Articolo 11 della Legge 1 febbraio 1956, n. 53
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 marzo 1956
Art. 11.
Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' destinato alla formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all' art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1956