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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3673/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , n.q. di eredi di ( ), C.F._2 Per_1 C.F._3
deceduto il 29.8.2020, elettivamente domiciliate in Marina di Caulonia, alla Via
Provinciale n. 4, presso lo studio dell'Avv. BELCASTRO CATERINA che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa LPU. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato le istanti in epigrafe indicate, agendo nella qualità di eredi di , premesso che il de cuius era stato avviato al lavoro in un Per_1
progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468 e D.Lgs.
07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal gennaio 1999 al
30.12.2014 presso il Comune di Pazzano;
lamentato che per tale periodo l' non CP_1
ha provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa, neanche a seguito di apposita istanza di aggiornamento dell'estratto conto assicurativo, che veniva rigettata;
concludevano chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, contrariis reiectis, così statuire: a) accertare e dichiarare il diritto del defunto Sig. all'accreditamento d'ufficio della contribuzione Per_1
figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da gennaio 1999 e fino al 31.12.2014, e, comunque, per tutti i periodi di impiego dello stesso in lavori di pubblica utilità e non ancora accreditati;
b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. legale CP_1
rappresentante, corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento, come per legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l deducendo la necessità di integrazione del CP_1
contraddittorio con il Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti, eccependo la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, nonché l'intervenuta decadenza sostanziale decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438, nonché la prescrizione del diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo deve essere rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall' , nei confronti del Ministero del Lavoro, quale ente utilizzatore CP_1
delle prestazioni fornite dal de cuius.
Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente che vi è tenuto, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto in capo al ricorrente all'accreditamento degli stessi.
2. Tuttavia, in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' , il CP_1
ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ebbene, in linea di principio è innegabile, come anche dedotto dalle ricorrenti, che sussista in capo al lavoratore un concreto interesse alla corretta ricognizione della propria posizione contributiva, soprattutto a fronte di una situazione di obiettiva incertezza.
La Corte di Cassazione ha difatti avuto modo di riconoscere la sussistenza di un siffatto interesse, statuendo che sussiste in capo al lavoratore, tanto in virtù dell'art. 54 l. 88/89, quanto dei generali principi dettati dalla l. 241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi e trasparenza dell'azione amministrativa, un vero e proprio diritto, cui corrisponde uno specifico obbligo da parte dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso (cfr. Cass.
9125/02; Cass. 30470/19). Il concreto ed attuale interesse ad agire del lavoratore è dunque giustificato alla luce del valore certificativo, ex art. 54 l. 88/89, dei dati comunicati dall'ente e dalla situazione di incertezza che può derivare in capo allo stesso a fronte di una comunicazione scorretta o incompleta.
Tali considerazioni, tuttavia, in assenza di una specifica deduzione sul punto, non sono senz'altro sufficienti a fondare un analogo diritto in capo agli eredi del lavoratore.
È evidente difatti che il quadro sopra ricostruito è rilevante esclusivamente con riferimento alla posizione del lavoratore che agisca per l'accertamento della propria situazione nel corso di un rapporto previdenziale in essere. In ipotesi di decesso del lavoratore si viene a creare una situazione radicalmente diversa in cui il rapporto previdenziale è cessato e la lesione conseguente al mancato accreditamento della contribuzione, nel corso del rapporto solo astrattamente ipotizzabile, deve essersi concretizzata, con conseguente possibilità di attivare i rimedi previsti dall'ordinamento.
In siffatta ipotesi è senz'altro onere delle eredi quello di specificare, quantomeno, quale incidenza specifica abbia il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa sulle rispettive posizioni, in riferimento a eventuali prestazioni dalle stesse rivendicabili e a eventuali danni subiti.
In mancanza di qualsiasi allegazione sul punto da parte delle ricorrenti, che si sono limitate genericamente a richiamare l'operatività di principi inapplicabili al caso di specie, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
2. Nulla per le spese di lite nei rapporti tra e l' , in ragione della Parte_1 CP_1
presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite, pur in mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere integralmente compensate tra e l' , in considerazione Parte_2 CP_1
dell'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e della natura delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.;
2. nulla per le spese di lite nei rapporti tra e l' , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore;
3. compensa integralmente le spese di lite tra e l , in persona del Parte_2 CP_1
legale rappresentante pro tempore.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3673/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , n.q. di eredi di ( ), C.F._2 Per_1 C.F._3
deceduto il 29.8.2020, elettivamente domiciliate in Marina di Caulonia, alla Via
Provinciale n. 4, presso lo studio dell'Avv. BELCASTRO CATERINA che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa LPU. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato le istanti in epigrafe indicate, agendo nella qualità di eredi di , premesso che il de cuius era stato avviato al lavoro in un Per_1
progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.Lgs. 01.12.1997 n. 468 e D.Lgs.
07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal gennaio 1999 al
30.12.2014 presso il Comune di Pazzano;
lamentato che per tale periodo l' non CP_1
ha provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa, neanche a seguito di apposita istanza di aggiornamento dell'estratto conto assicurativo, che veniva rigettata;
concludevano chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, contrariis reiectis, così statuire: a) accertare e dichiarare il diritto del defunto Sig. all'accreditamento d'ufficio della contribuzione Per_1
figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da gennaio 1999 e fino al 31.12.2014, e, comunque, per tutti i periodi di impiego dello stesso in lavori di pubblica utilità e non ancora accreditati;
b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. legale CP_1
rappresentante, corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento, come per legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l deducendo la necessità di integrazione del CP_1
contraddittorio con il Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti, eccependo la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, nonché l'intervenuta decadenza sostanziale decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438, nonché la prescrizione del diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo deve essere rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall' , nei confronti del Ministero del Lavoro, quale ente utilizzatore CP_1
delle prestazioni fornite dal de cuius.
Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente che vi è tenuto, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto in capo al ricorrente all'accreditamento degli stessi.
2. Tuttavia, in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' , il CP_1
ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ebbene, in linea di principio è innegabile, come anche dedotto dalle ricorrenti, che sussista in capo al lavoratore un concreto interesse alla corretta ricognizione della propria posizione contributiva, soprattutto a fronte di una situazione di obiettiva incertezza.
La Corte di Cassazione ha difatti avuto modo di riconoscere la sussistenza di un siffatto interesse, statuendo che sussiste in capo al lavoratore, tanto in virtù dell'art. 54 l. 88/89, quanto dei generali principi dettati dalla l. 241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi e trasparenza dell'azione amministrativa, un vero e proprio diritto, cui corrisponde uno specifico obbligo da parte dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso (cfr. Cass.
9125/02; Cass. 30470/19). Il concreto ed attuale interesse ad agire del lavoratore è dunque giustificato alla luce del valore certificativo, ex art. 54 l. 88/89, dei dati comunicati dall'ente e dalla situazione di incertezza che può derivare in capo allo stesso a fronte di una comunicazione scorretta o incompleta.
Tali considerazioni, tuttavia, in assenza di una specifica deduzione sul punto, non sono senz'altro sufficienti a fondare un analogo diritto in capo agli eredi del lavoratore.
È evidente difatti che il quadro sopra ricostruito è rilevante esclusivamente con riferimento alla posizione del lavoratore che agisca per l'accertamento della propria situazione nel corso di un rapporto previdenziale in essere. In ipotesi di decesso del lavoratore si viene a creare una situazione radicalmente diversa in cui il rapporto previdenziale è cessato e la lesione conseguente al mancato accreditamento della contribuzione, nel corso del rapporto solo astrattamente ipotizzabile, deve essersi concretizzata, con conseguente possibilità di attivare i rimedi previsti dall'ordinamento.
In siffatta ipotesi è senz'altro onere delle eredi quello di specificare, quantomeno, quale incidenza specifica abbia il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa sulle rispettive posizioni, in riferimento a eventuali prestazioni dalle stesse rivendicabili e a eventuali danni subiti.
In mancanza di qualsiasi allegazione sul punto da parte delle ricorrenti, che si sono limitate genericamente a richiamare l'operatività di principi inapplicabili al caso di specie, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
2. Nulla per le spese di lite nei rapporti tra e l' , in ragione della Parte_1 CP_1
presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di lite, pur in mancanza di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere integralmente compensate tra e l' , in considerazione Parte_2 CP_1
dell'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e della natura delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.;
2. nulla per le spese di lite nei rapporti tra e l' , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore;
3. compensa integralmente le spese di lite tra e l , in persona del Parte_2 CP_1
legale rappresentante pro tempore.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice Dott. Rodolfo Valentino Scarponi