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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 420/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 420/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
) del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Cagliari (CA), nel Viale Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il
22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio Persona_1
8624 e raccolta 5983, apposta su tre fogli separati da intendersi congiunti al presente atto di appello, conformemente a quanto previsto ex art. 83, co. 3, c.p.c.;
-parte appellante-
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio C.F._2
Laconi C.F. , come da procura in calce al presente atto ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo Studio in Oristano Via San Francesco n. 18
-parte appellata-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nuoro – contratto di somministrazione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma integrale della sentenza impugnata, in via principale:
Rigettare, per le suesposte ragioni, le domande formulate dalla in primo grado, mandando CP_1 assolta da ogni avversa pretesa;
• con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio
Nell'interesse della parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
557/23 del Giudice di Pace di Nuoro emessa in data 18.10.2023;
b) Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellata, in qualità di titolare del contratto di somministrazione idrica a uso residente, identificato con il codice conveniva in giudizio P.IVA_2
nanti il Giudice di Pace di Nuoro, al fine di sentir dichiarare l'insussistenza Parte_1 dell'obbligo di pagare in favore del gestore idrico la somma di euro 419,18, di cui alla fattura n.
201600500192304 del 28.04.2016, a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" e la conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 52,38 corrisposta dall'attrice.
A fondamento della domanda proposta, la evidenziava che la pretesa azionata della società CP_1
convenuta era totalmente illegittima in quanto:
• prescritta ex art. 2948 c.c.;
• fondata su un atto illegittimo (Delibera n. 18 del 26.06.2014 del
[...]
) in quanto viziato da violazione di legge e d eccesso di Controparte_2
potere;
• fondata su un'errata qualificazione del corrispettivo richiesto, il quale trovava fonte non in un atto autoritativo ma nel contratto di utenza sottoscritto tra le parti;
• illegittima per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, atteso che la tariffa idrica ha natura di corrispettivo e la società convenuta non può introdurre una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati al fine di recuperare i maggiori costi sostenuti in conseguenza di una errata pianificazione e programmazione del servizio.
3 In particolare, evidenziava che la pretesa del gestore idrico di esigere il pagamento di una somma a titolo di conguagli regolatori doveva ritenersi indebita costituendo i conguagli regolatori un'inammissibile quota integrativa del corrispettivo pagato dall'utenza nell'arco temporale 2005 -
2011, peraltro svincolato da qualsiasi rapporto di corrispettività con il servizio reso dal gestore idrico, in violazione del principio di buona fede e di affidamento nell'esecuzione del contratto.
*
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel Parte_1
merito, instando per l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
*
Al termine dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Nuoro, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario
e la propria competenza a conoscere la presente controversia, con sentenza n. 557/2023, emessa il 18 ottobre 2023, depositata in cancelleria in data 20.10.2023, in accoglimento della domanda attorea ha dichiarato prescritte ex art. 2948 n. 4 c.c. e, per l'effetto, non dovute le somme richieste con conseguente condanna del gestore idrico al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, a interposto appello, eccependo la nullità della sentenza Parte_1 impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (c.d. vizio di ultrapetizione), avendo il giudice di Pace statuito l'annullamento della fattura impugnata su un presupposto (violazione dell'art. B16 del
Regolamento SII) non dedotto dall'attrice in citazione;
ha eccepito l'assenza di prescrizione, considerato che, come chiarito dalle S.U. ord. 29593 del 2022, il diritto alla riscossione di tali somme non decorre dal singolo consumo ma da quando la società è stata autorizzata a fatturarlo a seguito della sua effettiva quantificazione. Nel merito, ha evidenziato che le contestazioni sollevate nel giudizio di primo grado in ordine alla legittimità dei conguagli regolatori non erano in ogni caso condivisibili in quanto:
• la delibera introduttiva dei conguagli regolatori n. 18 del 2014 non costituisce un atto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, né è affetto dalla violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi;
• tale tesi è stata sconfessata dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “il potere regolatorio dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico non è sottoposto a termini temporali e i provvedimenti regolatori riferiti ad annualità precedenti non sono propriamente qualificabili come ad effetti retroattivi, poiché si tratta di atti che, piuttosto, dispongono "ora per allora" con un tipico fenomeno di retrodatazione, nel quale
l'Amministrazione ha valutato la situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui i provvedimenti stessi sono destinati a produrre effetto, sulla scorta delle informazioni e dei
4 dati relativi agli anni di riferimento delle tariffe.” ( , n. 2009/2016 – doc. 3). Il CP_3
Consiglio di Stato proprio con riguardo alla condotta dell'odierna appellante ha statuito che:
Nel dettaglio, l'Autorità di regolazione, anche sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito dell'attività ispettiva e di vigilanza autonomamente condotta ai fini del costante monitoraggio degli operatori, ha segnalato (…) che (i) rispetta la disciplina di Pt_1
settore in merito alle comunicazioni all'utenza in ordine alle tariffe applicate;
(ii) rispetta la disciplina di settore sia con riferimento ai conguagli (c.d. “partite pregresse”) che con riferimento all'applicazione c.d. “retroattiva” delle tariffe e alle procedure di rateizzazione dei consumi; (…)” (Consiglio di Stato n. 2918 del 14 giugno 2017 – doc. 5).
• tutti i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati hanno recentemente trovato supporto nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, la quali nel dichiarare non prescritte le pretese anteriori all'anno 2011, ha statuito che “… … la nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato. … …”, sostanzialmente, dando legittimità alla componente tariffaria dei “conguagli regolatori”.
• l'affermazione chiarificatrice, da parte delle Sezioni Unite, circa il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948, n°4, c.c., presuppone, quale antecedente logico-giuridico, che gli abbiano, a monte, implicitamente Parte_2 riconosciuto l'esistenza e la legittimità del diritto al recupero di quei costi per il passato - non avendo, altrimenti, senso pronunciarsi sulla prescrizione di un diritto ma suggerisce alcune ulteriori riflessioni che conducono al medesimo risultato.
• con riguardo alla contestazione per violazione dell'art.11 delle preleggi, a detta dell'appellante, mancando nel nostro ordinamento una disposizione di legge avente ad oggetto la “retroattività” del provvedimento amministrativo, nel silenzio del legislatore, ha trovato ampio spazio l'opera della giurisprudenza, che, argomentando proprio sulla base dell'art. 11, comma 1, delle Preleggi (secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”), ha elaborato, oltre che la regola generale del divieto di retroattività dei provvedimenti amministrativi, anche un numerus clausus di eccezioni che derogherebbero alla regola.
