Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 533
Articolo 2
Versione
11 maggio 1963
Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Azienda autonomia delle poste e
dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1954-
55, per la competenza propria dell' esercizio
medesimo, sono stabilite, come risulta, dal
conto consuntivo dell'Amministrazione stessa,
allegato al rendiconto del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni per l'eserci-
zio finanziario predetto, in................. L. 114.405.547.834 - delle quali furono riscosse.................. " 82.342.439.438 -
-------------------- e rimasero da riscuotere..................... L. 32.063.108.396 -
--------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963