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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 9788/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUFFOLI CRISTINA RICORRENTE contro
nato a [...] il Controparte_1
25/01/1992, con il patrocinio dell'Avv. TONIATO LAURA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A di separazione personale dei coniugi
Con ricorso depositato il 05/08/2024, ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal coniuge Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio civile il 15/10/2019 a Padenghe sul Garda-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Padenghe sul Garda al numero 13, parte I, dell'anno 2019), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nascevano:
− a Desenzano del Garda il 17.9.2017; Per_1
− a Desenzano del Garda il 10.3.2019. Per_2
1.2. Il resistente si è costituito in giudizio il 16.1.2025.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
1.3. I coniugi sono comparsi in data 18.2.25 per la prima udienza di separazione, dove a seguito di lunga
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discussione hanno raggiunto il seguente accordo:
– affidamento condiviso delle minori con residenza anagrafica presso la madre;
– tempi di permanenza con il padre tutte le settimane dalla domenica pomeriggio al mercoledì mattina;
– vacanze invernali e pasquali divise in modo paritario tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza e previo accordo;
– due settimane anche non consecutive con ciascun genitore d'estate;
– assegno di mantenimento a carico del padre di € 250 per ciascuna figlia (annualmente rivalutabili ISTAT), oltre al 55% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo;
– per il solo mese di febbraio 2025, spese della mensa scolastica e dell'asilo interamente a carico del padre;
– assegno unico, attualmente di € 460 circa, percepito interamente dalla madre;
– spese del giudizio compensate;
– rinuncia all'impugnazione della sentenza resa a queste condizioni.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 29.8.24, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di separazione può essere accolta, stante il consenso delle parti in tal senso.
L'accordo raggiunto tra i coniugi appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] Controparte_1
unitisi in matrimonio il 15/10/2019 a Padenghe sul Garda-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Padenghe sul Garda al numero 13, parte I, dell'anno 2019);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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