• In particolare, la giurisprudenza ha individuato 4 classi di provvedimenti amministrativi a retroattività eccezionalmente consentita: a) quelli retrattivi per legge;
b) quelli retrodatabili per doverosa esecuzione di pronunce giurisdizionali o giustiziali;
c) quelli retrattivi per natura;
d) quelli retroattivi unicamente in bonam partem e, da questo schema, ha tratto la conclusione
5 che non sarebbe mai ammissibile la retroattività per determinazione volontaria dell'amministrazione nel caso di “provvedimenti di segno sfavorevole per i destinatari” (come nella specie). Conclusione, questa, che troverebbe la propria “codificazione” nel nuovo testo dell'art. 21-bis della L. n°241/1990, introdotto dalla L. n°15/2005.
L'odierna appellante, tuttavia, aderendo al pensiero espresso dalla dottrina giuridica contemporanea, ritiene arbitrario e, quindi, errato applicare, in automatico e secondo una valutazione ex ante, l'art. 11 delle preleggi alla generalità degli atti amministrativi, stante la differenza, non solo quantitativa (di grado), ma, soprattutto, qualitativa (di natura giuridica) tra essi e gli atti normativi, avuto riguardo alla “concretezza”, che caratterizza il provvedimento amministrativo (avvicinandolo al provvedimento giurisdizionale molto più che alla legge, posto che anch'esso è un atto soggetto, in linea di principio, alla legge e di concretizzazione della stessa), rispetto al carattere, diametralmente opposto, dell'“astrattezza” proprio dell'atto normativo.
La dottrina giuridica contemporanea, in luogo dell'approccio tradizionale, propone di configurare la retroattività, non più in base alla sussunzione del provvedimento in categorie astratte e fissate a priori, bensì utilizzando uno schema a geometria variabile, ossia “per principi”, nel senso che essa potrebbe considerarsi vietata o consentita soltanto all'esito di una verifica di compatibilità con i principi generali dell'ordinamento. In particolare, ogni ipotesi di provvedimento retroattivo dovrebbe essere sottoposta, caso per caso, motivatamente e con esiti non predeterminabili ex ante, ad un triplice test, volto a vagliare l'an, il quantum ed il quomodo della retroazione tollerabile dall'ordinamento in base ai principi (il primo) di legalità, (il secondo) di proporzionalità e (il terzo ed ultimo) operando un bilanciamento finale tra il principio di buon andamento (a cui si deve uniformare la P.A.) e quelli di certezza (intesa come ragionevole prevedibilità) del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, l'appellante ha evidenziato che, tenuto conto del ricostruito quadro normativo, delle peculiarità del tipo di contratto di somministrazione in essere tra il GE e l'utente, dei relativi interessi in gioco nonché del modestissimo impatto che l'inserimento della relativa voce tariffaria nella fattura n°2016000500137466 del 28.04.2016, pari ad €322,70
(pagabile in 8 rate di € 40,34 ciascuna), ha prodotto nella sfera patrimoniale di , Persona_2
fruitore del servizio idrico, applichiamo il proposto schema a geometria variabile ai contestati provvedimenti amministrativi de quibus, regolanti i “conguagli regolatori”, non si può che giungere alla conclusione che, nella specie, tali provvedimenti possano legittimamente retroagire nel passato.
Infine, con riguardo alla recente evoluzione giurisprudenziale sul punto, atteso che la terza sezione della Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità dei conguagli regolatori partite pregresse 2005- precisando che: "ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed
6 imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;(..); 2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico; infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa
Corte, l'appellante, al fine di ritener raggiunta la prova, ha evidenziato che:
- i conguagli partite pregresse 2005/2011 rappresentano uno specifico elemento della tariffa idrica, approvato, in ordine all'an e al quantum, dalle competenti autorità amministrative.
Non si tratta di una componente tariffaria di natura eccezionale o patologica, bensì di una voce pacificamente riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare – nel rispetto dei principi del full cost recovery e dell'equilibrio economico finanziario del GE – il disallineamento tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi verificatosi in un determinato periodo, nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e dai consumi stimati rispetto a quelli effettivi.
- la riscossione di tali importi non configura una iniziativa unilaterale di la quale Pt_1
si limita a dare doverosa attuazione ai provvedimenti delle Autorità competenti in ordine al riconoscimento e alla quantificazione delle richiamate componenti tariffarie.
- l'AEEGSI, con la Delibera n. 643 del 27 dicembre 2013 di approvazione del nuovo metodo tariffario idrico, ha emesso una serie di disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei servizi idrici ivi elencati, disponendo all'art. 31 del relativo Allegato A che “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie” avrebbero dovuto essere “quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014” da parte degli Enti d'Ambito.
- l'AEEGSI ha ritenuto legittimi i conguagli tariffari a copertura integrale dei costi del servizio precisando, con comunicato del 6 ottobre 2014, che la loro quantificazione avrebbe dovuto compiersi “sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore” e non derivare “dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.
- con delibera n. 18 del 26.06.2014 la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della (AATO) ha dato seguito alle CP_2
disposizioni di cui alla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 (Delibera 643/2013 o
7 anche MTI) e correlato allegato A, dell'AEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i
Servizi Idrici) in particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione dei conguagli inerenti a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, quantificandoli in 106,7 M€, espressi in valuta 2014.
- l'importo riconosciuto ad per partite precedenti al 2012 è stato dunque Pt_1 determinato e certificato da GA in 106,7 M€ sulla base delle disposizioni di legge (v.
Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013).
- la delibera n. 18 del 26.06.2014 ha stabilito, altresì, i criteri con i quali ripartire la massa indistinta dei conguagli regolatori tra gli utenti. Si tratta di criteri oggettivi, valevoli indistintamente per tutti gli utenti, in virtù del principio di sussidiarietà e solidarietà tariffaria.
- pertanto, non vi è dubbio che il costo addebitato agli odierni appellati a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005/2011 tramite le fatture oggetto di questo giudizio, sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio.
- la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti
d'Ambito e dunque, nel caso della da GA. CP_2
- quest'ultima, quando determina le tariffe, fa una ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri avvalendosi dei c.d. tool di calcolo, ossia dei simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio. Quando poi si procede col consuntivo, si accerta se quel determinato livello di servizio è stato erogato e, in caso affermativo, quanto è costato. Nel caso in cui venga rilevato uno scostamento, si valuta se tale scostamento sia derivato da una inefficienza o meno. Qualora tale scostamento non sia derivato da una inefficienza, GA individua i costi conguagliabili nel perimetro disposto dalla normativa nazionale.
- il fatto stesso che GA abbia certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso.
- in conclusione, la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede, con tutta evidenza, negli atti istruttori della Deliberazione n.
18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013.
8 - la quantificazione dei conguagli regolatori è stata certificata da GA, il quale ha utilizzato e considerato solo i costi “conguagliabili”, in quanto rispondenti ai requisiti di legge, non certamente imputabili a mala gestio del GE che, peraltro, avanza delle pretese ben superiori (232.000,00) nell'ambito del procedimento amministrativo ancora pendente.
