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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5008/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato. promosso da nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta ALBERTI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, RICORRENTE contro nato il [...] negli Stati Uniti di Controparte_1
America (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio C.F._2
BACCHELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Solferino nr. 15 RESISTENTE
*** OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
*** CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 luglio 2025
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale per circa otto anni. Dall'unione è nata, il 9 luglio 2015, . Parte_2
A oggi si sono interrotti il legame affettivo che legava i ricorrenti e la loro convivenza. In particolare, nel novembre 2021 il resistente ha deciso di trasferirsi all'estero, prima negli Stati Uniti d'America e poi in Perù. pagina 1 di 6 2. Con ricorso depositato l'11 aprile 2025 la SI ha chiesto Parte_1 che:
- le sia affidata in via esclusiva e rafforzata, dato che il padre, Parte_2 vivendo all'estero, non la vede da anni e non contribuisce al suo mantenimento;
- sia collocata presso di sé;
- sia inibito al padre di fare visita alla figlia;
- sia previsto a carico del resistente un contributo di 230,00 euro complessivi per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si è costituito tardivamente in giudizio il resistente, il quale:
- ha contestato le allegazioni di controparte, sostenendo in particolare che sua madre, la SI contribuisce economicamente al mantenimento della nipote CP_2 Pt_2 sia attraverso somme di denaro, sia regalando alla bambina vestiti e giocattoli;
[...]
- ha aderito alla domanda di affidamento esclusivo e rafforzato alla ricorrente dalla stessa formulata;
- si è rimesso a giustizia per il resto. All'udienza del 15 luglio 2025 è comparsa la sola SI , la Parte_1 quale, oltre a confermare il contenuto dell'atto introduttivo, ha puntualizzato che:
- da giugno 2023 abita, insieme alla figlia, a Bologna, in via delle Fragole n. 45, ospite della SI , alla quale presta sua assistenza come Parte_3 badante contribuendo al pagamento delle sole utenze domestiche;
- , che quest'anno frequenterà la quinta elementare, a scuola si Parte_2 trova bene pur avendo difficoltà nelle materie di italiano e matematica, per il ripasso delle quali ella ha assunto una docente;
- il signor non vede la figlia dal 2021 e la sente Controparte_1 telefonicamente in occasione del Natale e per compleanno della figlia solo perché è quest'ultima a chiamarlo;
- dal 2020 ella svolge attività di badante presso la SI;
fino al giugno Pt_3
2025 ha lavorato per 20 ore settimanali guadagnando 500,00 euro al mese includenti la tredicesima;
da giugno 2025 ha diminuito il numero di ore in cui assiste l'anziana a 10 settimanali e non conosce l'entità della riduzione stipendiale che subirà;
- il 15 maggio 2025 è stata assunta come donna delle pulizie nel ristorante “The man and the sea”, inizialmente per 20 ore e dal 1° giugno per 24 ore alla settimana;
in maggio ha guadagnato 400,00, mentre non sa quale emolumento le spetta per giugno, non avendo ancora ricevuto la busta paga;
- non ha sino a ora percepito l'assegno unico, in quanto una prima richiesta è stata rigettata poiché la figlia non era aveva il permesso di soggiorno e la residenza in Italia a causa del mancato consenso del padre;
ma, dopo essere riuscita ad ottenerli, ha rinnovato l'istanza ed è, però, ancora in attesa di conoscerne l'esito. Nella stessa udienza i legali delle parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle istanze svolte nei rispettivi atti.
pagina 2 di 6 Lo stesso giorno la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere.
4. Deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato della bambina avanzata dalla SI . Parte_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato Controparte_1 inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, non vede da più di tre anni poiché vive all'estero; solo Parte_2 dopo la notifica del ricorso ha cominciato a telefonarle spesso, mentre in precedenza la sentiva solo quando era contattato dalla bambina per gli auguri di Natale e in occasione del compleanno della stessa. Inoltre non ha mai versato alcun contributo per il mantenimento della figlia. Al contrario, la SI si sta facendo carico di tutte le Parte_1 incombenze di mantenimento, educazione e cura della piccola, nel sostanziale disinteresse del padre.
pagina 3 di 6 Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della bambina sia quello dell'affido esclusivo e rafforzato alla madre, . Inoltre va stabilito che la ricorrente possa prendere autonomamente tutte le decisioni in materia di residenza, scuola e salute relative a e sbrigare tutte le Parte_2 pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse della medesima, tenuto conto del fatto che il signor vive in Perù e che lo stesso ha Controparte_1 dichiarato di non avere le possibilità economiche per tornare in Italia, nonché della conseguente difficoltà per i genitori di adottare congiuntamente le scelte relative alla minore-. Del resto, lo stesso resistente si è associato all'istanza di attribuire alla ricorrente l'affido esclusivo e rafforzato sulla figlia. 4b. La bambina deve essere collocata presso la madre, come da richiesta di quest'ultima, tenuto conto che l'attuale sistemazione non pare avere fino a oggi dato luogo a criticità e dunque va ritenuta aderente agli interessi della stessa. Del resto, non sono possibili allocazioni alternative, non avendo il resistente chiesto di tenere con sé la figlia. Le visite paterne debbono essere regolate come in dispositivo, in considerazione del fatto che il signor vive in Perù e ha riferito di non avere i mezzi Controparte_1 per potere ritornare in Italia, cosicchè allo stato non è possibile stabilire un calendario per gli incontri. 4c. In relazione al contributo da porre a carico del resistente si deve osservare che la SI : Parte_1
- è collaboratrice domestica per 10 ore settimanali alle dipendenze della SI e per 24 ore settimanali presta attività lavorativa presso un Parte_3 ristorante, “The Man and The Sea”, sito in Bologna;
- dai Modelli 730 prodotti emerge che nel 2023 e nel 2024 ha avuto redditi netti pari a 7.437,00 e a 10.039,00 euro;
- dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero -ma non dimostrate con idonea documentazione- la ricorrente ha dichiarato che lavora per 10 ore settimanali alle dipendenze della SI e per 24 ore settimanali alle dipendenze del ristorante Pt_3
“The Man and The Sea” e che attualmente non conosce l'entità della sua retribuzione in quanto non ha ancora ricevuto lo stipendio;
- non percepisce alcuna somma a titolo di assegno unico. È noto, altresì, che il signor ha un reddito modesto e deve Controparte_1 sostenere oneri abitativi. Dalla documentazione prodotta dal resistente emerge, infatti, che lo stesso:
- il 15 aprile 2025 ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato e percepisce una retribuzione mensile di 1.600 sol peruviani (corrispondenti a 384,98 euro) (cfr. docc. n. 1-2-3);
- in forza di un contratto di locazione abitativa paga un canone mensile di circa 500 sol peruviani (corrispondenti a 120,31 euro) (cfr. doc. n. 4). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, appare equo e congruo stabilire a carico pagina 4 di 6 del signor un contributo per il mantenimento ordinario della Controparte_1 figlia di 150,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate in considerazione dell'atteggiamento del resistente che non si è opposto alle domande svolte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) affida in via esclusiva e rafforzata alla Parte_2 madre, attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere autonomamente le decisioni relative alla minore in materia di educazione, istruzione, sanità e residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (a mero titolo esemplificativo rinnovo o rilascio di documenti, anche validi per l'espatrio);
2) colloca la bambina presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente, previo accordo con la madre e tenuto sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, della volontà e dei desideri della bambina;
4) a partire dal giorno di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla SI , entro il giorno
[...] Parte_1
10 di ogni mese, un contributo perequativo di 150,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla data della domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 5 di 6 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 16 luglio 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato. promosso da nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta ALBERTI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Galleria Cavour n. 2, RICORRENTE contro nato il [...] negli Stati Uniti di Controparte_1
America (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio C.F._2
BACCHELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Solferino nr. 15 RESISTENTE
*** OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
*** CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15 luglio 2025
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale per circa otto anni. Dall'unione è nata, il 9 luglio 2015, . Parte_2
A oggi si sono interrotti il legame affettivo che legava i ricorrenti e la loro convivenza. In particolare, nel novembre 2021 il resistente ha deciso di trasferirsi all'estero, prima negli Stati Uniti d'America e poi in Perù. pagina 1 di 6 2. Con ricorso depositato l'11 aprile 2025 la SI ha chiesto Parte_1 che:
- le sia affidata in via esclusiva e rafforzata, dato che il padre, Parte_2 vivendo all'estero, non la vede da anni e non contribuisce al suo mantenimento;
- sia collocata presso di sé;
- sia inibito al padre di fare visita alla figlia;
- sia previsto a carico del resistente un contributo di 230,00 euro complessivi per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Si è costituito tardivamente in giudizio il resistente, il quale:
- ha contestato le allegazioni di controparte, sostenendo in particolare che sua madre, la SI contribuisce economicamente al mantenimento della nipote CP_2 Pt_2 sia attraverso somme di denaro, sia regalando alla bambina vestiti e giocattoli;
[...]
- ha aderito alla domanda di affidamento esclusivo e rafforzato alla ricorrente dalla stessa formulata;
- si è rimesso a giustizia per il resto. All'udienza del 15 luglio 2025 è comparsa la sola SI , la Parte_1 quale, oltre a confermare il contenuto dell'atto introduttivo, ha puntualizzato che:
- da giugno 2023 abita, insieme alla figlia, a Bologna, in via delle Fragole n. 45, ospite della SI , alla quale presta sua assistenza come Parte_3 badante contribuendo al pagamento delle sole utenze domestiche;
- , che quest'anno frequenterà la quinta elementare, a scuola si Parte_2 trova bene pur avendo difficoltà nelle materie di italiano e matematica, per il ripasso delle quali ella ha assunto una docente;
- il signor non vede la figlia dal 2021 e la sente Controparte_1 telefonicamente in occasione del Natale e per compleanno della figlia solo perché è quest'ultima a chiamarlo;
- dal 2020 ella svolge attività di badante presso la SI;
fino al giugno Pt_3
2025 ha lavorato per 20 ore settimanali guadagnando 500,00 euro al mese includenti la tredicesima;
da giugno 2025 ha diminuito il numero di ore in cui assiste l'anziana a 10 settimanali e non conosce l'entità della riduzione stipendiale che subirà;
- il 15 maggio 2025 è stata assunta come donna delle pulizie nel ristorante “The man and the sea”, inizialmente per 20 ore e dal 1° giugno per 24 ore alla settimana;
in maggio ha guadagnato 400,00, mentre non sa quale emolumento le spetta per giugno, non avendo ancora ricevuto la busta paga;
- non ha sino a ora percepito l'assegno unico, in quanto una prima richiesta è stata rigettata poiché la figlia non era aveva il permesso di soggiorno e la residenza in Italia a causa del mancato consenso del padre;
ma, dopo essere riuscita ad ottenerli, ha rinnovato l'istanza ed è, però, ancora in attesa di conoscerne l'esito. Nella stessa udienza i legali delle parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle istanze svolte nei rispettivi atti.
pagina 2 di 6 Lo stesso giorno la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica. Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere.
4. Deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato della bambina avanzata dalla SI . Parte_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato Controparte_1 inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, non vede da più di tre anni poiché vive all'estero; solo Parte_2 dopo la notifica del ricorso ha cominciato a telefonarle spesso, mentre in precedenza la sentiva solo quando era contattato dalla bambina per gli auguri di Natale e in occasione del compleanno della stessa. Inoltre non ha mai versato alcun contributo per il mantenimento della figlia. Al contrario, la SI si sta facendo carico di tutte le Parte_1 incombenze di mantenimento, educazione e cura della piccola, nel sostanziale disinteresse del padre.
pagina 3 di 6 Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della bambina sia quello dell'affido esclusivo e rafforzato alla madre, . Inoltre va stabilito che la ricorrente possa prendere autonomamente tutte le decisioni in materia di residenza, scuola e salute relative a e sbrigare tutte le Parte_2 pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse della medesima, tenuto conto del fatto che il signor vive in Perù e che lo stesso ha Controparte_1 dichiarato di non avere le possibilità economiche per tornare in Italia, nonché della conseguente difficoltà per i genitori di adottare congiuntamente le scelte relative alla minore-. Del resto, lo stesso resistente si è associato all'istanza di attribuire alla ricorrente l'affido esclusivo e rafforzato sulla figlia. 4b. La bambina deve essere collocata presso la madre, come da richiesta di quest'ultima, tenuto conto che l'attuale sistemazione non pare avere fino a oggi dato luogo a criticità e dunque va ritenuta aderente agli interessi della stessa. Del resto, non sono possibili allocazioni alternative, non avendo il resistente chiesto di tenere con sé la figlia. Le visite paterne debbono essere regolate come in dispositivo, in considerazione del fatto che il signor vive in Perù e ha riferito di non avere i mezzi Controparte_1 per potere ritornare in Italia, cosicchè allo stato non è possibile stabilire un calendario per gli incontri. 4c. In relazione al contributo da porre a carico del resistente si deve osservare che la SI : Parte_1
- è collaboratrice domestica per 10 ore settimanali alle dipendenze della SI e per 24 ore settimanali presta attività lavorativa presso un Parte_3 ristorante, “The Man and The Sea”, sito in Bologna;
- dai Modelli 730 prodotti emerge che nel 2023 e nel 2024 ha avuto redditi netti pari a 7.437,00 e a 10.039,00 euro;
- dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero -ma non dimostrate con idonea documentazione- la ricorrente ha dichiarato che lavora per 10 ore settimanali alle dipendenze della SI e per 24 ore settimanali alle dipendenze del ristorante Pt_3
“The Man and The Sea” e che attualmente non conosce l'entità della sua retribuzione in quanto non ha ancora ricevuto lo stipendio;
- non percepisce alcuna somma a titolo di assegno unico. È noto, altresì, che il signor ha un reddito modesto e deve Controparte_1 sostenere oneri abitativi. Dalla documentazione prodotta dal resistente emerge, infatti, che lo stesso:
- il 15 aprile 2025 ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato e percepisce una retribuzione mensile di 1.600 sol peruviani (corrispondenti a 384,98 euro) (cfr. docc. n. 1-2-3);
- in forza di un contratto di locazione abitativa paga un canone mensile di circa 500 sol peruviani (corrispondenti a 120,31 euro) (cfr. doc. n. 4). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, appare equo e congruo stabilire a carico pagina 4 di 6 del signor un contributo per il mantenimento ordinario della Controparte_1 figlia di 150,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate in considerazione dell'atteggiamento del resistente che non si è opposto alle domande svolte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) affida in via esclusiva e rafforzata alla Parte_2 madre, attribuendo a quest'ultima la facoltà di assumere autonomamente le decisioni relative alla minore in materia di educazione, istruzione, sanità e residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (a mero titolo esemplificativo rinnovo o rilascio di documenti, anche validi per l'espatrio);
2) colloca la bambina presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente, previo accordo con la madre e tenuto sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, della volontà e dei desideri della bambina;
4) a partire dal giorno di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla SI , entro il giorno
[...] Parte_1
10 di ogni mese, un contributo perequativo di 150,00 euro per il mantenimento ordinario della figlia, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla data della domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 5 di 6 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 16 luglio 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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