizzare i mezzi e lo spazio in cantiere. Questo accadeva in particolare con riferimento alle vetrate di cui agli ordini del 17 e 21 maggio pag. 4/22 2018 e del 2-3- luglio 2018, tanto che dal 24.7.2018 interrompeva i pagamenti invocando il disposto di cui all'art. 1460 c.c..
1.7. Allegava ulteriormente in fatto che, all'esito di incontro svoltosi presso la sede di in data 27.7.2018, alla presenza del l.r. e del dipendente Parte_1 Persona_1 ES
, i referenti di rappresentavano le difficoltà sorte nel corso della
[...] CP_1
produzione, in particolare quanto alle vetrate serigrafate di grandi dimensioni, che avevano rese necessario affidarsi ad altro subfornitore per parte della lavorazione, con conseguente allungarsi dei tempi di consegna. Seguiva richiesta di di crono- Parte_1
programma per la fornitura delle vetrocamere serigrafate di copertura datata 3.8.2018, che veniva fornito da il giorno seguente, ma non accettato dalla società CP_2
attrice che riteneva le tempistiche inaccettabili a fronte di ordine risalente al luglio 2018, nonché – rispetto alle vetrate di copertura – in ragione della previsione di evento fieristico programmato tra fine agosto e primi di settembre 2018 (Cersaie).
1.8. Dava poi atto che, medio tempore, ST (appaltatore a sua volta di , Parte_1
dovendo svolgersi il Cersaie presso la Fiera di Bologna, provvedeva a coprire provvisoriamente il padiglione con pannelli in policarbonato reperiti da altra ditta terza, addebitando a non solo il costo di tale fornitura (euro 33.000,00 come da ft. 143 Pt_1
del 31.10.2018), ma anche penale contrattuale da ritardo per la complessiva somma di euro 94.000,00 (doc. 16-17).
1.9. In diritto, riteneva responsabile di tali danni in ragione del ritardo CP_1 nell'inadempimento della fornitura delle vetrate, compresa quella destinata alla copertura del padiglione espositivo, contestandole la violazione del dovere di correttezza e buona fede nella formazione e nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175-
1375 c.c.: in particolare, riteneva che avesse violato i doveri informativi CP_1
essenziali nella fase precontrattuale, nello specifico per non aver informato Parte_1
di non poter eseguire autonomamente talune lavorazioni delle vetrate, quali la vetrata di copertura della facciata dovendo coinvolgere anche soggetti terzi, allungando in Pt_2
tal modo i tempi di consegna del prodotto finito, e in ogni caso, per non aver rappresentato sin dall'inizio alla società attrice possibili diverse esigenze e/o tempistiche di consegna;
e al contempo che la società convenuta avesse violato tale dovere di buona fede contrattuale anche nella fase di esecuzione dell'accordo avendo messo al corrente pag. 5/22 la società attrice solo nel luglio del 2018 (a fronte di contratto concluso ad aprile 2018) della propria “incapacità tecnica” di eseguire l'incarico affidatogli, in ragione della necessità di appoggiarsi a ditta terza, in tal modo impendendo a di cambiare Pt_1 fornitore in considerazione dell'approssimarsi della consegna delle opere con l'apertura della stagione degli eventi fieristici.
1.10. Invocata la legittima sospensione dell'esecuzione della propria prestazione di pagamento del prezzo stante il ritardo di controparte nella fornitura delle vetrate, o in subordine invocata l'estinzione dell'avversario credito per compensazione avendo medio tempore versato la complessiva somma di euro 652.935,52 per la fornitura Pt_1 per cui è causa, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, con condanna di a risarcirle il danno patito, consistente in costi CP_1
per copertura provvisoria del padiglione SE08 e penale da ritardo applicata da ST, oltre a spese per fermo cantiere e per noleggio mezzi, e danno non patrimoniale all'immagine commerciale quali conseguenza dell'altrui ritardo nell'inadempimento.
1.11. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea: quanto alla invocata responsabilità in fase di trattativa a carico di rappresentava in fatto come il “pre-ordine” del CP_1
5.4.2018 (doc. 2 avversario) era in realtà una richiesta di quotazione prezzi avente contenuto generico, seguita poi dalla vera e propria offerta commerciale di CP_1
accettata da in data 16.4.2018, recante accordo in ordine al prezzo per superficie di Pt_1
vetro lavorato (euro/mq), fermo restando che il prezzo sarebbe stato concretamente determinato solo a seguito della trasmissione degli effettivi ordini di merce che Pt_1 avrebbe inviato a di volta in volta, con tempi di consegna “da convenirsi”, CP_1 nello specifico sulla base di un “cronoprogramma” che sarebbe stato comunicato al produttore con congruo anticipo – circostanza che non si verificava, né in principio né in esito al primo ordine di risalente al 17.5.2018. Pt_1
1.12. Negava, dunque, di aver violato alcun obbligo di informativa sulle presumibili tempistiche di consegna delle vetrate atteso che non era mai stato stabilito alcun termine di consegna, sottolineando come l'accordo del 16.4.2018 non recava indicazione alcuna in ordine a dimensioni, quantità e caratteristiche definitive della lavorazione commissionata sulle vetrate. Rappresentava, al contrario, di aver cercato di assecondare pag. 6/22 per quanto possibile le richieste della cliente, tenuto conto delle esigenze produttive connesse alla realizzazione di quanto commissionato.
