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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 283/2023 promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall' Avv. DE Parte_1 C.F._1
RE OL RI (pec: ) ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 33, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. DOGLIO STEFANO e dall'Avv. C.F._3
LL IL (PEC ed elettivamente Email_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, via Passalacqua n. 14, giusta procura in atti;
APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così pronunciare:
Previa approfondita istruttoria sui fatti di causa,
Previa eventuale CTU a conferma del gravissimo handicap di cui è affetto lo Parte_1
sordomutismo,
Nel Merito riconosciuto dal giudicante il sordomutismo da cui è affetto l'attore, così pronunciarsi
In riforma assoluta e totale della sentenza 4845/2022 del tribunale id Torino Sezione II Civile, giudice Dottor Moroni,
- dichiarare la nullità della pubblicazione del testamento olografo datato 15.06.2011 di cui al verbale di deposito e pubblicazione, Notaio del 07.09.2016 registrato in Torino in Per_1 data 13.09.2016 per violazione dell'art 57 Legge Notarile e conseguentemente
- dichiarare la nullità dell'atto di stralcio quote ereditarie datato 05.11.2018 di cui al verbale di deposito e pubblicazione, Notaio del 05.11.2018 repertorio 126359/11112 per Per_2 violazione dell'art 57 Legge Notarile e
In assoluta riforma della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di parte attrice in quanto totalmente fondata in fatto ed in diritto con vittoria di onorari e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge
e conseguentemente
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Richiamate integralmente le difese di prime cure e la motivazione della sentenza Appellata
Previa reiezione dell'istanza istruttoria avversaria (CTU) in quanto formulata genericamente
e comunque vertente su profilo fattuale pacifico e non contestato
Previa declaratoria di passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado afferente
l'inidoneità delle doglianze avversarie a incidere sulla validità del testamento olografo del Sig.
Persona_3
Dichiarare inammissibile o in ogni caso rigettare integralmente l'appello avversario, e per
l'effetto
Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA
e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi al Tribunale Parte_1
di Torino la madre ed il fratello chiedendo che, accertata Controparte_1 CP_2
la propria condizione di sordomutismo, venisse dichiarata la nullità del verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal de cuius in data 15.06.2011 (a rogito Notaio Persona_3
del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016) per violazione dell'art 57 Per_1
Legge Notarile, nonché la nullità dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018 (di cui al verbale di deposito e pubblicazione, a rogito Notaio del 05.11.2018 repertorio Per_2
126359/11112) per violazione della medesima disposizione normativa.
Per l'effetto, l'attore chiedeva che venisse dichiarata aperta la successione ab intestato, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ricompresi nell'eredità di Per_3
e con scioglimento della comunione ereditaria, secondo le norme previste in materie
[...]
di successione legittima tra coeredi.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza n. 4845/2022 pubblicata in data 16.12.2022 il Tribunale di Torino ha rigettato le domande attoree osservando, innanzitutto, che in ogni caso la lamentata violazione dell'art. 57 legge notarile - e, dunque la prospettata nullità del verbale di pubblicazione del testamento olografo e dell'atto di stralcio divisionale - non potrebbe mai comportare l'invalidità e/o l'inefficacia del testamento in quanto l'eventuale mancato rispetto, da parte del notaio rogante delle prescrizioni di cui all'art. 57 non può riflettersi sulla validità o meno di un negozio giuridico precedente e diverso (rectius, la scheda testamentaria redatta di pugno dal de cuius, anni prima rispetto alla sua pubblicazione) ed anche perché le relative fattispecie di invalidità sono disciplinate in via tassativa dall'art. 606 c.c.
Ciò premesso, il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi probatori alla luce dei quali ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 57 della Legge Notariale, in quanto disposizione applicabile soltanto ai soggetti affetti da sordomutismo che non siano in alcun modo in grado di esprimersi. A tal fine, ha valorizzato oltre a quanto verbalizzato dai Notai negli atti in contestazione, anche una serie di circostanze di fatto da cui desumere che , pur Parte_1
affetto da sordomutismo, è in grado di comunicare e farsi comprendere. Infatti, Parte_1 ha conseguito la laurea in odontoiatria, la specializzazione poi anche l'abilitazione alla professione di odontoiatra. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che l'attore (su cui incombeva il relativo onere probatorio) non si è offerto di provare che nello svolgimento della sua attività medico-sanitaria egli si avvale costantemente di un interprete per comunicare con il paziente.