L'odierna appellante ha insistito inoltre per la riforma della sentenza appellata, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che il Giudice di Pace ha condannato il GE al pagamento, a titolo di spese legali, della somma di € 1.100,00, oltre I.V.A. e c.p.a., importo del tutto abnorme, considerato che, sulla base dei base dei parametri ministeriali, ratione temporis applicabili, il compenso non avrebbe potuto superare la somma di € 471,00, non essendo peraltro stata svolta la fase istruttoria.
Ha pertanto insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.10.2024, si è Controparte_1
costituita in appello, contestando i motivi di impugnazione formulati dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
*
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
04.03.2025, poi sostituita da note scritte in sostituzione d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata, l'eccezione preliminare sollevata dall'odierna appellante in ordine alla nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Parte appellante, con il primo motivo d'appello, assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione per essersi il giudice di primo grado pronunciato d'ufficio su eccezioni non sollevate dalla controparte.
Tuttavia, ad un'attenta lettura degli atti di causa, emerge come l'attrice, odierna appellata, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado abbia espressamente contestato l'esigibilità del credito eccependone la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e il giudice di Pace, sulla base di una motivazione non condivisibile, ma non per questo affetta da nullità, ha accolto l'eccezione, dichiarando le somme richieste non dovute in quanto prescritte.
Alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è pertanto ravvisabile nella fattispecie esaminata, avendo il giudice statuito in ordine ad un'eccezione
9 in senso stresso, quella di prescrizione, espressamente dedotta da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
*
Nel merito, si osserva quanto segue.
L'odierna appellata, in qualità di titolare del contratto di somministrazione idrica n. 35103517, ha proposto domanda di accertamento negativo del credito, nanti il Giudice di Pace di Nuoro, al fine di sentire dichiarare prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c. e in ogni caso non dovuti gli importi addebitati da con la fattura n. 201600500192304 del 28.04.2016 pari a € 419,18, a titolo di Parte_1
“conguagli regolatori - partite pregresse per il periodo 2005 -2011.
Il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda attorea, ha ritenuto non dovute le somme indicate, dichiarando il credito estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
a censurato la decisione impugnata rivendicando: Parte_1
- quanto all'asserita prescrizione del credito azionato, che l'addebito all'utente di tali componenti di costo era avvenuto solo a seguito del riconoscimento e della quantificazione operati dalle competenti autorità amministrative e che, pertanto, solo a seguito dell'adozione della Delibera n. 613/2013/R/IR da parte dell'ex AEEGSI e della delibera n. 18/2014,
Commissario A.A.T.O., le stesse erano divenute esigibili, con la conseguenza che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2935 c.c. – a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – alcuna prescrizione del diritto poteva ritenersi maturata, posto che il gestore idrico era stato posto nella condizione di far valere il proprio “diritto”, fatturando le partite pregresse deliberate dall'Autorità d'Ambito, solo dal mese di giugno 2014.
- quanto alla legittimità della propria pretesa creditoria, che le c.d. partite pregresse non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative cogenti sulla base di criteri normativi predefiniti e autorizzati dalle competenti autorità amministrative (Autorità d'Ambito e Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
Integrato) nel rispetto dei principi riconosciuti dalla Corte Costituzionale e del fondamentale principio del full cost recovery di cui all'art. 154 del Dlgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che impone il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione del servizio offerto e, come tali, perfettamente legittime.
Tanto premesso, l'appello deve incontrare il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'ormai noto pronunciamento delle Sezioni Unite della
Cassazione che, in ordine alla questione relativa alla prescrizione del credito relativo ai c.d. conguagli regolatori, in una fattispecie analoga a quella esaminata, ha statuito che: «la nozione di recupero dei
10 costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
- il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.( Cass. civ. sez. un. 29593/2022).
Ha errato pertanto il giudice di primo grado nell'aver ritenuto non dovuto il credito in quanto estinto per prescrizione, atteso che il termine prescrizionale quinquennale di cui all' art. 2948 n. 4 c.c. non deve essere computato dalla data degli asseriti consumi (2005 -2011), ma dal momento in cui la richiesta di recupero poteva essere concretamente esercitata dal gestore, ossia giugno 2014.
La sentenza, sotto tale profilo, non può pertanto trovare conferma.
Escluso che il credito possa ritenersi estinto per prescrizione, devono essere esaminati gli ulteriori motivi di contestazione della pretesa azionata.
L'odierna appellata contesta i conguagli regolatori in quanto configuranti un adeguamento retroattivo della tariffa, addebitato ex post all'utente in spregio del principio di irretroattività degli atti amministrativi di cui all'art. 11 delle preleggi e di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte che, con la sentenza sopra richiamata, ribaltando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha dichiarato - seppur incidentalmente – “la legittimità delle partite pregresse attuata mediante la previsione ora per allora, laddove giustificata dalla necessità del recupero integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato”.
Prima di tale pronuncia, la giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito, aveva sempre escluso la legittimità dei c.d. conguagli regolatori, ora in ragione della natura prettamente privatistica del rapporto di somministrazione idrica intercorrente tra utente e gestore idrico, fondato sul principio di corrispettività delle prestazioni e di buona fede nell'esecuzione del contratto, ora in virtù del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi, in forza del quale veniva negata efficacia retroattiva alle delibere dell'ex e dell' , stante la loro incontestata natura di CP_4 CP_5
provvedimenti amministrativi ( Cass. civ. n. 17959 del 2021).
Con la pronuncia del 2022, le sezioni unite della Cassazione, riconoscendo l'astratta ammissibilità delle partite pregresse, hanno inteso pertanto inaugurare un nuovo orientamento giurisprudenziale, che è stato tuttavia oggetto di successivi interventi chiarificatori da parte della stessa Suprema Corte che ha inteso così precisare i limiti e la portata di tale pronuncia.
In prima battuta, è bene precisare che il fondamento giuridico dei conguagli regolatori è stato rinvenuto nei principi, di matrice europea, del full cost recovery, ossia del pieno recupero di tutti i costi sostenuti, e del “chi inquina paga”, costituenti i principi cardine del sistema idrico, in quanto
11 finalizzati a garantire non solo la tutela dell'ambiente, ma anche l'efficienza, l'economicità e l'efficacia del servizio.
Tali principi sono stati espressamente enunciati nella direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 9, stabilisce che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi
i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri provvedono entro il 2010: - a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva, - a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici
a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".
La stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sul punto, con sentenza in causa C-686/15,
, nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai Parte_3
consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione, ha statuito che «l'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE non vincola gli Stati membri, di una politica dei prezzi dell'acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente;
in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei;
nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultimo
a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile».
Nell'ordinamento interno, i medesimi concetti sono stati richiamati dal disposto dall'art. 154, comma
1 del d.lgs. n. 152/06 (Codice dell' Ambiente) che così prevede “ La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio
"chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.
