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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1265/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Salita Di San Nicola da Tolentino, Parte_1
1/B presso lo studio dell'avv. Naso Domenico (PEC: ), Email_1
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, con la funzionaria Gessica taverna (PEC: che lo rappresenta e Email_2
difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: riallineamento della carriera
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in cancelleria in data 01.6.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riallineamento della propria carriera ex art.4, comma 3, d.P.R.
399/88 e, quindi, per il riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera, con conseguente inquadramento nello scaglione auspicato.
Il ricorrente, nello specifico, dichiarava di aver lavorato come insegnante, alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica intimata, per più anni in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, prima di essere confermato in ruolo dall'1/09/2005, di aver richiesto e ottenuto la ricostruzione di carriera (Decreto n. 16 del 1.4.2008).
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera E
PER L'EFFETTO 2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a riallineare la carriera della ricorrente ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88. 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.01.2016, da altra data ritenuta di
Giustizia, nello scaglione stipendiale 15-20 anni con la qualifica di “Docente diplomato di scuola secondaria di II grado” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 20
e mesi 4, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2016, a da altra data ritenuta di
Giustizia, nello scaglione stipendiale 21-27 anni con la qualifica di “Docente diplomato di scuola secondaria di II grado” a seguito del recupero dell'anzianità ai soli fini economici, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 5.846,74, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del riallineamento della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando le avverse pretese, sollevando l'eccezione di prescrizione del diritto
[...]
vantato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Come condivisibilmente deciso da questo Tribunale (sent. n. 559 dl 13.10.2021) nonché dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5238 del 26.5.2022, alle cui motivazioni ci si riporta: < la parte ricorrente fonda il proprio diritto al riallineamento della carriera sul disposto dell'art.4 comma 3 D.P.R. 399/1988 il cui testo recita: “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per
i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Tuttavia, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 all'art. 69 intitolato “Norme transitorie” dispone al comma 1: “Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” aventi oggetto estraneo a quello qui in interesse “gli accordi sindacali recepiti in decreti dei Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-
1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”. E' tale ultima disposizione quindi, ad abrogare definitivamente l'art.4 cit. sia perché esplicitamente dispone che i decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali
“cessano in ogni caso di produrre effetti” dal momento della sottoscrizione della nuova tornata contrattuale di cui al CCNL comparto scuola 1998-2001, sia perché non è stato in alcun modo dedotto che tale CCNL contenga in sé norma facente esplicito richiamo alla disciplina di cui all'art.4 cit., analogamente a quanto operato dall'art.66 del precedente
CCNL 1994-1997 (a conferma vedi art.40 e segg. nuovo CCNL).
Quanto disposto dal D.Lgs. n.165/2001, esclude quindi la possibilità della parte ricorrente di vantare qualsivoglia diritto in relazione all'art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988 poiché normativa Presidenziale di recepimento dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio
1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, come tale inapplicabile dalla sottoscrizione in data 3 maggio 1999 del CCNL 1998-2001.
3 Poiché quindi oggetto di domanda è proprio la condanna al versamento di somme a titolo di differenze sul trattamento economico spettante, conseguenza automatica fatta discendere dall'attribuzione di diversa fascia d'anzianità per riallineamento ex art.4 comma 3 D.P.R.
n.399/1988, risulta dirimente rilevare che l'ultima parte del disposto dell'art.69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, prescindendo dai “soggetti e alle materie contemplati” dal CCNL
(limitazione riferita alla sola prima tornata contrattuale quadriennio 1994-1997), ha previsto che le disposizioni di cui agli accordi sindacali recepiti in decreti dei Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n.93 (tra cui il D.P.R. n.399/1988)
“cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”.>>
3. Ne consegue che la disciplina invocata dalla difesa di parte ricorrente, nella specie, non può trovare applicazione per coloro che avrebbero acquisito il diritto a riallineamento in data successiva alla stipulazione del CCNL 1998-2001. E poiché l'istante ha vantato il proprio diritto a riallineamento a decorrere dagli anni successivi a quello della sottoscrizione del CCNL 1998-2001, il ricorso dev'essere senz'altro rigettato.
4. I compensi di lite sono integralmente tra le parti attesa la novità e parziale controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12.2.2025.
