CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1826/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1826/2020 promossa da:
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BINNI MICHELE e dell'avv. BINNI ANTONIO ( VIA FARINI N. 24 40124 BOLOGNA, C.F._2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FALDELLA PAOLO e dell'avv. COSTATO GIOVANNI ( ) C/O AVV. PAOLO FALDELLA VIA D'AZEGLIO, 31 C.F._4
40123 BOLOGNA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
pagina 1 di 16 1440/2020; oggetto: querela di falso – rendiconto.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 23 aprile 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata (05.02.2021).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.05.2010, la signora Controparte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna il fratello signor Persona_1
allegando, tra l'altro:
− che la madre, signora il 04.12.1984 aveva conferito al Persona_2
fratello procura generale per l'amministrazione del suo patrimonio;
− che la procura era stata revocata il 17.11.1998;
− che il 14.12.1998 la procura veniva conferita congiuntamente a entrambi i figli;
− che la signora era deceduta il 20.02.1999; Per_2
− che in data 01.08.2001 l'attrice aveva richiesto di rendere il conto della gestione al fratello;
− che questi aveva affermato di avervi già provveduto, con approvazione della madre comprovata da scrittura del 20.09.1998, di cui consegnava copia al legale dell'attrice;
− che la signora nutriva perplessità sulla genuinità della scrittura, Per_1
della quale non riconosceva la sottoscrizione, riservandosi di assumere le opportune iniziative;
− che, in ogni caso, il fratello non consegnava copia del rendiconto asseritamente approvato dalla madre;
pagina 2 di 16 − che, pertanto, l'attrice riteneva ancora sussistenti i presupposti per ottenere dal signor il rendimento del conto, con diritto a percepire Per_1
il 50% del relativo saldo, da calcolarsi al netto del patrimonio disponibile alla morte della madre.
Si costituiva il signor contestando le pretese attoree e CP_2
deducendo, tra l'altro:
− che la sorella non era legittimata ad agire per ottenere il rendimento del conto, perché il diritto si era già estinto in forza dell'intervenuta approvazione della madre, sicché non vi era stata alcuna successione nel diritto al rendiconto;
− che, con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione della scrittura del 20.09.2008, formulava istanza di verificazione, precisando di non essere allo stato in grado di produrre tutta la documentazione esibita alla madre in sede di rendiconto, avendo provveduto alla consegna di volta in volta;
− che, quanto alla domanda di rendiconto, nel caso in cui fosse stato riconosciuto il diritto della signora a ottenerlo, essa avrebbe Per_1
dovuto essere limitata al 17.11.1998, ossia alla data in cui era stata revocata la procura generale al convenuto, e non sino al decesso della madre;
− di avere assolto all'incarico gratuitamente e correttamente, fornendo chiarimenti sulla gestione dei rapporti (contratti di locazione, compravendite immobiliari, emissione di assegni, deposito titoli, conti correnti);
− che il diritto dell'attrice sarebbe stato, comunque, estinto per prescrizione con riguardo: ai rapporti di conto corrente, dei quali era cointestataria e i cui estratti riceveva personalmente;
all'investimento concordato effettuato in data 01.12.1997; alla compravendita del
20.12.1991 avente a oggetto l'immobile destinato a sala pagina 3 di 16 cinematografica, avendo la signora partecipato personalmente al Per_1
rogito.
Il convenuto disconosceva, altresì, alcuni dei documenti prodotti da parte attrice, concludendo affinché fosse accertato che l'approvazione da parte della madre del rendiconto alla stessa reso fosse valida ed efficace, con conseguente inammissibilità/rigetto della domanda di rendiconto.
In prima udienza, parte attrice disconosceva il documento prodotto dal fratello sub 20 (rendiconto) e la c.d. lettera di scuse della madre, nonché, ai sensi dell'art. 2719 c.c. alcuni dei documenti avversari prodotti in copia.
In seguito, il signor depositava l'originale della scrittura del 20.09.1998, Per_1
anch'essa tempestivamente disconosciuta dalla sorella, la quale dichiarava di non riconoscere la sottoscrizione attribuita alla madre e, comunque, la riferibilità della stessa sottoscrizione alla data apposta sul documento, contestandone, altresì, genuinità e veridicità, con riserva di querela di falso nel caso in cui la firma fosse risultata autografa.
Veniva, quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare se la sottoscrizione apposta sulla scrittura del 20.09.1998 fosse autografa o apocrifa.
IL CTU concludeva per l'autografia della firma sottoposta a verificazione e l'attrice proponeva, quindi, querela di falso, autorizzata dal giudice istruttore con provvedimento del 27.01.2015.
Si procedeva, intanto, all'assunzione delle prove orali ammesse.
Con ordinanza in data 01.02.2018, il Tribunale, tra l'altro, ritenutane la necessità, disponeva che il CTU verificasse quale fosse la probabile datazione della sottoscrizione, già ritenuta autografa, apposta in calce al documento datato 20.09.1998, in quanto lo stesso, a parte la firma, era redatto interamente mediante macchina da scrivere e doveva essere accertato se detta sottoscrizione fosse coerente con la data apposta a macchina, conferendo specifico incarico di integrare la consulenza all'udienza del 15.05.2018.
pagina 4 di 16 Nelle more, l'appello proposto nelle more dal signor avverso l'ordinanza Per_1
del giorno 01.02.2018 veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 2008/2019.
Con sentenza non definitiva n. 1444 depositata il 19.10.2020, il Tribunale di
Bologna, anche alla luce degli esiti della consulenza tecnica, corroborati da elementi indiziari, accoglieva la querela di falso, sul presupposto che la firma autografa “ fosse databile a periodo ampiamente antecedente Persona_2
rispetto a quello emergente dalla datazione della scrittura cui accedeva (“20 settembre 1998”) apposta a macchina, sicché si trattava di un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco absque pactis; ordinava, quindi, la cancellazione delle parti scritte a macchina di suddetto documento al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Per l'effetto, accertava e dichiarava il diritto di parte attrice, quale erede della mandante, al rendiconto con conseguente obbligo del signor a Persona_1
renderlo, per il periodo 04.12.1984/17.11.1998, rimettendo la causa sul ruolo per consentire al convenuto di provvedere in tal senso.
Il diritto della signora non era, infatti, prescritto, poiché il termine Per_1
decennale decorreva dal momento dell'apertura della successione (20.02.1999)
e la richiesta di rendiconto era stata formulata in data 01.08.2001, interrompendo efficacemente i termini, poi nuovamente e tempestivamente interrotti con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (07.05.2010).
Né rileva l'esistenza del documento n. 50 prodotto dal convenuto, contenente simulazione del rendiconto che il signor avrebbe predisposto per la Per_1
madre, considerato che la sorella nulla era tenuta a controdedurre in relazione a tale documento, non essendo in quel momento ancora aperto il sub- procedimento di rendicontazione su ordine del giudice;
peraltro, solo in caso di rendiconto ordinato e completo sarebbe stato possibile per la signora Per_1
contestarne in modo specifico il contenuto.
∞ ∞ ∞
pagina 5 di 16 Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor per Persona_1
i seguenti motivi.
1. LA CTU ha sostanzialmente escluso o, a tutto concedere, ha profondamente revocato in dubbio la falsità del documento datato
20.09.1998, considerato che, come statuito dal perito, la letteratura è concorde nell'affermare che, per individuare e distinguere le caratteristiche grafiche correlate a diversi periodo di vita di un individuo, è necessario disporre di numerose scritture comparative;
in difetto, nessuna pronunzia di falsità è possibile, come nel caso in esame, dove le scritture autografe non consentono di stabilire con certezza se la firma in questione possa essere stata effettivamente vergata nel mese di settembre 1998.
Nella sentenza manca la motivazione relativa al preteso superamento del giudizio di scarsità delle scritture comparative formulato dall'ausiliario del giudice.
Potendo il consulente contare solo su quattro scritture di confronto, il giudizio invocato dalla signora era ed è oggettivamente Per_1
impossibile.
Nell'esaminare le conclusioni del CTU, il Tribunale si adagia, inoltre, sulle argomentazioni del consulente di pare attrice/appellata, nonostante queste fossero state tutte puntualmente respinte dall'ausiliario.
In particolare, con riguardo al presunto costante e progressivo peggioramento delle condizioni di salute della signora il CTU ha Per_2
osservato che numerose patologie possono essere caratterizzate da un decorso mutevole e imprevedibile, tale cioè da non consentire di escludere il verificarsi di fasi acute e di periodi di remissione, anche in forza delle cure di volta in volta somministrate.
pagina 6 di 16 Tale argomento è disatteso dal Tribunale che, invece, afferma, senza alcuna motivazione, che la sottoscrizione di cui si discute deve essere fatta risalire al periodo antecedente rispetto all'atto di compravendita del 19.05.1998, caratterizzato da una firma esitante e incerta, avendo essa le medesime caratteristiche di sicurezza e fluidità rinvenibili nelle firme apposte dalla signora nelle scritture del 1996 e del 1997. Per_2
Il punto è, quindi, che non è stato possibile per il CTU esprimere un giudizio verosimile-probabile sul fatto che lo stato di salute della signora avrebbe potuto inibire permanentemente e definitivamente Per_2
il suo gesto grafico.
Il Tribunale ha, così, superato, senza, tuttavia, motivare riguardo alla scelta effettuata, il segno tracciato dal proprio ausiliare, che aveva concluso per la verosimiglianza della data della firma in contestazione.
Il documento oggetto di querela non è stato manipolato e non risultano passaggi in stampanti o macchine da scrivere.
2. Per asseverare la decisione presa, il Tribunale ha ritenuto di fare ricorso anche ad alcuni indici di compromissione dello stato di salute della signora desumibili dall'istruttoria orale. Per_2
Anche queste conclusioni non sono condivisibili.
Il Tribunale, con riguardo all'attacco cardiaco che avrebbe colpito la signora nell'estate del 1998, sempre negato dal signor ha Per_2 CP_2
dato credito alla deposizione della teste signora nonostante Tes_1
questa nemmeno avrebbe potuto trovarsi in loco la notte in cui si sarebbe verificato l'evento.
Il primo giudice ha ritenuto compatibile con l'attendibilità della deposizione sia la circostanza che la testimone avesse trasferito la propria residenza a Cotignola (Ravenna) il 17.12.1997, sia il fatto che la stessa avrebbe potuto comunque presentarsi al lavoro presso l'abitazione della signora all'occorrenza e, quindi, anche nel Per_2
pagina 7 di 16 periodo estivo del 1998, nonostante la già intervenuta liquidazione del
TFR in suo favore (gennaio 1998).
Manca, inoltre, specifica documentazione medica idonea a comprovare il presunto arresto cardiaco.
La signora si era trasferita a Cotignola, ossia a cento chilometri Tes_1
da casa né vi è traccia di pagamenti effettuati in suo favore dopo il Per_2
mese di gennaio 1998.
Inoltre, neppure vi era la necessità della presenza della signora Tes_1
in quel periodo, considerato che la signora era assistita durante Per_2
l'intera giornata da personale di servizio e sanitario regolarmente contrattualizzato.
Neppure possono ritenersi provate le altre circostanze ritenute rilevanti dal Tribunale al fine di determinare quale fosse lo stato di salute della de cuius e, in particolare, quelle riguardanti l'allettamento della signora e la somministrazione di ossigeno per diciotto ore al giorno. Per_2
Non è condivisibile la tesi del primo giudice secondo cui le testimonianze rese sul punto dalle persone indicate dall'odierno appellante non sarebbero attendibili, al contrario di quanto deciso con riguardo ai testi designati dall'attrice/appellata.
In particolare, la signora estranea da anni al nucleo Persona_3
familiare del signor in quanto ex fidanzata del figlio ormai Per_1 Per_4
da decenni, ha dichiarato di avere frequentato regolarmente la casa della signora senza, tuttavia, ricordare della bombola di ossigeno, Per_2 dell'allettamento e dell'attacco cardiaco, mentre rammentava che la signora usciva di casa in quanto disponeva di un autista.
Anche la fotografia che riproduce la signora pochi giorni prima del Per_2
decesso non contiene alcuna immagine di apparecchiature destinate alla somministrazione di ossigeno, né di altri presidi medici;
anzi, la signora pagina 8 di 16 e la sua badante appaiono serene e, in particolare, l'anziana non Per_2
mostra sofferenza ed è ben curata e pettinata.
La sentenza impugnata merita di essere riformata perché, sussistendo contrasto tra gli elementi di prova acquisiti, non ha preso in considerazione e, quindi, non ha valorizzato, due prove significative quali la deposizione della signora e la fotografia scattata pochi Per_3
giorni prima del decesso della signora Per_2
3. La controversia ha natura marcatamente indiziaria e il quadro complessivo, sotto questo profilo, non è stato correttamente valutato, in quanto gli indizi portati all'attenzione del giudicante dall'attrice/appellata non sono gravi, precisi e concordanti, né il
Tribunale li ha correttamente valutati, omettendo di prendere in considerazione le pur possibili interpretazioni alternative e/o contrarie rispetto a quella adottate.
La prova indiziaria deve consentire la ricostruzione del fatto in termini di certezza, sicché, in presenza di possibili alternative, perde valore.
In particolare, dalla circostanza che la scrittura di cui si controverte sia stata resa disponibile alla signora nel mese di ottobre 2001, non CP_2
può desumersi che si sia trattato di un falso realizzato ad hoc dal fratello, considerato che, alla richiesta del 28.09.2001 proveniente dal difensore della sorella, il signor ha dato riscontro nell'arco di CP_2
pochi giorni, nonostante egli stesso avesse formulato richiesta di rendiconto rimasta disattesa.
La presunta scarsa credibilità e confusione delle dichiarazioni rese dai figli e dalla moglie dell'odierno appellante, sostenuta dal primo giudice, non è condivisibile, potendo essere interpretate in senso non contrario alla genuinità del documento di cui è causa.
La moglie del signor ha dichiarato di avere consigliato al marito, CP_2
quando la signora era in vita, di rivolgersi a un professionista allo Per_2
pagina 9 di 16 scopo di ottenere tutela nel contenzioso traente origine della vendita a prezzo vile effettuata dalla de cuius in favore della figlia di una porzione immobiliare sulla quale l'acquirente aveva realizzato l'abitazione del figlio.
Afferma il Tribunale che il testo del documento è generico ed elementare, sicché non può essere stato redatto da un professionista e, quindi, sarebbe il frutto frettoloso di una scelta estemporanea del signor al contrario, questi si limitò nel 1998 a seguire il consiglio CP_2
ricevuto di ottenere dalla madre una semplice liberatoria.
Il primo giudice ha ritenuto che la figlia del signor non potesse Per_1
non conoscere il contenuto del documento in questione, concludendo, quindi, per l'inattendibilità della sua testimonianza, senza tenere conto che al tempo dei fatti questa aveva solo vent'anni e, quindi, “pensava a ben altro”.
Nessuna rilevanza avrebbe, inoltre, dovuto essere attribuita al mancato inserimento del rendiconto redatto dal signor nell'inventario Per_1
redatto dopo la morte della signora in quanto tale attività era stata Per_2
svolta solo per individuare le cose di valore rilevanti ai fini della divisione tra gli eredi;
tant'è che molti beni non sono stati inventariati, compresi alcuni documenti prodotti dalla signora nel presente Per_1
giudizio.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su ulteriori elementi privi di significato e valutati fuori dal contesto, quali il fatto che la signora non abbia sottoscritto il rendiconto in calce allo stesso, ma Per_2
mediante dichiarazione separata e la circostanza che il figlio non abbia conservato copia del rendiconto, nonostante sia emersa dalla testimonianza dei suoi familiari, una particolare attenzione dell'odierno appellante nella gestione di questo tipo di situazioni. Non si è tenuto,
pagina 10 di 16 tuttavia, conto del carattere informale e familiare dei rapporti di cui è causa.
Peraltro, dalla stessa testimonianza del figlio del signor non Per_1
emerge una particolare attenzione agli affari o ai “conti”, bensì la maniacale dedizione all'amministrazione del patrimonio materno.
Neppure dalla revoca della procura “esclusiva” al signor Per_1
intervenuta nel 1998 sarebbe stato possibile desumere argomenti a favore della tesi della sorella, considerato che la mancata menzione del rendiconto e irrilevante e che l'iniziativa di procedere alla revoca è stata assunta su sollecitazione della signora ossia dell'unico soggetto Per_1
interessato a non fare emergere l'intervenuta approvazione dell'operato del fratello da parte della madre.
Infine, il Tribunale non ha ritenuto rilevante la circostanza che nessun interesse il signor avesse di disporre fogli in bianco firmati dalla Per_1
madre, essendo egli, al tempo, titolare di procura generale rilasciatagli dalla stessa;
inoltre, perché la madre gli avrebbe dovuto rilasciare un biancosegno quando, nella prospettazione dell'appellata, sarebbe stata risentita nei confronti del figlio?
4. L'accoglimento dell'appello in punto genuinità della dichiarazione datata 20.09.1998 comporta la necessità di riforma delle altre statuizioni contenute in sentenza che sono conseguenza dell'accoglimento della querela di falso.
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 16.03.2021 è stata respinta l'istanza di sospensione.
All'udienza del 03.05.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'appellante.
La causa è stata ritualmente riassunta dalla signora unica erede Parte_1
del signor Per_1
pagina 11 di 16 Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 23 aprile 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta e la causa
è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle conclusioni rassegnate dalla consulente d'ufficio all'esito della seconda indagine tecnica, effettuata al fine di accertare la genuinità del documento costituito dalla dichiarazione redatta a stampa, datata 20.09.1998 a firma della signora contenente l'approvazione del rendiconto reso dal Persona_2
figlio con liberazione da qualsiasi responsabilità, sotto il profilo della corretta datazione del documento stesso.
Infatti, all'esito di precedente accertamento tecnico, era emersa la genuinità della firma, sicché la querela di falso, sulla cui ammissibilità non si discute in questa fase, si era concentrata sull'ipotesi di abusivo riempimento di un biancosegno rilasciato dalla signora ben prima del 20.09.1998 e, quindi, Per_2
sulla prospettata falsità della dichiarazione di approvazione del rendiconto.
L'impugnazione si concentra, quindi, sulle conclusioni “perplesse” della CTU, secondo la quale gli atti e le scritture comparative non avrebbero fornito gli elementi indispensabili per stabilire se la firma fosse coerente con la data della scrittura ovvero fosse da considerarsi vergata in epoca precedente, conclusioni che sarebbero state disattese, senza adeguata motivazione, dal Tribunale nella sentenza appellata.
Dato atto, in primo luogo, che la CTU non ha escluso la falsità della scrittura, come sostenuto dall'appellante, bensì rassegnato conclusioni incerte e fermo restando che la prova del falso incombe sul querelante, la Corte osserva che la decisione del Tribunale, quale peritus peritorum, è condivisibile, oltre che ampiamente motivata.
pagina 12 di 16 Le risultanze emerse in sede di accertamento tecnico consentono di concludere per la falsità della data apposta nella dichiarazione che inficia l'intero documento.
In particolare, non si condivide la prudenza del CTU, sfociante in un vero e proprio vizio motivazionale (definito correttamente come “discrasia espositiva” dal Tribunale), secondo cui non sarebbe possibile trarre argomenti decisivi dal confronto della firma oggetto di verifica con le sottoscrizioni apposte sulle scritture di comparazione, dovendosi, invece, concludere per il completo e definitivo accertamento con elevato grado di probabilità della falsa formazione del documento investito da querela di falso.
Emerge dalla perizia e non è contestato che la firma in verifica si ponga in una relazione qualitativa inequivocabile con le firme vergate dalla signora sul Per_2
contratto di locazione del giorno 01.06.1996 e sul testamento olografo del
25.09.1997, mentre essa si pone in evidente discontinuità con quelle successive del 19.05.1998, 17.11.1998 e 14.12.1998.
In particolare, se quella in verifica (con data 20.09.1998) e quelle del 1996-
1997 mostrano i potenziali bioenergetici sostanzialmente ben conservati, mostrando fluidità e armonia nel segno grafico, le altre tre, di cui una antecedente a quella oggetto di verifica, sono caratterizzate da lentezza esecutiva, segni di tensione neuromuscolare e tremolii che indicano una condizione di affaticamento e di moderata difficoltà.
Inoltre, la qualità del segno, dal 19.05.1998 all'autunno dello stesso anno, si mostra in peggioramento, denotando un progressivo aggravamento della condizione dell'autrice.
Tant'è che la stessa consulente afferma che, sulla base di tali elementi obiettivi, “si potrebbe presuntivamente ritenere che la data dalle firma in contestazione non sia verosimile, e che il documento in oggetto possa essere stato sottoscritto in una data anteriore al 19/5/1998”, salvo poi rifugiarsi in una formula dubitativa, riconducendo tale affermazione a una “ipotesi”.
pagina 13 di 16 Ritiene la Corte, anch'essa in veste di “peritus peritorum” in questa fase, che, sulla base del principio dell'id plerumque accidit, nonché degli esiti obiettivi dell'accertamento tecnico eseguito, in mancanza di argomenti di prova contrari, per vero neppure dedotti da parte appellante, sia del tutto inverosimile la circostanza che la signora abbia improvvisamente e per un periodo di Per_2
tempo ridotto riacquistato un potenziale bioenergetico adeguato a distanza di un anno dall'ultima manifestazione di tale capacità, mentre poco tempo prima e poche settimane dopo, nel contesto di un processo di ingravescenza e di peggioramento (anche) del segno grafico, essa manifestava in modo evidente, anche per il profano, difficoltà e incertezze macroscopiche;
processo che, purtroppo, avrebbe poi portato all'exitu verificatosi il 20.02.1999, ossia, ancora una volta, nell'arco di pochi mesi.
∞ ∞ ∞
Il secondo e il terzo motivo di impugnazione restano, quindi, assorbiti, in quanto, con il rigetto del primo, si giunge a confermare la fondatezza della querela di falso proposta dalla signora alla luce della manifesta e Per_1
obiettiva falsità della dichiarazione di cui è causa, che travolge il contenuto dell'intero documento.
In ogni caso, il “quadro indiziario” cui fa riferimento parte appellante rafforza la conclusione assunta dal primo giudice, ma non assurge ad argomento decisivo ai fini della pronuncia.
La sentenza impugnata, così come la presente, non si fonda su indizi, come, invece, deduce l'appellante e non è, quindi, richiesto che il “quadro indiziario” sia costituito da “elementi gravi, precisi e concordanti”, come prospettato e preteso nell'atto introduttivo della presente fase, essendo sufficiente la circostanza che la dichiarazione datata 20.09.1998, redatta a stampa, riporta sottoscrizione non coerente e, quindi, incompatibile con tale data.
Si prescinde, quindi, dalla disamina delle censure dedotte in relazione alle risultanze istruttorie e all'attendibilità dei testi, dovendosi, comunque,
pagina 14 di 16 considerare che, per stesso riconoscimento dell'appellante, la signora Per_2 necessitava di assistenza quotidiana e permanente sin dall'inizio del 1998, quando, nella prospettazione di parte appellante, sarebbe cessato il rapporto di lavoro con la signora Tes_1
Questo a conferma di un quadro sanitario significativamente ingravescente che avrebbe determinato la progressiva, inesorabile e documentata (mediante le sottoscrizioni risalenti al 1998) perdita del potenziale bioenergetico” sino al decesso avvenuto nel mese di febbraio dell'anno successivo.