12 Facendo richiamo ai principi sopra delineati, le sezioni unite della Cassazione hanno riconosciuto la legittimità dei conguagli regolatori, laddove giustificati dalla necessità di recuperare integralmente i costi di gestione del servizio idrico, statuendo che, “poiché la nozione stessa di “recupero” dei costi
(art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006), in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé
l'applicazione di un costo ora per allora, non può che reputarsi legittima l'integrazione nella tariffa di componenti di costo orientate, pro futuro, a recuperare dall'utenza, secondo regole chiare e predeterminate, eventuali disavanzi di bilancio” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29593/2022).
Tuttavia, la stessa Corte, in successive pronunce, ha inteso stabilire dei limiti alla legittimità di tale imposizione coattiva precisando che «il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero, anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua, non significa che sia ammesso “ogni” recupero tariffario». «Già in passato era stato evidenziato che il principio di recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle
«variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate».
Secondo l'iter logico giuridico seguito dalla Suprema Corte, che si condivide e al quale si ritiene di uniformarsi, la possibilità di imputazione retroattiva dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione del servizio può trovare giustificazione solo nell'ipotesi in cui tali costi siano stati sostenuti al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio agli utenti ovvero per esigenze oggettive di cui è necessario fornire dimostrazione. In mancanza di un nesso di corrispettività con la fruizione del servizio e di una giustificazione oggettiva dello scostamento rispetto alle previsioni iniziali del bilancio, sarebbe infatti illegittimo addossare tali costi sugli utenti, con conseguente azzeramento del rischio di impresa in capo all'ente gestore.
La possibilità di addebitare sugli utenti i costi derivanti da disavanzi di gestione o errori di panificazione deve essere limitata a casi eccezionali e imprevedibili ovvero giustificata dalla necessità di migliorare e rendere più efficiente il servizio per l'intera collettività, risolvendosi in caso contrario, in assenza di “regole chiare e determinate”, in un'illegittima violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di somministrazione idrica in quanto si consentirebbe a una parte di modificare unilateralmente il contenuto dell'accordo, alterandone il sinallagma contrattuale, in mancanza di una effettiva prestazione in favore della controparte.
In senso conforme, si è pronunciata recentemente la stessa Suprema Corte, sancendo che in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite
13 pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 5127 del
17/02/2023 Rv. 667227 - 01).
Alla luce dei principi sopra enunciati, per poter addebitare sull'utenza i costi connessi alla gestione del servizio idrico, l'odierna appellante ha l'onere di provare che lo scostamento dei ricavi è avvenuto per cause impreviste e imprevedibili al momento della erogazione e fatturazione del servizio, dovendosi invece escludere la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività e proporzionalità.
Nella fattispecie esaminata, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, non avendo Pt_1
allegato né tanto meno provato che gli importi addebitati agli utenti siano giustificati
[...] dall'esigenza di far fronte a costi imprevisti e imprevedibili al momento della erogazione e fatturazione del servizio, né risultano in alcun modo allegati e provati i fatti o le cause che hanno originato tali scostamenti, il che rende impossibile una qualsiasi verifica in ordine alla loro prevedibilità.
Nella delibera AEEGSI n. 643/2013 non è rinvenibile alcuna indicazione sulle cause di tali disavanzi di bilancio e della loro correlazione con la necessità di eseguire interventi strutturali a servizio della collettività né sui caratteri di imprevedibilità e straordinarietà degli stessi, per cui appare del tutto apodittica la difesa del gestore idrico secondo cui “legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso” sarebbe rinvenibile nella stessa approvazione della Tariffa da parte delle autorità competenti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, «il fatto stesso che GA abbia certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso».
È evidente che la prova dell'esistenza di un diritto non può ricavarsi da meri assunti o postulati, considerato che nell'ambito del processo civile vige il principio dell'onere della prova e chi agisce ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Dall'esame dei documenti allegati, peraltro versati in causa alla rinfusa, non è possibile evincere, in alcun modo, la prova dei costi - imprevisti e imprevedibili – che la società ha dovuto sostenere, né le cause di tali costi e la tipologia di servizi resi all'utenza, correlati o correlabili agli stessi;
circostanze che era onere della parte allegare in modo specifico, al fine di consentire al giudice di operare una verifica sulla base del materiale probatorio allegato.
14 Sulla scorta di quanto sopra esposto, stante l'assenza in atti di qualsivoglia allegazione o elemento di prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa azionata, l'appello deve essere rigettato così come la richiesta di espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, in quanto del tutto esplorativa e, in ogni caso, inammissibile in quanto volta a supplire evidenti carenze di allegazione e probatorie della parte istante.
La sentenza del Giudice di Pace deve essere pertanto confermata nella parte in cui ha dichiarato non dovute le somme pretese a titolo di partite pregresse “conguaglio anno 2005-2011” seppur per motivazioni diverse da quelle esposte dal giudice di primo grado.
La sentenza deve essere invece riformata con riguardo al regolamento delle spese di lite, atteso che il giudice di primo grado ha effettivamente liquidato le spese andando oltre i parametri stabiliti dal D.M.
n. 55 del 2014.
L'art. 4, in materia di parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, stabilisce che, «ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Nella fattispecie esaminata, trattandosi di causa di valore pari a euro 419,18, i parametri applicabili sono quelli relativi alle cause di valore compreso fino a euro 1.100,00. La liquidazione, sulla base dei valori medi, è pertanto pari a 346,00 che, aumentata del 50%, non può comunque superare i 519,00 euro.
Considerato che
il giudice di Pace ha liquidato l'importo pari a euro 1.110,00, lo stesso dovrà essere ridotto.
*
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, in quanto l'accoglimento parziale in ordine alle spese di lite non consente una compensazione neppure parziale.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di
15 cognizione di valore compreso fino a euro 1.100. Gli stessi parametri dovranno essere utilizzati per la liquidazione del giudizio di primo grado
Si ritiene che l'accoglimento, seppur parziale dell'appello, non consenta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, in forza del quale l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara non dovute la somma di euro 419,18, di cui alla fattura n. 201600500192304 del
28.04.2016, a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" e, per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di euro 52,38 già corrisposta da Parte_1 CP_1
.
[...]
2. condanna lla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali dei due gradi del giudizio, che liquida in euro 346,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado del giudizio e in euro 662,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente grado d'appello.
Così deciso in Nuoro, 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 420/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
) del Foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Cagliari (CA), nel Viale Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il
22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio Persona_1
8624 e raccolta 5983, apposta su tre fogli separati da intendersi congiunti al presente atto di appello, conformemente a quanto previsto ex art. 83, co. 3, c.p.c.;
-parte appellante-
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Efisio C.F._2
Laconi C.F. , come da procura in calce al presente atto ed elettivamente C.F._3
domiciliata presso il suo Studio in Oristano Via San Francesco n. 18
-parte appellata-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nuoro – contratto di somministrazione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma integrale della sentenza impugnata, in via principale:
Rigettare, per le suesposte ragioni, le domande formulate dalla in primo grado, mandando CP_1 assolta da ogni avversa pretesa;
• con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio
Nell'interesse della parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
557/23 del Giudice di Pace di Nuoro emessa in data 18.10.2023;
b) Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellata, in qualità di titolare del contratto di somministrazione idrica a uso residente, identificato con il codice conveniva in giudizio P.IVA_2
nanti il Giudice di Pace di Nuoro, al fine di sentir dichiarare l'insussistenza Parte_1 dell'obbligo di pagare in favore del gestore idrico la somma di euro 419,18, di cui alla fattura n.
201600500192304 del 28.04.2016, a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" e la conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 52,38 corrisposta dall'attrice.
A fondamento della domanda proposta, la evidenziava che la pretesa azionata della società CP_1
convenuta era totalmente illegittima in quanto:
• prescritta ex art. 2948 c.c.;
• fondata su un atto illegittimo (Delibera n. 18 del 26.06.2014 del
[...]
) in quanto viziato da violazione di legge e d eccesso di Controparte_2
potere;
• fondata su un'errata qualificazione del corrispettivo richiesto, il quale trovava fonte non in un atto autoritativo ma nel contratto di utenza sottoscritto tra le parti;
• illegittima per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, atteso che la tariffa idrica ha natura di corrispettivo e la società convenuta non può introdurre una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati al fine di recuperare i maggiori costi sostenuti in conseguenza di una errata pianificazione e programmazione del servizio.
3 In particolare, evidenziava che la pretesa del gestore idrico di esigere il pagamento di una somma a titolo di conguagli regolatori doveva ritenersi indebita costituendo i conguagli regolatori un'inammissibile quota integrativa del corrispettivo pagato dall'utenza nell'arco temporale 2005 -
2011, peraltro svincolato da qualsiasi rapporto di corrispettività con il servizio reso dal gestore idrico, in violazione del principio di buona fede e di affidamento nell'esecuzione del contratto.
*
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel Parte_1
merito, instando per l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
*
Al termine dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Nuoro, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario
e la propria competenza a conoscere la presente controversia, con sentenza n. 557/2023, emessa il 18 ottobre 2023, depositata in cancelleria in data 20.10.2023, in accoglimento della domanda attorea ha dichiarato prescritte ex art. 2948 n. 4 c.c. e, per l'effetto, non dovute le somme richieste con conseguente condanna del gestore idrico al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, a interposto appello, eccependo la nullità della sentenza Parte_1 impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (c.d. vizio di ultrapetizione), avendo il giudice di Pace statuito l'annullamento della fattura impugnata su un presupposto (violazione dell'art. B16 del
Regolamento SII) non dedotto dall'attrice in citazione;
ha eccepito l'assenza di prescrizione, considerato che, come chiarito dalle S.U. ord. 29593 del 2022, il diritto alla riscossione di tali somme non decorre dal singolo consumo ma da quando la società è stata autorizzata a fatturarlo a seguito della sua effettiva quantificazione. Nel merito, ha evidenziato che le contestazioni sollevate nel giudizio di primo grado in ordine alla legittimità dei conguagli regolatori non erano in ogni caso condivisibili in quanto:
• la delibera introduttiva dei conguagli regolatori n. 18 del 2014 non costituisce un atto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere, né è affetto dalla violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi;
• tale tesi è stata sconfessata dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “il potere regolatorio dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico non è sottoposto a termini temporali e i provvedimenti regolatori riferiti ad annualità precedenti non sono propriamente qualificabili come ad effetti retroattivi, poiché si tratta di atti che, piuttosto, dispongono "ora per allora" con un tipico fenomeno di retrodatazione, nel quale
l'Amministrazione ha valutato la situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui i provvedimenti stessi sono destinati a produrre effetto, sulla scorta delle informazioni e dei
4 dati relativi agli anni di riferimento delle tariffe.” ( , n. 2009/2016 – doc. 3). Il CP_3
Consiglio di Stato proprio con riguardo alla condotta dell'odierna appellante ha statuito che:
Nel dettaglio, l'Autorità di regolazione, anche sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito dell'attività ispettiva e di vigilanza autonomamente condotta ai fini del costante monitoraggio degli operatori, ha segnalato (…) che (i) rispetta la disciplina di Pt_1
settore in merito alle comunicazioni all'utenza in ordine alle tariffe applicate;
(ii) rispetta la disciplina di settore sia con riferimento ai conguagli (c.d. “partite pregresse”) che con riferimento all'applicazione c.d. “retroattiva” delle tariffe e alle procedure di rateizzazione dei consumi; (…)” (Consiglio di Stato n. 2918 del 14 giugno 2017 – doc. 5).
• tutti i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati hanno recentemente trovato supporto nella pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, la quali nel dichiarare non prescritte le pretese anteriori all'anno 2011, ha statuito che “… … la nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato. … …”, sostanzialmente, dando legittimità alla componente tariffaria dei “conguagli regolatori”.
• l'affermazione chiarificatrice, da parte delle Sezioni Unite, circa il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art.2948, n°4, c.c., presuppone, quale antecedente logico-giuridico, che gli abbiano, a monte, implicitamente Parte_2 riconosciuto l'esistenza e la legittimità del diritto al recupero di quei costi per il passato - non avendo, altrimenti, senso pronunciarsi sulla prescrizione di un diritto ma suggerisce alcune ulteriori riflessioni che conducono al medesimo risultato.
• con riguardo alla contestazione per violazione dell'art.11 delle preleggi, a detta dell'appellante, mancando nel nostro ordinamento una disposizione di legge avente ad oggetto la “retroattività” del provvedimento amministrativo, nel silenzio del legislatore, ha trovato ampio spazio l'opera della giurisprudenza, che, argomentando proprio sulla base dell'art. 11, comma 1, delle Preleggi (secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”), ha elaborato, oltre che la regola generale del divieto di retroattività dei provvedimenti amministrativi, anche un numerus clausus di eccezioni che derogherebbero alla regola.
• In particolare, la giurisprudenza ha individuato 4 classi di provvedimenti amministrativi a retroattività eccezionalmente consentita: a) quelli retrattivi per legge;
b) quelli retrodatabili per doverosa esecuzione di pronunce giurisdizionali o giustiziali;
c) quelli retrattivi per natura;
d) quelli retroattivi unicamente in bonam partem e, da questo schema, ha tratto la conclusione
5 che non sarebbe mai ammissibile la retroattività per determinazione volontaria dell'amministrazione nel caso di “provvedimenti di segno sfavorevole per i destinatari” (come nella specie). Conclusione, questa, che troverebbe la propria “codificazione” nel nuovo testo dell'art. 21-bis della L. n°241/1990, introdotto dalla L. n°15/2005.
L'odierna appellante, tuttavia, aderendo al pensiero espresso dalla dottrina giuridica contemporanea, ritiene arbitrario e, quindi, errato applicare, in automatico e secondo una valutazione ex ante, l'art. 11 delle preleggi alla generalità degli atti amministrativi, stante la differenza, non solo quantitativa (di grado), ma, soprattutto, qualitativa (di natura giuridica) tra essi e gli atti normativi, avuto riguardo alla “concretezza”, che caratterizza il provvedimento amministrativo (avvicinandolo al provvedimento giurisdizionale molto più che alla legge, posto che anch'esso è un atto soggetto, in linea di principio, alla legge e di concretizzazione della stessa), rispetto al carattere, diametralmente opposto, dell'“astrattezza” proprio dell'atto normativo.
La dottrina giuridica contemporanea, in luogo dell'approccio tradizionale, propone di configurare la retroattività, non più in base alla sussunzione del provvedimento in categorie astratte e fissate a priori, bensì utilizzando uno schema a geometria variabile, ossia “per principi”, nel senso che essa potrebbe considerarsi vietata o consentita soltanto all'esito di una verifica di compatibilità con i principi generali dell'ordinamento. In particolare, ogni ipotesi di provvedimento retroattivo dovrebbe essere sottoposta, caso per caso, motivatamente e con esiti non predeterminabili ex ante, ad un triplice test, volto a vagliare l'an, il quantum ed il quomodo della retroazione tollerabile dall'ordinamento in base ai principi (il primo) di legalità, (il secondo) di proporzionalità e (il terzo ed ultimo) operando un bilanciamento finale tra il principio di buon andamento (a cui si deve uniformare la P.A.) e quelli di certezza (intesa come ragionevole prevedibilità) del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, l'appellante ha evidenziato che, tenuto conto del ricostruito quadro normativo, delle peculiarità del tipo di contratto di somministrazione in essere tra il GE e l'utente, dei relativi interessi in gioco nonché del modestissimo impatto che l'inserimento della relativa voce tariffaria nella fattura n°2016000500137466 del 28.04.2016, pari ad €322,70
(pagabile in 8 rate di € 40,34 ciascuna), ha prodotto nella sfera patrimoniale di , Persona_2
fruitore del servizio idrico, applichiamo il proposto schema a geometria variabile ai contestati provvedimenti amministrativi de quibus, regolanti i “conguagli regolatori”, non si può che giungere alla conclusione che, nella specie, tali provvedimenti possano legittimamente retroagire nel passato.
Infine, con riguardo alla recente evoluzione giurisprudenziale sul punto, atteso che la terza sezione della Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità dei conguagli regolatori partite pregresse 2005- precisando che: "ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed
6 imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio;(..); 2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell'onere della prova, graverà sull'ente gestore del servizio idrico; infatti l'imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa
Corte, l'appellante, al fine di ritener raggiunta la prova, ha evidenziato che:
- i conguagli partite pregresse 2005/2011 rappresentano uno specifico elemento della tariffa idrica, approvato, in ordine all'an e al quantum, dalle competenti autorità amministrative.
Non si tratta di una componente tariffaria di natura eccezionale o patologica, bensì di una voce pacificamente riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare – nel rispetto dei principi del full cost recovery e dell'equilibrio economico finanziario del GE – il disallineamento tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi verificatosi in un determinato periodo, nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e dai consumi stimati rispetto a quelli effettivi.
- la riscossione di tali importi non configura una iniziativa unilaterale di la quale Pt_1
si limita a dare doverosa attuazione ai provvedimenti delle Autorità competenti in ordine al riconoscimento e alla quantificazione delle richiamate componenti tariffarie.
- l'AEEGSI, con la Delibera n. 643 del 27 dicembre 2013 di approvazione del nuovo metodo tariffario idrico, ha emesso una serie di disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei servizi idrici ivi elencati, disponendo all'art. 31 del relativo Allegato A che “gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie” avrebbero dovuto essere “quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014” da parte degli Enti d'Ambito.
- l'AEEGSI ha ritenuto legittimi i conguagli tariffari a copertura integrale dei costi del servizio precisando, con comunicato del 6 ottobre 2014, che la loro quantificazione avrebbe dovuto compiersi “sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore” e non derivare “dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.
- con delibera n. 18 del 26.06.2014 la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della (AATO) ha dato seguito alle CP_2
disposizioni di cui alla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 (Delibera 643/2013 o
7 anche MTI) e correlato allegato A, dell'AEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i
Servizi Idrici) in particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione dei conguagli inerenti a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, quantificandoli in 106,7 M€, espressi in valuta 2014.
- l'importo riconosciuto ad per partite precedenti al 2012 è stato dunque Pt_1 determinato e certificato da GA in 106,7 M€ sulla base delle disposizioni di legge (v.
Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013).
- la delibera n. 18 del 26.06.2014 ha stabilito, altresì, i criteri con i quali ripartire la massa indistinta dei conguagli regolatori tra gli utenti. Si tratta di criteri oggettivi, valevoli indistintamente per tutti gli utenti, in virtù del principio di sussidiarietà e solidarietà tariffaria.
- pertanto, non vi è dubbio che il costo addebitato agli odierni appellati a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 2005/2011 tramite le fatture oggetto di questo giudizio, sia da considerare un costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinente e commisurato al servizio reso, nonché imprevedibile al momento della erogazione e fatturazione del servizio.
- la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano individuati dall'Autorità Nazionale (ARERA) e successivamente quantificati dagli Enti
d'Ambito e dunque, nel caso della da GA. CP_2
- quest'ultima, quando determina le tariffe, fa una ragionevole previsione dei costi e dei ricavi futuri avvalendosi dei c.d. tool di calcolo, ossia dei simulatori di costi ragionevolmente prevedibili per garantire un certo livello di servizio. Quando poi si procede col consuntivo, si accerta se quel determinato livello di servizio è stato erogato e, in caso affermativo, quanto è costato. Nel caso in cui venga rilevato uno scostamento, si valuta se tale scostamento sia derivato da una inefficienza o meno. Qualora tale scostamento non sia derivato da una inefficienza, GA individua i costi conguagliabili nel perimetro disposto dalla normativa nazionale.
- il fatto stesso che GA abbia certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso.
- in conclusione, la prova dei fatti costitutivi della pretesa odiernamente azionata dalla società appellante risiede, con tutta evidenza, negli atti istruttori della Deliberazione n.
18/2014, che a sua volta si fonda sulla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013.
8 - la quantificazione dei conguagli regolatori è stata certificata da GA, il quale ha utilizzato e considerato solo i costi “conguagliabili”, in quanto rispondenti ai requisiti di legge, non certamente imputabili a mala gestio del GE che, peraltro, avanza delle pretese ben superiori (232.000,00) nell'ambito del procedimento amministrativo ancora pendente.
