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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29043/2021 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio de Parte_1
Crescienzo e Giulia Scoppetta, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
e
A Controparte_2
, con sede in Roma, Via Marco Vincenzo
[...]
Coronelli n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 25/7/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Controparte_3
e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] CP_1 esponendo di avere lavorato alle dipendenze della prima nel periodo dal 12/12/2018 al 18/3/2024, quando aveva rassegnato dimissioni per giusta causa. Rappresentava di avere presentato il 31/8/2021 domanda di corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per il periodo dall'1/7/2019 al 28/3/2022, accolta dall' , che determinava anche gli Controparte_4 importi teorici degli assegni a lei spettanti, tuttavia corrisposti in misura inferiore dalla datrice di lavoro. CP_2
Avendo agito infruttuosamente con azione monitoria, la ricorrente adiva il
Tribunale domandando di voler:
“accertare il suo diritto alla corresponsione degli ANF per un totale di € 3.313,06, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di esigibilità dei pagamenti sino alla data dell'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare la Cooperativa datrice A a Controparte_2 corrispondere alla lavoratrice la somma di € 3.313,06, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di esigibilità dei pagamenti sino alla data dell'effettivo soddisfo”, oltre refusione delle spese. Disposto rinvio per il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, si costituiva l' rilevando preliminarmente la carenza di domande nei propri CP_1 confronti e, nel merito, rideterminando l'importo spettante alla ricorrente. Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva, di contro, la la quale, pertanto, Controparte_3 all'udienza del 16/12/2024 era dichiarata contumace. Alla stessa udienza, la parte ricorrente domandava di modificare la domanda, aumentandone l'importo a quello di € 3.826,43, avendo in ricorso esposto un totale inferiore per mero errore materiale. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti costituite. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. L'odierna ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il saldo del pagamento degli ANF, in tesi erogatile in misura inferiore dalla Cooperativa datrice di lavoro. 2.1 Ha esposto, nel dettaglio, di esserne stata socia lavoratrice dal 12/12/2018 al 18/3/2024, svolgendo per tutto il periodo l'attività di insegnante di scuola primaria, con orario full time di 24 ore settimanali, con l'unica eccezione del periodo dal 21/06/2020 al 10/09/2023, durante il quale aveva svolto l'attività di “doposcuolista”, con orario part time di 8 ore settimanali su 23.
2 Ha documentato di avere presentato il 31/8/2021 la domanda di corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per i periodi dall'1/7/2019 al 30/6/2020, dall'1/7/2020 al 30/6/2021 e dall'1/7/2021 al 28/2/2022, tutte accolte dall' , il quale determinava gli importi teorici degli assegni nella CP_4 seguente misura: € 137,50 mensili/€ 5,29 giornalieri per il periodo dall'1/7/2019 al 30/6/2020; € 129,75 mensili/€ 4,99 giornalieri per il periodo dall'1/7/2020 al 30/10/2020; € 247,50 mensili/€ 9,52 giornalieri per il periodo dall'1/11/2020 al 30/6/2021; € 333,33 mensili/€ 12,82 giornalieri per il periodo dall'1/7/2021 al 28/2/2022. Avendo ricevuto dal datore di lavoro, nel periodo, unicamente la somma di € 1.769,16 a titolo di AFN (€ 1.115,34 a novembre 2021, di cui € 178,92 a titolo di ANF correnti, € 685,86 di ANF arretrati, € 51,84 di maggiorazione ANF correnti e € 51,84 di maggiorazione ANF correnti;
€ 230,76 a dicembre 2021, di cui € 178,92 a titolo di ANF correnti ed € 51,84 a titolo di maggiorazione ANF correnti;
€ 217,94 a gennaio 2022, di cui € 168,96 a titolo di ANF correnti ed € 48,96 a titolo di maggiorazione ANF correnti;