Il Giudice
Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Salita Di San Nicola da Tolentino, Parte_1
1/B presso lo studio dell'avv. Naso Domenico (PEC: ), Email_1
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, con la funzionaria Gessica taverna (PEC: che lo rappresenta e Email_2
difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: riallineamento della carriera
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in cancelleria in data 01.6.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riallineamento della propria carriera ex art.4, comma 3, d.P.R.
399/88 e, quindi, per il riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera, con conseguente inquadramento nello scaglione auspicato.
Il ricorrente, nello specifico, dichiarava di aver lavorato come insegnante, alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica intimata, per più anni in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, prima di essere confermato in ruolo dall'1/09/2005, di aver richiesto e ottenuto la ricostruzione di carriera (Decreto n. 16 del 1.4.2008).
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente al riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88 e, quindi, al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera E
PER L'EFFETTO 2. CONDANNARE l'Amministrazione resistente a riallineare la carriera della ricorrente ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R. 399/88. 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dal 01.01.2016, da altra data ritenuta di
Giustizia, nello scaglione stipendiale 15-20 anni con la qualifica di “Docente diplomato di scuola secondaria di II grado” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 20
e mesi 4, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2016, a da altra data ritenuta di
Giustizia, nello scaglione stipendiale 21-27 anni con la qualifica di “Docente diplomato di scuola secondaria di II grado” a seguito del recupero dell'anzianità ai soli fini economici, con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 21, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 5.846,74, oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del riallineamento della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando le avverse pretese, sollevando l'eccezione di prescrizione del diritto
[...]
vantato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Come condivisibilmente deciso da questo Tribunale (sent. n. 559 dl 13.10.2021) nonché dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 5238 del 26.5.2022, alle cui motivazioni ci si riporta: < la parte ricorrente fonda il proprio diritto al riallineamento della carriera sul disposto dell'art.4 comma 3 D.P.R. 399/1988 il cui testo recita: “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per
i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Tuttavia, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 all'art. 69 intitolato “Norme transitorie” dispone al comma 1: “Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421” aventi oggetto estraneo a quello qui in interesse “gli accordi sindacali recepiti in decreti dei Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-
1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”. E' tale ultima disposizione quindi, ad abrogare definitivamente l'art.4 cit. sia perché esplicitamente dispone che i decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali
“cessano in ogni caso di produrre effetti” dal momento della sottoscrizione della nuova tornata contrattuale di cui al CCNL comparto scuola 1998-2001, sia perché non è stato in alcun modo dedotto che tale CCNL contenga in sé norma facente esplicito richiamo alla disciplina di cui all'art.4 cit., analogamente a quanto operato dall'art.66 del precedente
CCNL 1994-1997 (a conferma vedi art.40 e segg. nuovo CCNL).
Quanto disposto dal D.Lgs. n.165/2001, esclude quindi la possibilità della parte ricorrente di vantare qualsivoglia diritto in relazione all'art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988 poiché normativa Presidenziale di recepimento dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio
1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, come tale inapplicabile dalla sottoscrizione in data 3 maggio 1999 del CCNL 1998-2001.
3 Poiché quindi oggetto di domanda è proprio la condanna al versamento di somme a titolo di differenze sul trattamento economico spettante, conseguenza automatica fatta discendere dall'attribuzione di diversa fascia d'anzianità per riallineamento ex art.4 comma 3 D.P.R.
n.399/1988, risulta dirimente rilevare che l'ultima parte del disposto dell'art.69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, prescindendo dai “soggetti e alle materie contemplati” dal CCNL
(limitazione riferita alla sola prima tornata contrattuale quadriennio 1994-1997), ha previsto che le disposizioni di cui agli accordi sindacali recepiti in decreti dei Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n.93 (tra cui il D.P.R. n.399/1988)
“cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”.>>
3. Ne consegue che la disciplina invocata dalla difesa di parte ricorrente, nella specie, non può trovare applicazione per coloro che avrebbero acquisito il diritto a riallineamento in data successiva alla stipulazione del CCNL 1998-2001. E poiché l'istante ha vantato il proprio diritto a riallineamento a decorrere dagli anni successivi a quello della sottoscrizione del CCNL 1998-2001, il ricorso dev'essere senz'altro rigettato.
4. I compensi di lite sono integralmente tra le parti attesa la novità e parziale controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12.2.2025.
Il Giudice
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