L'odierna appellante ha insistito inoltre per la riforma della sentenza appellata, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che il Giudice di Pace ha condannato il GE al pagamento, a titolo di spese legali, della somma di € 1.100,00, oltre I.V.A. e c.p.a., importo del tutto abnorme, considerato che, sulla base dei base dei parametri ministeriali, ratione temporis applicabili, il compenso non avrebbe potuto superare la somma di € 471,00, non essendo peraltro stata svolta la fase istruttoria.
Ha pertanto insistito per l'integrale riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.10.2024, si è Controparte_1
costituita in appello, contestando i motivi di impugnazione formulati dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
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La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
04.03.2025, poi sostituita da note scritte in sostituzione d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata, l'eccezione preliminare sollevata dall'odierna appellante in ordine alla nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Parte appellante, con il primo motivo d'appello, assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione per essersi il giudice di primo grado pronunciato d'ufficio su eccezioni non sollevate dalla controparte.
Tuttavia, ad un'attenta lettura degli atti di causa, emerge come l'attrice, odierna appellata, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado abbia espressamente contestato l'esigibilità del credito eccependone la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. e il giudice di Pace, sulla base di una motivazione non condivisibile, ma non per questo affetta da nullità, ha accolto l'eccezione, dichiarando le somme richieste non dovute in quanto prescritte.
Alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è pertanto ravvisabile nella fattispecie esaminata, avendo il giudice statuito in ordine ad un'eccezione
9 in senso stresso, quella di prescrizione, espressamente dedotta da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
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Nel merito, si osserva quanto segue.
L'odierna appellata, in qualità di titolare del contratto di somministrazione idrica n. 35103517, ha proposto domanda di accertamento negativo del credito, nanti il Giudice di Pace di Nuoro, al fine di sentire dichiarare prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c. e in ogni caso non dovuti gli importi addebitati da con la fattura n. 201600500192304 del 28.04.2016 pari a € 419,18, a titolo di Parte_1
“conguagli regolatori - partite pregresse per il periodo 2005 -2011.
Il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda attorea, ha ritenuto non dovute le somme indicate, dichiarando il credito estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
a censurato la decisione impugnata rivendicando: Parte_1
- quanto all'asserita prescrizione del credito azionato, che l'addebito all'utente di tali componenti di costo era avvenuto solo a seguito del riconoscimento e della quantificazione operati dalle competenti autorità amministrative e che, pertanto, solo a seguito dell'adozione della Delibera n. 613/2013/R/IR da parte dell'ex AEEGSI e della delibera n. 18/2014,
Commissario A.A.T.O., le stesse erano divenute esigibili, con la conseguenza che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2935 c.c. – a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – alcuna prescrizione del diritto poteva ritenersi maturata, posto che il gestore idrico era stato posto nella condizione di far valere il proprio “diritto”, fatturando le partite pregresse deliberate dall'Autorità d'Ambito, solo dal mese di giugno 2014.
- quanto alla legittimità della propria pretesa creditoria, che le c.d. partite pregresse non erano conguagli sui consumi, bensì adeguamenti tariffari previsti e disciplinati da norme imperative cogenti sulla base di criteri normativi predefiniti e autorizzati dalle competenti autorità amministrative (Autorità d'Ambito e Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
Integrato) nel rispetto dei principi riconosciuti dalla Corte Costituzionale e del fondamentale principio del full cost recovery di cui all'art. 154 del Dlgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che impone il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione del servizio offerto e, come tali, perfettamente legittime.
Tanto premesso, l'appello deve incontrare il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'ormai noto pronunciamento delle Sezioni Unite della
Cassazione che, in ordine alla questione relativa alla prescrizione del credito relativo ai c.d. conguagli regolatori, in una fattispecie analoga a quella esaminata, ha statuito che: «la nozione di recupero dei
10 costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
- il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.( Cass. civ. sez. un. 29593/2022).
Ha errato pertanto il giudice di primo grado nell'aver ritenuto non dovuto il credito in quanto estinto per prescrizione, atteso che il termine prescrizionale quinquennale di cui all' art. 2948 n. 4 c.c. non deve essere computato dalla data degli asseriti consumi (2005 -2011), ma dal momento in cui la richiesta di recupero poteva essere concretamente esercitata dal gestore, ossia giugno 2014.
La sentenza, sotto tale profilo, non può pertanto trovare conferma.
Escluso che il credito possa ritenersi estinto per prescrizione, devono essere esaminati gli ulteriori motivi di contestazione della pretesa azionata.
L'odierna appellata contesta i conguagli regolatori in quanto configuranti un adeguamento retroattivo della tariffa, addebitato ex post all'utente in spregio del principio di irretroattività degli atti amministrativi di cui all'art. 11 delle preleggi e di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte che, con la sentenza sopra richiamata, ribaltando il proprio precedente e consolidato orientamento, ha dichiarato - seppur incidentalmente – “la legittimità delle partite pregresse attuata mediante la previsione ora per allora, laddove giustificata dalla necessità del recupero integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato”.
Prima di tale pronuncia, la giurisprudenza, sia di legittimità, che di merito, aveva sempre escluso la legittimità dei c.d. conguagli regolatori, ora in ragione della natura prettamente privatistica del rapporto di somministrazione idrica intercorrente tra utente e gestore idrico, fondato sul principio di corrispettività delle prestazioni e di buona fede nell'esecuzione del contratto, ora in virtù del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi, in forza del quale veniva negata efficacia retroattiva alle delibere dell'ex e dell' , stante la loro incontestata natura di CP_4 CP_5
provvedimenti amministrativi ( Cass. civ. n. 17959 del 2021).
Con la pronuncia del 2022, le sezioni unite della Cassazione, riconoscendo l'astratta ammissibilità delle partite pregresse, hanno inteso pertanto inaugurare un nuovo orientamento giurisprudenziale, che è stato tuttavia oggetto di successivi interventi chiarificatori da parte della stessa Suprema Corte che ha inteso così precisare i limiti e la portata di tale pronuncia.
In prima battuta, è bene precisare che il fondamento giuridico dei conguagli regolatori è stato rinvenuto nei principi, di matrice europea, del full cost recovery, ossia del pieno recupero di tutti i costi sostenuti, e del “chi inquina paga”, costituenti i principi cardine del sistema idrico, in quanto
11 finalizzati a garantire non solo la tutela dell'ambiente, ma anche l'efficienza, l'economicità e l'efficacia del servizio.
Tali principi sono stati espressamente enunciati nella direttiva n. 2000/60/CE che, all'art. 9, stabilisce che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi
i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri provvedono entro il 2010: - a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva, - a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici
a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".
La stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sul punto, con sentenza in causa C-686/15,
, nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai Parte_3
consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione, ha statuito che «l'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE non vincola gli Stati membri, di una politica dei prezzi dell'acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente;
in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce "uno" dei mezzi idonei;
nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell'acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell'acqua per mettere quest'ultimo
a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all'analisi e al mantenimento della salubrità dell'acqua potabile».
