Ordinanza cautelare 14 marzo 2023
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/05/2025, n. 10335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10335 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03263/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3263 del 2023, proposto da Saba Frascati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
di Roma Capitale, ex art. 55 c.p.a., ovvero ex artt. 39 c.p.a. e 186 bis c.p.c., alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 98.606,32, “ oltre interessi come per legge ”, a far data dall’istanza del 19 maggio 2022 sino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 15.2.2023 e depositato in data 23.2.2023, Saba Frascati S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentirla condannare, già in sede cautelare ex art. 55 c.p.a., ovvero ex artt. 39 c.p.a. e 186 bis c.p.c., alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 98.606,32, “ oltre interessi come per legge ”, a far data dall’istanza del 19 maggio 2022 sino al soddisfo.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha allegato di aver corrisposto la somma per cui è causa, a titolo di oneri concessori, in favore di Roma Capitale, in relazione alla D.I.A. presentata in data 17.06.2014, prot. n. 58473 e successive integrazioni, poi annullata da Roma Capitale con nota prot. 86146 del 2.07.2019.
In data 6.3.2023, si è costituita in giudizio Roma Capitale che, con memoria del 11.3.2023, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che il ricorrente, in primo luogo, non avrebbe provveduto a demolire le opere realizzate sulla base del titolo edilizio dichiarato inefficace da parte resistente; in secondo luogo, esso avrebbe impugnato il provvedimento prot. n. 86146 del 2019 (giudizio iscritto a ruolo con R.G. 12629/2019), cosicchè Roma Capitale si sarebbe trovata nell’impossibilità di restituire le somme che in questa sede ci occupano.
Alla camera di consiglio del 14.3.2023, parte ricorrente ha rinunciato alle istanze ex art. 55 c.p.a. ed ex artt. 39 c.p.a. e 186 bis c.p.c.
Con memoria del 18.4.2025, parte ricorrente ha allegato, in primo luogo, che il giudizio avente a oggetto il provvedimento prot. n. 86146 del 2019 (iscritto a ruolo con R.G. 12629/ 2019) sarebbe stato definito con sentenza n. 8047, pubblicata in data 22.4.2024, che ne avrebbe dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
In secondo luogo, il ricorrente avrebbe provveduto a demolire le opere abusive, come emergerebbe dalla determina dirigenziale n. 2069/2023, che ha annullato l’originario ordine di demolizione, nonché la SCIA prot. n. 004121 del 14 gennaio 2019.
In terzo luogo, Roma Capitale, con la nota prot. CT/2024/0070136 del 22/05/2024, avrebbe riconosciuto la debenza della somma di € 98.606,32 e quindi provveduto a emettere il relativo mandato di pagamento.
Sul punto, il ricorrente ha però allegato di non aver mai ricevuto né tale documento, né le somme che ne costituirebbero oggetto.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
1. Deve pregiudizialmente essere chiarito come il diritto di credito per cui è causa risulti connesso all’esercizio del potere pubblico (annullamento del titolo abilitativo) nella materia dell’edilizia e urbanistica (trasformazione e uso del territorio).
Infatti, le controversie attinenti alla determinazione dell’ an e del quantum del contributo per oneri di urbanizzazione, nonché quelle attinenti alla loro restituzione, hanno sì a oggetto diritti soggettivi nascenti dall’obbligazione contributiva, ma essi rinvengono il proprio statuto nell’esercizio del potere pubblico (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 15209/2015; TAR Lazio, Sez. II bis , n. 67/2025).
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con sent. n. 69/25, ha chiarito che “ gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale ”.
Ciò posto, l’art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a. demanda la relativa controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. In tale ambito e in forza dell’art. 39 c.p.a., trovano applicazione gli artt. 2033 e ss. c.c.
Al riguardo e per giurisprudenza costante (C.d.s., nn. 4633/2021, 1475/2018 e TAR Pescara, n. 219/2022), “ nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Ciò in quanto il contributo concessorio, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito ”.
In punto di riparto degli oneri probatori, la S.C. di Cassazione, con sent. n. 29855/2022, ha stabilito che grava su chi agisce in giudizio e fa ivi valere l’azione ex art. 2033 c.c. l’onere di provare non solo il pagamento indebito, ma anche il difetto della causa giustificativa del trasferimento patrimoniale, che quindi lo rende sine titulo e, come tale, ripetibile.
3. Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che il ricorrente ha provato di aver corrisposto in favore di parte resistente, che peraltro ha confermato siffatta allegazione, la somma che in questa sede ci occupa.
Quanto al difetto della causa dello spostamento patrimoniale de quo , il ricorrente deve ritenersi esonerato da tale prova. Avendo infatti Roma Capitale riconosciuto il proprio debito, tramite la menzionata nota prot. CT/2024/0070136 del 22/05/2024, trova quindi applicazione, ai fini che qui interessano, l’art. 1988 c.c. In base a tale norma, la ricognizione del debito esonera colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare gli aspetti afferenti al rapporto fondamentale.
4. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 98.606,32, dovuta a titolo di restituzione degli oneri di urbanizzazione, in conseguenza dell’annullamento della D.I.A. (presentata in data 17.06.2014, prot. n. 58473 e successive integrazioni), avvenuto a opera di Roma Capitale con nota prot. 86146 del 2.07.2019.
5. A tale somma, trattandosi di debito di valuta, devono essere aggiunti gli “ interessi legali ” ex art. 1284, comma 1, c.c. (e non invece a quelli di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., pure astrattamente applicabili ratione temporis ), con esclusione della rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valuta e non di valore: cfr. Cass. civ., n. 9004/18), visto che parte ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, si è limitata a far riferimento agli “ interessi come per legge ”, senza specificare il riferimento agli interessi moratori.
5.1. Del resto, la S.C. di Cassazione, SS.UU., n. 12449/2024, ha chiarito che “ ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ”.
5.2. Quanto al dies a quo per il decorso di tali interessi, non può essere assunto, ai fini che qui interessano, quello indicato dal ricorrente (istanza stragiudiziale di restituzione del 19.5.2022), in quanto, al tempo, il credito non era esigibile, pendendo il giudizio avverso il provvedimento sopradescritto che ha caducato il titolo edilizio.
Sulla base della documentazione versata in atti, siffatto dies a quo coincide con la data del 22.4.2024, in cui è stata pubblicata la descritta sentenza n. 8047.
6. Le spese di lite del giudizio devono però essere integralmente compensate tra le parti.
E ciò in quanto, alla data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, lo stesso sarebbe risultato inammissibile per originaria carenza di interesse, attesa la pendenza del gravame avverso il provvedimento di annullamento del titolo edilizio.
La condizione dell’azione dell’interesse ad agire è infatti maturata nel corso del processo, poi conclusosi in senso favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione II bis , definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € 98.606,32, oltre interessi legali a far data dal 22.4.2024 sino al soddisfo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO