TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5149/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Camilla Zocca in sostituzione dell'avv. Massimo Zocca, la quale fa presente che l'ordinanza di mutamento del rito è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al convenuto;
precisa le conclusioni come da memoria integrativa, dichiarando che la morosità ad oggi ammonta a euro 7.265,78 compreso il mese di gennaio 2025 e che le spese vive ammontano a euro 554,27 per parte resistente nessuno Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5149/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZOCCA MASSIMO RICORRENTE contro (C.F. ) CP_1 C.F._1 RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a
(d'ora in avanti solo “ ) Parte_1 Parte_1 ha agito in giudizio allegando:
- di aver concluso in data 1° settembre 2015 con
[...] un contratto di locazione abitativa avente ad CP_1 oggetto l'immobile sito in Piazzola Sul Brenta (PD), via Grantorto n. 203, piano terra di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019 per il canone annuale di euro 6.000,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 500,00;
- che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024
e che dunque la morosità ammontava ad euro 1.698,08;
pagina 2 di 6 - di aver intimato la conduttrice, a mezzo raccomandata a/r datata 29 febbraio 2024 (restituita al mittente per compiuta giacenza in data 25 marzo 2024), al pagamento di quanto dovuto, oltre ai canoni in scadenza, interessi moratori e l'ulteriore somma di euro 500,00 per le spese legali relative all'intervento. L'attore ha così concluso: «Voglia il Tribunale adito:
1. convalidare l'intimato sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria non impugnabile di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;
2. fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 legge n. 392 del 1978, nel più breve termine possibile
e, in caso di opposizione, disporre il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c., concedendo termine per il deposito delle memorie integrative e, in ogni caso dichiarare risolto il contratto di locazione menzionato in espositiva per grave inadempimento della parte conduttrice, con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio, condanna al rilascio ed al pagamento della somma di euro 1.698,08 per canoni scaduti oltre interessi e oneri accessori maturati;
3. emettere decreto ingiuntivo di pagamento, immediatamente esecutivo, per i canoni di locazione non corrisposti, come in narrativa più specificamente indicati, per una somma in linea capitale pari complessivamente ad euro 1.698,08 nonché per i canoni a scadere e non pagati fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, oltre agli interessi di legge dal dì del dovuto sino al saldo calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c., che, dalla data della presente domanda giudiziale sarà pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre alle spese di procedura;
4. con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile;
pagina 3 di 6
5. con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% CPA, IVA ed accessori di legge.»
All'udienza del 24 ottobre 2024 il giudice, rilevato che, vista l'irreperibilità dell'intimato, il procedimento notificatorio impediva la convalida di sfratto, perché attraverso il suo esperimento l'intimato non poteva avere contezza della procedura attivata (in contrasto con l'art. 663 c.p.c., primo comma, ultima parte), ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito speciale locatizio.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1
la quale, pur ritualmente evocato in giudizio, non
[...] si è costituita.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La stipulazione, in data 1° settembre 2015, tra la società ricorrente e la conduttrice di un CP_1 contratto di locazione abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Isola Mantegna – Piazzola Sul Brenta
(PD), via Grantorto n. 203, piano terra (consistente in un appartamento con ingresso indipendente) di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019 per il canone annuale di euro 6.000,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 500,00, è provata in via documentale (cfr. doc. 1 del ricorrente).
4. La ricorrente ha allegato che la conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da dicembre 2023 a gennaio 2025 (cfr. doc. 2 e doc. 8 della ricorrente nonché verbale della odierna udienza) per complessivi euro 7.265,78.
5. La conduttrice ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, in quanto è rimasta contumace.
L'inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione deve quindi ritenersi provato.
Si tratta di inadempimento grave – perché involge pagina 4 di 6 l'obbligazione principale che incombe sulla conduttrice e risulta essersi protratto per numerose mensilità - e imputabile a che non ha fornito valide CP_1 giustificazioni in ordine all'omesso pagamento dei canoni.
6. Per i motivi sinora esposti, dunque, il contratto di locazione deve ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento grave ed imputabile della conduttrice, la quale va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 30 gennaio 2025.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di;
tali spese vengono liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri massimi del D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva – sì da tenere conto anche dell'attività compiuta nella fase sommaria del procedimento – e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti conclusivi, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ubicato in Piazzola Sul Brenta (PD) - Isola Mantegna, via Grantorto n. 203, piano terra, stipulato in data 1° settembre 2015 tra e Parte_1
per grave inadempimento della conduttrice. CP_1
2. CONDANNA al rilascio dell'immobile di cui CP_1 al punto 1 del dispositivo entro e non oltre il 30 gennaio
2025, libero da persone e cose, anche interposte.