∞ ∞ ∞
Anche il quarto motivo di impugnazione è assorbito, in quanto vincolato e subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato – di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la signora alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 6.946,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante pagina 15 di 16 dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1826/2020 promossa da:
IN QUALITÀ DI EREDE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BINNI MICHELE e dell'avv. BINNI ANTONIO ( VIA FARINI N. 24 40124 BOLOGNA, C.F._2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FALDELLA PAOLO e dell'avv. COSTATO GIOVANNI ( ) C/O AVV. PAOLO FALDELLA VIA D'AZEGLIO, 31 C.F._4
40123 BOLOGNA,
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
pagina 1 di 16 1440/2020; oggetto: querela di falso – rendiconto.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 23 aprile 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata (05.02.2021).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.05.2010, la signora Controparte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna il fratello signor Persona_1
allegando, tra l'altro:
− che la madre, signora il 04.12.1984 aveva conferito al Persona_2
fratello procura generale per l'amministrazione del suo patrimonio;
− che la procura era stata revocata il 17.11.1998;
− che il 14.12.1998 la procura veniva conferita congiuntamente a entrambi i figli;
− che la signora era deceduta il 20.02.1999; Per_2
− che in data 01.08.2001 l'attrice aveva richiesto di rendere il conto della gestione al fratello;
− che questi aveva affermato di avervi già provveduto, con approvazione della madre comprovata da scrittura del 20.09.1998, di cui consegnava copia al legale dell'attrice;
− che la signora nutriva perplessità sulla genuinità della scrittura, Per_1
della quale non riconosceva la sottoscrizione, riservandosi di assumere le opportune iniziative;
− che, in ogni caso, il fratello non consegnava copia del rendiconto asseritamente approvato dalla madre;
pagina 2 di 16 − che, pertanto, l'attrice riteneva ancora sussistenti i presupposti per ottenere dal signor il rendimento del conto, con diritto a percepire Per_1
il 50% del relativo saldo, da calcolarsi al netto del patrimonio disponibile alla morte della madre.
Si costituiva il signor contestando le pretese attoree e CP_2
deducendo, tra l'altro:
− che la sorella non era legittimata ad agire per ottenere il rendimento del conto, perché il diritto si era già estinto in forza dell'intervenuta approvazione della madre, sicché non vi era stata alcuna successione nel diritto al rendiconto;
− che, con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione della scrittura del 20.09.2008, formulava istanza di verificazione, precisando di non essere allo stato in grado di produrre tutta la documentazione esibita alla madre in sede di rendiconto, avendo provveduto alla consegna di volta in volta;
− che, quanto alla domanda di rendiconto, nel caso in cui fosse stato riconosciuto il diritto della signora a ottenerlo, essa avrebbe Per_1
dovuto essere limitata al 17.11.1998, ossia alla data in cui era stata revocata la procura generale al convenuto, e non sino al decesso della madre;
− di avere assolto all'incarico gratuitamente e correttamente, fornendo chiarimenti sulla gestione dei rapporti (contratti di locazione, compravendite immobiliari, emissione di assegni, deposito titoli, conti correnti);
− che il diritto dell'attrice sarebbe stato, comunque, estinto per prescrizione con riguardo: ai rapporti di conto corrente, dei quali era cointestataria e i cui estratti riceveva personalmente;
all'investimento concordato effettuato in data 01.12.1997; alla compravendita del
20.12.1991 avente a oggetto l'immobile destinato a sala pagina 3 di 16 cinematografica, avendo la signora partecipato personalmente al Per_1
rogito.
Il convenuto disconosceva, altresì, alcuni dei documenti prodotti da parte attrice, concludendo affinché fosse accertato che l'approvazione da parte della madre del rendiconto alla stessa reso fosse valida ed efficace, con conseguente inammissibilità/rigetto della domanda di rendiconto.
In prima udienza, parte attrice disconosceva il documento prodotto dal fratello sub 20 (rendiconto) e la c.d. lettera di scuse della madre, nonché, ai sensi dell'art. 2719 c.c. alcuni dei documenti avversari prodotti in copia.
In seguito, il signor depositava l'originale della scrittura del 20.09.1998, Per_1
anch'essa tempestivamente disconosciuta dalla sorella, la quale dichiarava di non riconoscere la sottoscrizione attribuita alla madre e, comunque, la riferibilità della stessa sottoscrizione alla data apposta sul documento, contestandone, altresì, genuinità e veridicità, con riserva di querela di falso nel caso in cui la firma fosse risultata autografa.
Veniva, quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare se la sottoscrizione apposta sulla scrittura del 20.09.1998 fosse autografa o apocrifa.
IL CTU concludeva per l'autografia della firma sottoposta a verificazione e l'attrice proponeva, quindi, querela di falso, autorizzata dal giudice istruttore con provvedimento del 27.01.2015.
Si procedeva, intanto, all'assunzione delle prove orali ammesse.
Con ordinanza in data 01.02.2018, il Tribunale, tra l'altro, ritenutane la necessità, disponeva che il CTU verificasse quale fosse la probabile datazione della sottoscrizione, già ritenuta autografa, apposta in calce al documento datato 20.09.1998, in quanto lo stesso, a parte la firma, era redatto interamente mediante macchina da scrivere e doveva essere accertato se detta sottoscrizione fosse coerente con la data apposta a macchina, conferendo specifico incarico di integrare la consulenza all'udienza del 15.05.2018.
pagina 4 di 16 Nelle more, l'appello proposto nelle more dal signor avverso l'ordinanza Per_1
del giorno 01.02.2018 veniva dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 2008/2019.
Con sentenza non definitiva n. 1444 depositata il 19.10.2020, il Tribunale di
Bologna, anche alla luce degli esiti della consulenza tecnica, corroborati da elementi indiziari, accoglieva la querela di falso, sul presupposto che la firma autografa “ fosse databile a periodo ampiamente antecedente Persona_2
rispetto a quello emergente dalla datazione della scrittura cui accedeva (“20 settembre 1998”) apposta a macchina, sicché si trattava di un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco absque pactis; ordinava, quindi, la cancellazione delle parti scritte a macchina di suddetto documento al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Per l'effetto, accertava e dichiarava il diritto di parte attrice, quale erede della mandante, al rendiconto con conseguente obbligo del signor a Persona_1
renderlo, per il periodo 04.12.1984/17.11.1998, rimettendo la causa sul ruolo per consentire al convenuto di provvedere in tal senso.