1.13. Rispetto alla pretesa di ristoro del danno consistente nel costo richiesto da ST
a per la copertura provvisoria del segmento di capannone denominato “SE08” in Pt_1
occasione del Cersaie per la somma di euro 33.000,00, rappresentava come tali lavorazioni fossero oggetto di ordine risalente al 2 ed al 27 luglio 2018 (e non a maggio
2018), rilevando la irragionevolezza della pretesa di di produzione, consegna e Pt_1
montaggio entro il 31 agosto 2018, stante il tempo materialmente non sufficiente all'esecuzione dell'opera appaltata, anche a fronte di commesse di altri clienti giù messe in produzione nonché tenuto conto delle ferie programmate dei propri dipendenti per il mese di agosto. Sottolineava, infine, come il danno da ritardo non sarebbe stato, in thesi, imputabile esclusivamente ad atteso che la PEC di contestazione dei danni CP_1
di ST del 31.8.2018 recava riferimento a danno da ritardo nella fornitura non solo delle vetrate, ma anche di “lamiere e profili infissi”, ossia i serramenti della cui produzione e realizzazione non si era mai occupata. CP_1
1.14. Rispetto alla domanda di ristoro del danno, coincidente con l'importo della penale da ritardo applicata da ST a del pari ne contestava la fondatezza Parte_1
ritenendo il ritardo non imputabile stante il fatto che a luglio 2018 non aveva Pt_1
ancora trasmesso ordini con dimensioni definitive delle vetrate, disegni esecutivi e specifiche tecniche, avendo la società attrice inviato numerosi ordini sostanzialmente per tutto il mese di luglio 2018 (come da doc. 5 attoreo), protrattisi ulteriormente per il mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 (come da doc. da 5 a 14 che dimetteva in giudizio), chiedendo, in tali casi, anche la realizzazione di serigrafie in vetri di rilevanti dimensioni, che richiedevano maggiore tempo e l'intervento di un terzo fornitore dotato di impianto specifico.
1.15. Rispetto al quantum risarcitorio richiesto, negata l'imputabilità del ritardo nella consegna in capo ad in ogni caso contestava sia l'esistenza della prova del CP_1
versamento da parte di in favore di ST della somma richiesta con PEC del Pt_1
31.8.2018, sia la prova del danno da fermo cantiere, come pure in ordine all'asserito danno di immagine patito. In subordine, per il caso di accoglimento, pur sottolineando l'estraneità di agli accordi contrattuali tra e ST, invocava CP_1 Pt_1
pag. 7/22 riduzione della penale ex art. 1384 c.c. nonché decurtazione della componente di danno da ritardo il cui ristoro fosse già contenuto nella somma determinata in forza della clausola penale. Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda attorea.
2. Medio tempore veniva radicato innanzi all'intestato Tribunale il procedimento R.G.
2560/2019, recante opposizione a decreto ingiuntivo n. 676/2019 ottenuto da CP_1
(nei confronti di per la somma di euro 227.949,50, quale saldo della
[...] Pt_1
fornitura delle vetrate da installarsi presso la fiera di Bologna, in esecuzione del contratto concluso tra le dette parti nell'aprile del 2018.
2.1. In tale procedimento, con atto di citazione in opposizione a d.i., sollevava le Pt_1 medesime contestazioni di cui all'atto di citazione originante il proc. R.G. 1178/2019, con allegazioni in fatto e in diritto totalmente sovrapponibili, ed analogamente dicasi quanto a CP_1
2.2. Quest'ultima dava atto che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, le Pt_1
corrispondeva la somma di euro 65.073,49, contestando la debenza della somma ulteriore somma di euro 163.097,00 in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione imputabile a – somma coincidente con il danno il cui ristoro CP_1
chiedeva nel giudizio R.G. 1178/2019.
2.3. Conseguentemente i detti procedimenti venivano riuniti e, per effetto della disposta riunione, il thema decidendum risultava relativo sia alla sussistenza del credito di CP_1
di euro 227.979,50 a saldo della fornitura e lavorazione di vetri e vetrate in favore
[...] di in adempimento del contratto dell'aprile 2018, sia della fondatezza della Parte_1
domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti da per ritardo Parte_1 nell'adempimento, asseritamente determinato da violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale e nella fase di esecuzione del contratto.
2.4. Va rilevato inoltre che, a fronte dell'importo ingiunto di complessivi euro
227.979,50, corrispondeva a dapprima, in via stragiudiziale, la Pt_1 CP_1
somma di euro 65.703,49, e poi, all'esito della concessione della p.e. del decreto opposto (come da ordinanza del 10.7.2019 emessa nel proc. R.G. 2560/2019 all'esito della prima udienza, e preliminarmente alla riunione dei procedimenti), la somma di euro 163.097,00 – coincidente con l'ammontare del danno invocato da in seno al Pt_1
proc. R.G. 1178/2019.
pag. 8/22 2.5. Con la sentenza n. 849/2023, sopra indicata, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 676/2019 del Tribunale di Vicenza, emesso in data 28.2.2019 e pubblicato in data 01.03.2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1
confronti di e condannava alle spese secondo soccombenza. Controparte_1
2.6. Il giudice di prime cure ha osservato come non abbia contestato né i prezzi Pt_1 applicati da né l'avvenuta realizzazione e consegna delle vetrate lavorate, CP_1 né ha opposto l'esistenza di vizi o difformità, pertanto il credito azionato da CP_1
in via monitoria relativo al saldo del corrispettivo per le lavorazioni eseguite in
[...]
favore di non è contestato: oggetto del giudizio era quindi il solo vaglio Pt_1 dell'esistenza del credito, opposto da in compensazione, per danni patiti in Pt_1
conseguenza di ritardo nell'adempimento imputabile esclusivamente ad CP_1
2.7. Premettendo in diritto che nei contratti a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata – come nel rapporto di subappalto per cui è causa – il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. è canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, e dunque è un principio operante a prescindere da vincoli contrattuali specifici, nonché dal dovere negativo del neminem laedere e che impegna ciascuna parte a preservare l'interesse dell'altra, nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, il giudice esponeva come dall'esame del complesso della documentazione in atti, oltrechè tenuto conto delle dichiarazioni dei testi escussi, non emergeva alcuna violazione di tali canoni di comportamento da parte di CP_1 nell'esecuzione della prestazione commissionatale da e questo atteso che Parte_1
tra le parti non era mai stato raggiunto accordo alcuno – o quantomeno onerata Pt_1
della relativa prova, non lo aveva documentato – in relazione al termine di consegna delle opere (ossia delle vetrate lavorate).
2.8. Osservava inoltre come, se la doglianza relativa alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede poggia sulla circostanza che non aveva CP_1
rappresentato a che le sarebbe occorso maggior tempo per la realizzazione di Pt_1
serigrafia su vetri di grandi dimensioni, dovendosi affidare a soggetto esterno, il fatto che manchi la previsione di un termine di adempimento rendeva non giuridicamente apprezzabile la doglianza: se manca il termine finale massimo entro cui il creditore pag. 9/22 esige l'adempimento, non potrà valutarsi se la condotta tenuta dal debitore – in relazione a dedotte omissioni informative – possa avere un qualche rilievo perché manca il termine di raffronto (non è dato sapere se, e in che misura, la contestata omessa informazione di in ragione alle maggiori tempistiche di produzione CP_1 avrebbe potuto impattare sull'economia complessiva del contratto, nell'ottica del contemperamento degli interessi delle parti).
2.9. L'assenza di previsione di alcun termine di esecuzione della prestazione veniva ricavata sia dalla documentazione contrattuale in atti, che dalle dichiarazioni dei testi: il doc. 2 attoreo, consistente in “pre-ordine materiali” del 5.4.2018, contiene elenco di materiali con relative quantità e prezzo al metro quadrato, con previsione del seguente tenore “attenzione: le consegne dovranno avvenire secondo una scaletta che sarà comunicata al produttore con congruo anticipo”. Indipendentemente dalla qualificazione come pre-ordine o come quotazione prezzi al metro quadro, in ragione della quantità necessaria, chiaramente non è indicato alcun termine di consegna;
l'offerta di del 6.4.2018, accettata da il 16.4.2018, analogamente non CP_1 Pt_1 reca previsione di alcun termine di consegna: ivi si legge infatti “consegna: da convenirsi”, nella versione del documento di (doc. 1), mentre “consegna: CP_1 secondo cronoprogramma che forniremo franco cantiere” nella versione del documento prodotta da (doc. 3). In ogni caso, quindi, non è indicato un termine finale di Pt_1 adempimento, né vi è in atti alcun “cronoprogramma” redatto da (che si duole del Pt_1 ritardo nell'adempimento della controparte) e trasmesso entro congruo tempo a CP_1
[...]
2.10. Espone in prime cure il Giudice come emerga sia dal doc. 4 di Pt_1
(comunicazione mail del 23.4.2018 di a di Parte_3 Testimone_3
sia dal doc. 5 di (tabella recante data ordine, data conferma, numero CP_1 Pt_1
dei pezzi ordinati) come la prassi contrattuale, dopo la consegna della serigrafia definitiva, era che inviava di volta in volta ordini (sulla base del prezzo a metro Pt_1
quadro pattuito) a indicando quantità delle vetrate e lavorazione da CP_1 eseguire. Un tanto emerge anche dai doc.