€ 205,12 a febbraio 2022, di cui € 159,04 a titolo di ANF correnti ed € 46,08 a titolo di maggiorazione ANF correnti), la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice dell'importo di € 3.313,06, calcolato per differenza tra quanto a lei teoricamente spettante, secondo gli importi comunicati dall' e quanto CP_1 effettivamente ricevuto. 2.2 Costituendosi in giudizio, l ha confermato l'accoglimento delle CP_1 domande e l'avvenuta corresponsione, da parte del datore di lavoro, del pagamento degli ANF solo per l'ultimo periodo, dall'1/7/2021 al 28/2/2022, per l'importo correttamente indicato in ricorso di € 1.769,16. In relazione ai due precedenti periodi, l' ha rideterminato gli importi CP_1 spettanti, indicati, in specie, per il periodo dall'1/7/2019 al 30/6/2020 in € 1.327,43, risultando che dall'8/6/2019 al 10/9/2019 la ricorrente avesse cessato il rapporto di lavoro, tanto da percepire la Naspi, in relazione alla quale non aveva presentato domanda di attribuzione degli ANF, sicché il beneficio le spettava dall'11/9/2019 al 30/6/2020; e per il periodo dall'1/7/2020 al 30/6/2021 in € 1.330,65, non risultando giorni retribuiti nel mese di luglio 2020, risultandone uno solo nel mese di agosto 2020 e nel periodo da marzo a giugno
2021 risultando retribuite solo 5 ore a marzo e 3 a giugno. Sulla scorta di tali risultanze, l ha esposto un importo residuo CP_4 spettante alla ricorrente a titolo di ANF, a carico del datore di lavoro, assommante a complessivi € 2.658,08. 2.3 Alla prima udienza, la parte ricorrente ha contestato i conteggi dell' , deducendo che nei mesi di luglio e agosto 2020 ha fruito di assegno CP_4 ordinario emergenza Covid, ai sensi dell'articolo 19 D.L. n. 18/202019, sul quale spettano gli ANF in misura piena. Quanto, poi, al periodo da marzo 2021 a giugno 2021, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata in astensione facoltativa per maternità, sì da avere diritto agli ANF ai sensi dell'articolo 17 DPR 30/5/1955 n. 797.
3 2.4 Nelle note conclusive autorizzate l ha riconosciuto che, alla luce CP_1 della documentazione prodotta da controparte e, in specie, dalle buste paga versate in atti, si evince il periodo di astensione facoltativa per maternità, potendosi pertanto affermare che gli assegni familiari per il periodo dal marzo 2021 a giugno 2021 spettassero alla ricorrente per l'importo complessivo di € 990,00 (€ 247,50 x 4). In tal modo, l'importo riconosciuto alla ricorrente per il periodo dall'1/7/2020 al 30/6/2021 risulta di € 2.244,49, da aggiungersi all'ulteriore importo di € 1.327,43 per il periodo dall'1/7/2019 al 30/6/2020, per un totale complessivo di € 3.571,92. 2.5 Aderendo parzialmente agli avversi conteggi, la parte ricorrente ha prodotto tabella riepilogativa, dalla quale si evince che, per tutto il periodo dal settembre 2019 al giugno 2020 non v'è contestazione degli importi spettanti, che assommano, come calcolato dall' all'importo di € 1.327,43. CP_1
Quanto al periodo successivo, dal luglio 2020 al giugno 2021, le parti hanno convenuto sugli importi a titolo di ANF spettanti alla ricorrente nel periodo di maternità obbligatoria e facoltativa. L'unico periodo in contestazione resta quello dei mesi di luglio e agosto 2020, durante i quali la parte ricorrente ha dedotto e documentato di avere fruito dell'assegno ordinario Covid-19, come si evince dai contratti di lavoro, dalle buste paga dei mesi di corrispondenza, dall'estratto contributivo e dagli . Pt_2
In tale periodo, pertanto, alla ricorrente spettano gli ANF a norma dell'articolo 19, comma 1, D.L. 18/2020, a mente del quale ove il datore di lavoro, come nel caso di specie, avesse presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”, era previsto che “ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”. 2.6 Alla stregua dell'istruzione condotta e dell'analitico conteggio, la domanda è fondata, per l'importo complessivo di € 3.826,43, esattamente corrispondente a quanto calcolato dall' come modificato a seguito dei CP_1 rilievi di parte ricorrente alla prima udienza, cui aggiungersi gli ANF per i mesi di luglio e agosto 2020, per l'importo di € 129,75 mensili, come determinato dallo stesso Istituto. Ne consegue la condanna del datore di lavoro
[...]
a corrispondere alla lavoratrice l'importo a lei Controparte_3 spettante, pari a € 3.826,43. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma
4 dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
3. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Debbono compensarsi le spese di lite con l' , nei confronti del quale CP_4 non erano svolte domande.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia della
[...]
condanna quest'ultima a corrispondere alla ricorrente Controparte_3
l'importo di € 3.826,43, per i titoli meglio precisati in parte motiva, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna la a rifondere alla Controparte_3 parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 900, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
Roma, 11/02/2025 Il Giudice
Laura Cerroni
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