Il diritto della signora non era, infatti, prescritto, poiché il termine Per_1
decennale decorreva dal momento dell'apertura della successione (20.02.1999)
e la richiesta di rendiconto era stata formulata in data 01.08.2001, interrompendo efficacemente i termini, poi nuovamente e tempestivamente interrotti con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (07.05.2010).
Né rileva l'esistenza del documento n. 50 prodotto dal convenuto, contenente simulazione del rendiconto che il signor avrebbe predisposto per la Per_1
madre, considerato che la sorella nulla era tenuta a controdedurre in relazione a tale documento, non essendo in quel momento ancora aperto il sub- procedimento di rendicontazione su ordine del giudice;
peraltro, solo in caso di rendiconto ordinato e completo sarebbe stato possibile per la signora Per_1
contestarne in modo specifico il contenuto.
∞ ∞ ∞
pagina 5 di 16 Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor per Persona_1
i seguenti motivi.
1. LA CTU ha sostanzialmente escluso o, a tutto concedere, ha profondamente revocato in dubbio la falsità del documento datato
20.09.1998, considerato che, come statuito dal perito, la letteratura è concorde nell'affermare che, per individuare e distinguere le caratteristiche grafiche correlate a diversi periodo di vita di un individuo, è necessario disporre di numerose scritture comparative;
in difetto, nessuna pronunzia di falsità è possibile, come nel caso in esame, dove le scritture autografe non consentono di stabilire con certezza se la firma in questione possa essere stata effettivamente vergata nel mese di settembre 1998.
Nella sentenza manca la motivazione relativa al preteso superamento del giudizio di scarsità delle scritture comparative formulato dall'ausiliario del giudice.
Potendo il consulente contare solo su quattro scritture di confronto, il giudizio invocato dalla signora era ed è oggettivamente Per_1
impossibile.
Nell'esaminare le conclusioni del CTU, il Tribunale si adagia, inoltre, sulle argomentazioni del consulente di pare attrice/appellata, nonostante queste fossero state tutte puntualmente respinte dall'ausiliario.
In particolare, con riguardo al presunto costante e progressivo peggioramento delle condizioni di salute della signora il CTU ha Per_2
osservato che numerose patologie possono essere caratterizzate da un decorso mutevole e imprevedibile, tale cioè da non consentire di escludere il verificarsi di fasi acute e di periodi di remissione, anche in forza delle cure di volta in volta somministrate.
pagina 6 di 16 Tale argomento è disatteso dal Tribunale che, invece, afferma, senza alcuna motivazione, che la sottoscrizione di cui si discute deve essere fatta risalire al periodo antecedente rispetto all'atto di compravendita del 19.05.1998, caratterizzato da una firma esitante e incerta, avendo essa le medesime caratteristiche di sicurezza e fluidità rinvenibili nelle firme apposte dalla signora nelle scritture del 1996 e del 1997. Per_2
Il punto è, quindi, che non è stato possibile per il CTU esprimere un giudizio verosimile-probabile sul fatto che lo stato di salute della signora avrebbe potuto inibire permanentemente e definitivamente Per_2
il suo gesto grafico.
Il Tribunale ha, così, superato, senza, tuttavia, motivare riguardo alla scelta effettuata, il segno tracciato dal proprio ausiliare, che aveva concluso per la verosimiglianza della data della firma in contestazione.
Il documento oggetto di querela non è stato manipolato e non risultano passaggi in stampanti o macchine da scrivere.
2. Per asseverare la decisione presa, il Tribunale ha ritenuto di fare ricorso anche ad alcuni indici di compromissione dello stato di salute della signora desumibili dall'istruttoria orale. Per_2
Anche queste conclusioni non sono condivisibili.
Il Tribunale, con riguardo all'attacco cardiaco che avrebbe colpito la signora nell'estate del 1998, sempre negato dal signor ha Per_2 CP_2
dato credito alla deposizione della teste signora nonostante Tes_1
questa nemmeno avrebbe potuto trovarsi in loco la notte in cui si sarebbe verificato l'evento.
Il primo giudice ha ritenuto compatibile con l'attendibilità della deposizione sia la circostanza che la testimone avesse trasferito la propria residenza a Cotignola (Ravenna) il 17.12.1997, sia il fatto che la stessa avrebbe potuto comunque presentarsi al lavoro presso l'abitazione della signora all'occorrenza e, quindi, anche nel Per_2
pagina 7 di 16 periodo estivo del 1998, nonostante la già intervenuta liquidazione del
TFR in suo favore (gennaio 1998).
Manca, inoltre, specifica documentazione medica idonea a comprovare il presunto arresto cardiaco.
La signora si era trasferita a Cotignola, ossia a cento chilometri Tes_1
da casa né vi è traccia di pagamenti effettuati in suo favore dopo il Per_2
mese di gennaio 1998.
Inoltre, neppure vi era la necessità della presenza della signora Tes_1
in quel periodo, considerato che la signora era assistita durante Per_2
l'intera giornata da personale di servizio e sanitario regolarmente contrattualizzato.
Neppure possono ritenersi provate le altre circostanze ritenute rilevanti dal Tribunale al fine di determinare quale fosse lo stato di salute della de cuius e, in particolare, quelle riguardanti l'allettamento della signora e la somministrazione di ossigeno per diciotto ore al giorno. Per_2
Non è condivisibile la tesi del primo giudice secondo cui le testimonianze rese sul punto dalle persone indicate dall'odierno appellante non sarebbero attendibili, al contrario di quanto deciso con riguardo ai testi designati dall'attrice/appellata.
In particolare, la signora estranea da anni al nucleo Persona_3
familiare del signor in quanto ex fidanzata del figlio ormai Per_1 Per_4
da decenni, ha dichiarato di avere frequentato regolarmente la casa della signora senza, tuttavia, ricordare della bombola di ossigeno, Per_2 dell'allettamento e dell'attacco cardiaco, mentre rammentava che la signora usciva di casa in quanto disponeva di un autista.
Anche la fotografia che riproduce la signora pochi giorni prima del Per_2
decesso non contiene alcuna immagine di apparecchiature destinate alla somministrazione di ossigeno, né di altri presidi medici;
anzi, la signora pagina 8 di 16 e la sua badante appaiono serene e, in particolare, l'anziana non Per_2
mostra sofferenza ed è ben curata e pettinata.
La sentenza impugnata merita di essere riformata perché, sussistendo contrasto tra gli elementi di prova acquisiti, non ha preso in considerazione e, quindi, non ha valorizzato, due prove significative quali la deposizione della signora e la fotografia scattata pochi Per_3
giorni prima del decesso della signora Per_2
3. La controversia ha natura marcatamente indiziaria e il quadro complessivo, sotto questo profilo, non è stato correttamente valutato, in quanto gli indizi portati all'attenzione del giudicante dall'attrice/appellata non sono gravi, precisi e concordanti, né il
Tribunale li ha correttamente valutati, omettendo di prendere in considerazione le pur possibili interpretazioni alternative e/o contrarie rispetto a quella adottate.
La prova indiziaria deve consentire la ricostruzione del fatto in termini di certezza, sicché, in presenza di possibili alternative, perde valore.
In particolare, dalla circostanza che la scrittura di cui si controverte sia stata resa disponibile alla signora nel mese di ottobre 2001, non CP_2
può desumersi che si sia trattato di un falso realizzato ad hoc dal fratello, considerato che, alla richiesta del 28.09.2001 proveniente dal difensore della sorella, il signor ha dato riscontro nell'arco di CP_2
pochi giorni, nonostante egli stesso avesse formulato richiesta di rendiconto rimasta disattesa.
La presunta scarsa credibilità e confusione delle dichiarazioni rese dai figli e dalla moglie dell'odierno appellante, sostenuta dal primo giudice, non è condivisibile, potendo essere interpretate in senso non contrario alla genuinità del documento di cui è causa.
La moglie del signor ha dichiarato di avere consigliato al marito, CP_2
quando la signora era in vita, di rivolgersi a un professionista allo Per_2
pagina 9 di 16 scopo di ottenere tutela nel contenzioso traente origine della vendita a prezzo vile effettuata dalla de cuius in favore della figlia di una porzione immobiliare sulla quale l'acquirente aveva realizzato l'abitazione del figlio.
Afferma il Tribunale che il testo del documento è generico ed elementare, sicché non può essere stato redatto da un professionista e, quindi, sarebbe il frutto frettoloso di una scelta estemporanea del signor al contrario, questi si limitò nel 1998 a seguire il consiglio CP_2
ricevuto di ottenere dalla madre una semplice liberatoria.
Il primo giudice ha ritenuto che la figlia del signor non potesse Per_1
non conoscere il contenuto del documento in questione, concludendo, quindi, per l'inattendibilità della sua testimonianza, senza tenere conto che al tempo dei fatti questa aveva solo vent'anni e, quindi, “pensava a ben altro”.
Nessuna rilevanza avrebbe, inoltre, dovuto essere attribuita al mancato inserimento del rendiconto redatto dal signor nell'inventario Per_1
redatto dopo la morte della signora in quanto tale attività era stata Per_2
svolta solo per individuare le cose di valore rilevanti ai fini della divisione tra gli eredi;
tant'è che molti beni non sono stati inventariati, compresi alcuni documenti prodotti dalla signora nel presente Per_1
giudizio.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su ulteriori elementi privi di significato e valutati fuori dal contesto, quali il fatto che la signora non abbia sottoscritto il rendiconto in calce allo stesso, ma Per_2
mediante dichiarazione separata e la circostanza che il figlio non abbia conservato copia del rendiconto, nonostante sia emersa dalla testimonianza dei suoi familiari, una particolare attenzione dell'odierno appellante nella gestione di questo tipo di situazioni. Non si è tenuto,
pagina 10 di 16 tuttavia, conto del carattere informale e familiare dei rapporti di cui è causa.
Peraltro, dalla stessa testimonianza del figlio del signor non Per_1
emerge una particolare attenzione agli affari o ai “conti”, bensì la maniacale dedizione all'amministrazione del patrimonio materno.
Neppure dalla revoca della procura “esclusiva” al signor Per_1
intervenuta nel 1998 sarebbe stato possibile desumere argomenti a favore della tesi della sorella, considerato che la mancata menzione del rendiconto e irrilevante e che l'iniziativa di procedere alla revoca è stata assunta su sollecitazione della signora ossia dell'unico soggetto Per_1
interessato a non fare emergere l'intervenuta approvazione dell'operato del fratello da parte della madre.
Infine, il Tribunale non ha ritenuto rilevante la circostanza che nessun interesse il signor avesse di disporre fogli in bianco firmati dalla Per_1
madre, essendo egli, al tempo, titolare di procura generale rilasciatagli dalla stessa;
inoltre, perché la madre gli avrebbe dovuto rilasciare un biancosegno quando, nella prospettazione dell'appellata, sarebbe stata risentita nei confronti del figlio?
4. L'accoglimento dell'appello in punto genuinità della dichiarazione datata 20.09.1998 comporta la necessità di riforma delle altre statuizioni contenute in sentenza che sono conseguenza dell'accoglimento della querela di falso.
Si è costituita la signora chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 16.03.2021 è stata respinta l'istanza di sospensione.
All'udienza del 03.05.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'appellante.
La causa è stata ritualmente riassunta dalla signora unica erede Parte_1
del signor Per_1
pagina 11 di 16 Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte per l'udienza del 23 aprile 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta e la causa
è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle conclusioni rassegnate dalla consulente d'ufficio all'esito della seconda indagine tecnica, effettuata al fine di accertare la genuinità del documento costituito dalla dichiarazione redatta a stampa, datata 20.09.1998 a firma della signora contenente l'approvazione del rendiconto reso dal Persona_2
figlio con liberazione da qualsiasi responsabilità, sotto il profilo della corretta datazione del documento stesso.