Il Giudice di primo grado ha, infine, valorizzato la circostanza per cui la stessa procura alle liti rilasciata dall'attore e le dichiarazioni ivi rese al legale nominato (compresa Parte_1
l'elezione di domicilio) sono state rilasciate da senza l'ausilio di un interprete. Parte_1
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini della stipula degli atti notarili in esame il rispetto di quanto prescritto dall'art. 56 della Legge Notarile secondo cui è sufficiente garantire al soggetto affetto da sordità, ma in grado di comunicare e farsi comprendere, il diritto di leggere personalmente l'atto. Garanzia che il Tribunale osserva essere stata assicurata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torino n. 4845/2022 pubblicata in data 16.12.2022 che ha rigettato le domande attoree.
In particolare, l'appellante lamenta l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado che non ha ritenuto applicabile l'art. 57 della Legge Notarile ed ha rigettato le domande di declaratoria della nullità della pubblicazione del testamento olografo del 15.06.2011 di cui al verbale di deposito e pubblicazione del Notaio del 07.09.2016 e di nullità dell'atto Per_1 di stralcio quote ereditarie datato 05.11.2018 di cui al verbale di deposito e pubblicazione del
Notaio del 05.11.2018. Per_2
lamenta, in relazione ad entrambi gli atti notarili, la mancata nomina di un Parte_1 interprete, la circostanza che l'atto non rechi la dicitura secondo cui soggetto Parte_1
affetto da sordomutismo dichiara con scrittura di suo pugno (prima delle sottoscrizioni degli altri partecipanti all'atto) di averlo letto e riconosciuto conforme alle sue volontà.
L'appellante deduce che il Giudice di prime cure, considerata la certificazione rilasciata dalla
Commissione provinciale sanitaria sordomuti di Torino (verbale della seduta dell'11.12.82) e dalla Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, avrebbe dovuto disporre ctu per accertare e confermare l'handicap da cui è affetto . Parte_1
L'appellante lamenta, altresì, l'erronea valutazione delle prove acquisite, la valutazione discriminatoria delle stesse e la violazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 3 Cost e degli artt.
5-24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
In data 23.11.2023 si sono costituiti in giudizio e chiedendo Controparte_1 CP_2
il rigetto del proposto atto di appello.
All'udienza del 20.12.2023 la Corte verificata la regolare costituzione delle parti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Parte appellante con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 27.05.25 ha proposto querela di falso incidentale, reiterata all'udienza del 28.05.25, avente ad oggetto:
1. il verbale di deposito e pubblicazione dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018,
Notaio repertorio 126359/11112, pagg.
1-2 del rogito, ove si dà atto che “Il Per_2 comparente signor – in grado di esprimersi con la parola in modo Parte_1
comprensibile a me Notaio, ai comparenti ed ai testimoni, come gli stessi mi dichiarano e mi confermano – dichiara di essere interamente privo dell'udito, ma di sapere e potere leggere e scrivere per cui non necessita dell'opera di un interprete”;
2. il verbale del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016, rep 977/788, Notaio
[...]
di deposito e pubblicazione del testamento olografo datato 15.06.2011, pag. 1 dove Per_4 si dà atto che “il dott. dichiara di essere interamente privo dell'udito ma di sapere e Pt_1 potere leggere e scrivere”. La Corte all'udienza del 28.05.2025 si è riservata e con ordinanza del 10.06.25, a scioglimento della riserva assunta, non ha autorizzato la presentazione della querela di falso incidentale, per le motivazioni ivi dettagliatamente indicate ed a cui si rinvia integralmente per ragioni di sintesi espositiva, ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 25.06.25.
All'udienza del 25.06.25 tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha rimesso la causa a decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre osservare che , nella presente sede di appello, non ha Parte_1
riproposto la domanda formulata in primo grado con cui chiedeva, ove dichiarata la nullità della pubblicazione del testamento olografo e dell'atto di stralcio quote ereditarie, in via principale di dichiarare l'apertura della successione ab intestato, con condanna dei coeredi a restituire all'eredità tutti i beni appartenenti al de cuius, alla data del 05.01.2016, ordinandosi di procedere alla divisione dei beni ereditari, previo inventario degli stessi. Né è stata riproposta la domanda subordinata di declaratoria della qualità di eredi legittimi di e Controparte_1 Parte_1
con conseguente riduzione della quota di e condanna alla restituzione dei beni CP_2
ereditari in suo possesso.
Pertanto, nella presente sede, l'appellante reitera unicamente le domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale di pubblicazione del testamento olografo e dell'atto di stralcio di quote divisionali in quanto atti notarili redatti in violazione della previsione di cui all'art. 57
Legge Notarile.
