Art. 11.
Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' destinato alla formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' destinato alla formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .