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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1059/2025 promossa da:
AVV. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
avverso il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data
02.05.2025 (p.p. n. 1225/2023 R.G. APP)
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Vorrà l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Firenze adito, respinta ogni contraria richiesta, in riforma dell'impugnato decreto, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto di inammissibilità notificato il 7.05.2025, accogliere l'istanza di liquidazione depositata, e liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo di € 2.457,00 (Euro duemilaquattrocentocinquantasette/00), oltre accessori di legge (spese generali 15% e C.A.P. 4% e marca da bollo), o comunque l'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM 147/2022, a titolo di compenso pagina 1 di 5 per l'attività svolta nel processo penale indicato in epigrafe dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (n. 38208/2022 R.G.), a favore dell'imputato irreperibile, per le ragioni sopra indicate;
nonché condannare il resistente,
[...]
(c. f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, con sede in Roma, via Arenula n. 70, domiciliato ex lege presso CP_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in Firenze (FI), Via degli Arazzieri, 4, C.F. , PEC alla P.IVA_2 Email_1 rifusione delle spese anche del presente ricorso, oltre esborsi, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2025 l'Avv. ha adito questa Parte_1
Corte di Appello proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione di cui in epigrafe e chiedendo l'evocazione in giudizio del , Controparte_1 il quale nonostante la sua rituale evocazione in giudizio non si è costituito e quindi, ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 11.09.2025 con ordinanza emessa a scioglimento di riserva all'esito dell'udienza del 09.09.2925, sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto, va respinto.
La RICORRENTE ha chiesto in riforma dell'impugnato decreto, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto di inammissibilità notificato il 7.05.2025, accogliere l'istanza di liquidazione depositata, e liquidare in proprio favore l'importo di € 2.457,00, oltre accessori di legge (spese generali 15% e C.A.P. 4% e marca da bollo), o comunque l'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM
pagina 2 di 5 147/2022, a titolo di compenso per l'attività svolta a favore dell'imputato irreperibile, nel processo penale indicato in epigrafe dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione (n. 38208/2022 R.G.).
La prima sezione penale di questa Corte applicando il combinato disposto degli artt. 117 e 116 D.P.R. n. 115 del 2002 (TUSG) ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. per il fatto che Pt_1 quest'ultima non avrebbe dato prova della non rintracciabilità del condannato da lei assistito e difeso, non avendo la stessa prodotto le ricerche del Persona_1 predetto previste dall'art. 116 citato e propedeutiche al recupero del credito.
Rileva questo Presidente delegato che tale norma estende al difensore d'ufficio la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti.
La Corte regolatrice ha avuto modo di precisare, al riguardo, che:
• “in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art.
117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010);
• “nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese delle procedure di recupero dei compensi, senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, pagina 3 di 5 presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 e conforme Sez.
2 - Ordinanza n. 28253 del
04/11/2024).
La condizione di “irreperibilità” è, dunque, configurabile non solo in caso di espressa pronuncia in tal senso, ex artt. 159 e 160 c.p.p., ma anche in difetto di tale pronuncia, afferendo ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare alcuna procedura per il recupero del credito professionale.
Occorre, dunque, accertare se, nella fattispecie, l'imputato difeso dalla
RICORRENTE fosse irrintracciabile al momento della istanza di pagamento del compenso, in quanto irreperibile.
Ebbene, in data 18.12.2018 l'assistito dell'Avv. sedicente e Pt_1 Persona_1 senza fissa dimora era stato identificato mediante fotosegnalamento, il che tuttavia non lo rende automaticamente irreperibile.
Essere senza fissa dimora non equivale, infatti, automaticamente a essere irreperibile, posto che un soggetto senza fissa dimora può essere rintracciabile (es. presso un centro di accoglienza, un campo nomadi, un bar abituale).
L'irreperibilità si configura, infatti, solo quando non è possibile individuare alcun recapito utile, neppure tramite familiari, servizi sociali, o contatti noti.
L'OPPONENTE avrebbe dovuto, quindi, effettuare ricerche presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per Io Sviluppo e la Gestione del
Sistema Informativo del Ministero della Giustizia.
In difetto, non le è dovuto alcun compenso.
L'opposizione va dunque respinta ed il decreto impugnato integralmente confermato.
pagina 4 di 5 Seppure le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza, non vi è luogo a provvedere al riguardo, a fronte della contumacia del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
RESPINGE il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di
Firenze in data 02.05.2025 (p.p. n. 1225/2023 R.G. APP);
DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite.
Firenze, 22 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1059/2025 promossa da:
AVV. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
avverso il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data
02.05.2025 (p.p. n. 1225/2023 R.G. APP)
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Vorrà l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Firenze adito, respinta ogni contraria richiesta, in riforma dell'impugnato decreto, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto di inammissibilità notificato il 7.05.2025, accogliere l'istanza di liquidazione depositata, e liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo di € 2.457,00 (Euro duemilaquattrocentocinquantasette/00), oltre accessori di legge (spese generali 15% e C.A.P. 4% e marca da bollo), o comunque l'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM 147/2022, a titolo di compenso pagina 1 di 5 per l'attività svolta nel processo penale indicato in epigrafe dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (n. 38208/2022 R.G.), a favore dell'imputato irreperibile, per le ragioni sopra indicate;
nonché condannare il resistente,
[...]
(c. f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, con sede in Roma, via Arenula n. 70, domiciliato ex lege presso CP_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in Firenze (FI), Via degli Arazzieri, 4, C.F. , PEC alla P.IVA_2 Email_1 rifusione delle spese anche del presente ricorso, oltre esborsi, da quantificare con separata nota di riservato deposito. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2025 l'Avv. ha adito questa Parte_1
Corte di Appello proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione di cui in epigrafe e chiedendo l'evocazione in giudizio del , Controparte_1 il quale nonostante la sua rituale evocazione in giudizio non si è costituito e quindi, ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 11.09.2025 con ordinanza emessa a scioglimento di riserva all'esito dell'udienza del 09.09.2925, sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto, va respinto.
La RICORRENTE ha chiesto in riforma dell'impugnato decreto, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, revocare il decreto di inammissibilità notificato il 7.05.2025, accogliere l'istanza di liquidazione depositata, e liquidare in proprio favore l'importo di € 2.457,00, oltre accessori di legge (spese generali 15% e C.A.P. 4% e marca da bollo), o comunque l'importo che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM
pagina 2 di 5 147/2022, a titolo di compenso per l'attività svolta a favore dell'imputato irreperibile, nel processo penale indicato in epigrafe dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione (n. 38208/2022 R.G.).
La prima sezione penale di questa Corte applicando il combinato disposto degli artt. 117 e 116 D.P.R. n. 115 del 2002 (TUSG) ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. per il fatto che Pt_1 quest'ultima non avrebbe dato prova della non rintracciabilità del condannato da lei assistito e difeso, non avendo la stessa prodotto le ricerche del Persona_1 predetto previste dall'art. 116 citato e propedeutiche al recupero del credito.
Rileva questo Presidente delegato che tale norma estende al difensore d'ufficio la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti.
La Corte regolatrice ha avuto modo di precisare, al riguardo, che:
• “in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art.
117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010);
• “nel caso di irreperibilità dell'assistito, il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese delle procedure di recupero dei compensi, senza la necessità di instaurare previamente un processo esecutivo, atteso che la condizione di irreperibilità di fatto impedisce l'esperimento delle procedure di recupero previste dal combinato disposto di cui agli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, pagina 3 di 5 presupponendo le stesse che il debitore sia rintracciabile” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16585 del 11/06/2021 e conforme Sez.
2 - Ordinanza n. 28253 del
04/11/2024).
La condizione di “irreperibilità” è, dunque, configurabile non solo in caso di espressa pronuncia in tal senso, ex artt. 159 e 160 c.p.p., ma anche in difetto di tale pronuncia, afferendo ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare alcuna procedura per il recupero del credito professionale.
Occorre, dunque, accertare se, nella fattispecie, l'imputato difeso dalla
RICORRENTE fosse irrintracciabile al momento della istanza di pagamento del compenso, in quanto irreperibile.
Ebbene, in data 18.12.2018 l'assistito dell'Avv. sedicente e Pt_1 Persona_1 senza fissa dimora era stato identificato mediante fotosegnalamento, il che tuttavia non lo rende automaticamente irreperibile.
Essere senza fissa dimora non equivale, infatti, automaticamente a essere irreperibile, posto che un soggetto senza fissa dimora può essere rintracciabile (es. presso un centro di accoglienza, un campo nomadi, un bar abituale).
L'irreperibilità si configura, infatti, solo quando non è possibile individuare alcun recapito utile, neppure tramite familiari, servizi sociali, o contatti noti.
L'OPPONENTE avrebbe dovuto, quindi, effettuare ricerche presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per Io Sviluppo e la Gestione del
Sistema Informativo del Ministero della Giustizia.
In difetto, non le è dovuto alcun compenso.
L'opposizione va dunque respinta ed il decreto impugnato integralmente confermato.
pagina 4 di 5 Seppure le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza, non vi è luogo a provvedere al riguardo, a fronte della contumacia del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
RESPINGE il ricorso in opposizione presentato dall'Avv. e per Parte_1
l'effetto CONFERMA il decreto della Prima Sezione penale della Corte d'Appello di
Firenze in data 02.05.2025 (p.p. n. 1225/2023 R.G. APP);
DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese di lite.
Firenze, 22 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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