In questa prospettiva, occorre osservare che del tutto correttamente il Giudice di primo grado, con statuizione che non è stata oggetto di censura, ha rilevato come in ogni caso l'asserita violazione dell'art. 57 legge notarile – “(…) non potrebbe mai comportare la invalidità e/o
l'inefficacia del testamento stesso, sia perché le relative fattispecie di invalidità sono disciplinate in via tassativa dall'art. 606 c.c., sia perché l'eventuale mancato rispetto, da parte del notaio rogante (soggetto terzo rispetto al testamento), delle prescrizioni previste dall'art.
57 a tutela del soggetto destinatario del rogito non può riflettersi sulla validità o meno di un negozio giuridico precedente e diverso (rectius, la scheda testamentaria redatta di pugno dal de cuius, anni prima rispetto alla sua pubblicazione). In alcun modo, dunque, a prescindere da qualsivoglia considerazione sulla fondatezza o meno delle domande attore, potrebbe dichiararsi aperta la successione legittima di ”. Persona_3 Ciò premesso, la Corte osserva che i motivi di appello articolati da in Parte_1
quanto logicamente connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile nella presente fattispecie l'art. 56 della Legge Notarile e non l'art. 57. Ciò in quanto, in tesi dell'appellante,
rientrerebbe tra i soggetti affetti da sordomutismo che non sono in alcun modo Parte_1 in grado di esprimersi. Non sarebbero, pertanto, state rispettate le formalità di cui all'art. 57 della Legge Notarile con conseguente nullità degli atti in esame.
Gli atti notarili oggetto del presente giudizio di appello sono i seguenti:
1) il verbale del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016, rep 977/788, Notaio
[...]
di deposito e pubblicazione del testamento olografo datato 15.06.2011, ove a Per_4 pag. 1 dove si dà atto che “il dott. dichiara di essere interamente privo dell'udito ma di Pt_1 sapere e potere leggere e scrivere”. Nel suddetto verbale si precisa ulteriormente: “Richiesto io
Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente agli allegati di cui consta, in presenza delle testimoni, è stato letto dal signor , quindi, sempre alla presenza delle testimoni, Parte_1
è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano (…) e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque”.
2) il verbale di deposito e pubblicazione dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018,
Notaio repertorio 126359/11112, ove alle pagg.
1-2 del rogito, dà atto che “Il Per_2 comparente signor – in grado di esprimersi con la parola in modo Parte_1
comprensibile a me Notaio, ai comparenti ed ai testimoni, come gli stessi mi dichiarano e mi confermano – dichiara di essere interamente privo dell'udito, ma di sapere e potere leggere e scrivere per cui non necessita dell'opera di un interprete”. Nel suddetto atto si legge ulteriormente: “L'atto, alla presenza dei testimoni, è stato personalmente letto, unitamente agli allegati, dal comparente signor così come lo stesso conferma, e dello stesso Parte_1
io Notaio ho dato lettura, presenti ed udenti i testi, ai comparenti che, da me interpellato lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo firmano in ogni foglio e negli allegati, come per legge, ad ore diciotto e minuti dieci”.
La Corte osserva che il motivo di appello con cui si censura la ritenuta inapplicabilità dell'art. 57 Legge Notarile alla fattispecie oggetto di causa non è fondato, in quanto la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado circa la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 57 della Legge Notarile appare corretta e condivisibile, essendo stata condotta previa valutazione di una pluralità di circostanze di fatto rispetto alle quali l'appellante non si confronta adeguatamente.
Orbene, il Giudice di primo grado ha rilevato che, al di là della documentazione delle
Commissioni mediche/sanitarie in atti, , pur essendo un soggetto affetto da Parte_1
sordomutismo, è in grado di comunicare e farsi comprendere.
A tal fine, il Tribunale nella sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di circostanze di fatto, rilevando che: “ ha conseguito la laurea in odontoiatria, nonché la Parte_1 successiva specializzazione e abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra
(circostanze di fatto non specificamente contestate da parte attrice e, dunque, da ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.), professione che, per le sue caratteristiche, implica la necessità di costante interlocuzione con i pazienti di volta in volta sottoposti a cure. Né l'attore, su cui incombeva l'onere probatorio (…) si è offerto di provare che nello svolgimento della sua attività medico sanitaria, si avvale costantemente di un interprete per comunicare con il paziente”.
Il collegio osserva che a fronte dell'approfondita valutazione del caso concreto effettuata dal
Giudice di primo grado secondo cui è persona in grado di esprimersi in modo Parte_1 assolutamente comprensibile, le censure articolate dall'appellante si appalesano del tutto generiche, essendosi egli limitato ad affermare, nella presente fase di secondo grado, che nello svolgimento delle sue attività professionali è accompagnato da un assistente alla poltrona e che per le altre attività si avvale di una persona di fiducia per comunicare.
Trattasi di mere affermazioni prive di adeguato riscontro probatorio e che, in ogni caso, non inficiano la valutazione in concreto effettuata dal Tribunale in ordine alla capacità di Pt_1 nonostante l'handicap da cui è affetto di esprimersi in modo comprensibile. In questa
[...]
prospettiva, oltre che in considerazione di quanto sopra esposto, non può attribuirsi rilevanza alla dichiarazione datata 27.12.2022 del Direttore della di Torino Parte_2
in quanto documento nuovo non allegato in primo grado.
Peraltro, alla stessa conclusione è pervenuto il notaio che nel verbale di deposito e Per_2 pubblicazione dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018, repertorio 126359/11112, alle pagg.
1-2 del rogito, dà atto che “Il comparente signor – in grado di Parte_1
esprimersi con la parola in modo comprensibile a me Notaio, ai comparenti ed ai testimoni, come gli stessi mi dichiarano e mi confermano – dichiara di essere interamente privo dell'udito, ma di sapere e potere leggere e scrivere per cui non necessita dell'opera di un interprete”. Nel suddetto atto si legge ulteriormente: “L'atto, alla presenza dei testimoni, è stato personalmente letto, unitamente agli allegati, dal comparente signor così Parte_1
come lo stesso conferma, e dello stesso io Notaio ho dato lettura, presenti ed udenti i testi, ai comparenti che, da me interpellato lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo firmano in ogni foglio e negli allegati, come per legge, ad ore diciotto e minuti dieci”.
Analogamente, anche nel verbale del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016, rep
977/788, Notaio di deposito e pubblicazione del testamento olografo Persona_4 datato 15.06.2011, a pag. 1 si dà atto che “il dott. dichiara di essere interamente privo Pt_1 dell'udito ma di sapere e potere leggere e scrivere” e si precisa ulteriormente: “Richiesto io
Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente agli allegati di cui consta, in presenza delle testimoni, è stato letto dal signor , quindi, sempre alla presenza delle testimoni, Parte_1
è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano (…) e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque”.
Il Notaio in chiusura dell'atto, con dichiarazione munita di fede privilegiata (ex art. 2700, cod. civ.), attesta che la parte ha letto l'atto alla presenza del pubblico ufficiale.
La Corte osserva, pertanto, che la tesi di parte appellante secondo cui, nel caso in esame, dovrebbe trovare applicazione l'art. 57 della Legge Notarile non è meritevole di accoglimento, dovendo applicarsi (per come correttamente ritenuto dal Tribunale) la disciplina normativa di cui all'art. 56 Legge Notarile secondo cui “se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo”. Le formalità di cui alla predetta disciplina normativa, da ritenersi nella fattispecie rispettate, rispondono alla precisa finalità di tutelare il comparente affetto da sordità, ma in grado di esprimersi in modo comprensibile, garantendogli il diritto di leggere personalmente l'atto (che normalmente è, invece, letto alle parti dal notaio).
In questa prospettiva, anche la richiesta di parte appellante di disporre ctu medica al fine di confermare il grave handicap da cui è affetto non è meritevole di accoglimento, Parte_1
trattandosi di richiesta istruttoria meramente esplorativa e non rilevante ai fini della presente decisione.
Analogamente non sono meritevoli di accoglimento i motivi di censura con cui parte appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di motivazione apparente e contraddittoria con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 5 e 24 della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Infatti, tali motivi di censura, oltre che genericamente formulati, sono nel merito infondati, atteso che il Giudice di primo grado ha dato conto, nell'ambito della sentenza impugnata, delle plurime circostanze di fatto in ragione delle quali ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l'art. 57 Legge Notarile ed i relativi obblighi formali.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come di seguito:
Fase di studio (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva (valore medio) € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio) € 3.045,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
TOTALE: € 9.991,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1 - Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Torino n. 4845/2022 emessa in data 15.12.2022 e pubblicata in data 16.12.2022.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 degli appellati e che liquida in € 9.991,00 oltre al rimborso Controparte_1 CP_2
forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 283/2023 promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dall' Avv. DE Parte_1 C.F._1
RE OL RI (pec: ) ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 33, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. DOGLIO STEFANO e dall'Avv. C.F._3
LL IL (PEC ed elettivamente Email_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Torino, via Passalacqua n. 14, giusta procura in atti;
APPELLATI CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così pronunciare:
Previa approfondita istruttoria sui fatti di causa,
Previa eventuale CTU a conferma del gravissimo handicap di cui è affetto lo Parte_1
sordomutismo,
Nel Merito riconosciuto dal giudicante il sordomutismo da cui è affetto l'attore, così pronunciarsi
In riforma assoluta e totale della sentenza 4845/2022 del tribunale id Torino Sezione II Civile, giudice Dottor Moroni,
- dichiarare la nullità della pubblicazione del testamento olografo datato 15.06.2011 di cui al verbale di deposito e pubblicazione, Notaio del 07.09.2016 registrato in Torino in Per_1 data 13.09.2016 per violazione dell'art 57 Legge Notarile e conseguentemente
- dichiarare la nullità dell'atto di stralcio quote ereditarie datato 05.11.2018 di cui al verbale di deposito e pubblicazione, Notaio del 05.11.2018 repertorio 126359/11112 per Per_2 violazione dell'art 57 Legge Notarile e
In assoluta riforma della sentenza di primo grado, accogliere la domanda di parte attrice in quanto totalmente fondata in fatto ed in diritto con vittoria di onorari e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge
e conseguentemente
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Richiamate integralmente le difese di prime cure e la motivazione della sentenza Appellata
Previa reiezione dell'istanza istruttoria avversaria (CTU) in quanto formulata genericamente
e comunque vertente su profilo fattuale pacifico e non contestato
Previa declaratoria di passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado afferente
l'inidoneità delle doglianze avversarie a incidere sulla validità del testamento olografo del Sig.
Persona_3
Dichiarare inammissibile o in ogni caso rigettare integralmente l'appello avversario, e per
l'effetto
Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Con vittoria di compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% spese generali, IVA
e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi al Tribunale Parte_1
di Torino la madre ed il fratello chiedendo che, accertata Controparte_1 CP_2
la propria condizione di sordomutismo, venisse dichiarata la nullità del verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal de cuius in data 15.06.2011 (a rogito Notaio Persona_3
del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016) per violazione dell'art 57 Per_1
Legge Notarile, nonché la nullità dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018 (di cui al verbale di deposito e pubblicazione, a rogito Notaio del 05.11.2018 repertorio Per_2
126359/11112) per violazione della medesima disposizione normativa.
Per l'effetto, l'attore chiedeva che venisse dichiarata aperta la successione ab intestato, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ricompresi nell'eredità di Per_3
e con scioglimento della comunione ereditaria, secondo le norme previste in materie
[...]
di successione legittima tra coeredi.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza n. 4845/2022 pubblicata in data 16.12.2022 il Tribunale di Torino ha rigettato le domande attoree osservando, innanzitutto, che in ogni caso la lamentata violazione dell'art. 57 legge notarile - e, dunque la prospettata nullità del verbale di pubblicazione del testamento olografo e dell'atto di stralcio divisionale - non potrebbe mai comportare l'invalidità e/o l'inefficacia del testamento in quanto l'eventuale mancato rispetto, da parte del notaio rogante delle prescrizioni di cui all'art. 57 non può riflettersi sulla validità o meno di un negozio giuridico precedente e diverso (rectius, la scheda testamentaria redatta di pugno dal de cuius, anni prima rispetto alla sua pubblicazione) ed anche perché le relative fattispecie di invalidità sono disciplinate in via tassativa dall'art. 606 c.c.
Ciò premesso, il Tribunale ha valorizzato una serie di elementi probatori alla luce dei quali ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 57 della Legge Notariale, in quanto disposizione applicabile soltanto ai soggetti affetti da sordomutismo che non siano in alcun modo in grado di esprimersi. A tal fine, ha valorizzato oltre a quanto verbalizzato dai Notai negli atti in contestazione, anche una serie di circostanze di fatto da cui desumere che , pur Parte_1
affetto da sordomutismo, è in grado di comunicare e farsi comprendere. Infatti, Parte_1 ha conseguito la laurea in odontoiatria, la specializzazione poi anche l'abilitazione alla professione di odontoiatra. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che l'attore (su cui incombeva il relativo onere probatorio) non si è offerto di provare che nello svolgimento della sua attività medico-sanitaria egli si avvale costantemente di un interprete per comunicare con il paziente.
Il Giudice di primo grado ha, infine, valorizzato la circostanza per cui la stessa procura alle liti rilasciata dall'attore e le dichiarazioni ivi rese al legale nominato (compresa Parte_1
l'elezione di domicilio) sono state rilasciate da senza l'ausilio di un interprete. Parte_1
In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini della stipula degli atti notarili in esame il rispetto di quanto prescritto dall'art. 56 della Legge Notarile secondo cui è sufficiente garantire al soggetto affetto da sordità, ma in grado di comunicare e farsi comprendere, il diritto di leggere personalmente l'atto. Garanzia che il Tribunale osserva essere stata assicurata.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torino n. 4845/2022 pubblicata in data 16.12.2022 che ha rigettato le domande attoree.
In particolare, l'appellante lamenta l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado che non ha ritenuto applicabile l'art. 57 della Legge Notarile ed ha rigettato le domande di declaratoria della nullità della pubblicazione del testamento olografo del 15.06.2011 di cui al verbale di deposito e pubblicazione del Notaio del 07.09.2016 e di nullità dell'atto Per_1 di stralcio quote ereditarie datato 05.11.2018 di cui al verbale di deposito e pubblicazione del
Notaio del 05.11.2018. Per_2
lamenta, in relazione ad entrambi gli atti notarili, la mancata nomina di un Parte_1 interprete, la circostanza che l'atto non rechi la dicitura secondo cui soggetto Parte_1
affetto da sordomutismo dichiara con scrittura di suo pugno (prima delle sottoscrizioni degli altri partecipanti all'atto) di averlo letto e riconosciuto conforme alle sue volontà.
L'appellante deduce che il Giudice di prime cure, considerata la certificazione rilasciata dalla
Commissione provinciale sanitaria sordomuti di Torino (verbale della seduta dell'11.12.82) e dalla Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, avrebbe dovuto disporre ctu per accertare e confermare l'handicap da cui è affetto . Parte_1
L'appellante lamenta, altresì, l'erronea valutazione delle prove acquisite, la valutazione discriminatoria delle stesse e la violazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 3 Cost e degli artt.
5-24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
In data 23.11.2023 si sono costituiti in giudizio e chiedendo Controparte_1 CP_2
il rigetto del proposto atto di appello.
All'udienza del 20.12.2023 la Corte verificata la regolare costituzione delle parti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Parte appellante con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 27.05.25 ha proposto querela di falso incidentale, reiterata all'udienza del 28.05.25, avente ad oggetto:
1. il verbale di deposito e pubblicazione dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018,
Notaio repertorio 126359/11112, pagg.
1-2 del rogito, ove si dà atto che “Il Per_2 comparente signor – in grado di esprimersi con la parola in modo Parte_1
comprensibile a me Notaio, ai comparenti ed ai testimoni, come gli stessi mi dichiarano e mi confermano – dichiara di essere interamente privo dell'udito, ma di sapere e potere leggere e scrivere per cui non necessita dell'opera di un interprete”;
2. il verbale del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016, rep 977/788, Notaio
[...]
di deposito e pubblicazione del testamento olografo datato 15.06.2011, pag. 1 dove Per_4 si dà atto che “il dott. dichiara di essere interamente privo dell'udito ma di sapere e Pt_1 potere leggere e scrivere”. La Corte all'udienza del 28.05.2025 si è riservata e con ordinanza del 10.06.25, a scioglimento della riserva assunta, non ha autorizzato la presentazione della querela di falso incidentale, per le motivazioni ivi dettagliatamente indicate ed a cui si rinvia integralmente per ragioni di sintesi espositiva, ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 25.06.25.
All'udienza del 25.06.25 tenutasi in modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha rimesso la causa a decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre osservare che , nella presente sede di appello, non ha Parte_1
riproposto la domanda formulata in primo grado con cui chiedeva, ove dichiarata la nullità della pubblicazione del testamento olografo e dell'atto di stralcio quote ereditarie, in via principale di dichiarare l'apertura della successione ab intestato, con condanna dei coeredi a restituire all'eredità tutti i beni appartenenti al de cuius, alla data del 05.01.2016, ordinandosi di procedere alla divisione dei beni ereditari, previo inventario degli stessi. Né è stata riproposta la domanda subordinata di declaratoria della qualità di eredi legittimi di e Controparte_1 Parte_1
con conseguente riduzione della quota di e condanna alla restituzione dei beni CP_2
ereditari in suo possesso.
Pertanto, nella presente sede, l'appellante reitera unicamente le domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale di pubblicazione del testamento olografo e dell'atto di stralcio di quote divisionali in quanto atti notarili redatti in violazione della previsione di cui all'art. 57
Legge Notarile.
In questa prospettiva, occorre osservare che del tutto correttamente il Giudice di primo grado, con statuizione che non è stata oggetto di censura, ha rilevato come in ogni caso l'asserita violazione dell'art. 57 legge notarile – “(…) non potrebbe mai comportare la invalidità e/o
l'inefficacia del testamento stesso, sia perché le relative fattispecie di invalidità sono disciplinate in via tassativa dall'art. 606 c.c., sia perché l'eventuale mancato rispetto, da parte del notaio rogante (soggetto terzo rispetto al testamento), delle prescrizioni previste dall'art.
57 a tutela del soggetto destinatario del rogito non può riflettersi sulla validità o meno di un negozio giuridico precedente e diverso (rectius, la scheda testamentaria redatta di pugno dal de cuius, anni prima rispetto alla sua pubblicazione). In alcun modo, dunque, a prescindere da qualsivoglia considerazione sulla fondatezza o meno delle domande attore, potrebbe dichiararsi aperta la successione legittima di ”. Persona_3 Ciò premesso, la Corte osserva che i motivi di appello articolati da in Parte_1
quanto logicamente connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile nella presente fattispecie l'art. 56 della Legge Notarile e non l'art. 57. Ciò in quanto, in tesi dell'appellante,
rientrerebbe tra i soggetti affetti da sordomutismo che non sono in alcun modo Parte_1 in grado di esprimersi. Non sarebbero, pertanto, state rispettate le formalità di cui all'art. 57 della Legge Notarile con conseguente nullità degli atti in esame.
Gli atti notarili oggetto del presente giudizio di appello sono i seguenti:
1) il verbale del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016, rep 977/788, Notaio
[...]
di deposito e pubblicazione del testamento olografo datato 15.06.2011, ove a Per_4 pag. 1 dove si dà atto che “il dott. dichiara di essere interamente privo dell'udito ma di Pt_1 sapere e potere leggere e scrivere”. Nel suddetto verbale si precisa ulteriormente: “Richiesto io
Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente agli allegati di cui consta, in presenza delle testimoni, è stato letto dal signor , quindi, sempre alla presenza delle testimoni, Parte_1
è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano (…) e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque”.
2) il verbale di deposito e pubblicazione dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018,
Notaio repertorio 126359/11112, ove alle pagg.
1-2 del rogito, dà atto che “Il Per_2 comparente signor – in grado di esprimersi con la parola in modo Parte_1
comprensibile a me Notaio, ai comparenti ed ai testimoni, come gli stessi mi dichiarano e mi confermano – dichiara di essere interamente privo dell'udito, ma di sapere e potere leggere e scrivere per cui non necessita dell'opera di un interprete”. Nel suddetto atto si legge ulteriormente: “L'atto, alla presenza dei testimoni, è stato personalmente letto, unitamente agli allegati, dal comparente signor così come lo stesso conferma, e dello stesso Parte_1
io Notaio ho dato lettura, presenti ed udenti i testi, ai comparenti che, da me interpellato lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo firmano in ogni foglio e negli allegati, come per legge, ad ore diciotto e minuti dieci”.
La Corte osserva che il motivo di appello con cui si censura la ritenuta inapplicabilità dell'art. 57 Legge Notarile alla fattispecie oggetto di causa non è fondato, in quanto la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado circa la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 57 della Legge Notarile appare corretta e condivisibile, essendo stata condotta previa valutazione di una pluralità di circostanze di fatto rispetto alle quali l'appellante non si confronta adeguatamente.
Orbene, il Giudice di primo grado ha rilevato che, al di là della documentazione delle
Commissioni mediche/sanitarie in atti, , pur essendo un soggetto affetto da Parte_1
sordomutismo, è in grado di comunicare e farsi comprendere.
A tal fine, il Tribunale nella sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di circostanze di fatto, rilevando che: “ ha conseguito la laurea in odontoiatria, nonché la Parte_1 successiva specializzazione e abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra
(circostanze di fatto non specificamente contestate da parte attrice e, dunque, da ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.), professione che, per le sue caratteristiche, implica la necessità di costante interlocuzione con i pazienti di volta in volta sottoposti a cure. Né l'attore, su cui incombeva l'onere probatorio (…) si è offerto di provare che nello svolgimento della sua attività medico sanitaria, si avvale costantemente di un interprete per comunicare con il paziente”.