Nell'ordinamento interno, i medesimi concetti sono stati richiamati dal disposto dall'art. 154, comma
1 del d.lgs. n. 152/06 (Codice dell' Ambiente) che così prevede “ La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio
"chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.
12 Facendo richiamo ai principi sopra delineati, le sezioni unite della Cassazione hanno riconosciuto la legittimità dei conguagli regolatori, laddove giustificati dalla necessità di recuperare integralmente i costi di gestione del servizio idrico, statuendo che, “poiché la nozione stessa di “recupero” dei costi
(art. 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006), in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé
l'applicazione di un costo ora per allora, non può che reputarsi legittima l'integrazione nella tariffa di componenti di costo orientate, pro futuro, a recuperare dall'utenza, secondo regole chiare e predeterminate, eventuali disavanzi di bilancio” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29593/2022).
Tuttavia, la stessa Corte, in successive pronunce, ha inteso stabilire dei limiti alla legittimità di tale imposizione coattiva precisando che «il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero, anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua, non significa che sia ammesso “ogni” recupero tariffario». «Già in passato era stato evidenziato che il principio di recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle
«variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate».
Secondo l'iter logico giuridico seguito dalla Suprema Corte, che si condivide e al quale si ritiene di uniformarsi, la possibilità di imputazione retroattiva dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione del servizio può trovare giustificazione solo nell'ipotesi in cui tali costi siano stati sostenuti al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio agli utenti ovvero per esigenze oggettive di cui è necessario fornire dimostrazione. In mancanza di un nesso di corrispettività con la fruizione del servizio e di una giustificazione oggettiva dello scostamento rispetto alle previsioni iniziali del bilancio, sarebbe infatti illegittimo addossare tali costi sugli utenti, con conseguente azzeramento del rischio di impresa in capo all'ente gestore.
La possibilità di addebitare sugli utenti i costi derivanti da disavanzi di gestione o errori di panificazione deve essere limitata a casi eccezionali e imprevedibili ovvero giustificata dalla necessità di migliorare e rendere più efficiente il servizio per l'intera collettività, risolvendosi in caso contrario, in assenza di “regole chiare e determinate”, in un'illegittima violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di somministrazione idrica in quanto si consentirebbe a una parte di modificare unilateralmente il contenuto dell'accordo, alterandone il sinallagma contrattuale, in mancanza di una effettiva prestazione in favore della controparte.
In senso conforme, si è pronunciata recentemente la stessa Suprema Corte, sancendo che in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite
13 pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 5127 del
17/02/2023 Rv. 667227 - 01).
Alla luce dei principi sopra enunciati, per poter addebitare sull'utenza i costi connessi alla gestione del servizio idrico, l'odierna appellante ha l'onere di provare che lo scostamento dei ricavi è avvenuto per cause impreviste e imprevedibili al momento della erogazione e fatturazione del servizio, dovendosi invece escludere la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività e proporzionalità.
Nella fattispecie esaminata, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, non avendo Pt_1
allegato né tanto meno provato che gli importi addebitati agli utenti siano giustificati
[...] dall'esigenza di far fronte a costi imprevisti e imprevedibili al momento della erogazione e fatturazione del servizio, né risultano in alcun modo allegati e provati i fatti o le cause che hanno originato tali scostamenti, il che rende impossibile una qualsiasi verifica in ordine alla loro prevedibilità.
Nella delibera AEEGSI n. 643/2013 non è rinvenibile alcuna indicazione sulle cause di tali disavanzi di bilancio e della loro correlazione con la necessità di eseguire interventi strutturali a servizio della collettività né sui caratteri di imprevedibilità e straordinarietà degli stessi, per cui appare del tutto apodittica la difesa del gestore idrico secondo cui “legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso” sarebbe rinvenibile nella stessa approvazione della Tariffa da parte delle autorità competenti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, «il fatto stesso che GA abbia certificato i conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€, costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso».
È evidente che la prova dell'esistenza di un diritto non può ricavarsi da meri assunti o postulati, considerato che nell'ambito del processo civile vige il principio dell'onere della prova e chi agisce ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Dall'esame dei documenti allegati, peraltro versati in causa alla rinfusa, non è possibile evincere, in alcun modo, la prova dei costi - imprevisti e imprevedibili – che la società ha dovuto sostenere, né le cause di tali costi e la tipologia di servizi resi all'utenza, correlati o correlabili agli stessi;
circostanze che era onere della parte allegare in modo specifico, al fine di consentire al giudice di operare una verifica sulla base del materiale probatorio allegato.
14 Sulla scorta di quanto sopra esposto, stante l'assenza in atti di qualsivoglia allegazione o elemento di prova idoneo a dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa azionata, l'appello deve essere rigettato così come la richiesta di espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, in quanto del tutto esplorativa e, in ogni caso, inammissibile in quanto volta a supplire evidenti carenze di allegazione e probatorie della parte istante.
La sentenza del Giudice di Pace deve essere pertanto confermata nella parte in cui ha dichiarato non dovute le somme pretese a titolo di partite pregresse “conguaglio anno 2005-2011” seppur per motivazioni diverse da quelle esposte dal giudice di primo grado.
La sentenza deve essere invece riformata con riguardo al regolamento delle spese di lite, atteso che il giudice di primo grado ha effettivamente liquidato le spese andando oltre i parametri stabiliti dal D.M.
n. 55 del 2014.
L'art. 4, in materia di parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, stabilisce che, «ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Nella fattispecie esaminata, trattandosi di causa di valore pari a euro 419,18, i parametri applicabili sono quelli relativi alle cause di valore compreso fino a euro 1.100,00. La liquidazione, sulla base dei valori medi, è pertanto pari a 346,00 che, aumentata del 50%, non può comunque superare i 519,00 euro.
Considerato che
il giudice di Pace ha liquidato l'importo pari a euro 1.110,00, lo stesso dovrà essere ridotto.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, in quanto l'accoglimento parziale in ordine alle spese di lite non consente una compensazione neppure parziale.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di
15 cognizione di valore compreso fino a euro 1.100. Gli stessi parametri dovranno essere utilizzati per la liquidazione del giudizio di primo grado
Si ritiene che l'accoglimento, seppur parziale dell'appello, non consenta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, in forza del quale l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara non dovute la somma di euro 419,18, di cui alla fattura n. 201600500192304 del
28.04.2016, a titolo di "Conguaglio partite pregresse 2005/2011" e, per l'effetto, condanna alla restituzione della somma di euro 52,38 già corrisposta da Parte_1 CP_1
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[...]
2. condanna lla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali dei due gradi del giudizio, che liquida in euro 346,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado del giudizio e in euro 662,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente grado d'appello.
Così deciso in Nuoro, 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
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