Infatti, all'esito di precedente accertamento tecnico, era emersa la genuinità della firma, sicché la querela di falso, sulla cui ammissibilità non si discute in questa fase, si era concentrata sull'ipotesi di abusivo riempimento di un biancosegno rilasciato dalla signora ben prima del 20.09.1998 e, quindi, Per_2
sulla prospettata falsità della dichiarazione di approvazione del rendiconto.
L'impugnazione si concentra, quindi, sulle conclusioni “perplesse” della CTU, secondo la quale gli atti e le scritture comparative non avrebbero fornito gli elementi indispensabili per stabilire se la firma fosse coerente con la data della scrittura ovvero fosse da considerarsi vergata in epoca precedente, conclusioni che sarebbero state disattese, senza adeguata motivazione, dal Tribunale nella sentenza appellata.
Dato atto, in primo luogo, che la CTU non ha escluso la falsità della scrittura, come sostenuto dall'appellante, bensì rassegnato conclusioni incerte e fermo restando che la prova del falso incombe sul querelante, la Corte osserva che la decisione del Tribunale, quale peritus peritorum, è condivisibile, oltre che ampiamente motivata.
pagina 12 di 16 Le risultanze emerse in sede di accertamento tecnico consentono di concludere per la falsità della data apposta nella dichiarazione che inficia l'intero documento.
In particolare, non si condivide la prudenza del CTU, sfociante in un vero e proprio vizio motivazionale (definito correttamente come “discrasia espositiva” dal Tribunale), secondo cui non sarebbe possibile trarre argomenti decisivi dal confronto della firma oggetto di verifica con le sottoscrizioni apposte sulle scritture di comparazione, dovendosi, invece, concludere per il completo e definitivo accertamento con elevato grado di probabilità della falsa formazione del documento investito da querela di falso.
Emerge dalla perizia e non è contestato che la firma in verifica si ponga in una relazione qualitativa inequivocabile con le firme vergate dalla signora sul Per_2
contratto di locazione del giorno 01.06.1996 e sul testamento olografo del
25.09.1997, mentre essa si pone in evidente discontinuità con quelle successive del 19.05.1998, 17.11.1998 e 14.12.1998.
In particolare, se quella in verifica (con data 20.09.1998) e quelle del 1996-
1997 mostrano i potenziali bioenergetici sostanzialmente ben conservati, mostrando fluidità e armonia nel segno grafico, le altre tre, di cui una antecedente a quella oggetto di verifica, sono caratterizzate da lentezza esecutiva, segni di tensione neuromuscolare e tremolii che indicano una condizione di affaticamento e di moderata difficoltà.
Inoltre, la qualità del segno, dal 19.05.1998 all'autunno dello stesso anno, si mostra in peggioramento, denotando un progressivo aggravamento della condizione dell'autrice.
Tant'è che la stessa consulente afferma che, sulla base di tali elementi obiettivi, “si potrebbe presuntivamente ritenere che la data dalle firma in contestazione non sia verosimile, e che il documento in oggetto possa essere stato sottoscritto in una data anteriore al 19/5/1998”, salvo poi rifugiarsi in una formula dubitativa, riconducendo tale affermazione a una “ipotesi”.
pagina 13 di 16 Ritiene la Corte, anch'essa in veste di “peritus peritorum” in questa fase, che, sulla base del principio dell'id plerumque accidit, nonché degli esiti obiettivi dell'accertamento tecnico eseguito, in mancanza di argomenti di prova contrari, per vero neppure dedotti da parte appellante, sia del tutto inverosimile la circostanza che la signora abbia improvvisamente e per un periodo di Per_2
tempo ridotto riacquistato un potenziale bioenergetico adeguato a distanza di un anno dall'ultima manifestazione di tale capacità, mentre poco tempo prima e poche settimane dopo, nel contesto di un processo di ingravescenza e di peggioramento (anche) del segno grafico, essa manifestava in modo evidente, anche per il profano, difficoltà e incertezze macroscopiche;
processo che, purtroppo, avrebbe poi portato all'exitu verificatosi il 20.02.1999, ossia, ancora una volta, nell'arco di pochi mesi.
∞ ∞ ∞
Il secondo e il terzo motivo di impugnazione restano, quindi, assorbiti, in quanto, con il rigetto del primo, si giunge a confermare la fondatezza della querela di falso proposta dalla signora alla luce della manifesta e Per_1
obiettiva falsità della dichiarazione di cui è causa, che travolge il contenuto dell'intero documento.
In ogni caso, il “quadro indiziario” cui fa riferimento parte appellante rafforza la conclusione assunta dal primo giudice, ma non assurge ad argomento decisivo ai fini della pronuncia.
La sentenza impugnata, così come la presente, non si fonda su indizi, come, invece, deduce l'appellante e non è, quindi, richiesto che il “quadro indiziario” sia costituito da “elementi gravi, precisi e concordanti”, come prospettato e preteso nell'atto introduttivo della presente fase, essendo sufficiente la circostanza che la dichiarazione datata 20.09.1998, redatta a stampa, riporta sottoscrizione non coerente e, quindi, incompatibile con tale data.
Si prescinde, quindi, dalla disamina delle censure dedotte in relazione alle risultanze istruttorie e all'attendibilità dei testi, dovendosi, comunque,
pagina 14 di 16 considerare che, per stesso riconoscimento dell'appellante, la signora Per_2 necessitava di assistenza quotidiana e permanente sin dall'inizio del 1998, quando, nella prospettazione di parte appellante, sarebbe cessato il rapporto di lavoro con la signora Tes_1
Questo a conferma di un quadro sanitario significativamente ingravescente che avrebbe determinato la progressiva, inesorabile e documentata (mediante le sottoscrizioni risalenti al 1998) perdita del potenziale bioenergetico” sino al decesso avvenuto nel mese di febbraio dell'anno successivo.
∞ ∞ ∞
Anche il quarto motivo di impugnazione è assorbito, in quanto vincolato e subordinato all'accoglimento del primo motivo di appello.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato – di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna la signora alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite che liquida in Euro 6.946,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante pagina 15 di 16 dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 16 di 16