3. CONDANNA al rimborso delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente, che si liquidano in euro 3.396,00 per compensi, euro 554,27 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge. Padova, 16 gennaio 2025 il Giudice
pagina 5 di 6 Alberto Stocco
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Camilla Zocca in sostituzione dell'avv. Massimo Zocca, la quale fa presente che l'ordinanza di mutamento del rito è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al convenuto;
precisa le conclusioni come da memoria integrativa, dichiarando che la morosità ad oggi ammonta a euro 7.265,78 compreso il mese di gennaio 2025 e che le spese vive ammontano a euro 554,27 per parte resistente nessuno Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5149/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZOCCA MASSIMO RICORRENTE contro (C.F. ) CP_1 C.F._1 RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a
(d'ora in avanti solo “ ) Parte_1 Parte_1 ha agito in giudizio allegando:
- di aver concluso in data 1° settembre 2015 con
[...] un contratto di locazione abitativa avente ad CP_1 oggetto l'immobile sito in Piazzola Sul Brenta (PD), via Grantorto n. 203, piano terra di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019 per il canone annuale di euro 6.000,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 500,00;
- che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024
e che dunque la morosità ammontava ad euro 1.698,08;
pagina 2 di 6 - di aver intimato la conduttrice, a mezzo raccomandata a/r datata 29 febbraio 2024 (restituita al mittente per compiuta giacenza in data 25 marzo 2024), al pagamento di quanto dovuto, oltre ai canoni in scadenza, interessi moratori e l'ulteriore somma di euro 500,00 per le spese legali relative all'intervento. L'attore ha così concluso: «Voglia il Tribunale adito:
1. convalidare l'intimato sfratto per morosità e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria non impugnabile di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c.;
2. fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 legge n. 392 del 1978, nel più breve termine possibile
e, in caso di opposizione, disporre il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c., concedendo termine per il deposito delle memorie integrative e, in ogni caso dichiarare risolto il contratto di locazione menzionato in espositiva per grave inadempimento della parte conduttrice, con conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio, condanna al rilascio ed al pagamento della somma di euro 1.698,08 per canoni scaduti oltre interessi e oneri accessori maturati;
3. emettere decreto ingiuntivo di pagamento, immediatamente esecutivo, per i canoni di locazione non corrisposti, come in narrativa più specificamente indicati, per una somma in linea capitale pari complessivamente ad euro 1.698,08 nonché per i canoni a scadere e non pagati fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, oltre agli interessi di legge dal dì del dovuto sino al saldo calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c., che, dalla data della presente domanda giudiziale sarà pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre alle spese di procedura;
4. con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile;
pagina 3 di 6
5. con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% CPA, IVA ed accessori di legge.»
All'udienza del 24 ottobre 2024 il giudice, rilevato che, vista l'irreperibilità dell'intimato, il procedimento notificatorio impediva la convalida di sfratto, perché attraverso il suo esperimento l'intimato non poteva avere contezza della procedura attivata (in contrasto con l'art. 663 c.p.c., primo comma, ultima parte), ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito speciale locatizio.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1
la quale, pur ritualmente evocato in giudizio, non
[...] si è costituita.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La stipulazione, in data 1° settembre 2015, tra la società ricorrente e la conduttrice di un CP_1 contratto di locazione abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Isola Mantegna – Piazzola Sul Brenta
(PD), via Grantorto n. 203, piano terra (consistente in un appartamento con ingresso indipendente) di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019 per il canone annuale di euro 6.000,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 500,00, è provata in via documentale (cfr. doc. 1 del ricorrente).
4. La ricorrente ha allegato che la conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da dicembre 2023 a gennaio 2025 (cfr. doc. 2 e doc. 8 della ricorrente nonché verbale della odierna udienza) per complessivi euro 7.265,78.
5. La conduttrice ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, in quanto è rimasta contumace.
L'inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione deve quindi ritenersi provato.
Si tratta di inadempimento grave – perché involge pagina 4 di 6 l'obbligazione principale che incombe sulla conduttrice e risulta essersi protratto per numerose mensilità - e imputabile a che non ha fornito valide CP_1 giustificazioni in ordine all'omesso pagamento dei canoni.
6. Per i motivi sinora esposti, dunque, il contratto di locazione deve ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento grave ed imputabile della conduttrice, la quale va condannata al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 30 gennaio 2025.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di;
tali spese vengono liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri massimi del D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e introduttiva – sì da tenere conto anche dell'attività compiuta nella fase sommaria del procedimento – e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti conclusivi, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ubicato in Piazzola Sul Brenta (PD) - Isola Mantegna, via Grantorto n. 203, piano terra, stipulato in data 1° settembre 2015 tra e Parte_1
per grave inadempimento della conduttrice. CP_1
2. CONDANNA al rilascio dell'immobile di cui CP_1 al punto 1 del dispositivo entro e non oltre il 30 gennaio
2025, libero da persone e cose, anche interposte.
3. CONDANNA al rimborso delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente, che si liquidano in euro 3.396,00 per compensi, euro 554,27 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge. Padova, 16 gennaio 2025 il Giudice
pagina 5 di 6 Alberto Stocco
pagina 6 di 6