Il collegio osserva che a fronte dell'approfondita valutazione del caso concreto effettuata dal
Giudice di primo grado secondo cui è persona in grado di esprimersi in modo Parte_1 assolutamente comprensibile, le censure articolate dall'appellante si appalesano del tutto generiche, essendosi egli limitato ad affermare, nella presente fase di secondo grado, che nello svolgimento delle sue attività professionali è accompagnato da un assistente alla poltrona e che per le altre attività si avvale di una persona di fiducia per comunicare.
Trattasi di mere affermazioni prive di adeguato riscontro probatorio e che, in ogni caso, non inficiano la valutazione in concreto effettuata dal Tribunale in ordine alla capacità di Pt_1 nonostante l'handicap da cui è affetto di esprimersi in modo comprensibile. In questa
[...]
prospettiva, oltre che in considerazione di quanto sopra esposto, non può attribuirsi rilevanza alla dichiarazione datata 27.12.2022 del Direttore della di Torino Parte_2
in quanto documento nuovo non allegato in primo grado.
Peraltro, alla stessa conclusione è pervenuto il notaio che nel verbale di deposito e Per_2 pubblicazione dell'atto di stralcio di quote ereditarie del 05.11.2018, repertorio 126359/11112, alle pagg.
1-2 del rogito, dà atto che “Il comparente signor – in grado di Parte_1
esprimersi con la parola in modo comprensibile a me Notaio, ai comparenti ed ai testimoni, come gli stessi mi dichiarano e mi confermano – dichiara di essere interamente privo dell'udito, ma di sapere e potere leggere e scrivere per cui non necessita dell'opera di un interprete”. Nel suddetto atto si legge ulteriormente: “L'atto, alla presenza dei testimoni, è stato personalmente letto, unitamente agli allegati, dal comparente signor così Parte_1
come lo stesso conferma, e dello stesso io Notaio ho dato lettura, presenti ed udenti i testi, ai comparenti che, da me interpellato lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo firmano in ogni foglio e negli allegati, come per legge, ad ore diciotto e minuti dieci”.
Analogamente, anche nel verbale del 07.09.2016 registrato in Torino in data 13.09.2016, rep
977/788, Notaio di deposito e pubblicazione del testamento olografo Persona_4 datato 15.06.2011, a pag. 1 si dà atto che “il dott. dichiara di essere interamente privo Pt_1 dell'udito ma di sapere e potere leggere e scrivere” e si precisa ulteriormente: “Richiesto io
Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente agli allegati di cui consta, in presenza delle testimoni, è stato letto dal signor , quindi, sempre alla presenza delle testimoni, Parte_1
è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano (…) e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque”.
Il Notaio in chiusura dell'atto, con dichiarazione munita di fede privilegiata (ex art. 2700, cod. civ.), attesta che la parte ha letto l'atto alla presenza del pubblico ufficiale.
La Corte osserva, pertanto, che la tesi di parte appellante secondo cui, nel caso in esame, dovrebbe trovare applicazione l'art. 57 della Legge Notarile non è meritevole di accoglimento, dovendo applicarsi (per come correttamente ritenuto dal Tribunale) la disciplina normativa di cui all'art. 56 Legge Notarile secondo cui “se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo”. Le formalità di cui alla predetta disciplina normativa, da ritenersi nella fattispecie rispettate, rispondono alla precisa finalità di tutelare il comparente affetto da sordità, ma in grado di esprimersi in modo comprensibile, garantendogli il diritto di leggere personalmente l'atto (che normalmente è, invece, letto alle parti dal notaio).
In questa prospettiva, anche la richiesta di parte appellante di disporre ctu medica al fine di confermare il grave handicap da cui è affetto non è meritevole di accoglimento, Parte_1
trattandosi di richiesta istruttoria meramente esplorativa e non rilevante ai fini della presente decisione.
Analogamente non sono meritevoli di accoglimento i motivi di censura con cui parte appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di motivazione apparente e contraddittoria con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 5 e 24 della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Infatti, tali motivi di censura, oltre che genericamente formulati, sono nel merito infondati, atteso che il Giudice di primo grado ha dato conto, nell'ambito della sentenza impugnata, delle plurime circostanze di fatto in ragione delle quali ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame l'art. 57 Legge Notarile ed i relativi obblighi formali.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore della controversia, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come di seguito:
Fase di studio (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva (valore medio) € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio) € 3.045,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
TOTALE: € 9.991,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Parte_1 - Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Torino n. 4845/2022 emessa in data 15.12.2022 e pubblicata in data 16.12.2022.
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_1 degli appellati e che liquida in € 9.991,00 oltre al rimborso Controparte_1 CP_2
forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino