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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
75/2024 RG PROC. UNIT. APERTURA DI
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
nel procedimento n. 75/2024 RG PROC. UNIT. promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ospedale n. 21, codice fiscale;
C.F._1
, nata ad [...] il [...] residente in [...]
Ospedale n. 21, codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Marcello Martorana;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata di e Parte_1 [...]
ex artt 268 e segg CCII;
Pt_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale tenuto conto che i ricorrenti sono residenti nel territorio del circondario del Tribunale di Agrigento;
ritenuto che
i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art 2 comma 1 lett c) CCII); considerato che l'art. 66 CCII prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia
1 di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;
i ricorrenti hanno presentato un'unica procedura di sovraindebitamento in quanto familiari conviventi con un sovraindebitamento avente origine comune;
il nucleo familiare è composto anche da una figlia che svolge attività lavorativa come insegnante precaria in Lombardia;
considerato che
il passivo complessivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta alla complessiva somma di € 265.058,88 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di O.C.C.) meglio dettagliata, per ciò che concerne le singole esposizioni debitorie, a pag. 10 e 11 della relazione;
mentre le entrate nette mensili ammontano, per l'anno 2023, ad
€ 1.421,94; rilevato inoltre che nell'attivo patrimoniale dei ricorrenti ricade il ricavato della vendita, in sede esecutiva di un immobile aggiudicato al prezzo di € 32.146,88, nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. n. 124/2018, avente ad oggetto la piena proprietà di un fabbricato composto da magazzino al piano seminterrato ed appartamento composto da piano terra, primo e secondo, siti nel comune di Siculiana (AG) Via Ospedale n. 21; letta la relazione del professionista nominato dall'OCC dr.ssa recante una Per_1 valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art 269 comma 1 CCII); nonché attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire;
tenuto conto, pertanto, che sussistono le condizioni per il soddisfacimento, sia pur eventualmente parziale, del ceto creditorio;
rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
considerato che
il debitore non ha formulato specifica richiesta di poter utilizzare i beni oggetto della liquidazione;
rilevato che, per le funzioni di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett f)
e g) CCII nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272 – 275 CCII;
p.q.m.
visti gli artt. 268, 269, 270 CCII
2 dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di e Parte_1 [...]
come generalizzati in atti;
Pt_2
NOMINA
giudice delegato la dr.ssa Silvia Capitano;
NOMINA
liquidatore la dr.ssa Patrizia Schirmenti invitandola:
- a procedere all'accettazione della nomina entro di due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'articolo 35 Dlgs. 159/11;
- a curare l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Agrigento, con oscuramento dei dati sensibili e, nel caso in cui i debitori o uno di essi svolgano attività di impresa, anche alla pubblicazione presso il Registro delle imprese;
- a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore e a redigere programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- a riferire per iscritto ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso); ordina
ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di gg. 90 dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
ordina
3 la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
dispone
che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per i crediti maturati durante la procedura medesima;
manda
alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
4
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice rel.
Enrico Legnini Giudice
nel procedimento n. 75/2024 RG PROC. UNIT. promosso da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ospedale n. 21, codice fiscale;
C.F._1
, nata ad [...] il [...] residente in [...]
Ospedale n. 21, codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Marcello Martorana;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata di e Parte_1 [...]
ex artt 268 e segg CCII;
Pt_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale tenuto conto che i ricorrenti sono residenti nel territorio del circondario del Tribunale di Agrigento;
ritenuto che
i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art 2 comma 1 lett c) CCII); considerato che l'art. 66 CCII prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia
1 di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;
i ricorrenti hanno presentato un'unica procedura di sovraindebitamento in quanto familiari conviventi con un sovraindebitamento avente origine comune;
il nucleo familiare è composto anche da una figlia che svolge attività lavorativa come insegnante precaria in Lombardia;
considerato che
il passivo complessivo indicato nel ricorso e attestato dall'OCC ammonta alla complessiva somma di € 265.058,88 (al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore di O.C.C.) meglio dettagliata, per ciò che concerne le singole esposizioni debitorie, a pag. 10 e 11 della relazione;
mentre le entrate nette mensili ammontano, per l'anno 2023, ad
€ 1.421,94; rilevato inoltre che nell'attivo patrimoniale dei ricorrenti ricade il ricavato della vendita, in sede esecutiva di un immobile aggiudicato al prezzo di € 32.146,88, nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. n. 124/2018, avente ad oggetto la piena proprietà di un fabbricato composto da magazzino al piano seminterrato ed appartamento composto da piano terra, primo e secondo, siti nel comune di Siculiana (AG) Via Ospedale n. 21; letta la relazione del professionista nominato dall'OCC dr.ssa recante una Per_1 valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art 269 comma 1 CCII); nonché attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire;
tenuto conto, pertanto, che sussistono le condizioni per il soddisfacimento, sia pur eventualmente parziale, del ceto creditorio;
rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
considerato che
il debitore non ha formulato specifica richiesta di poter utilizzare i beni oggetto della liquidazione;
rilevato che, per le funzioni di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett f)
e g) CCII nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272 – 275 CCII;
p.q.m.
visti gli artt. 268, 269, 270 CCII
2 dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di e Parte_1 [...]
come generalizzati in atti;
Pt_2
NOMINA
giudice delegato la dr.ssa Silvia Capitano;
NOMINA
liquidatore la dr.ssa Patrizia Schirmenti invitandola:
- a procedere all'accettazione della nomina entro di due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'articolo 35 Dlgs. 159/11;
- a curare l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Agrigento, con oscuramento dei dati sensibili e, nel caso in cui i debitori o uno di essi svolgano attività di impresa, anche alla pubblicazione presso il Registro delle imprese;
- a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore e a redigere programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- a riferire per iscritto ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 275 CCII, in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso); ordina
ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di gg. 90 dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
ordina
3 la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268 comma 4 lett b) CCII;
dispone
che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per i crediti maturati durante la procedura medesima;
manda
alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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