2-3 di laddove nell'ordine di CP_1
del 17.5.2018 (cui è corredata la conferma ordine di relativo, nello Pt_1 CP_1 specifico a “facciata e copertura SE01”, in calce si legge “attenzione: le consegue
pag. 10/22 dovranno avvenire secondo una scaletta che sarà comunicata al produttore con congruo anticipo”: di tale scaletta non vi è traccia in atti.
2.11. A conferma il Giudice richiamava anche le testimonianze rese da ES
(teste attoreo) il quale riferiva sub cap. 11 che “la tipologia dei lavori era tale da imporre di operare così perché a lavorazione seguiva altre tipologie di lavorazioni e quindi in base all'andamento del cantiere seguivano ulteriori ordini esecutivi, di modo da poter provvedere ai successivi ordini e approvvigionamenti”.
2.12. Emergeva quindi in definitiva che non ha trasmesso alcun cronoprogramma Pt_1
o scaletta o scadenziario a recante previsione del termine di adempimento CP_1
della prestazione, difettando quindi la prova della programmazione di ordini e consegne in relazione all'andamento del cantiere e alle esigenze contrattuali proprie di in Pt_1
particolare in relazione ai rapporti in essere con ST – rapporto di cui CP_1
non era parte, né tantomeno a conoscenza, non essendo quindi rimproverabile per consegne eseguite successivamente alle scadenze contrattuali ivi (sì) previste, laddove non comunicatele nè contrattualmente previste nei rapporti Parte_4
2.13. In difetto di previsione di un termine di adempimento, se del caso coincidente con il 31.8.2018, non può essere imputato a ritardo alcuno, per l'assorbente CP_1
motivo per cui logicamente non può configurarsi a suo carico alcun comportamento colposo e/o esigibile in difetto di pattuizione contrattuale di un termine entro cui la prestazione doveva essere eseguita.
2.14. ha promosso appello avverso tale sentenza dolendosi del mancato Parte_1
accoglimento delle proprie istanze.
I motivi d'appello.
3. Il primo motivo di appello può riassumersi nel fatto che il Giudice di prime cure avrebbe operato una sovrapposizione tra il dovere di correttezza e buona fede con l'obbligo di diligenza nell'adempimento di e inoltre non si sarebbe CP_1
avveduto responsabilità precontrattuale e/o contrattuale.
3.1. Infatti, non avrebbe esplicitato, né in fase contrattuale né in corso di CP_1 fornitura, le proprie esigenze circa l'esternalizzazione della lavorazione di alcune vetrate;
pertanto, era impossibile concordare un cronoprogramma e/o rivolgersi in tempi utili ad altre vetrerie.
pag. 11/22 3.2. Inoltre, non avrebbe rispettato le tempistiche concordate nelle CP_1 conferme d'ordine definitive, né i termini indicati da stessa nel CP_1
cronoprogramma del 4.8.2018 (doc. 8 attrice).
3.3. Il secondo motivo di appello riguarda l'errata interpretazione del contratto stipulato in data 16.04.2018 dalle parti e falsa rappresentazione della realtà, in violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. in comb. Disp. Con l'art. 1183 c.c.
3.4. Infatti, il Giudice sosteneva che non è mai stato raggiunto alcun accordo in merito al termine di consegna delle opere (cioè le vetrate lavorate) e pertanto non è possibile configurare un ritardo in capo al debitore, né addebitargli condotte violative dei canoni comportamentali di correttezza e buona fede che presuppongono il riferimento al detto termine temporale di adempimento della prestazione. Ebbene, sostiene che, Pt_1 secondo la più recente giurisprudenza, clausole del tipo “consegna da convenirsi” devono essere interpretate andando ad analizzare la concreta volontà delle parti in causa. Successivamente, il Giudice avrebbe dovuto individuare un termine congruo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di una valutazione tecnica e specialistica dei fatti dimostrati in causa (tramite CTU). Dopodiché, tramite il raffronto tra il termine ritenuto congruo e le tempistiche effettivamente impiegate da CP_3
il Giudice si sarebbe potuto esprimere.
[...]
3.5. Tramite una corretta ricostruzione di tal fatta, sostiene si sarebbe arrivati ad Pt_1
individuare la responsabilità di controparte per i danni subiti da a causa dei ritardi Pt_1
di CP_1
3.6. Quanto al terzo motivo deduceva l'errata ricostruzione dei fatti provati in Pt_1
causa: a) in merito al c.d. pre-ordine; b) in merito al ritardo di controparte;
c) in merito alla causa dei danni subiti da d) sul vano tentativo di attribuire la causa dei ritardi Pt_1
a e) in merito all'entità dei danni. Pt_1
3.7. Quanto ad a) in merito al c.d. pre-ordine: in data 05.04.2018, inviava ad Pt_1
un pre-ordine descrittivo dei materiali di cui quest'ultima avrebbe dovuto CP_1
approvvigionarsi, dal quale si ricava (doc. 2 che la maggior parte della fornitura Pt_1
riguardava la realizzazione di un'ampia vetrata di copertura temperata e serigrafata.
pur consapevole dei tempi di stretti di produzione e consegna (fa CP_1
riferimento al contratto stipulato con ST che prevedeva il fine lavori al pag. 12/22 31.08.2018), condizionava la propria accettazione al fatto di avere l'esclusiva della fornitura dei vetri del cantiere. Le parti sottoscrivevano la proposta d'ordine in data
16.04.2018 presso la sede di concordando i prezzi. Pt_1
3.8. Sostiene che, come erano solite fare, la fornitura sarebbe dovuta avvenire a Pt_1 consegne ripartite: in ragione dell'andamento dei lavori in cantiere, comunicava, Pt_1
di volta in volta, a le misure definitive, le date in consegna e le quantità dei CP_1
vetri che dovevano essere consegnati in cantiere.
3.9. Quanto a b) in merito al ritardo di controparte, sostiene che ha Pt_1 CP_1 maturato un ritardo contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia per quanto riguarda le tempistiche di consegna convenute fra le parti, sia per quanto riguarda la tempestività di riscontro degli ordinativi di Pt_1
Infatti, allega che, essendo pacifico che fosse ben nota a controparte l'esigenza di un frazionamento degli ordinativi da parte di e che la fornitura avrebbe avuto tempi Pt_1
stretti, si chiede perché non avrebbe dovuto avvisare già il 16.04.2018 CP_1
(data di sottoscrizione del pre-ordine) quanto tempo sarebbe effettivamente servito per la realizzazione delle opere. invece, rendeva delle reali CP_1 Parte_5
tempistiche solo in data 27.7.2018.
3.10. Quanto a c) in merito alla causa dei danni subiti da sostiene l'appellante che Pt_1
a causa dei suddetti ritardi addebitabili a ha subito dei danni, in CP_1 Pt_1
particolare con riguardo alla copertura provvisoria del padiglione che ha effettuato
ST con delle lamiere, non essendo arrivati per tempo le vetrate da CP_1
Allega inoltre che non ha rispettato i termini indicati nel cronoprogramma CP_1
dimesso dalla stessa in data 04.08.2018, causando ingenti danni a Pt_1
3.11. Quanto a d) sul vano tentativo di attribuire la causa del ritardo a sostiene Pt_1
che la penale richiesta da ST è stata generata dal ritardo accumulato nella Pt_1
fornitura e posa di manufatti che non hanno subito modifiche rispetto a quanto previsto dal contratto iniziale.
3.12. Quanto a e) in merito all'entità dei danni: i ritardi di hanno costretto CP_1
a sopportare maggiori costi sia di posa in opera dei manufatti sia di noleggio di Pt_1
appositi mezzi di sollevamento, resisi necessari per lavorare in quota, dopo che i ponteggi di cantiere erano stati tolti.
pag. 13/22 3.13. Un terzo motivo di appello riguarda l'errata applicazione del dovere di buona fede e correttezza nella formazione (art. 1337 c.c.) e nella esecuzione del contratto (art. 1375
c.c.). censura la sentenza di prime cure nella parte in cui desume la buona fede Pt_1 oggettiva di da una valutazione di (apparente) diligenza di quest'ultima, CP_1
laddove ritiene impossibile configurarne la scorrettezza nell'avere ritardato la fornitura dei vetri a mancando – a dire del Giudice – un termine di adempimento delle Pt_1
obbligazioni contrattuali. In realtà, sostiene il Giudice non avrebbe colto nel Pt_1
segno in quanto il pre-ordine del 05.04.2018 non era una semplice richiesta di
“quotazione prezzi”, ma conteneva la descrizione delle tipologie di vetrate che CP_1 avrebbe dovuto fornire a una volta raggiunto l'accordo anche sui prezzi,
[...] Pt_1
cosa avvenuta in data 16.040.2018. Già in quella sede avrebbe dovuto CP_1
rappresentare di non riuscire a realizzare i vetri più grandi, se non esternalizzando, con un notevole divario temporale. insomma, imputa ad un Pt_1 CP_1
comportamento scorretto non avendole questa esplicitato nella sede opportuna le effettive esigenze e tempistiche di produzione e avendole, con il suo silenzio, fatto subire dei danni derivanti da un rapporto con un terzo soggetto, ST.
4. Si è costituita parte appellata, la quale ha instato per il rigetto dell'impugnazione.
4.1. Preliminarmente, deduce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c. per mancanza di chiarezza, sinteticità e specificità nell'appello di Pt_1
4.2. Quanto al merito, deduce che trattasi di due pretese contrapposte: CP_1
chiede il pagamento di merce prodotta per e a lei consegnata;
CP_1 Pt_1 quest'ultima afferma di non essere tenuta al saldo (pari a €163.097,00) pretendendo di compensarne l'ammontare con danni che assume di aver patito per effetto di (asseriti) ritardi con i quali avrebbe adempiuto alla propria prestazione. CP_1
4.3. non disconosce di aver ricevuto la merce e non sostiene l'esistenza di vizi o Pt_1
difetti che la riguardino. Il credito di deduce la stessa, deve darsi per certo, CP_1
salva la dimostrazione da parte di del
contro
-credito opposto da lei in Pt_1
compensazione. Rileva inoltre che il capo della sentenza che riconosce il credito di non è oggetto di appello, con la conseguenza che sul capo si è formato il CP_1
giudicato.
pag. 14/22 4.4. Circa le Cassazioni allegate da a sostegno della sua tesi (Cass. 40829/2021 e Pt_1
Cass. 14243/2020), evidenzia come si dimentichi che: è documentale che in data Pt_1
16.04.2018 (doc. 1 UG) venne raggiunto tra le parti in lite un accordo esclusivamente sui prezzi per superficie di vetro lavorato (€/mq); che i tempi di consegna della merce lavorata erano invece “da convenirsi” come espressamente specificato nel doc munito di sottoscrizione del legale rappresentante di base;
che è pacifico che le modifiche, le cancellazioni e in particolare la correzione “secondo cronologico che forniamo” che appaiono sul corrispondente documento avversario (doc. 3 sono state tutte Pt_1
abusivamente apposto da dopo la sottoscrizione del documento;
infatti nessun Pt_1
Par cronoprogramma (non è presente infatti agli atti di causa) venne mai consegnato a che il doc. 3 di sia frutto di falsificazione e che il documento originale sia quello Pt_1
Par sub doc. 1 di e ciò non è stato nemmeno negato da controparte.
4.5. Allega inoltre come sia pacifico e non contestato che al momento degli accordi del
16 aprile 2018 mancassero le dimensioni, le quantità e le caratteristiche definitive delle lastre da produrre, tutti elementi indispensabili, che avrebbe dovuto via via Pt_1
comunicare nei successivi singoli e specifici ordini;
gli ordini definitivi di si Pt_1
susseguirono in modo discontinuo da maggio fino ad ottobre-inizio novembre 2018, in assenza di un cronoprogramma o di qualsiasi altra forma di programmazione, senza alcuna previa consultazione o accordo sui tempi di realizzazione, con richiesta di date di consegna serrate e spesso impercorribili.
4.6. Sul quantum dei supposti danni, UG rileva che la sentenza di prime cure, respingendo la domanda di risarcimento di sull'an, ha reso superflua qualsiasi Pt_1
decisione sul quantum. Rinnova comunque le considerazioni in tema di incumulabilità di penale contrattuale e liquidazione di danni da inadempimento che siano nella stessa sostanzialmente già ricompresi. Quindi, sostiene UG, il danno asseritamente addebitato da ST a a ristoro della spese sopportata per la copertura provvisoria della Pt_1 porzione di capannone (€33.000), non era (a rigore) cumulabile con la penale Pt_2
contrattuale da ritardo che ha passivamente accettato di corrispondere a ST Pt_1
(€94.000). Se ha pagato a ST la penale e, al contempo, ha risarcito lo Pt_1
specifico danno causato dal mancato tempestivo adempimento, ciò non comporta che,
pag. 15/22 Par nella denegata ipotesi di condanna, anche debba essere assoggettata ad una ingiusta duplicazione di poste risarcitorie.
4.7. Manca inoltre la prova stringente che una qualche penale da ritardo fosse Par effettivamente dovuta nei rapporti interni tra e ST. Infatti, ribadito che è Pt_1 sempre stata del tutto estranea e all'oscuro di tutti gli accordi contrattuali e dei rapporti tra e ST, l'affermazione di essere riuscita a “contenere” le pretese di ST Pt_1 per penali in “soli” 20 giorni, corrispondenti a €94.000 è priva di significato in mancanza di adeguate spiegazioni sui criteri di calcolo e di prove sull'incidenza delle
“modifiche e aggiunte in corso d'opera”.
4.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.03.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.1.In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.2. L'art. 342 costituisce il cuore della disciplina dell'appello, giacché dalla sua formulazione discende la configurazione stessa del mezzo di impugnazione, quale strumento strettamente diretto (non già e non più a riesaminare la materia già scrutinata dal primo giudice, ma) a correggere gli eventuali errori della sentenza impugnata.
1.3. L'appello, ha da tempo precisato la S.C., non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice di rito attualmente vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
1.4. L'appello è dato alla parte contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l'ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell'ingiustizia e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del pag. 16/22 gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae (Cass.S.U., n. 16/2000; sulla qualificazione dell'appello in termini di semplice revisio v. pure Cass. n. 2855/2016).
1.5. L'atto d'appello, ha ripetuto la S.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata
«censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. n. 875/2001; Cass.
n. 11710/2002; Cass. n. 27727/2005; Cass. n. 1707/2009). La formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione.
1.6. È motivo specifico quello idoneo, almeno in astratto, a far cadere l'impalcatura che sorregge la sentenza impugnata: occorre che tra il motivo e la sentenza vi sia una relazione di incompatibilità. In ciò non v'è alcunché di formalistico: ciò che è rafforzato sono i poteri delle parti a discapito dei poteri officiosi del giudice, il che è perfettamente in linea con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio.
1.7.Invero l'art. 342 c.p.c., ratione temporis in vigore, da un lato, non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata (Cass. n. 1600 del 2024).
1.8.Nel caso di specie detti requisiti appaiono sufficientemente rispettati, consentendo l'impugnazione di percepire adeguatamente - tanto da parte del giudice che delle controparti - la richiesta di riforma della decisione così come le motivazioni poste a base della stessa.
2. I motivi di appello, congiuntamente delibati, sono infondati.
pag. 17/22 2. Oggetto del giudizio è il vaglio dell'esistenza del credito, opposto da in Pt_1
compensazione, per danni patiti in conseguenza di ritardo nell'adempimento imputabile esclusivamente ad Dall'analisi della documentazione dimessa e delle CP_1
testimonianze rese in prime cure, non emerge la mala fede che imputa ad Pt_1 CP_1
né in fase di formazione né di esecuzione del contratto, così rigettando tutti i
[...] motivi d'impugnazione congiuntamente delibati.
2.1. Va innanzitutto precisato un importante aspetto, già correttamente rilevato in prime cure. Nei contratti a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata – come nel rapporto di subappalto per cui è causa – il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c. è canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, e dunque è un principio operante a prescindere da vincoli contrattuali specifici, nonché dal dovere negativo del neminem laedere e che impegna ciascuna parte a preservare l'interesse dell'altra, nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio. Il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, integrando un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost. che, operando come criterio di reciprocità,
“esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile” (Cass. civ., 19.10.2022, n. 30853).
2.2. Si deve rilevare anche come, dallo stesso articolo 1175 c.c., invocato da Pt_1 discenda anche il principio fondamentale per l'ordinamento secondo cui la cooperazione del creditore all'adempimento della prestazione non è solo un onere, ma un obbligo.
All'interno del rapporto obbligatorio creditore-debitore, infatti, la cooperazione del creditore soddisfa anche l'interesse del debitore, cioè l'interesse del debitore ad eseguire la prestazione e vedersi liberato.
2.3. Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione dimessa e delle testimonianze assunte in prime cure, non risultano addebitabili a comportamenti contrari CP_1
agli obblighi di buona fede e correttezza.
2.4. Non è provato che tra le parti si sia raggiunto un accordo in relazione al termine di consegna delle vetrate lavorate. dichiarando a più riprese che Pt_1 CP_1
pag. 18/22 “sapeva” del termine del 31.08.2018, non ha dato prova di tale assunto. Il contratto tra e ST, nel quale compariva il suddetto termine, non è dimostrato a quale titolo Pt_1
si possa invocare nei confronti di soggetto terzo al rapporto. Mancando un CP_1 momento temporale che segna il discrimine del venir meno dell'interesse del creditore all'esecuzione della prestazione, ovvero entro cui egli manifesta la necessità che la prestazione sia eseguita, non è possibile configurare un ritardo in capo al debitore, nè addebitargli condotte violative dei canoni comportamentali di correttezza e buona fede che presuppongono il riferimento al detto termine temporale di adempimento della prestazione.
2.5. Se in contratto non è inserito un termine di adempimento (art. 1183 c.c.) non è logicamente addebitabile alcun ritardo in capo al debitore, mancando il termine temporale di riferimento della detta valutazione, ossia il termine entro cui la prestazione deve essere eseguita. Conseguentemente, se la doglianza relativa alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede poggia sulla circostanza che non aveva CP_1
rappresentato a che le sarebbe occorso maggior tempo per la realizzazione di Pt_1
serigrafia su vetri di grandi dimensioni, dovendosi affidare a soggetto esterno, il fatto che manchi la previsione di un termine di adempimento rende ancora una volta non giuridicamente apprezzabile la doglianza: se manca il termine finale massimo entro cui il creditore esige l'adempimento, non potrà valutarsi se la condotta tenuta dal debitore – in relazione a dedotte omissioni informative – possa avere un qualche rilievo perché manca, ancora una volta, il termine di raffronto.
2.6. L'assenza di previsione di alcun termine di esecuzione della prestazione si evince sia dalla documentazione contrattuale in atti, che dalle dichiarazioni dei testi – opportunamente contestualizzate. In particolare, il doc. 2 attoreo, consistente in “pre- ordine materiali” del 5.4.2018, contiene elenco di materiali con relative quantità e prezzo al metro quadrato, con previsione del seguente tenore “attenzione: le consegne dovranno avvenire secondo una scaletta che sarà comunicata al produttore con congruo anticipo”. Indipendentemente dalla qualificazione come pre-ordine o come quotazione prezzi al metro quadro, in ragione della quantità necessaria, chiaramente non è indicato alcun termine di consegna.
pag. 19/22 2.7. L'offerta di del 6.4.2018, accettata da il 16.4.2018, analogamente CP_1 Pt_1 non reca previsione di alcun termine di consegna: ivi si legge infatti “consegna: da convenirsi”, nella versione del documento di (doc. 1), mentre “consegna: CP_1 secondo cronoprogramma che forniremo franco cantiere” nella versione del documento prodotta da (doc. 3). In ogni caso, quindi, non è indicato un termine finale di Pt_1 adempimento, né vi è in atti alcun “cronoprogramma” redatto da (che si duole del Pt_1 ritardo nell'adempimento della controparte) e trasmesso entro congruo tempo a CP_1
[...]
2.8. In tema di obbligazioni, infatti, il termine per l'adempimento di un'obbligazione si presume stabilito, ex art. 1184 c.c. a favore del debitore, ove esso non risulti fissato a favore del creditore o di entrambi, e, di conseguenza, quando opera tale presunzione, il creditore non può, prima della scadenza del termine, esigere la prestazione mentre il debitore può adempiere fino alla scadenza del termine stesso. Con la conseguenza che, prima di tale scadenza, non è ipotizzabile alcun ritardo nell'esecuzione della prestazione. In altre parole, ha sottoscritto un accordo in cui si prevedeva che Pt_1
avrebbe comunicato a con congruo anticipo le date della consegna, CP_1
redigendo un cronoprogramma delle consegne delle vetrate: se poi non ha concretizzato tale impegno, rendendo edotta dei termini entro cui aveva esigenze che il CP_1
materiale fosse consegnato in cantiere, non può ora dolersi del fatto che quest'ultima non le abbia consegnato l'opera entro tale momento temporale. Trattasi quindi di ipotesi in cui è prevista astrattamente in contratto la consegna entro scadenze temporali, che tuttavia non ha mai esplicitato e comunicato espressamente alla controparte Pt_1
contrattuale CP_1
2.9. Come anzidetto, nemmeno il creditore può esimersi dal rispetto del dovere di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1175 e 1375 c.c. che, secondo regole di comune esperienza, impone di consentire al debitore di adempiere entro un termine congruo, adeguato alla lavorazione commissionata. Peraltro, la condotta di è Pt_1
maggiormente non conforme al detto principio atteso che, se prima non pattuiva alcun termine di consegna delle vetrate, riservando di trasmettere al fornitore un cronoprogramma (essendo rimessa in capo alla medesima la determinazione del termine di adempimento), che mai trasmetteva, in un secondo momento, pur a fronte della pag. 20/22 programmazione delle consegne operata da (su richiesta della controparte CP_1
contrattuale), ne contestava le tempistiche pretendendo esecuzione delle opere, consegna ed installazione presso la Fiera di Bologna in poco meno di un mese, a proprio piacimento e senza tener conto delle esigenze tecniche di produzione nonché organizzative della controparte.
2.10. L'ordine delle vetrate di copertura risale effettivamente al 2 e al 27 luglio Pt_2
2018 (cfr. doc. 5 attoreo – segnatamente n. 44 pezzi complessivi per il primo ordine e n.
28 pezzi complessivi per il secondo ordine) e non al mese di maggio 2018, con il che la pretesa consegna ed installazione in cantiere entro il 31.8.2018, tenuto conto anche della pausa estiva che notoriamente interesse le aziende italiane nel settore di agosto, appare eccessiva e non giustificata tenuto conto di usi, natura del rapporto negoziale ed interesse delle parti. I doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto non impongono al debitore oneri di comportamento che si spingano fino al sacrificio della propria posizione contrattuale (per tutelare quella della controparte), dovendosi salvaguardare l'utilità altrui nei limiti dell'interesse proprio, ferma la necessità di non snaturare la causa contrattuale e l'assetto complessivo del rapporto negoziale. Grava sul debitore il dovere di correttezza e buona fede per contribuire alla realizzazione degli interessi della controparte contrattuale sino al limite del sacrificio dell'interesse proprio.
2.11. Per tutti questi motivi, pertanto, non si ravvisa alcun comportamento inadempiente in capo a sotto il profilo del ritardo (imputabile) dell'adempimento della CP_1 prestazione. Difettando la prova dell'an del diritto al risarcimento come invocato da parte attrice, rimane assorbito il vaglio del quantum richiesto.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
3.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
849/2023 del 05/05/2023, nel procedimento R.G. n. 1178/2019, con riunito R.G.
n. 2560/2019;
2. condanna parte appellante in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore di Controparte_1 spese liquidate in €9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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